Tipologia: DPR*
Data decreto: 4 agosto 1990
Validità: 01.01.1988 – 31.12.1990
Parti: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, P.A.
Fonte: CNEL
Note*: Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.335. Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In G.U. 20.11.1990 n. 271

Sommario:

  Preambolo
Capo I Disposizioni comuni
Art. 1 Campo di applicazione e durata
Art. 2 Rapporti amministrazione-cittadino
Art. 3 Servizi pubblici essenziali
Art. 4 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 5 Negoziazione decentrata
Art. 6 Assemblea
Art. 7 Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 8 Aspettative sindacali
Art. 9 Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 10 Permessi sindacali retribuiti
Art. 11 Monte orario complessivo dei permessi sindacali
Art. 12 Copertura assicurativa
Art. 13 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 14 Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche
Art. 15 Tutela maternità
Art. 16 Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 17 Pari opportunità
Art. 18 Diritto allo studio
Art. 19 Recupero permessi e ritardi
Art. 20 Patrocinio legale del dipendente
Art. 21 Mobilità
Art. 22 Trattamento di missione
Art. 23 Fondo incentivazione
Art. 24 Nuovi stipendi
Art. 25 Retribuzione individuale di anzianità
Art. 26 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 27 Corsi
Capo II Specificità delle aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo
Sezione I Personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici
Art. 28 Rideterminazione organici
Art. 29 Utilizzazione fondo di incentivazione per la amministrazione delle poste e telecomunicazioni
Art. 30 Utilizzazione fondo di incentivazione per l'azienda di stato per i servizi telefonici
Art. 31 Incremento della retribuzione di anzianità
Art. 32 Assemblea del personale
Art. 33 Congedo ordinario
Art. 34 Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto
Art. 35 Orario di servizio
Art. 36
Art. 39 Prestazioni portalettere degli uffici locali
Art. 40 Personale di scorta
Art. 41 Compenso annuale di incentivazione
Art. 42 Trattamento di missione
Art. 43 Personale viaggiante
Sezione II Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Art. 44 Premio per l'incremento del rendimento industriale
Art. 45 Utilizzazione del fondo d'incentivazione
Art. 46 Arricchimento esperienza professionale
Art. 47 Indennità di funzione
Art. 48 Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 49 Indennità per doppi e tripli turni di lavoro
Art. 50 Indennità rischio e insalubrità
  Art. 51 Indennità per i servizi meccanografici
Art. 52 Maneggio valori
Art. 53 Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale
Art. 54 Guida veicoli a motore
Art. 55 Altre indennità
Sezione III Personale dell'azienda nazionale autonoma delle strade
Art. 56 Premio di produzione
Art. 57 Arricchimento esperienza professionale
Art. 58 Guida veicoli a motori
Art. 59 Indennità di turno
Art. 60 Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 61 Indennità di maneggio valori
Art. 62 Indennità per servizi meccanografici
Art. 63 Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale
Sezione IV Personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 64 Indennità di rischio
Art. 65 Fondo per il miglioramento dei servizi
Art. 66 Indennità notturna e festiva
Art. 67 Altre indennità
Art. 68 Trattamento di missione
Art. 69 Mensa 1.
Art. 70 Disciplina concorsi interni
Art. 71 Profili professionali
Sezione V Personale della cassa depositi e prestiti
Art. 72 Contrattazione aziendale
Art. 73 Premio di produzione
Art. 74 Indennità di turno
Art. 75 Indennità di maneggio valori
Art. 76 Indennità per servizi meccanografici
Art. 77 Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 78 Lavoro straordinario 1
Art. 79 Servizi sociali ed assistenziali
Art. 80 Soppressione assegno personale
Sezione VI Personale dell'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo
Art. 81 Fondo di incentivazione
Art. 82 Premio di incentivazione
Art. 83 Indennità di turno
Art. 84 Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 85 Servizi meccanografici
Art. 86 Maneggio valori
Art. 87 Indennità rischio
Capo III Disposizioni finali
Art. 88 Norme finali di rinvio
Art. 89 Copertura finanziaria
Art. 90 Entrata in vigore
Tabella a Profili professionali del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Tabella b Profili professionali del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Comparto del personale delle aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (art. 5 - DPR 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. (decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1990).

Preambolo
[...]
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 Aprile 1990, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipato alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988 - 1990 riguardante il personale del comparto aziende di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 10 Febbraio 1990 tra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 2 Ottobre 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto Cgil, Cisl, Uil, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale Cgil, Cisl, Uil, Cida, Confsal, Cisal, Confedir;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 Maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 Luglio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 Marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo in precedenza indicato, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, per il triennio 1988-1990;


Capo I Disposizioni comuni
Art. 1 Campo di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento si applica anche al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26luglio 1976, n. 752.
3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dall'1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art. 5 Negoziazione decentrata
1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dal decreto del presidente della repubblica 18 maggio 1987, n . 269 e dall' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni che seguono.
[…]

Art. 12 Copertura assicurativa
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria dei terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto ed operativi di proprietà della amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Art. 13 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
[…]
3. La amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 14 Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche
[…]
2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, è demandata alla negoziazione decentrata territoriale al fine di :
[…]
c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.

Art. 15 Tutela maternità
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed agli altri soggetti indicati negli articoli 6 e 7 della legge 9 Dicembre 1977, n. 903, sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 16 Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Le aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
2. Il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorative di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili, salvo regolamentazioni più favorevoli già esistenti nell'ambito del comparto. In ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza, le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, unitamente ai rappresentanti delle stesse, vigilano sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione istituisce, per i dipendenti addetti ai predetti settori, il libretto sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche, a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco dall' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210.
[…]

Art. 22 Trattamento di missione
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all' articolo 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395 , sono le seguenti:
a) categorie o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona l. 39.600;
b) categorie o qualifiche: prima, seconda, terza e quarta l. 28.800.
2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma settimo, del decreto del presidente della repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta a trasporti speciali;
b) attività di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili;
c) attività di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonché di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale;
d) attività di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.);
e) attività di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di natura amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare;
f) attività che comportino imbarchi brevi su unità aeronautiche e marittime.
3. Per il personale indicato nel comma secondo le particolarissime condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di l. 20.000 nette per il pernottamento.
[…]

Capo II Specificità delle aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo
Sezione I Personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici
Art. 34 Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto
1. In deroga all'articolo 12, nell'ambito della Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici gli infortuni in servizio causati da mezzi di trasporto di proprietà della azienda o del dipendente continuano ad essere disciplinati dai regi decreti 16 Giugno 1938, nn. 1274 e 1275, modificati dalla legge 21 Dicembre 1955, n. 1350.
2. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi non coperti ai sensi dei regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, previsti dall'articolo 12.
[…]

Sezione II Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Art. 47 Indennità di funzione
1. Con decorrenza 1 Ottobre 1990, la maggiorazione dell'indennità di funzione prevista dall' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 18 Maggio 1987, n. 269, […] Spetta inoltre, con medesima decorrenza di cui al comma primo, al personale della III, IV, v e vi qualifica funzionale addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere.
3. Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e v qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000.

Art. 49 Indennità per doppi e tripli turni di lavoro
1. I nuovi stipendi tabellari di cui all'art. 24 non producono effetti sull'indennità di turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del presidente della repubblica 11 maggio 1976, n. 271, come modificati dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91
2. Le misure delle indennità di cui al comma primo, nei valori espressi in applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sono aumentate del 60 per cento.
[…]

Art. 50 Indennità rischio e insalubrità
1. Con decorrenza 1 Ottobre 1990, le indennità giornaliere di rischio e di insalubrità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338, sono così rideterminate:
Gruppo I ... .£ 1.800
Gruppo II ... £.1.620
Gruppo III ...£ 1.260
Gruppo IV .. £   720
[…]

Art. 54 Guida veicoli a motore
1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, sempreché in possesso dei requisiti previsti, può essere affidata la guida di autovetture della amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennità (gruppo III).

Art. 55 Altre indennità
1. Con decorrenza 1 Luglio 1990, sono soppresse l'indennità malarica, corrisposta in base all' art. 204 del decreto del Ministro delle Finanze 5 luglio 1928.
[…]

Sezione III Personale dell'azienda nazionale autonoma delle strade
Art. 58 Guida veicoli a motori
1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento dei compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta può essere affidata, sempreché in possesso dei requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e mezzi operativi dell'azienda, con l'attribuzione della relativa indennità di rischio. il conseguente provvedimento è adottato dai dirigenti dei compartimenti ed uffici speciali.
[…]

Sezione IV Personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 64 Indennità di rischio
1. A decorrere dall'1 ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili:
[...]
2. A decorrere dall'1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del corpo le indennità non pensionabili di cui al comma quarto dell' articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure:
[...]
Tale indennità non compete al personale del supporto tecnico amministrativo che transita nel ruolo operativo del corpo.
3. Ai capi reparto e vice capi reparto del corpo nazionale dei vigili del fuoco di vi qualifica funzionale l'indennità di cui al comma primo compete nella misura di £. 480.000 mensili.
4. Al personale operativo del corpo, per il rischio e la responsabilità per l'intervento, con almeno 22 o 28 anni di effettivo servizio nel corpo, la indennità del comma primo è maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e 130.000.
5. Tali maggiorazioni non competono a coloro che transitano nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo, mentre competono al personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio di inidoneità fisica e che non transiti nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di servizio di cui al comma quarto.

Art. 65 Fondo per il miglioramento dei servizi
1. É istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65 per cento della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonché da una quota parte pari al 60 per cento dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza, forniti dalla amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.
2. Il fondo viene utilizzato:
a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;
b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del corpo;
c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale;
[…]
e) per sviluppare l'attività di studio, ricerca e sperimentazione.
3. Le modalità e i criteri di utilizzazione del fondo per le attività di cui al comma secondo sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.
[…]
5. I compensi relativi all'attività di cui al comma secondo, lettera a), dopo un periodo di avviamento di 6 mesi, durante i quali sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, sono attribuiti mensilmente.
[…]

Art. 67 Altre indennità
1. A decorrere dall'1 Ottobre 1990, le indennità di cui al comma primo dell' art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 Maggio 1987, n. 269, sono determinate rispettivamente in £. 2.640.000 e £. 2.280.000 annue lorde.
2. Al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli uffici della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennità di cui al comma primo è corrisposta nella misura del 50 per cento.
3. Con decorrenza 1 Ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma secondo dell'art. 104 del decreto del presidente della repubblica 18 Maggio 1987, n. 269, l'indennità ivi prevista è determinata in £ .2.040.000.
[…]

Sezione VI Personale dell'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo
Art. 87 Indennità rischio
1. A decorrere dall'1 ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonché agli addetti alla conduzione automezzi, purché formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennità prevista dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, negli importi appresso determinati:
Gruppo 1 ... £. 1.800
Gruppo 2 ... £. 1.620
Gruppo 3 ... £. 1.260
Gruppo 4 ... £.720
[…]

Capo III Disposizioni finali
Art. 90 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 19903 […] Registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 1990 Atti di Governo, Registro n. 82, foglio n. 2, con riserva ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 74/S.R./e dell'8 Novembre 1990

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[n.d.r.]

DPR 5 marzo 1986, n. 68 Art. 5
Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
del Presidente de Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;,
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal Ministro delle finanze;
dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste; dal Ministro dell'interno.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.