Tipologia: CCNL
Data firma: luglio 2012
Validità: 01.07.2012 - 30.06.2015
Parti: Cnai, Ucict e Fismic-Confsal, Filcom-Fismic
Settori: Commercio-Terziario e servizi, Cnai
Fonte: selloutservice.com

Sommario
:

Premessa
Titolo I Disposizioni Generali - Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Art. 1
Titolo II Diritti d’Informazione
Art. 2 - Livello nazionale
Art. 3 - Livello territoriale
Art. 4 - Livello aziendale
Titolo III Diritti Sindacali - Delegato Aziendale - Trattenuta Sindacale - Diritti di Associazione
Art. 5
Art. 6 - Delegato Aziendale
Art. 7 - RSA
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Referendum
Art. 10
Art. 11 - Trattenuta Sindacale
Art. 12 - Diritti di Associazione
Art. 13
Titolo IV Livelli di Contrattazione - Nazionale - Territoriale - Aziendale
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Titolo V Decorrenza - Durata
Art. 18
Titolo VI Esclusività di Stampa - Distribuzione Contratti
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Titolo VII Efficacia del Contratto
Art. 22
Titolo VIII Mobilità e Mercato del Lavoro
Art. 23
Titolo IX Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro Somministrazione di Lavoro a Tempo Indeterminato e Determinato - Lavoro Intermittente Lavoro Ripartito
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27 - Il Lavoro Intermittente
Art. 28 - Trattamento
Art. 29 - L'indennità di Disponibilità
Art. 30 - Divieti e condizioni
Art. 31 - Lavoro Ripartito
Titolo X Classificazione del Personale Quadri - Quadri di Direzione
Art. 32
Art. 33 - Quadri
Art. 34 - Quadri di Direzione
Art. 35 - Indennità di Funzione
Art. 36 - Orario part-time speciale per quadri
Art. 37 - Formazione e Aggiornamento
Art. 38 - Assegnazione della Qualifica
Art. 39 - Assistenza Sanitaria
Art. 40 - Polizza Assicurativa
Art. 41 - Quadri
Art. 42 - Impiegati - Operai
Dichiarazione Congiunta
Titolo XI Lavoratori di Prima Assunzione o Destinatari di Qualifica Superiore
Art. 43
Titolo XII Tabelle Retributive

Art. 44
Titolo XIII Mansioni Promiscue - Mutamento Mansioni - Jolly
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo XIV Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Titolo XV Periodo di Prova
Art. 52
Titolo XVI Orario di Lavoro
Art. 53
Art. 54
Titolo XVII Personale non Soggetto a Limitazione di Orario
Art. 55
Titolo XVIII Orario di Lavoro dei Minori
Art. 56
Titolo XIX Lavoro Domenicale - Festivo - Notturno
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XX Lavoro Straordinario
Art. 60
Titolo XXI Lavoro a Tempo Determinato
Art. 61
Art. 62 - Durata massima - Deroghe - Precedenze
Art. 63 - Ferie e Tredicesima
Art. 64 - Trattamento di Fine Rapporto
Nota a Verbale n. 1
Nota a Verbale n: 2
Titolo XXII Lavoro Parziale o Part-Time - Part-Time Post Partum Genitori di Portatori di Handicap e di Tossico Dipendenti
Art. 65
Art. 66 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 67
Art. 68 - Part-Time post Partum
Art. 69
Titolo XXIII Apprendistato
Art. 70 - Disciplina dell’Apprendistato
Art. 71 - Disciplina Comune
Art. 72 - Assunzione
Art. 73 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 74 - Retribuzione
Art. 75 - Anzianità aziendale e di servizio
Art. 76 - Prolungamento del periodo di apprendistato
Art. 77 - Tutor o referente aziendale
Art. 78 - Requisiti e capacità formativa del tutor o referente aziendale
Art. 79 - Piano formativo e formazione - Profili formativi
Art. 80 - Registrazione della formazione
Art. 81 - Periodo di Prova
Art. 82 - Attribuzione della qualifica professionale
Art. 83 - Percentuale di conferma
Art. 84 - Finanziamento della formazione
Art. 85 - Norme transitorie
Art. 86 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Art. 87 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 88 - Apprendistato Part-time
Art. 89 - Apprendistato Stagionale
Art. 90 - Percorso formativo
Art. 91 - Durata
Art. 92 - Profili professionali riconducibili all’artigianato
Art. 93 - Inquadramento e Trattamento Economico
Art. 94 - Parere di conformità
Art. 95 - Trattamento Malattia e Infortuni
Art. 96 - Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 97 - Doveri dell'apprendista
Art. 98 - Diritti dell'Apprendista
Art. 99 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 100 - Apprendistato con i lavoratori in mobilità
Titolo XXIV Telelavoro
Art. 101
Art. 102 - Tipi di Telelavoro
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Titolo XXV Lavoratori Studenti
Art. 113
Titolo XXVI Lavoratori Invalidi o diversamente abili
Art. 114
Titolo XXVII Contratti d’Inserimento
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118 - Forma e Contenuti
Art. 119 - Il progetto Individuale d’inserimento
Art. 120 - Durata
Art. 121 - Modalità della formazione
Art. 122
Art. 123 - Disciplina del Rapporto di Lavoro
Titolo XXVIII Occupazione Femminile
Art. 124
Titolo XXIX Occupazione Stranieri
Art. 125
Titolo XXX Tirocini Formativi e di Orientamento

Art. 126
Art. 127 - Rimborsi spese
Titolo XXXI Riposo Giornaliero - Riposo Settimanale
Art. 128
Art. 129
Titolo XXXII Permessi Retribuiti - Permessi non Retribuiti Permessi Straordinari Retribuiti
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Titolo XXXIII Sospensione - Riduzione Orario di Lavoro - Soste - Banca delle Ore
Art. 133
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Titolo XXXIV Riduzione dell’Occupazione

Art. 137
Titolo XXXV Festività Nazionali Festività Religione Cattolica - Festività Religioni e Fedi Diverse - Festività Abolite
Art. 138
Art. 139 - Religioni e Fedi diverse
Art. 140 - Festività Abolite
Titolo XXXVI Intervallo per la Consumazione dei Pasti
Art. 141
Titolo XXXVII Congedo per Matrimonio
Art. 142
Titolo XXXVIII Volontariato
Art. 143
Titolo XXXIX Maternità
Art. 144
Titolo XL Ferie
Art. 145
Titolo XLI Aspettativa per Malattia od Infortunio
Art. 146
Titolo XLII Malattia - Infortuni
Art. 147
Titolo XLIII Viaggiatori Piazzisti Infortuni sul Lavoro - Polizza Infortuni
Art. 148
Titolo XLIV Gratifica Natalizia
Art. 149
Titolo XLV Trattamento Economico
Art. 150
Titolo XLVI Aumenti Periodici di Anzianità
Art. 151
Titolo XLVII Trasferta ed Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del Lavoratore
Art. 152
Titolo XLVIII Indennità in Caso di Morte
Art. 153
Titolo XLIX Corresponsione della Retribuzione - Reclami sulla Busta Paga
Art. 154
Art. 155
Titolo L Cauzioni
Art. 156
Art. 157 - Diritto di rivalsa
Art. 158 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Titolo LI Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 159
Art. 160
Titolo LII Trattamento di Fine Rapporto
Art. 161
Art. 162
Art. 163 - Anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Titolo LIII Cessione - Trasformazione dell’Azienda
Art. 164
Titolo LIV Indumenti - Attrezzi di Lavoro
Art. 165
Titolo LV Tutela della Salute e della Integrità Fisica del Lavoratore Ambiente di Lavoro
Art. 166
Titolo LVI Divieti
Art. 167
Titolo LVII Risarcimento Danni
Art. 168
Titolo LVIII Mobbing e Molestie Sessuali
Art. 169
Art. 170
Titolo LIX Doveri del Lavoratore Dipendente Disposizioni Disciplinari - Licenziamenti
Art. 171 - Doveri del Lavoratore Dipendente
Art. 172 - Disposizioni Disciplinari
Art. 173 - Licenziamenti
Titolo LX Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 174
Titolo LXI Composizione delle Controversie
Art. 175
Titolo LXII Patronati
Art. 176
Titolo LXIII Strumenti Paritetici Nazionali
Art. 177 - Strumenti nazionali
Art. 178 - Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 179 - Commissione permanente per le pari opportunità
Art. 180 - Osservatorio nazionale
Art. 181 - Commissione paritetica nazionale
Art. 182
Titolo LXIV Formazione Continua “Formoa”
Art. 183
Titolo LXV Pensione Complementare
Art. 184
Titolo LXVI Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Enboa”
Art. 185
Art. 186
Nota a Verbale
Titolo LXVII Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Erboa”
Art. 187
Titolo LXVIII Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome Assistenza Sanitaria Supplementare “Enmoa”
Art. 188
Art. 189
Titolo LXIX Fondo Nazionale per l’Assistenza Sanitaria Integrativa Fonasi
Art. 190 - Assistenza Sanitaria Supplementare
Art. 191
Contributo Mensile Enmoa 14%
Dichiarazione Congiunta 1°
Dichiarazione Congiunta 2°
Dichiarazione Congiunta 3°
Titolo LXX Documento di Regolarità Contributiva (DRC)
Art. 192
Titolo LXXI Appalti
Art. 193
Titolo LXXII Privacy
Art. 194
Allegati
Allegato n. 1 Aggiornamento ed integrazione del regolamento delle prestazioni dell’Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome Enmoa
Allegato n. 2 Apprendistato professionalizzante o di Mestiere Qualifiche omologhe a quelle Artigiane
Allegato n. 3 Accordo Interconfederale Cnai - Fismic-Confsal del 23 maggio 2011 per le PMI Attuazione dell’accordo - quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009
Allegato n. 4 Accordo interconfederale sui Rappresentanti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori e/o dei soci lavoratori in applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Allegato n. 5 Definizione di accordo quadro territoriale

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti attività nel settore del “Terziario e servizi” (In vigore dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2015)

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel prendere atto del processo evolutivo delle politiche del lavoro e delle misure necessarie a sostegno dell’intero sistema produttivo, rappresenta il lavoro e il risultato delle Parti sociali stipulanti, capaci di aver realizzato lo strumento di regole unitario coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori, altresì in grado di contribuire al rilancio dell’economia e dell’occupazione.
Le Parti, in qualità di Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, in intendono ribadire che il CCNL del Terziario e dei Servizi, rappresenta e come tale va considerato, uno strumento unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. A tal fine, le Parti si impegnano a sostenere la corretta e completa applicazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro in tutte le sedi istituzionali.
Questo Contratto è parte integrante di un progetto associativo di appartenenza.
Rappresenta, per Le Parti Cnai e Fismic-Confsal, l’epilogo di un complesso lavoro di ricerca e di dialogo con le aziende e i lavoratori rappresentati, costituendo un ulteriore elemento delle molteplici espressioni rivolte agli associati, aziende e lavoratori, che partecipano e contribuiscono alla vita delle Organizzazioni firmatarie.
Le Parti, consapevoli della piena autonomia imprenditoriale e nel rispetto dei distinti ruoli rappresentati, delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali, sulla falsariga dei principi innovativi del Cnai che fin dal 1991 ne hanno caratterizzato i Contratti Collettivi, in un quadro politico e economico in profonda crisi, intendono continuare nelle attività di sviluppo di un sistema di relazioni sindacali e di informazioni per l’individuazione e la valorizzazione delle peculiarità del settore del Terziario e del settore dei Servizi, ponendo sempre più attenzione all’organizzazione del lavoro e al miglioramento della tutela sui luoghi di lavoro.
Le Parti, nel confermare la validità e l’efficacia di un modello di assetti contrattuali su due livelli adottato avendo a riferimento l’esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del paese.
Questo sistema, pacificamente attuato dal Cnai, già nelle precedenti contrattazioni, oggi trova finalmente spazio e valenza nel nuovo modello contrattuale accettato dalle quasi totalità delle parti sociali.
Le Parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.
Le Parti rilevano che, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, rappresenta infatti un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle Aziende, con l’innovazione e la formazione di qualità e in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.
Le Parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà di dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d’ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo e attento a garantire condizioni conformi di concorrenza per tutte le aziende del settore.
Le Parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo la certezza per il lavoratore di percepire comunque un importo aggiuntivo, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito regionale o aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio.
Le Parti confermano l’importanza e il ruolo degli Enti “Enmoa - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome”, “Enboa Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome”, e degli “Erboa - Enti Regionali delle Organizzazioni Autonome” come regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.
Con la presente “Premessa” le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le Parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Le Parti, infine, sollecitano le Istituzioni ad attivare i necessari meccanismi affinché il trattamento normativo ed economico tra il comparto privato e pubblico venga uniformato.

Titolo I Disposizioni Generali - Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Art. 1
- Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nelle varie tipologie, in tutte le Aziende del settore del Terziario e Servizi e loro personale dipendente, sotto qualsiasi forma e settore merceologico nonché tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.
Le Parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL del 01 luglio 2009 e successive modifiche.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, come: gli Enti Bilaterale Nazionali e Regionali, la Formazione Continua, l’Assistenza Sanitaria e la Previdenza Complementare, in particolare l’Ente Bilaterale “Enmoa” (Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome) di cui agli artt. 188 e 189 del presente CCNL.
Le quote e i contributi versati all’Enmoa sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.
Per espresso accordo tra le Parti il presente CCNL può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Aziende associate a una delle Organizzazioni Datoriali stipulanti.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate “ad personam”.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei Contratti Integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle legge vigente.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
A titolo indicativo le attività delle Aziende del Terziario e Servizi cui si applica il presente CCNL sono:
а. Servizi alle Aziende, alle Organizzazioni, ai Servizi di Rete ed ai Servizi alle Persone
1. Agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
2. Agenzie formative - Agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi;
3. Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
4. Agenzie di intermediazione;
5. Agenzie di ricerca e selezione del personale;
б. Agenzie di animazione di feste ed intrattenimenti;
7. Agenzie di servizi matrimoniali;
8. Autoscuola ed Agenzie di pratiche auto;
9. Agenzie di brokeraggio;
10. Agenzie assicurazioni;
11. Agenzia di scommesse, Sale Bingo;
12. Aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
13. Agenzie di operazioni doganali;
14. Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
15. Autorimesse ed autoriparatori non artigianali;
16. Altri servizi alle imprese ed alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
17. Agenzie, Società di Call Center;
18. Agenzie di relazioni pubbliche;
19. Agenzie di informazioni commerciali;
20. Agenzie fotografiche;
21. Buying office;
22. Concessionarie di pubblicità;
23. Copisterie e fotocopiatura;
24. Esposizioni e fiere;
25. Gestori, concessionari di impianti di parcheggio e/o sosta;
26. Imprese di leasing;
27. Intermediazione merceologica;
28. Promozione vendite;
29. Recupero e risanamento ambiente;
30. Recupero crediti, factoring;
31. Ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione e telemarketing, televendite;
32. Servizi di design, grafica, progettazione ed allestimenti di interni e vetrine;
33. Servizi fiduciari;
34. Servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
35. Servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
36. Servizi di traduzioni ed interpretariato;
37. Servizi Guardia, Portierato, Vigilanza non armata;
38. Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
39. Società di carte di credito;
40. Uffici cambi extra bancari;
41. Uffici Residence;
42. Vendita di multiproprietà;
43. Altri servizi alle persone;
b. Area Tecnica
1. Auditing, revisione contabile;
2. Attività di garanzia collettiva fidi;
3. Agenzie, società che ricercano documentazione, relazioni tecniche ed amministrative, assemblaggio delle stesse e presentazione ad Enti Pubblici per l’ottenimento di licenze, autorizzazioni, decreti ed ecc. di varia natura;
4. Consulenza di direzione ed organizzazione Aziendale;
5. Enti di Patronato;
6. Informatica, telematica ed eidomatica, elaborazione dati ed elaborazioni testi;
7. Progettazione, consulenza professionale organizzata;
8. Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
9. Servizi di progettazione industriale, engineering;
10. Servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
11. Studi professionali;
12. Studi professionali non ordinistici;
13. Studi statisti ed attuariali;
14. Società fiduciarie e di revisione ed organizzazione;
15. Società di assistenza fiscale e tributaria;
16. Studi professionali;
17. Studi amministratori di condominio;
c. Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
1. Agenti e rappresentanti di commercio e del commercio con l’estero;
2. Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
3. Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
4. Commissionari;
5. Fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, etc.);
6. Imprese portuali di controllo.
7. Mediatori pubblici e privati;
8. Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno ed al servizio delle proprie aziende);
d. Area Socio Sanitaria
1. Associazioni gestite da Enti religiosi, da fondazioni e da privati operanti nel campo educativo sociale ed assistenziale;
2. Laboratori di analisi, centri di diagnostica;
3. Trasporto privato di malati e di portatori di Handicap;
4. Tutte quelle attività che direttamente od indirettamente posso rientrare nella sfera del Terziario e dei Servizi.
Dichiarazione Congiunta
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l’adeguamento dell’attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle Parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le Parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.

Titolo II Diritti d’Informazione
Art. 2 - Livello nazionale
- Annualmente, di norma entro il primo semestre, Cnai - Ucict, Fismic- Confsal e Filcom-Fismic s’incontrano al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, “franchising”, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti d’inserimento, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive;
b. le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c. la formazione e riqualificazione professionale;
d. la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e. i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore Terziario e Servizi sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l’opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

Art. 3 - Livello territoriale - Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali s’incontrano al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, “franchising”, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

Art. 4 - Livello aziendale - Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a. 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b. 800 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c. 2000 dipendenti se operano nell'ambito nazionale.
Si incontrano con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo delle Aziende.
Nell’occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle Parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tali incontri l'Azienda esamineranno con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno
50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o RSA, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;
b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c. le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Titolo III Diritti Sindacali - Delegato Aziendale - Trattenuta Sindacale - Diritti di Associazione
Art. 5
- Le Parti riconoscendo l’impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ed intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite all'anno a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dall’Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità di utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione, le rimanenti 4 (quattro) ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle Parti Sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche Aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli enti bilaterali.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati sottoscrittori del presente CCNL.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione Aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, con l’obbligo per il datore di lavoro di predisporli in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 6 - Delegato Aziendale - Nelle Aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato Aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Art. 7 - RSA - Fismic-Confsal e Filcom-Fismic nelle Aziende possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Associazioni Sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato in Azienda, la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”.

Art. 8 - Assemblea - I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 5.

Art. 9 - Referendum […]
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 10 - Fismic-Confsal e Filcom-Fismic esercitano il loro potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
La RSA rappresentativa dei lavoratori, in quanto legittimate dal loro voto ed in quanto espressione dell’articolazione organizzativa del sindacato Fismic-Confsal e Filcom-Fismic svolge, le attività negoziali per le materie proprie del livello Aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla Rappresentanza Aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.

Art. 12 - Diritti di Associazione - Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura sia come progetto associativo di appartenenza, di pensiero e sia come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici, sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordando, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei Datori di lavoro.
In considerazione di quanto detto e dell’art. 13 sotto riportato le Aziende sono di fatto associate ad una delle Organizzazioni stipulanti, i legali rappresentanti o persona delegata, sono tenute a frequentare un corso della durata di dodici ore di formazione, di cui quattro ore riguardante i doveri diritti dell’associato nell’ambito associativo, quattro ore relative alla contrattazione collettiva, agli enti bilaterali e alle relazioni sindacali e le rimanenti quattro ore per la formazione di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.
Per qualsiasi utilizzo avrà valore esclusivo l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL in materia di diritti sindacali e di associazione, le Parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al protocollo d’intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle Aziende, lo sviluppo dell’associazionismo in genere.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL.
[…]

Art. 13 - Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì che bisogna tenere in particolare considerazione:
a. il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei Datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni Sindacali e Datoriali ed aderirvi senza impedimenti;
b. il contenuto dell’articolo 18 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto ad associarsi e dell’articolo 39 che riconosce alle Associazione il diritto di rappresentare i propri iscritti.

Titolo IV Livelli di Contrattazione - Nazionale - Territoriale - Aziendale
Art. 14
- Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro con l’obbiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività aziendale e l’incremento delle retribuzioni e di nuove occupazioni.
La contrattazione si svolge su due livelli:
1. primo livello: Contratto Nazionale di Settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

Art. 15 - La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale.
Il CCNL può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare, su basi di accordi tra le Parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazioni del funzionamento di servizi di previdenza ed assistenza.
Per quanto riguarda la contrattazione aziendale o di prossimità di cui all’art. 8 della Legge 148/2011 la stipula potrà avvenire, tra Fismic-Confsal e l’Azienda dopo che l’ente bilaterale Erboa, in mancanza Enboa, abbia espresso parere positivo.
Detta contrattazione deve essere sottoposta alla certificazione da parte degli enti bilaterali.
[…]
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione, in seno agli enti bilaterali della contrattazione;
b. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

Art. 16 - Il contratto di secondo livello ha una durata di tre anni.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
c. costituzione, regolamentazione e funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali e Provinciali, d’intesa con le Organizzazioni nazionali.
Inoltre, la contrattazione di secondo livello definirà gli eventuali elementi retributivi regionali od aziendali specifici.

Art. 17 - La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
[…]
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico “Premio Variabile o Premio Produzione Presenza”. Detto elemento sarà concordato, in sede Aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nella Azienda tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o Aziendali ed avrà durata triennale;
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o Aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge [d.lgs.] n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o Aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d’inserimento, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo VII Efficacia del Contratto
Art. 22
- Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei Datori di lavoro associati, dei lavoratori dipendenti e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con le altre Parti, diverse da quelle stipulanti, può avvenire solo con il preventivo consenso espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti.

Titolo VIII Mobilità e Mercato del Lavoro
Art. 23
- Fermo restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende, gli strumenti di legge e i contratti di solidarietà (Legge 23.7 1991, n. 223 e legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL. Le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione Aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le Parti stipulanti il presente CCNL i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a. definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Le Parti contraenti il presente CCNL opereranno, anche con il coinvolgimento diretto degli Enti Bilaterali, Enboa e Erboa, anche durante il periodo di confronto sindacale previsto dalle norme vigenti, affinché la domanda e l'offerta di lavoro trovino un momento di diretto riscontro in maniera efficace e tempestiva nell’interesse dei lavoratori e delle imprese coinvolte. Nel caso in cui si procedesse all’attivazione di strumenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o ristrutturazioni, le Parti contraenti il presente CCNL s’impegnano a indicare percorsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, coinvolgendo gli enti bilaterali preposti contrattualmente.

Titolo IX Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro Somministrazione di Lavoro a Tempo Indeterminato e Determinato - Lavoro Intermittente Lavoro Ripartito
Art. 24
- Negli articoli seguenti trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ( c.d. Legge Biagi).
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa negli articoli del richiamato D.Lgs. e successive modifiche. In particolare:
1. per la somministrazione di lavoro gli artt. 20, 21 e 22;
2. per il lavoro intermittente gli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39;
3. per il lavoro ripartito gli artt. 41, 42, 43, 44 e 45.

Art. 25 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro a Tempo Indeterminato e Determinato (Lavoro Interinale) serve a soddisfare le esigenze dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “utilizzatrice”.
Il ricorso al contratto di lavoro in somministrazione, potrà avvenire sia per i rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, nonché per i rapporti a tempo parziale, fermo restando l’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs n. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il lavoro somministrato e disciplinato dal D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 (cd Legge Biagi) e successive modifiche apportate dal D.Lgs 2 marzo 2012, n. 24, e secondo le disposizioni previste dal CCNL.
Il lavoratore somministrato, per tutta la durata della missione presso l’Azienda, ha diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione, complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello presenti in Azienda, a parità di mansioni svolte.
[…]
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato - Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatica, compresa la progettazione e manutenzione di reti Internet ed extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di ‘software’ applicativo, caricamento dati;
b. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f. per attività di ‘marketing’, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g. per la gestione di ‘call-center’, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h. per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento alla edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedono più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà altresì essere stipulato per la lavorazione e/o attività che saranno dettagliate dall'Enboa e/o dalle Erboa regionali, mediante gli strumenti operativi individuali del presente CCNL.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato ogni qualvolta l’Azienda debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, anche per aumenti temporanei di attività, il tutto anche se riferibili all’ordinaria attività e comunque nei seguenti casi:
a. punte di intensa attività alle quali non si può far fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi dell’Azienda;
b. per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati od eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
c. per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelli in forza;
d. per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale;
e. per l’esecuzione di servizi correlati alle stagioni od ai luoghi di villeggiatura estiva od invernale;
f. per necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
g. per assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici, nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali;
h. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
i. per adempimento di pratiche di natura tecnico - contabile - amministrativa - commerciale, aventi carattere non ricorrente o che, comunque, non sia possibile attuare con l'organico in servizio; j. sostituzione di lavoratori assenti;
k. per aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dalla acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi servizi o anche indotte dall'attività di associazioni di categoria.
Le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione qualora il contratto di somministrazione a tempo determinato viene utilizzato per l’impiego:
• di soggetti disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti;
• di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga da almeno sei mesi;
• di lavoratori considerati svantaggiati o molto svantaggiati, così come definiti dal Regolamento CE n. 800/2008.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può, inoltre, essere concluso in tutti i casi previsti dall’art. 61 del presente CCNL (Disciplina del lavoro a tempo determinato), qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili all'assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dalla azienda.
Ai sensi dell'art. 20, comma 5), D.Lgs. n. 276/03, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24), legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi secondo quanto indicato dagli artt. 28, 29 e 30, D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 23, comma 5), D.Lgs. n. 276/03, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
[…]
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell'utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
all'importo della retribuzione;
all'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
all'accesso ai servizi aziendali;
ai criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
ai diritti sindacali previsti dall'art. 24, D.Lgs. n. 276/03.
[…]
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso l’Azienda utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie dell’art. 25 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e Somministrazione di lavoro a tempo determinato) non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Soglie Numeriche

Lavoratori
Dipendenti

Da 0 a 5

Da 6 a 10

Da 11 a 15

Da 16 a 30

Da 31 a 50

Da 51 a 100

Per ogni scaglione di 100

Contratti flessibili

01

02

04

06

08

10

Ulteriori 10

La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nello Studio ai sensi del precedente comma è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

Art. 26 - L’Azienda utilizzatrice comunica alla RSA ed in mancanza alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale il numero dei lavoratori ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui all’art. 25 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni d’urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’Impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi; ogni 12 (dodici) mesi, anche per il tramite delle Organizzazioni dei Datori di lavoro al quale aderisce o conferisce mandato, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 01 marzo di ogni anno all’Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Erboa”.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente art. 25 presso l’Azienda utilizzatrice, sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, comprese le prestazioni erogate dall’Enmoa salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’Azienda utilizzatrice ai fini dell’applicazione di legge o del presente CCNL.

Art. 27 - Il Lavoro Intermittente - É un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il lavoratore si pone a disposizione dell’Azienda che può utilizzare la prestazione nei casi individuati dal D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi:
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento del lavoro straordinario, per esempio, come:
• guardiani e personale di sorveglianza;
• addetti a centralini telefonici privati;
• fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero, da lavoratori con più di 45 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento, anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s’intende:
• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 1°dicembre al sabato seguente il 10 gennaio;
• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le OO. SS. firmatarie del presente CCNL a livello territoriale, il numero dei lavoratori assunti, il tipo dei contratti conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo di ogni anno all’Ente Regionale Bilaterale della regione di competenza ed in sua mancanza all’Enboa.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 29.
Il lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell’Azienda, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 30 - Divieti e condizioni - L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
1. qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/2008);
2. al fine di sostituire lavoratori in sciopero;
3. nel caso in cui il datore abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione.
Quando sia in corso una sospensione del rapporto o una riduzione dell'orario di lavoro, l’Azienda deve prima verificare tra i dipendenti sospesi o ad orario ridotto se qualcuno ha l’intenzione d’accettare questa forma di contrattazione e le relative condizioni.

Art. 31 - Lavoro Ripartito - Tenuto presente che la contrattazione aziendale può disciplinare il c.d. contratto di lavoro ripartito, mediante il quale due lavoratori dipendenti svolgono il medesimo lavoro alternandosi in un certo orario, lasciando loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro con garanzia d’esecuzione, assumendo in solido l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa.
[…]
Il Datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente Contratto collettivo, a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione sarà effettuata, entro il 1° marzo d’ogni anno, all'Ente Regionale Bilaterale o, in mancanza, Nazionale.

Titolo X Classificazione del Personale Quadri - Quadri di Direzione
Dichiarazione Congiunta

La terziarizzazione dell'economia porta una continua evoluzione ed espansione di nuove attività nel settore terziario - terziario avanzato - ed una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale già compresi nel presente CCNL.
Nasce, così, la necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all'integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale, tenendo una particolare considerazione per le figure emergenti del settore.
Le Parti convengono di affidare l'attuazione di quanto sopra, ad un’apposita Commissione.

Titolo XIII Mansioni Promiscue - Mutamento Mansioni - Jolly
Art. 47
- Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l’Azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di produzione presente nell’Azienda stessa.
[…]

Titolo XIV Assunzione - Documentazione - Visita Medica
Art. 50
- Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il Datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XVI Orario di Lavoro
Art. 53
- La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle Aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali e di norma di 8 (otto) ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative; in quest’ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma entro le ore 13 del sabato.
Esemplificazione:
a. orario di lavoro su 5 (cinque) giorni - Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, di norma da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì;
b. orario di lavoro su 6 (sei) giorni - Tale forma di articolazione si realizza attraverso la redistribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che resta sempre di 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato.
La durata massima dell’orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo s’intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’Azienda.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 54 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle Aziende, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 (quaranta) ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell’anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore ad un massimo di 16 (sedici) ore settimanale all’anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci per cento).
La contrattazione Territoriale od Aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una determinata fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa Territoriale od Aziendale, anche se la distribuzione dell’orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il Datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato, l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l’orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall’Azienda senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell’ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l’igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del Datore di lavoro.
Le Parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM del 30 agosto 1999 e successive integrazioni o modificazioni.
Dichiarazione Congiunta
Le Parti, in relazione all’orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell’orario di lavoro stesso, nell’ambito di una politica generale di riduzione dell’orario di lavoro per favorire l’occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.

Art. 54 - Per quelle occupazioni che richiedono, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale sull’interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere prevista nel contratto d’assunzione di 40 o di 48 ore ordinarie.
Tali lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 del D.Lgs. 66/03, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale della durata settimanale dell’orario di lavoro.
Pertanto, il presente CCNL prevede, per tali lavoratori, il tetto massimo medio settimanale di lavoro (ordinario e straordinario), sempre calcolato nell’arco di 12 mesi, pari a 60 ore settimanali, purché la prestazione sia stata prevista nel contratto d’assunzione in tali termini e sia stata esplicitamente accettata dal lavoratore, con apposizione di doppia firma, così come previsto per le clausole c.d. “vessatorie”.
Per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, una volta superato l’orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 10% per le prime 8 ore (45-50) e del 20% per le ore eccedenti.

Titolo XVII Personale non Soggetto a Limitazione di Orario
Art. 55
- Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (articolo 3 del RD n. 1955/1923), individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui all’art. 32 del presente contratto.
La Paga Base Nazionale Conglobata del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 32 ore mensili).
Salvo il caso di recupero, il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali.

Titolo XVIII Orario di Lavoro dei Minori
Art. 56
- Per l’orario di lavoro dei minori di età si applicano le norme di Leggi vigenti.
L’orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti).
Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L’orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.

Titolo XIX Lavoro Domenicale - Festivo - Notturno
Art. 57
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 59 […]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei).
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6. 00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XX Lavoro Straordinario
Art. 60
- Le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 (centosessanta) ore annue. Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro, né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XXI Lavoro a Tempo Determinato
Art. 61
- La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato deve risultare da un atto scritto e la mancanza dell’apposizione del termine di scadenza deve considerarsi assunzione a tempo indeterminato.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e della L. 133/2008, la stipula è consentita nei seguenti casi:
1. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee di servizi;
2. punte di più intensa attività, derivanti da richieste di mercato che non siano possibili evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di turni di lavoro aggiuntivi;
3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
4. esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels);
5. operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
6. attività stagionali come definite al punto c) del successivo articolo “Durata massima - deroghe - precedenze”, ivi comprese quelle definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
7. nelle fasi di avvio di nuove attività, conseguenti a nuovi investimenti. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività s’intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività s’intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà durare fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218;
8. sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative e comunque in tutti i casi in cui l’Azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
9. sostituzione di lavoratori part-time a tempo determinato, nonché dei lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. 10 del D.Lgs 368/2001;
10. utilizzazione di figure professionali specializzate o sperimentali, che non sia possibile occupare stabilmente, non assumibili (per età, livello di inquadramento o durata dell’incarico) con contratto di inserimento o di apprendistato;
11. fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o burocratico-commerciali e/o tecniche;
12. sperimentazione, per un periodo massimo di sei mesi, di nuovi modelli di orario di lavoro, che presuppongano ulteriore personale rispetto a quello in servizio.

Nota a Verbale n: 2
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le Parti, in sede Aziendale e/o territoriale, potranno valutare l’opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 e riconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui all’art. 1 del medesimo decreto.

Titolo XXII Lavoro Parziale o Part-Time - Part-Time Post Partum Genitori di Portatori di Handicap e di Tossico Dipendenti
Art. 68 - Part-Time post Partum
- Al fine di consentire alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le Aziende accoglieranno e relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 10 e 20 non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore, tra 20 e 35 più di due lavoratori, oltre 35 l’8% (otto per cento) della forza occupata.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Art. 69 - I genitori di Invalidi e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di ottenerlo alle medesime condizioni dell’articolo precedente.

Titolo XXIII Apprendistato
Art. 70 - Disciplina dell’Apprendistato
- L’apprendistato è disciplinato dal decreto legislativo n. 167/2011 e dalle disposizioni previste nel presente titolo.
La nuova disciplina si applica a tutte le tipologie di contratto di apprendistato, individuate dal Testo Unico sull’apprendistato 167/2011.
Il nuovo Apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca;
4. apprendistato con i lavoratori in mobilità.

Art. 71 - Disciplina Comune - La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato.

Art. 72 - Assunzione - Per l’assunzione degli apprendisti il contratto deve essere in forma scritta e deve garantire e specificare, quanto appresso:
1. il periodo di prova;
2. l’orario di lavoro;
3. la retribuzione;
4. i diversi istituti contrattuali (ferie, malattia ed infortunio ecc.);
5. l'indicazione della prestazione lavorativa;
6. il luogo della prestazione;
7. la durata del periodo di apprendistato;
8. il livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
9. il nominativo del tutor aziendale;
10. l'indicazione delle ore di formazione;
11. il piano formativo individuale definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dall’ente bilaterale nazionale Enboa, attento a recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, tenendo presente della normativa regionale di competenza, degli accordi conferenza Stato-Regioni, del settore e/o della categoria di riferimento;
12. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003.

Art. 74 - Retribuzione - È vietata la retribuzione a cottimo dell’apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato la retribuzione dell’apprendista è stabilita in misura percentualizzata rispetto ai parametri retributivi previsti dal presente CCNL per i lavoratori qualificati, tenuto conto del monte ore formativo e dell’anzianità di servizio.

Art. 76 - Prolungamento del periodo di apprendistato - Al verificarsi di eventi quali: malattia, infortunio, maternità e paternità, che comportano una sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore ai 30 (trenta) giorni di calendario e solo nei casi in cui la sospensione sia tale da non permettere di impartire la necessaria componente formativa individuale risultante dal piano formativo nei modi e nei tempi stabiliti, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento. Il prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto all’apprendista con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.

Art. 77 - Tutor o referente aziendale - È la persona interna dell’unità produttiva, individuata all’avvio della attività formativa, che avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.
Nel contratto individuale di apprendistato deve essere indicato il nominativo del tutor.

Art. 78 - Requisiti e capacità formativa del tutor o referente aziendale - Può rivestire la qualifica di tutor il titolare dell’unità produttiva o persona diversa ma delegata a tale scopo, in questo caso, il tutor sarà una persona che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate di un livello pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Al termine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l’apprendista al fine di verificare l’attuazione del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente riscontrate nell’esecuzione del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato.
Per l’erogazione della formazione trasversale di base o professionalizzante, destinata a tutte le tipologie di apprendistato, le imprese potranno avvalersi, oltre i centri di formazione previsti dalle Regioni, delle strutture riconosciute dagli enti bilaterali regionali Erboa regionali o dal Fondo Professionale per la formazione continua Formoa.

Art. 79 - Piano formativo e formazione - Profili formativi - I contenuti del piano formativo sono di natura trasversale di base professionalizzante.
Fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome, la formazione trasversale è basata su:
1. accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo;
2. capacità relazionali e di comunicazione;
3. conoscenze base di una seconda o terza lingua;
4. disciplina del rapporto di lavoro comprese la bilateralità e welfare contrattuale;
5. organizzazione dell’impresa;
6. sicurezza ed igiene sul lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità “e-learning”.

Art. 80 - Registrazione della formazione - La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire, a cura del datore di lavoro, anche su supporti informatici tracciabili e fogli firma.
La certificazione sulla formazione svolta vale ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.
Il datore di lavoro dovrà conservare, per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo, tutta la documentazione.

Art. 85 - Norme transitorie -Tutti i rapporti di apprendistato di cui alla Legge n. 196/1997 ed al D.Lgs. n. 276/2003 già stipulati ed ancora in corso alla data del nominato decreto legislativo, continuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo dei precedenti CCCNL.
Le Parti s’impegnano, a livello di contrattazione nazionale, al recepimento del Legge n. 167/2011 ed in particolare a livello territoriale a pervenire, a specifici accordi con le istituzioni regionali, al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzare la disciplina vigente alle peculiarità ed alle caratteristiche di categoria e/o settore.

Art. 86 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale - Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto i 15 (quindici) anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può, in ogni caso, essere superiore per la sua componente formativa a 3 (tre) anni ovvero 4 (quattro) nel caso di diploma quadriennale regionale.
In attesa delle necessarie intese tra Governo e Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, le Parti manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro o le singole Regioni intendono promuovere nell’ambito della normativa vigente.

Art. 87 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante o di contratto di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni ed i 29 (ventinove) anni.

Art. 88 - Apprendistato Part-time - Le Aziende potranno assumere alle proprie dipendenze apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere a tempo parziale, a condizione che l’orario di lavoro non sia inferiore al 60% rispetto al normale orario di lavoro previsto dal CCNL, fermo restando le ore di formazione e la durata massima previsti dai seguenti articoli.

Art. 89 - Apprendistato Stagionale - Le Aziende che svolgono la propria attività anche in cicli stagionali, nel rispetto del limite massimo di durata prevista dagli artt. 91 e 92, possono distribuire lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, mediante il ricorso a più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali deve obbligatoriamente avere inizio entro i 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

Art. 90 - Percorso formativo - Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale ed al livello d’inquadramento previsto al termine del periodo di apprendistato.
Le ore di formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali è specialistiche sono così determinate.
L’azienda ha facoltà, di anticipare in tutto o in parte nelle annualità recedenti, le ore di formazione previste per i singoli anni.

Inquadramento finale

Ore di formazione Professionale medie annue

1° Livello

80

2° Livello

80

3° Livello

60

4° Livello

60

5° Livello

40

a. Formazione professionalizzante e di mestiere - La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo apprendista le seguenti competenze:
1. la conoscenza dell’attività dell’azienda;
2. la conoscenza delle basi tecniche e teoriche delle attività aziendali, nonché la loro completa applicazione;
3. conoscere e saper utilizzare i vari strumenti e le tecnologie di lavoro dell’azienda;
4. la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore e/o categoria.

Art. 91 - Durata - La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante o di mestiere e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e d’inquadramento, sono cosi fissati:

Profilo Professionale

Durata Complessiva mesi

Primo Periodo mesi

Secondo periodo mesi

Terzo periodo mesi

1° Livello

36

12

12

12

2° Livello

36

12

12

12

3° Livello

36

12

12

12

4° Livello

36

12

12

12

5° Livello

24

12

6

6


Art. 92 - Profili professionali riconducibili all’artigianato - In deroga a quanto previsto dal precedente articolo, per le figure professionali di cui all’allegato n. 2 del presente CCNL, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelle delle figure artigiane, la durata massima è fissata in 60 (sessanta) mesi.

Profilo Professionale

Durata Complessiva mesi

Primo Periodo mesi

Secondo periodo mesi

Terzo periodo mesi

1° Livello

60

24

24

12

2° Livello

60

24

24

12

3° Livello

60

24

24

12

4° Livello

60

24

24

12

5° Livello

60

24

24

12

L’apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche di Quadro e per le qualifiche del VI° livello.

Art. 94 - Parere di conformità - Le Aziende che intendono assumere apprendisti, devono sottoporre i piani formativi al parere di conformità all’Ente Bilaterale. La richiesta corredata dal piano formativo, predisposto sulla base di progetti standard, va presentata alla commissione dell’Ente Bilaterale Regionale Erboa competente per territorio, ed ove non ancora operativi all’Ente Bilaterale Nazionale Enboa.
Ai fini del rilascio del parere di conformità l’Ente Bilaterale, sottoporrà a verifica il rispetto delle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, i programmi formativi indicati dall’Azienda ovvero i contenuti del piano formativo, in relazione al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Le aziende con più unità produttive distribuite in più di due regioni, possono inoltrare la richiesta di parere di conformità direttamente alla Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale Enboa.

Art. 96 - Obblighi del Datore di Lavoro - Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’apprendista nell’Azienda o sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di apprendistato;
2. non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane l'anno;
6. per gli apprendisti minori, informare periodicamente, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento;
7. do ottemperare agli obblighi previsti in materia di durata, contenuti e modalità di erogazione della formazione, nonché della relativa registrazione sul libretto formativo.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente n. 3), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 97 - Doveri dell'apprendista - L'apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

Art. 98 - Diritti dell'Apprendista - L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi.
L'apprendista non potrà essere adibito a:
a. lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 (centoventi) ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b. lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 (ventiquattro) ore.
Dichiarazioni congiunte 1°
Le Parti si riuniranno ogni qualvolta saranno apportate modifiche od integrazioni alle leggi vigenti in materia d’apprendistato.
Dichiarazioni congiunte 2°
Le Parti concordano che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, s’incontreranno tempestivamente per le conseguenti armonizzazioni o modifiche che dovranno essere recepite anche dai contratti d’apprendistato in corso.

Art. 99 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Possono essere assunti in tutti settori di attività, con contratto apprendistato di alta formazione e ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, i soggetti di età compresa tra i 18 (diciotto) anni e i 29 (ventinove) anni. Per i soggetti che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 18 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. L’erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo.
Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria e saranno inseriti nel piano formativo.
Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale manifestano la loro disponibilità ad eventuali sperimentazioni.
Alla contrattazione di secondo livello è delegata la disciplina di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011.

Art. 100 - Apprendistato con i lavoratori in mobilità - Per quanto riguarda infine la nuova tipologia di apprendistato con i lavoratori in mobilità, introdotta dall’art. 7, comma 4, trattasi di una fattispecie attivabile in tutte le tipologie di apprendistato sopra esaminate, è immediatamente operativa, purché oltre alla finalità tipica della singola tipologia, si persegua quella specifica di riqualificare professionalmente il lavoratore. Ai lavoratori in mobilità si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, mentre non è prevista la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto al termine del periodo formativo. Pertanto il recesso sarà possibile solo in presenza di una giustificata causa o di un giustificato motivo sia durante la fase formativa sia al termine della stessa.
In deroga a quanto previsto dal D.Lgs 167/2011, per quanto riguarda l’assunzione di soggetti in mobilità con contratto di apprendistato, non trovano applicazione i limiti di età.
Nota a Verbale
Le Parti si attiveranno, per il tramite delle diverse commissioni paritetiche in esse già costituite, nell’Enboa - Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome e negli Erboa - Enti Regionali Bilateri delle Organizzazione Autonome, a definire, per tutti i CCCCNL Cnai e Fismic - Confsal, un avviso comune avente per oggetto le linee guida per l’applicazione uniforme e pratica, sul territorio nazionale, delle diverse forme di apprendistato.

Titolo XXIV Telelavoro
Art. 101
- Il Telelavoro è una forma di organizzazione del lavoro a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (lavoratore dipendente) e l’Azienda.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, quindi è parte dell’organizzazione dell’Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’Azienda e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali dell’Azienda. In quanto compatibile il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’Azienda.

Art. 102 - Tipi di Telelavoro - Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali.

Art. 103 - Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoratori subordinati. Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato, sia esso domiciliare o remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda.

Art. 104 - Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Parti stipulanti il presente CCNL.

Art. 105 - I telelavoratori dovranno essere messi nella condizione di fruire delle medesime opportunità d’accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti comparabili ed ha diritto ad una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità resa e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.

Art. 107 - L’Azienda, previa informazione ai telelavoratori, può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, che dalle leggi vigenti in materia (le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all’insaputa dei telelavoratori).

Art. 108 - Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con apposita commissione da costituirsi, a richiesta, tra le Parti stipulanti il presente CCNL, prima dell’inizio del contratto di telelavoro.
In ogni caso l’Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che sia imputabili a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore.
L’Azienda è tenuto a fornire al telelavoratore i necessari supporti tecnici.

Art. 109 - Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni dell’Azienda;
2. il carico di lavoro;
3. eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore.

Art. 110 - Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal d.lgs. n. 66/2003.

Art. 111 - Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che operano all’interno dell’Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica.

Art. 112 - La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XXVI Lavoratori Invalidi o diversamente abili
Art. 114
- Nel caso d’assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori invalidi valgono le norme di legge e il presente CCNL.
Le Parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone a validità ridotta in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera d’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecniche - organizzative delle Aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l’Azienda e qualora presente la RSA, verificheranno, congiuntamente, le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non siano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa dell’Azienda, si attiveranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l'avviamento in un’altra unità.
A livello territoriale, si studieranno le iniziative idonee, affinché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici atti a formare ed immettere nel mercato del lavoro soggetti diversamente abili, favorendone l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/92.

Titolo XXVII Contratti d’Inserimento
Art. 115
- Il contratto d’inserimento è quel contratto che, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad uno specifico contesto lavorativo, mira all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori.

Art. 118 - Forma e Contenuti - Il contratto d’inserimento può riguardare qualsiasi tipologia di lavoro. Il contratto d’inserimento deve essere redatto per iscritto e deve contenere il progetto individuale. L'eventuale carenza della forma scritta comporta la nullità del contratto ed il dipendente s’intende assunto a tempo indeterminato.
Inoltre il contratto d’inserimento deve indicare:
1. la durata;
2. le mansioni e la categoria d’inquadramento;
3. il progetto individuale d’inserimento;
4. l'eventuale periodo di prova;
5. l'orario di lavoro;
6. il trattamento di malattia e/o infortunio.
Riguardo all'orario di lavoro, il contratto può essere stipulato anche in forma part-time, purché la minor durata dell'attività lavorativa non pregiudichi le finalità del contratto.

Art. 119 - Il progetto Individuale d’inserimento - Per poter stipulare il contratto d’inserimento è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all’interno degli enti bilaterali, Erboa - Enboa.
Il fine è di adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Il progetto è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di lavoro e, come quest'ultimo, deve essere redatto in forma scritta pena la nullità del contratto con trasformazione automatica in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 120 - Durata - Il contratto d’inserimento, secondo l’art. 57 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata non inferiore a 9 (nove) mesi e non superiore a 18 (diciotto) mesi.
Per i disabili psico-fisici, la durata può pattuirsi fino a 3 (tre) anni.
Dal limite massimo di durata devono essere esclusi i periodi di:
a. assenza per maternità;
b. servizio militare e/o civile;
c. malattie di durata superiore a 20 (venti) giorni continuativi.
[…]

Art. 121 - Modalità della formazione - Il progetto individuale d’inserimento deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 (sedici) ore inerente all’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da svolgersi nella fase iniziale del rapporto di lavoro), di disciplina del rapporto di lavoro e d’organizzazione Aziendale.
La formazione teorica deve, inoltre, essere accompagnata da successive fasi d’addestramento specifico.
Gli esiti della formazione saranno riportati sul libretto formativo previsto dal D.Lgs. 276/2003 all'art. 2 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 10 ottobre 2005.
“In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale d’inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il Datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione delle finalità” del contratto d’inserimento, il Datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo d’inserimento, maggiorata del 100% (cento per cento).
Il contratto di lavoro, però, non si trasforma a tempo indeterminato.

Art. 122 - I soggetti abilitati alla formazione sono le strutture facenti capo agli Enti Bilaterali Erboa - Enboa, ove presenti. In alternativa:
1. l'imprenditore;
2. i suoi preposti qualificati;
3. un soggetto esterno con le competenze adeguate al tipo di formazione.

Art. 123 - Disciplina del Rapporto di Lavoro - Al contratto d’inserimento si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001 s.m.i.) e le disposizioni del Titolo XXI del presente CCNL.
Le percentuali massime di lavoratori assunti con contratto d’inserimento non possono superare il 10% (dieci per cento) dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di un lavoratore ed arrotondamento superiore.
[…]
Gli assunti con contratto d’inserimento non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti.

Titolo XXVIII Occupazione Femminile
Art. 124
- Le Parti s’incontreranno periodicamente a livello regionale o provinciale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell’occupazione femminile.
A tal fine, saranno costituiti comitati per le pari opportunità, per la progettazione e l’attuazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse pubbliche di sostegno.

Titolo XXIX Occupazione Stranieri
Art. 125
- Le Parti preso atto del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese e dell’occupazione dei cittadini stranieri, ritengono necessario affrontare tale tematica e concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studi e di ricerca finalizzate alla promozione d’interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale ed aziendale).
Le Parti s’impegnano a promuovere condizioni di parità all’accesso a tutte le forme d’impiego previste dal presente CCNL, compatibilmente con le condizioni legali di soggiorno in Italia, del cittadino straniero.
Le Parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante le ripercussioni nell’abito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengo di affidare agli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali o agli Enti di formazione paritetici, costituiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, un ruolo attivo anche per ottenere finanziamenti atti a:
1. razionalizzare ed incrementare la formazione integrativa dei lavoratori migranti;
2. attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica;
3. attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, sia all’acquisizioni dei fondamentali principi civici del nostro ordinamento (doveri e diritti del cittadino).
Gli Enti di Formazione dovranno determinare un piano d’azione che realizzi:
a. la possibilità di fornire corsi d’alfabetizzazione con mutualità dei costi;
b. la razionalizzazione delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva;
c. l’attuazione dei programmi di formazione civica.
Gli organismi bilaterali possono ai sensi dell’art. 4, comma 1°, del D.Lgs. 286/1998 stipulare convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti stagionali ed agli stages formativi.

Titolo XXX Tirocini Formativi e di Orientamento
Art. 126
- Ai tirocini formativi di orientamento, si applicano le normative regionali di riferimento e, in mancanza, le disposizioni cui all’art. 18 della legge n. 196/1997 e al relativo decreto di attuazione D.M. 25 marzo 1998 n. 142 e successive modifiche apportate dall’art. 11 del D.Lgs. 138/2011.

Titolo XXXI Riposo Giornaliero - Riposo Settimanale
Art. 128
- Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs. 66/2003.
Nell’attesa della regolamentazione di quanto sopra riportato e fatte salve le ipotesi già convenute al II livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 (undici) ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte verso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività,
6. studi che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 (undici) ore;
7. vigilanza degli impianti e custodia;
8. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, preparazione delle assemblee adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti concordano che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 (nove) ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi, purché tale contrazione sia contenuta entro il massimo di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare.

Art. 129 - Ai sensi di legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 (ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 66/2003, nelle sue eccezioni:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+9 ore di riposo ogni sei giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi di II livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è pari a 20 (venti) ore.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, sarà riconosciuta al lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 5 (cinque/00) per ciascuna settimana soggetta a rinvio (massimo 4 settimane / mese).

Titolo XXXIII Sospensione - Riduzione Orario di Lavoro - Soste - Banca delle Ore
Art. 135
- Per la sospensione superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore e per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del Datore di lavoro è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Art. 136 - Nel caso di punte di lavoro di più intensa attività e di prevedibili periodi d’attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto: intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione; recuperare, mediante rarefazione le ore lavorate nell’intensificazione,
ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione. Quindi i seguenti casi:
superare l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
ridurre l’orario contrattuale ordinario settimanale sino ad un minimo di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane;
nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore con previsione di successivo recupero il Datore di lavoro potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore settimanali, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate del lavoratore nel conto della Banca delle Ore.
[…]
Le ore eccedenti dovranno essere contabilizzate, quali crediti del lavoratore, nella Banca delle Ore.
Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 (due) spetterà l’intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore settimanali con corrispondente deduzione delle ore non effettivamente lavorate, dal conto della Banca delle Ore individuale.
Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 3 (tre) spetterà la sola maggiorazione del 10% (dieci per cento) per le ore eccedenti le 40 settimanali e il recupero avverrà alle stesse condizioni del regime previsto al punto 1 (uno).
Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 192 ore a favore del lavoratore o del datore di lavoro.
Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1 gennaio dell’anno successivo. In caso di cessazione il saldo della banca delle ore sarà addebitato o accreditato con le competenze di chiusura del rapporto.
L’accredito comporterà maggiorazione del 20% (venti per cento).
Esclusivamente su richiesta del lavoratore eventuali saldi d’intensificazione potranno essere retribuiti con la retribuzione corrente maggiorata del 20% (venti per cento) pertanto, l’intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 30% (10% all’atto dell’intensificazione e 20% all’atto della liquidazione).
Le ore d’intensificazione si considerano agli affetti normativi ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale pertanto eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste in eccedenza all’eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
La comunicazione di rarefazione o d’intensificazione dovrà essere data al lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
La volontaria accettazione del minore preavviso determina il diritto del lavoratore di percepire le seguenti indennità:
a. da 72 a 24 ore: 0,20 centesimi all’ora di minore preavviso;
b. da 24 a 0 ore 0,40 centesimi all’ora di minore preavviso.
Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici saranno proporzionati pro-quota salvo le percentuali di maggiorazioni.
[…]

Titolo XXXVI Intervallo per la Consumazione dei Pasti
Art. 141
- La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordato tra i lavoratori dipendenti ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio.

Titolo XXXIX Maternità
Art. 144
- I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela delle dipendenti lavoratrici madri.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro a norma delle leggi vigenti.
[…]

Titolo XL Ferie
Art. 145
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Per indifferibili ragioni dì servizio il Datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
[…]

Titolo LI Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 159
- Il Datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro per “giusta Causa” o per “giustificato motivo”, come appresso specificato:
A. Recesso per “giusta causa”. Si ha quando sia caduto in modo grave, immediato ed irreversibile il rapporto fiduciario nei confronti del lavoratore.
A titolo esemplificativo tale recesso si avrà in caso:
1. di diverbio litigioso, seguito da vie di fatto all’interno dell’Azienda;
2. d’insubordinazione verso il Datore di lavoro o di lui preposti, che abbia determinato nocumento grave alle persone od all’Azienda;
[…]
4. di danneggiamento volontario di beni dell’Azienda o di terzi effettuato presso l’Azienda;
[…]
B. Recesso per “giustificato motivo soggettivo”. Si effettua per gravi inadempienze quali:
1. mancanze gravi che non sono però idonee a rompere, in modo grave ed immediato, il rapporto fiduciario.
2. le mancanze (meno gravi) alla disciplina del lavoro ed alle disposizioni disciplinari, così come esemplificato dall’art.172 del presente CCNL, che siano state preventivamente contestate e che abbiano originato, anche per plurirecidiva specifica, provvedimenti diversi quali: richiami, multa e sospensione.
C. Recesso per “giustificato motivo oggettivo”. […]

Titolo LIV Indumenti - Attrezzi di Lavoro
Art. 165
- Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del Datore di lavoro.
È parimenti a carico del Datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico- sanitari.
Il Datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modifica fatta dal lavoratore dipendente arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione, darà diritto all’Azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell’addebito.
[…]

Titolo LV Tutela della Salute e della Integrità Fisica del Lavoratore Ambiente di Lavoro
Art. 166
- Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l’Azienda fornirà gratuitamente idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d’urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o d’altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e d’addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire con apposito protocollo d’intesa una Commissione Paritetica composta da tre persone per ciascuna parte firmataria per realizzare quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.

Titolo LVIII Mobbing e Molestie Sessuali
Art. 169
- Le Parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale.
Il Datore di lavoro s’impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Art. 170 - Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al Decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice e/o di un lavoratore e di creare un clima d’intimazioni, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo LIX Doveri del Lavoratore Dipendente Disposizioni Disciplinari - Licenziamenti
Art. 171 - Doveri del Lavoratore Dipendente
- Il lavoratore dipendente deve esplicare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare deve:
[…]
b. svolgere tutti i compiti assegnati dal Datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme di Legge, del presente CCNL e delle disposizioni ricevute, con la massima diligenza ed assiduità;
[…]
f. evitare nella maniera più assoluta di accedere all’Azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia espressa autorizzazione, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni datoriali o legislative;
g. rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’Azienda e rese note dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Art. 172 - Disposizioni Disciplinari - I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti nei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell’infrazione commessa, con:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione base;
4. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
[…]
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di rispettare la disciplina del lavoro od i compiti che rientrano nelle declaratoria e/o nei profili del proprio livello;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b. si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
d. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata che può essere destinataria di più grave provvedimento.
Il licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le seguenti ed analoghe mancanze:
[…]
b. grave violazione degli obblighi di cui all’art. 171;
c. recidiva nell’infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
f. il reiterato comportamento oltraggioso verso il Datore di lavoro, i superiori, i colleghi od i sottoposti;
g. la terza recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione;
[…]
i. abbandono ingiustificato del posto del lavoro del custode;
j. rissa nei luoghi di lavoro o grave offese verso i compagni di lavoro;
k. comprovate molestie sessuali;
l. per riconosciuta e grave comportamento di mobbing;
m. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazioni e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
I proventi delle multe dovranno essere versati all’Enmoa.

Art. 173 - Licenziamenti - Fermo restando l’ambito d’applicazione della L. n. 604/1966, come modificata dall’art. 18 della L. 300/1970 e della L. n, 108/1990, l’Azienda può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2. per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1996, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3. per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisorio del rapporto di lavoro, quali ad esempio, quelli indicati di seguito:
a. insubordinazione od offese gravi verso i superiori;
b. furto, frode, danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c. qualsiasi atto volontario che possa compromettere la sicurezza, l’incolumità del personale, del pubblico, che determini danneggiamento grave agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l’Azienda potrà disporne la sospensione cautelare non disciplinare con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
[…]
Il lavoratore, a norma di legge, è tenuto al risarcimento dei danni causati.

Titolo LX Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 174
- È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da sei membri di cui tre nominati dalle Organizzazioni Datoriali e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione nell’Azienda del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
2. tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
3. intervenire e fissare l’ammontare dell’elemento economico “Premio Variabile o Premio di Produzione Presenza” in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di 2° livello;
4. verificare e valutare l’effettiva applicazione nelle singole Aziende di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all’attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendete dall’Azienda; quest’ultimo è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
5. esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
6. esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
7. definire la classificazione del personale, come previsto dal Titolo X del presente CCNL;
8. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l’interpretazione delle clausole contrattuali.

Titolo LXI Composizione delle Controversie
Art. 175
- In caso di controversie tra l’Azienda ed il lavoratore dipendente sui contenuti o sull'applicazione delle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti sottoscrittrici, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano nei modi conformi allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale o all’Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
2. per controversie sull'applicazione dei contratti individuali stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all’Ente Bilaterale Regionale (se costituita), ai fini di consentire la raccolta statistica delle difficoltà, darne interpretazione bilaterale, anche alla luce dell’eventuale giurisprudenza di merito, e predisporre bozze per un o più chiaro ed univoco testo contrattuale.
[…]
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che Datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione alla quale sia iscritta ovvero conferisca mandato.
La Commissione di cui all’art. 174 del presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l’incontro tra le parti deve avvenire non oltre 15 (quindici) giorni dalla data d’avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
Nota a Verbale
Le fattispecie del presente Titolo sono demandate all'Ente Bilaterale Nazionale per un più attento esame, fino al raggiungimento di soluzioni pratiche ed applicative.

Titolo LXIII Strumenti Paritetici Nazionali
Art. 177 - Strumenti nazionali
- Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa e nel CCNL concordano sull'opportunità di istituire:
1. la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2. la Commissione paritetica permanente per le pari opportunità;
3. l'Osservatorio nazionale;
4. la Commissione paritetica nazionale.
Le Commissioni di cui sopra sono composti ciascuno da quattro a sei membri, nominati in forma paritetica dal Cnai e da Fismic-Confsal.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Tutte le commissioni di cui sopra saranno disciplinate e gestite dall’Enboa quelli a carattere nazionale e dalle Erboa Regionali quelle a livello Territoriali.

Art. 178 - Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale - Le Parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l'Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore Agricoltura, le Parti s’incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.
Le Parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l'impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1. dialogo sociale europeo settoriale;
2. evoluzione dei Comitati Aziendali europei;
3. responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4. diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5. società europea;
6. coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

Art. 179 - Commissione permanente per le pari opportunità - Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione permanente per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1. studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
2. seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3. promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
4. individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
5. predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
6. favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro, di cui all’art. 169 del CCNL;
7. analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8. raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
9. individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
L'eventuale adesione delle Aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o per richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 180 - Osservatorio nazionale - L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale nazionale- Enboa - per l’artigianato e le piccole imprese, per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
1. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 4 del presente CCNL;
2. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
3. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
4. riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
5. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
6. svolge le funzioni previste dagli artt. da 61 a 64 (Contratti a tempo determinato), dagli artt. da 115 a 123 (Contratti d'inserimento) e dagli artt. da 70 a 100 (Apprendistato).

Art. 181 - Commissione paritetica nazionale - La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
1. con le modalità e le procedure previste, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;
2. in apposita sottocommissione:
a. individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL;
b. sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;
c. esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

Art. 182 - La Commissione paritetica nazionale per l'espletamento di quanto previsto:
1. dall’art. 27 - Lavoro intermittente;
2. dall'art. 31 - Lavoro ripartito;
3. dagli artt. da 53 a 54 - Orario di lavoro - relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
4. dagli artt. da 61 a 64 - Contratti a tempo determinato;
5. dagli art. da 66 a 67 - Part-time- relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
6. dagli artt. da 70 a 100 - Apprendistato;
7. dagli artt. da 115 a 123 - Contratti di inserimento;
8. dall’art. 166 - Tutela della salute e della dignità della persona.
Si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione paritetica nazionale, con sede presso il Cnai e/o la Fismic- Confsal, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle Aziende aderenti all’Ucict tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede del Cnai.
La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 c.d.p. e 2113, 4° comma, c.c., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, l’O.S. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello) la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

Titolo LXIV Formazione Continua “Formoa”
Art. 183
- Le Parti individuano in Formoa (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome) il Fondo cui le Aziende faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Le Parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, d’accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
2. cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con Particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
3. rispondere a necessità d’aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni d’inadeguatezza professionale;
4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi d’assenza.
In questo quadro Formoa, nel corso degli incontri concordati, fornirà alle Aziende ed all’O.S. informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterni all’Azienda.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali già vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
1. al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda;
2. alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
3. al personale interessato da processi d’innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione dell’Azienda che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare un’effettiva riqualificazione delle competenze e delle professionalità;
4. alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari.
5. alla generalità dei dipendenti e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per la formazione prevista agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Formoa.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.
La riscossione diretta del contributo ed il relativo versamento al Fondo sono demandati all’Enmoa. Le somme riscosse, trimestralmente vanno accreditate al conto Formoa.
La piena attuazione del Formoa avverrà dopo la stipula della convenzione con l’Inps.

Titolo LXVI Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Enboa”
Art. 185
- L'Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome - “Enboa”, - costituito con atto notarile il 21 dicembre 1998, costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto a tutti gli addetti dei vari settori (titolari e lavoratori) che operano nelle diverse attività contrattualizzati dalle Parti stipulanti.
A tal fine, l'Enboa, su mandato delle Parti costituenti:
1. elabora e organizza la divulgazione con le modalità più opportune, le relazioni sul quadro socio-economico del settore, delle varie attività e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle Parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione dei compiti attribuiti;
2. incentiva e promuove studi e ricerche sulle aree delle diverse categorie e/o sull'area di categorie omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in Particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Formoa, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
3. predispone, su mandato delle Parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
4. promuove, coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Formoa) di cui all'accordo del 7 gennaio 2009, dell’accordo interconfederale del 23 maggio 2011 sottoscritto tra Cnai e Fismic-Confsal le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
5. predispone, ove autorizzato dalle istituzioni regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel modello di libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del Settore attraverso la formazione;
6. favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate dai CCCCNL e quanto demandato e definito dal “gruppo per le pari opportunità”;
7. promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Formoa” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
8. promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione delle Aziende finalizzate all'avvio delle procedure di qualità;
9. promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le Parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali, a tale scopo costituiti dalle Parti firmatarie del presente CCNL;
10. promuove studi, ricerche ed iniziative relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le Parti firmatarie il presente CCNL;
11. promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandoli con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione europea;
12. promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;
13. valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle “relazioni sindacali” del settore e le relative esperienze bilaterali;
14. attua tutti gli adempimenti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Enboa;
15. individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Enboa e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo; promuovere la costituzione degli Enti Regionali Bilaterali “Erboa regione ....”, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.
L'Enboa ha inoltre il compito di:
1. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi di II livello dei settori stipulati dalle Parti firmatarie il presente CCNL;
2. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture e/o dalle varie aree di categoria, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del lavoro” “Flessibilità”, “Regimi di orario”, “Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività sindacale”;
3. ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività delle diverse categorie e dei lavoratori italiani;
4. ricevere le comunicazioni concernenti la nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti designati dalle rispettive Parti quali rappresentanti e componenti degli strumenti bilaterali, “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali”;
5. ricevere la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica regionale o provinciale e del collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai D.Lgs. 29.10.1998 n. 387.
Inoltre, Enboa a livello nazionale e l’Erboa a livello territoriale, svolgono attraverso apposite Commissioni Nazionale e Regionali paritetiche bilaterali, le funzioni previste:
a. dagli artt. 53 a 54 - Orario di lavoro -, relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
b. dagli artt. 61 a 64 - Contratti a tempo determinato;
c. dagli artt. 67 a 67 - Part-time - relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
d. dagli artt. da 70 a 100 - Apprendistato;
e. dall'artt. da 115 a 123 - Contratti di inserimento;
f. dall’art. 166 Organismo paritetico per la tutela della salute e della dignità della persona, ambiente e sicurezza sul lavoro (art. 51 della Legge 81/2008).
Svolge le funzioni:
1. di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e successive integrazioni e modificazione.
2. di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dall’art. 174;
3. ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo; eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato

Nota a Verbale
Entro il 2012 le Parti concordano che gli enti bilaterali regionali “Erboa” dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all’Ente Bilaterale Nazionale.

Titolo LXVII Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome “Erboa”
Art. 187
- Le Parti convengono, di dare completa attuazione in tutte le Regioni, degli Enti Bilaterali Regionali “Erboa” regionale (a seguire il nome della Regione), già costituiti, entro il 31.12.2012.

Titolo LXXI Appalti
Art. 193 - Le Aziende appaltanti inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le Aziende appaltatrici:

a. all’effettiva assunzione del rischio d’impresa;
b. al rispetto delle norme previste dai contratti del settore merceologico cui appartengono le Aziende appaltatrici;
c. all’osservanza di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche;
d. la presentazione del DURC, ogni qualvolta si esegue un pagamento, saldo o acconto di fattura; oltre il DURC rilasciato dagli Enti Bilaterali se nel CCNL è previsto.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento economico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Le Aziende, in occasione dell’incontro annuale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi), si renderanno disponibili a informare in merito:
a) all’informazione data alle imprese appaltatrici in merito ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro;
b) alle misure adottate per eliminare i rischi delle interferenze tra l’attività dell’appaltante e dell’appaltatore, da allegare al contratto di appalto o d'opera ai sensi dell’art. 3 della legge n. 123/2007;
c) agli eventuali infortuni con dipendenti dell’appaltatore, verificatisi all’interno dell’Azienda;
d) alla vincolante indicazione del servizio da eseguire o dell’opera da compiere;
e) all’attestazione della diretta organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore e all’effettiva assunzione a suo carico del relativo rischio d’impresa.
Le eventuali osservazioni del RLS in merito al precedente punto b) e all’osservanza delle norme in materia di sicurezza delle ditte appaltatrici, saranno approfondite, con la Direzione dell’appaltante.