Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
G.U. 4 dicembre 2003, n. 282

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.
2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. *
*Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che il termine di cui al comma 2 del presente articolo, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, è differito al 31 dicembre 2009.

Art. 2.
Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.
Ubicazione dell'impianto

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

Art. 4.
Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.
2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.

Art. 5.
Mancanza delle distanze di sicurezza

1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.

Art. 6.
Deroghe

1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, può essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
2. Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne.

Art. 7.
Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;
b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.

Art. 8.
Disposizioni finali

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 372


Allegato A

REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE (art. 1, comma 1).

Titolo I
GENERALITÀ

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:
area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:
garantire il funzionamento della pompa sotto battente;
isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;
capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo;
punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;
punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi;
raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle autocisterne all'impianto fisso;
Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;
serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;
sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio: sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:
isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;
isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;
bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;
essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;
interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza;
tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;
valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.

Titolo II
IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

2. Elementi costitutivi degli impianti.
1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:
a) uno o due serbatoi fissi;
b) un punto di riempimento;
c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;
d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;
e) uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;
f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

3. Elementi pericolosi dell'impianto.
1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera f).

4. Serbatoi fissi.
1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m³, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m³ ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.
2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85%.

5. Pompe e compressori.
1. Le pompe possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.
Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.
2. I compressori di riempimento devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta.

6. Recinzione.
1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano già protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.
2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
3. Parte della recinzione può coincidere con la recinzione dell'area ove è installato l'impianto, anche se in muratura, purché la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3.

7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1.
2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione.
3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica.
4. In prossimità delle valvole di intercettazione asservite al sistema di emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare il sistema stesso in caso di incendio.

8. Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con tubazioni flessibili di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le tubazioni flessibili possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.
2. Le parti terminali delle tubazioni flessibili devono essere munite di raccordi rapidi. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente regola tecnica è consentito l'utilizzo di raccordi a flangia. Inoltre:
a) l'estremità di attacco all'autocisterna deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso e di una valvola di intercettazione manuale con dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;
b) l'estremità di attacco alla parte fissa dell'impianto deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso direttamente collegata ad una valvola di intercettazione posta nel tratto terminale dell'impianto fisso.
3. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.

9. Impianto elettrico.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro conformità deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.
2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.
3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.
4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.
5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.

10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.
1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.
2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per l'ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra.

11. Fognature e caditoie.
1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato.

12. Idranti.
1. Gli impianti devono essere provvisti di idranti DN 45 in numero adeguato e disposti in modo da consentire l'intervento, con il getto, sull'area dell'impianto.
2. L'impianto idraulico deve essere dimensionato in modo da garantire, all'idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza, una portata non minore di 120 l/min con una pressione residua al bocchello di almeno 2 bar per non meno di 30 minuti. In caso di più idranti deve essere garantito il funzionamento contemporaneo di almeno due, ciascuno con le prestazioni idrauliche sopra precisate.
3. Gli idranti devono essere ubicati in posizione sicura, facilmente accessibile e protetta da eventuali danneggiamenti dovuti al traffico veicolare; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
4. La rete di idranti deve essere provvista di un attacco di mandata per autopompa, installato in posizione facilmente accessibile e protetta.
5. La funzionalità della rete idrica e degli idranti deve essere garantita anche in caso di temperatura ambiente minore di 0°C.
6. Gli idranti devono essere corredati di cassetta di custodia con relative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance devono essere a getto multiplo, pieno e frazionato.

13. Distanze di sicurezza.
13.1 Distanze di sicurezza interne.
13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:
Tabella I

Elementi pericolosi dell'impianto

A

B

C

A -- punto di riempimento (1)

-

- (2)

8

B -- serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori

- (2)

- (3)

8

C -- apparecchi di distribuzione

8

8

8

(1) È ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.
(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono essere interrate e con percorso più breve possibile.
(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.


13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività pertinenti l'impianto.
1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le attività pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori «non-oil», magazzini e servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie |non maggiore di 100 m²

10 m

b) abitazione gestore

20 m

c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m²

20 m

d) locali di ristoro e/o vendita:

 

fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²)

20 m

oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate;

 

e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9

15 m

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all'interno dell'impianto, è consentito ad una distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi;

 

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati

20 m

2. A partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f) del comma precedente.
3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.
13.1.3 Impianti misti.
1. È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio)

10 m

b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) 10 m
c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) 8 m
d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e quelli di gas naturale 8 m
e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella di altri combustibili liquidi 5 m


13.2 Distanze di sicurezza esterne.
1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:
a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m³:
dal punto di riempimento, 30 m;
da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;
da apparecchi di distribuzione, 20 m;
b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m³:
dal punto di riempimento, 30 m;
da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;
da apparecchi di distribuzione, 20 m.
Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;
c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), nonché rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;
d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;
e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna può essere ridotta a 15 m;
f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;
g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;
h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;
i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;
j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;
2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;
3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.
13.3 Distanze di protezione.
1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:
a) dal punto di riempimento, 10 m;
b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;
c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;
d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.

14. Sosta dell'autocisterna.
1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessità.
2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.
3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.
4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare più di 5 m dal punto di riempimento.

15. Norme di esercizio.
15.1 Generalità.
1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.
2. Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.
15.2 Operazioni di riempimento.
1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, possono scaricare con motore in moto purché tale sistema di sicurezza sia in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore e sia collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili;
siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.
3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.
4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.
6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.
15.3 Operazioni di erogazione.
1. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:
posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;
accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;
prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo;
è fatto divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).
15.4 Operazioni di drenaggio.
1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.
2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.
15.5 Prescrizioni generali di emergenza.
1. Il personale addetto agli impianti deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas (esplosimetro).
15.6 Documenti tecnici.
1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;
b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.
15.7 Segnaletica di sicurezza.
1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell'impianto.
2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.
3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.
15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.
1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

Titolo III
IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 30 M³

16. Generalità.
1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.
2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.
3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.

17. Interventi di adeguamento.
17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.
1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto.
17.2 Dspositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi.
1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma 2, relativamente all'utilizzo di tubazioni flessibili munite di raccordi rapidi.
17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato.
17.4 Vano pompe in pozzetto.
1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello di sicurezza:
a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformità alla vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:
essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;
avere larghezza non minore di 0,6 m;
avere pedata non minore di 0,2 m;
avere alzata non maggiore di 0,25 m;
b) tutti i comandi di normale operatività devono essere collocati all'esterno del vano pompe;
c) è fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell'attività;
d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento:
prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;
seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7.
Il suddetto impianto di rivelazione deve:
essere realizzato ed installato a regola d'arte;
essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:
- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommità della scala;
- fotocellula posizionata alla sommità della scala.
In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe.
2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di mettere fuori servizio l'attuale vano pompe, riempendolo completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.