Tipologia: DPR*
Data decreto: 3 agosto 1990
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Preambolo: Delegazione di parte pubblica e OO.SS.
Comparti: Università, P.A.
Fonte: CNEL
Note: * DPR 3 Agosto 1990, n. 319 Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 Febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68. In G.U. 12.11.1990, n. 264 suppl.ord.

Sommario:

 Preambolo
Art. 1. Area di applicazione e durata
Art. 2. Rapporti istituzioni-utenti
Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - servizi pubblici essenziali
Art. 4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 5. Negoziazione decentrata
Art. 6. Pari opportunità
Art. 7. Assenze obbligatorie
Art. 8. Copertura assicurativa;
Art. 9. Diritto allo studio
Art. 10. Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 11. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 12. Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 13. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 14. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 15. Nuovi stipendi
 Art. 16. Retribuzione individuale di anzianità
Art. 17. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 18. Mobilità
Art. 19. Trattamento di missione
Art. 20. Indennità di rischio da radiazioni
Art. 21. Attività culturali e ricreative
Art. 22. Ordinamento professionale
Art. 23. Aspettative sindacali
Art. 24. Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 25. Permessi sindacali retribuiti
Art. 26. Monte orario complessivo dei permessi sindacali
Art. 27. Disposizioni particolari
Art. 28. Norma finale di rinvio
Art. 29. Copertura finanziaria
Art. 30. Entrata in vigore
Allegato
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Comparto del personale delle università

Preambolo
[...]
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto delle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla Cgil, Cisl, Uil, Confsal, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (Cisapuni) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale Cgil, Cisl, Uil, Cida, Cisnal, Cisal, Confsal, Confedir; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990

Art. 1. Area di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma.
[…]

Art. 8. Copertura assicurativa
1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, le università o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà della amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
[…]

Art. 12. Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 3 Agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 Agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma primo, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure, idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvederà ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.

Art. 13. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di incentivazione di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Settembre 1987, n. 567, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 14, a decorrere dall'1 Luglio 1990 è costituito presso ciascuna università o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è alimentato:
a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennità di rischio, di servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Settembre 1987, n. 567, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989 […]

Art. 14. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di cui all'art. 13 è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e della efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo è finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13 per i settori di attività non regolati da standards saranno definite, con la negoziazione decentrata, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;
c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;[…]

Art. 19. Trattamento di missione
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all' art. 5, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:
a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona: qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: l. 39.600;
b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: l. 28.800.
2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;
c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
d) attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;
e) attività che comportino imbarchi su unità.
3. Per il personale indicato nel comma secondo, le particolarissime condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.

Art. 20. Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma primo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. i relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi primo e terzo che non svolga attività assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.

[...]Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto delle università di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla Cgil, Cisl, Uil, Confsal, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (Cisapuni) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale Cgil, Cisl, Uil, Cida, Cisnal, Cisal, Confsal, Confedir; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle università di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990
. 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 Marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma.[…]1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, le università o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.2. La polizza di cui al comma primo è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà della amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi primo e secondo, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.[…]1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.2. le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 3 Agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 Agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma primo, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure, idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvederà ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario. 1. Il fondo di incentivazione di cui all' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Settembre 1987, n. 567, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.2. Per le finalità di cui all'art. 14, a decorrere dall'1 Luglio 1990 è costituito presso ciascuna università o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato "fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è alimentato:a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennità di rischio, di servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Settembre 1987, n. 567, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989 […]1. Il fondo di cui all'art. 13 è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e della efficacia dei servizi istituzionali.2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo è finalizzato:a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 Febbraio 1986, n. 13 per i settori di attività non regolati da standards saranno definite, con la negoziazione decentrata, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;[…]1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all' art. 5, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona: qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: l. 39.600;b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: l. 28.800.2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;b) attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;d) attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;e) attività che comportino imbarchi su unità.3. Per il personale indicato nel comma secondo, le particolarissime condizioni di cui al comma settimo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.3. Al personale non compreso nel comma primo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. i relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi primo e terzo che non svolga attività assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.

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[n.d.r.]

DPR 5 marzo 1986, n. 68 Art. 9
Comparto del personale delle università.
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle università comprende:
il personale delle università e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.