Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 28 aprile 2003
Validità: dal 01.05.2003
Parti: Banca Popolare di Ancona e Fabi, Fisac-Cgil, Sindirigenticredito
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Popolare di Ancona
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Art. 1 Provvidenze per motivi di studio
Art. 2 Premi di studio a favore dei figli dei dipendenti o persone equiparate
Art. 3 Reperibilità ordinaria
Art. 4 Intervento spot extra reperibilità
Art. 5 Mobbing
Art. 6 Destinazione delle eccedenze di cassa
Art. 7 Differenze di cassa
Art. 8 Malattia giornaliera non reiterata
Art. 9 Maternità
Art. 10 Polizza vita
Art. 11 Polizza sanitaria
Art. 12 Polizza infortuni
Art. 13 Possibilità di versare quote del premio aziendale al fondo pensione
Art. 14 Premio aziendale
Art. 15 Permessi
Art. 16 Risarcimento danni ai dipendenti che usano la propria autovettura per ragioni di servizio
Art. 17 Malattia ed infortuni
Art. 18 Part time
Art. 19 Operaio specializzato
Art. 20 Assegni di anzianità
Art. 21 Assegno mensile
Art. 22 Prestazione e reperibilità in giornate sensibili dei quadri direttivi
Art. 23 Target e borsa aperta in festività infrasettimanali
Art. 24 Decorrenza
Corrispondenza OO.SS.-Azienda

In Jesi, il 28/04/2003, la Banca Popolare di Ancona spa (di seguito anche "Banca") […], e la Fabi […], la Fisac Cgil […], la Sindirigenticredito […], premesso che
• le Parti si sono incontrate per procedere al rinnovo della contrattazione di secondo livello AIA- parte seconda ai sensi delle intese sottoscritte in data 19/03/2002, rimanendo ancora da effettuare la negoziazione delle eventuali intese in materia di inquadramenti;
• Il presente Accordo integra e/o sostituisce integralmente, per le materie da questo regolate, quanto contenuto nel preesistente Accordo Integrativo Aziendale del 28/05/92, nei preesistenti Accordi Integrativi Aziendali del 19/12/97 e relative modificazioni ed integrazioni intervenute nel tempo;
tenuto presente che le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo hanno stipulato il seguente Accordo Integrativo Aziendale - parte II per il Personale della Banca Popolare di Ancona spa.

Art. 3 Reperibilità ordinaria
. Oltre a quanto riconosciuto dal CCNL tempo per tempo vigente, vengono corrisposti i seguenti trattamenti:
Aree Professionali:
- istituzione di una indennità aggiuntiva di intervento pari a € 29,05;
- in caso di intervento a seguito di reperibilità la sommatoria complessiva di quanto previsto dal CCNL a titolo di reperibilità, più indennità aggiuntiva di intervento, più compenso per lavoro straordinario. Tale importo complessivo non può essere inferiore all'indennità di intervento prevista dal CCNL per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo.
Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo:
- istituzione di una indennità aggiuntiva di intervento pari a € 29,05;
- in caso di intervento a seguito di reperibilità la sommatoria complessiva di quanto previsto dal CCNL a titolo di reperibilità, più indennità aggiuntiva di intervento. Tale importo complessivo non può essere inferiore all'indennità di intervento prevista dal CCNL per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo.

Art. 4 Intervento spot extra reperibilità
Il testo dell'art. 19, AIA 19/12/1997, è sostituito dal seguente:
Al personale inquadrato nelle Aree Professionali o tra i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo, la cui presenza si renda eccezionalmente necessaria per interventi di urgenza e/o emergenza senza che si trovi in reperibilità, al di fuori del normale orario di lavoro, spetta, oltre agli emolumenti contrattuali, un compenso fisso, per singola chiamata, pari ad € 29,05.

Art. 5 Mobbing
L'azienda esprime la massima sensibilità nei confronti degli eventuali stati di oppressione psicologica di cui taluni lavoratori possano o potranno soffrire, con pregiudizio per il loro stato di salute psichica e fisica, a causa di situazioni di sistematica emarginazione e/o di contenuto vessatorio.
Attese le caratteristiche di particolare delicatezza, relatività e difficile riconoscibilità/qualificazione di tali situazioni, tenuto conto dell'inserimento del Mobbing nel documento di valutazione dei rischi adottato dalla banca, l'Azienda porrà in essere strumenti di monitoraggio e di intervento nel rispetto della specifica normativa, in ordine ai quali si confronterà con le OO.SS..
Gli strumenti di monitoraggio e di intervento avranno non solo carattere generale ma anche specifico su singoli casi concreti che dovessero essere posti alla sua attenzione.
Quanto previsto al comma che precede avverrà nel rispetto della massima riservatezza e tutela per la sfera psicologica della persona.
A tal fine ognuna delle OO.SS. firmatarie il presente AIA nominerà un membro titolare e uno supplente che congiuntamente all'incaricato dell'Azienda si riuniranno in via assolutamente riservata per affrontare le situazioni eventualmente segnalate.

Art. 9 Maternità
Al rientro in servizio dopo l'assenza per maternità, la lavoratrice madre avrà diritto di permanere nella s.o.a., presso la quale era assegnata prima della assenza stessa, sino al compimento dell'anno di età del/la figlio/a.

Art. 22 Prestazione e reperibilità in giornate sensibili dei quadri direttivi
Premesso che per "giornate sensibili" si intendono il 1° gennaio, il giorno di Pasqua, il giorno di Natale, il 31 dicembre dopo l'orario extra-standard, l'Azienda riconosce ai Quadri Direttivi che presteranno la loro opera in dette giornate, in aggiunta al compenso previsto per il maggior orario prestato ed alle eventuali indennità di reperibilità ed intervento, il seguente trattamento:
1) Ulteriore riposo compensativo:
• riposo compensativo in misura corrispondente ad un'ora per ogni ora di prestazione lavorativa (servizio effettivo in Banca). Le ore di riposo così totalizzate vengono sommate alle ferie per tagli non inferiori a mezza giornata, mentre gli eventuali resti vengono liquidati in busta paga;
2) Rimborsi spese:
• viene riconosciuto il ticket pasto o indennità sostitutiva ai Quadri Direttivi il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l'intervallo di tempo intercorrente fra le ore 12 e le ore 14;
• i Quadri Direttivi che per recarsi al lavoro nelle predette giornate utilizzano l'auto possono richiedere il rimborso chilometrico del carburante (casa - Banca + ritorno);
3) Ulteriore riconoscimento economico:
Viene riconosciuto un compenso per ogni giornata sensibile di € 103,29 (€ 51 ,65 per mezza giornata)

Art. 23 Target e borsa aperta in festività infrasettimanali
Con riferimento alla possibilità per l'Azienda di richiedere prestazioni lavorative ai Quadri Direttivi in giorni festivi infrasettimanali, nei casi in cui
- le disposizioni della Banca Centrale Europea imponga che anche il nostro sistema creditizio assicuri il "sistema di pagamento lordo europeo" dei pagamenti cross border (Target);
- il calendario borsistico preveda che sia la Borsa italiana sia le Borse europee siano pienamente operative, viene concordato che l'Azienda utilizzerà per quanto possibile il criterio della volontarietà e della turnazione, e che verranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- il rimborso chilometrico per il percorso casa - Banca più ritorno;
- il ticket pasto o indennità sostitutiva al dipendente, il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l'intervallo di tempo intercorrente fra le ore 12 e le ore 14.
- nessun compenso per l'orario svolto in quanto vige il regime di "prestazione lavorativa" ai sensi dell'art. 71 CCNL ("flessibilità" temporale e criteri di autogestione individuale che tengano conto delle esigenze operative")
L'Azienda, pur nell'intento di far fronte con efficacia agli adempimenti necessari per assicurare il servizio, farà il possibile per contenere i disagi per il personale, in particolare:
• procederà all'attivazione del minor numero possibile di s.o.a.;
• riceverà prestazioni lavorative essenzialmente volontarie, informate a criteri di rotatività e limitate al massimo a 2 addetti per s.o.a. interessata