Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 novembre 2003
Validità: 01.10.2003 - 31.12.2006
Parti: Confindustria Macerata-Associazione degli industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Macerata
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Azioni di contrasto al lavoro irregolare
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Prevedi
Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 6 - Apprendistato
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Indennità territoriale di settore
Art. 10 - Premio di produzione
Art. 11 - Elemento economico territoriale
Art. 12 - Trasferta
Art. 13 - Mensa
Art. 14 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 15 - Versamenti contributivi Cassa edile - Anzianità professionale edile
Art. 16 - Diritti sindacali
Art. 17 - Malattia
Art. 18 - Deposito

Accordo per il rinnovo del contratto integrativo del CCNL 29/01/2000 per i lavoratori edili ed affini della provincia di Macerata

In data 06.11.2003, presso la sede di Confindustria Macerata tra Confindustria Macerata […], assistiti da funzionari dell'Associazione degli industriali […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno -Feneal - Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca - Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive - Fillea - Cgil […], viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 da valere in tutto il territorio della provincia di macerata per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato contratto nazionale e per gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Art. 2 - Azioni di contrasto al lavoro irregolare
Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme in materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà di avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali.
L'impegno nasce anche dalle vicende legate alla ricostruzione post terremoto, che hanno offerto, e continuano ad offrire, l'occasione per rilevare il fenomeno dell'ingresso, sul mercato imprenditoriale, di realtà aziendali poco affidabili e poco rispettose del sistema normativo vigente. Tale fenomeno imporrebbe regole di maggiore garanzia sotto il profilo della concorrenza, del ricorso al subappalto, della regolarità e congruità contributiva, nonché del rispetto delle norme di sicurezza.
In tale azione di contrasto, le parti sottolineano il ruolo, centrale che gli Enti paritetici in generale e la Cassa Edile in particolare, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla concorrenza leale.
A tal fine le parti proseguiranno nell'impegno, già avviato, di rafforzare i controlli e la vigilanza, tramite la creazione di uno sportello unico finalizzato al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva). La prima fase di tale accordo concerne l'attivazione, nell'ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino compiuta definizione le previsioni legislative dettate dal D.L. n. 210 del 25 settembre 2002, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, del documento unico attestante la regolarità contributiva delle stesse.
Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che, se entro il 30 settembre 2004 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano a rendere operativo il Protocollo di intesa preliminare sottoscritto presso la sede della Prefettura di Macerata il 2 gennaio 2002, per la realizzazione dello sportello unico.
La suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio di un documento unico attestante la regolarità contributiva anche alle imprese che eseguono lavori privati, qualora a livello nazionale si dia attuazione al punto VII dell'Accordo 29 gennaio 2002 nonché alla luce del comma 10 dell'art. 86 del D.lgs. n. 276/2003.
Per le stesse finalità le parti si impegnano, altresì, a portare ad effettiva applicazione la recente D.G.R. (n. 1058 del 29.07.2003), che obbliga amministrazioni aggiudicatrici ed Enti aggiudicatori, che siano sprovvisti di un proprio prezzario, a ricorrere al prezzario Ufficiale della Regione Marche "vigente".

Art. 3 - Formazione professionale
Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
Pertanto, riconoscendo che la formazione è l'elemento strategico per la crescita professionale ed alla luce delle recenti esperienze di "cantiere scuota", con riferimento all'art. 92 del CCNL 29.01.2000 il contributo a caricò del datore di lavoro per l'Ente Scuota Edile della Provincia da Macerata, è stabilito nella misura dello 0.20%, con un incremento dello 0.10 % rispetto alla precedente previsione, da calcolarsi sulla stessa base di calcolo utilizzata per il calcolo del contributo alla Cassa Edile.

Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro
È intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle modifiche normative di legge in materia di igiene ed ambiento di lavoro.
Nella fattispecie i cantieri dovranno essere provvisti di spogliatoio, refettorio, servizi igienici, ecc. previsti dall'art. 86 del CCNL: Concreta applicazione degli adempimenti sopra descritti ai sensi dell'art. 87 del CCNL è affidata al CPT (organismo paritetico costituito ed operante sin dal 01.01.1998)
Inoltre, ogni anno, il datore di lavoro fornirà due tute da lavoro, una persi periodo estivo e l'altra per il periodo invernale ed idonee calzature antinfortunistiche.

Art. 6 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata da norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni dell'art. 93 del vigente CCNL.

Art. 7 - Orario di lavoro
In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del CCNL 29.01.2000 e fermo restando, agli effetti legali, l'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, l'orario normale contrattuale settimanale viene fissato in 40 ore di media annua.
Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie e saranno compensate con le maggiorazioni retributive di cui all'art. 20 del CCNL, ad eccezione delle ore di recupero previste dall'art. 10 dello stesso contratto.

Art. 13 - Mensa
Qualora non ricorrano le fattispecie disciplinate dall'art. 12, nel caso di cantieri situati in località lontane o di accesso particolarmente disagiato, l'imprenditore è tenuto, su richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione un locale da adibire a cucina, a provvedere alla disponibilità dei relativi utensili nonché ad attrezzare un locale da adibire a refettorio; qualora la richiesta venga da almeno 50 dipendenti l'imprenditore è tenuto a mettere a disposizione anche un cuciniere.
Nei cantieri di durata superiore ai 6 mesi e su richiesta di almeno la metà dei lavoratori del cantiere stesso comunque in numero superiore a 20, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.
[…]
Ai di fuori dei casi previsti, e comunque, ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra, l'operaio ha diritto ad una indennità di mensa, purché svolga la propria attività per un periodo superiore a 4 ore, pari alle quote sotto indicate
[…]

Art. 14 - Indennità per lavori di alta montagna
L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna di cui all'art. 24 del e CCNL è dovuta per lavori effettuati sopra gli 800 metri sul livello del mare ed è pari al 15% della retribuzione globale.

Art. 16 - Diritti sindacali
In deroga all'art. 104 lett. a) e b) nelle aziende o cantieri con almeno 5 lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a riunirei in assemblea per la trattazione delle materie previste dallo stesso articolo durante l'orario di lavoro nei limiti di 5 ore annue retribuite.