Categoria: 2001
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Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 25 settembre 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2003
Parti: Urbis Confezioni-Confindustria Macerata e RSU/Cgil di Macerata/Filtea-Cgil di Macerata
Settori: Tessili, Urbis
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Introduzione
Parte normativa
Art. 1 - Diritti di informazione
Art. 2 - Orario di lavoro: "Prestazione in regime di flessibilità"
Art. 3 - Part time
Art. 4. - Formazione professionale
Art. 5 - Inquadramento
Art. 6 - Ambiente di lavoro
Parte economica
Art. 7 - Premi aziendali di risultato
Art. 8 - Sistema di partecipazione alla qualità aziendale
Art. 9 - Tempi di erogazione dei premi
Art. 10 - Modalità di maturazione dei premi
Art. 11 - Soggetti beneficiari dei premi
Art. 12 - Servizi
Art. 13 - Ambito di applicazione del contratto
Art. 14 - Decorrenza e durata
Note a verbale
Allegati
1) Verbale di accordo sindacale sullo modalità di fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti individuali.
2) Condizioni di utilizzo dei servizi (Bando per Borse di studio).
3) Accordi lavoranti a domicilio.

Contratto Integrativo Aziendale Urbis Srl

In data 25/09/2001, presso la sede Confindustria di Macerata, si sono incontrati l'azienda Urbis Confezioni Srl, corrente in Urbisaglia [...], assistita da […] Confindustria Macerata e la RSU dell'azienda […], assistite da [...] Cgil di Macerata e […] Filtea Cgil di Macerata che hanno proceduto, al termine di ripetuti incontri, alla stipula del presente accordo di natura collettiva aziendale.

Premessa
Le parti reputano fondamentale creare col presente accordo di natura collettiva uno strumento che regolamenti istituti di natura normativa ed economica (questi ultimi con introduzione di idonei premi legati ad obiettivi di produttività, efficienza e redditività aziendale), e che nel contempo metta a disposizione dei lavoratori un insieme di servizi di larga utilità. Gli obiettivi che le parti ritengono di perseguire con il presente contratto integrativo sono:
1) il miglioramento delle condizioni di produttività, efficienza e redditività aziendali a cui legare il miglioramento delle condizioni retributive e di lavoro dei dipendenti;
2) la valorizzazione delle risorse umane;
3) il consolidamento dell'occupazione e della stabilità del posto di lavoro rafforzando il legame tra l'azienda ed i lavoratori.

Introduzione
Le parti con il presente accordo attuano quanto previsto all'art. 12 lettera C) Sezione Prima del vigente CCNL di settore, riconoscendo che la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza redditività dell'azienda, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti. Per questo gli istituti regolamentati dal presente accordo debbono comunque legarsi al raggiungimento degli obiettivi previsti nei singoli punti e non possono considerarsi trattamenti acquisiti, intendendosi nella disponibilità delle parti una eventuale rinegoziazione di tutti gli istituti contenuti nell'accordo stesso. Le parti prendendo atto della complessità strutturale del mercato in cui l'azienda opera e del contemporaneo impegno dell'azienda a sviluppare la propria presenza nel segmento commerciale di riferimento vale a dire nella fascia del prodotto cd. di lusso che presuppone uno standard qualitativo elevato, continuativo e certo, sono consapevoli che l'unica risposta possibile per affrontare le competizioni dei prossimi anni passa attraverso l'aumento complessivo dell'efficienza gestionale, il miglioramento della qualità del prodotto offerto e la crescente cura del servizio reso al cliente. In tale contesto, e parti riconoscono che la stipula del presente accordo debba perseguire:
una condivisione degli obiettivi di sviluppo aziendali realizzata attraverso adeguate informazioni dei lavoratori; un aumento della produttività ed efficienza aziendali, unitamente allo sviluppo di una maggiore capacità di risposta flessibile alle esigenze del mercato anche attraverso il recupero di presenza collettiva ed individuale dei dipendenti;
il rafforzamento del rapporto tra azienda e lavoratori attraverso varie azioni quali: una maggiore informazione dei lavoratori sui programmi aziendali;
un coinvolgimento dei lavoratori nel processo di miglioramento dell'organizzazione produttiva;
la attivazione di "servizi" che consentano al dipendente condizioni migliorative rispetto all'accesso individuale.

Parte normativa
Art. 1 - Diritti di informazione

Le parti convengono sull'istituzione di due incontri da tenersi entro giugno e novembre di ogni anno al fine di fornire utili informazioni circa: situazione produttiva e prospettive aziendali; programmi di investimento; -situazione occupazionale e decentramento produttiva; andamento dei dati relativi ai Premi di Risultato (per tale informativa l'azienda trimestralmente fornirà inoltre i relativi consuntivi).

Art. 2 - Orario di lavoro: "Prestazione in regime di flessibilità"
Le parti riconoscendo pienamente operativo il diritto aziendale di disporre dello "strumento certo ed effettivamente utilizzabile" della flessibilità dell'orario di lavoro convengono, per il primo anno di vigenza del presente accordo, sulla necessità della Urbis Confezioni srl di adottare prestazioni aggiuntive di orario nel limite di 30 ore individuali a stagione produttiva, per far fronte alle esigenze di lavoro e di consegna, tutte recuperabili nei periodi di minore intensità di produzione. A tal fine, fermo restando quanto già previsto dagli artt. 35 e 36 "Disposizioni Generali" del vigente CCNL di settore, solo relativamente alla normale flessibilità dell'orario contrattuale d lavoro (Art. 35), viene introdotta la seguente regolamentazione: l'azienda, prima dell'inizio delle prestazioni aggiuntive dell'orario "normale" contrattuale, comunicherà tempestivamente alla RSU aziendale motivazioni e modalità di effettuazione delle ore di flessibilità nonché le modalità e i tempi del loro recupero, dettagliando per quanto possibile e articolazioni di orario che si avranno nei vari reparti. Su richiesta della RSU o delle OO.SS. di categoria provinciali, verrà effettuato un incontro con la Direzione Aziendale atto ad approfondire quanto contenuto nella comunicazione di cui sopra. Resta inteso che le prestazioni di orario flessibile potranno riguardare anche singoli reparti aziendali e che nell'ambito di applicazione dell'art. 35 Disposizioni Generali" di cui al CCNL di settore, le prestazioni di orario potranno riguardare anche la giornata del sabato mattino nel limite di 4 ore, previa tempestiva comunicazione a tutti gli interessati. Entro settembre 2002 le parti si incontreranno per valutare l'effettivo ricorso all'istituto della flessibilità dell'orario d'lavoro; anche in relazione alle sue prospettive di utilizzo ed in tale sede, qualora si ravvisino esigenze di modifica dell'attuale regolamentazione, si procederà alla ridefinizione del presente articolo.

Art. 3 - Part time
[…] Allo scopo di dare pratica attuazione a quanto sopra stabilito ed al fine di evitare eventuali contenziosi sul riconoscimento delle stanze di part-time pervenute, si definiscono i seguenti criteri e modalità da rispettare a livello aziendale:
la RSU sarà informata sulle richieste di part-time accettate prima della loro effettiva decorrenza;
il riconoscimento del part-time verrà stabilito sulla base delle seguenti priorità: comprovate e gravi condizioni di malattia proprie o di propri familiari;
comprovate e gravi esigenze relative all'andamento familiare in genere.
A parità di condizioni rispetto ai punti precedenti la precedenza è stabilita in base all'ordine di presentazione della domanda. In assenza delle motivazioni di cui sopra la priorità è determinata dalla data di presentazione della domanda. Situazioni di gravi e comprovate necessità personali che siano alla base della richiesta di part-time al fine di evitare la perdita certa del posto di lavoro, saranno valutate in un apposito incontro tra la Direzione e la RSU, tenendo sempre in considerazione e esigenze organizzative aziendali.

Art. 4. - Formazione professionale
Le parti prendendo a base di riferimento la mappatura delle mansioni professionali aziendali, suddivise per singolo reparto, già illustrata dalla società ad RSU ed OO.SS. di categoria, concordano sull'esigenza di azienda e lavoratori di definire annualmente un processo formativo atto al raggiungimento delle qualifiche di "addetto a plurimansioni all'interno di più reparti" e "jolly" seconda la definizione delle stesse sotto riportate, utile ad assicurare al processo produttivo aziendale la presenza di figure professionali adeguate ed idonee al suo proficuo svolgimento. Le parti concordano quindi sulla necessità aziendale di perseguire una politica volta all'introduzione di figure professionali polivalenti e fungibili, compatibilmente con le esigenze correnti di produzione e di organizzazione stabile del lavoro. Pertanto nell'intento di riconoscere valorizzare quelle figure che, secondo capacità e propensioni, siano oggettivamente in grado di ampliare la propria valenza professionale, favorendo processi di mobilità aziendali, le parti introducono percorsi formativi mirati, secondo la regolamentazione sotto riportata: durante la vigenza del presente accordo, vengono previste 30 ore annue individuali di formazione pratica riguardante almeno quattro unità, da effettuarsi fuori orario di lavoro, per un'ora giornaliera, su mansioni differenti rispetto a quelle normalmente svolte dai lavoratori interessati o per le quali essi siano già in possesso di idonea professionalità, atte a consentire un concreto processo di occupazione aziendale plurimansionale.
La scelta dei soggetti da avviare ai percorsi formativi e le mansioni professionali relative verranno illustrate dalla Direzione alla RSU nel corso degli incontri di cui all'art. 1 - Parte Normativa. A tal fine vengono previsti i seguenti moduli di formazione:
- I modulo: 20 ore iniziali, al termine delle quali verrà effettuata apposita verifica, i cui esiti andranno comunicati preventivamente alla RSU, atta a consentire l'ammissione del lavoratore al secondo modulo formativo, in base ai risultati ottenuti nella prima fase
- II modulo: 10 ore terminali con acquisizione finale del livello superiore a quello in possesso all'inizio del percorso formativo, indipendentemente dallo svolgimento di mansioni contrattualmente idonee all'attribuzione del maggior livello. I dipendenti non ammessi al secondo modulo formativo, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali potranno essere riproposti l'anno successivo a programma formativo inerente lo stesso o diverso profilo professionale. Tutte le ore occupate nella formazione pratica aziendale verranno compensate o con altrettante ore di permessi individuali retribuiti, da utilizzare secondo le prioritarie esigenze di produzione o con le previste maggiorazioni contrattuali in regime di prestazioni aggiuntive. I corsi a contenuto esclusivamente pratico avverranno in azienda.
L'azienda s impegna a ricercare idonei incentivi nei confronti dei dipendenti "formatori" atti a favorire al massimo l'effettiva realizzazione dei percorsi formativi individuati.
Nota a verbale
Le qualifiche di jolly ed addetto a plurimansioni all'interno di più reparti vengono definite come segue:
jolly- lavoratore/ice in possesso della idonea conoscenza di almeno il 50% delle mansioni di reparto;
addetto/a a plurimansioni all'interno di più reparti - lavoratore/ice che oltre a conoscere adeguatamente una pluralità di mansioni all'interno del reparto di appartenenza, sia in grado di ricoprire singole mansioni anche all'interno dì altri reparti,

Art. 6 - Ambiente di lavoro
L'azienda, su istanza della RSU ha provveduto a successive rilevazioni del microclima nei luoghi di produzione, definendo una serie di interventi atti al miglioramento degli stessi, quali:
- l'introduzione di un nuovo sistema di diffusione dell'aria raffreddata tramite condizionamento;
- la realizzazione di "camini" naturali di estrazione dell'aria più calda;
- aspirazione alla fonte del vapore prodotto dai "ferri da stiro" tramite sistema cd. "vacsteam" con potenzialità maggiorata del 30% della velocità di aspirazione;
-la sostituzione contemporanea di "presse" e ferri da stiro manuali".
Il RLS potrà segnalare e richiedere incontri specifici sull'argomento "Ambiente di Lavoro.

Art. 13 - Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto integrativa aziendale si applica a tutti i dipendenti della Urbis Confezioni srl ad eccezione delle lavoranti a domicilio. I Premi aziendali di Risultato di cui all'art. 7, troveranno applicazione nei confronti della qualifica impiegatizia non appena definiti specifici indicatori di riferimento.