Categoria: Normativa regionale
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Regione Sicilia
Assessorato Regionale Sanità
Dipartimento Attività Sanitarie Ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 3 - Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Prot. n. 743/09 del 16 dicembre 2009
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal D.lgs. 106/09 al titolo IV del D.lgs. 81/08.

 


Pervengono allo scrivente Servizio continue richieste di chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.lgs. 106/09 in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Con la presente si intendono fornire agli Organi di Vigilanza prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal D.lgs. 106/09 al titolo IV, Capo I del D.lgs. 81/08 - “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. Tali indicazioni scaturiscono anche da analisi e considerazioni condivise nell’ambito di Gruppo di Lavoro “Edilizia” del “Comitato Tecnico Interregionale per la Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, con l’obiettivo anche di evidenziare criticità e punti di forza del decreto.

1. Campo di applicazione
Il Titolo IV del D.lgs. 9/4/08 n. 81 come modificato dal dlvo 3/8/09 n. 106 inizia con l’art. 88 titolato “Campo di applicazione il citato D.lgs. 106/09 ha introdotto all’art. 88, in questione, comma 2, le lettere g- bis e g-ter, ampliando cosi l’elenco delle attività cui non si applicano le disposizioni dei Capi 1° “Misure per la salute e sicurezza dei cantieri temporanei e mobili”.
Si riportano di seguito le introdotte integrazioni: art. 88 comma 2: “le disposizioni del presente capo non si applicano a”;
- g-bis) “lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; l’allegato X chiarisce che sono compresi fra i lavori edili o di ingegneria civile “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici”.
Ne consegue che sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV, capo I, i lavori relativi a impianti e linee elettriche che non comportino opere di rinnovamento, modifica o comunque Intervento su parti strutturali con interventi edili.
- g-ter) “attività di cui al decreto 27 luglio 1999, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Si tratta di quelle operazioni e servizi all’interno dei porti e delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, per le quali il titolo IV, capo I si applica unicamente nel caso in cui tali operazioni comportino lavori edili o di ingegneria civile

2. Committente e Responsabili dei lavori (R.L.)
L’art. 89 comma 1 lettera c) definisce il Responsabile dei Lavori come:
“soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”
Il Decreto 106/09 chiarisce, rispetto al decreto 81/08 che è facoltà, non obbligo, dei committente nominare il responsabile dei lavori; il committente può infatti farsi carico personalmente degli obblighi di cui all’art. 90. Contrariamente al decreto 81/08 non sono previsti specifici requisiti professionali per il R.L.. Rimane comunque in capo al committente la responsabilità relativa alla “culpa in eligendo” sulla nomina del R.L.

3. Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
□ Rispetto al D.lgs. 494/96 viene modificata !a definizione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, art. 89 f): “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile del lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in casi di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”
La modifica mira ad evitare commistioni tra controllore per conto del committente (il coordinatore), e controllato (l’impresa), estendendo anche alla affidataria l’incompatibilità coordinatore /impresa.
Tuttavia, nel caso in cui il committente abbia compiti anche di impresa esecutrice, prevale la funzione del committente su quella dell’impresa e di conseguenza l’incompatibilità decade.
In merito alla formazione dei Coordinatori, viene previsto, all’art. 98, l’obbligo della verifica di apprendimento al termine dei corsi di formazione, i cui contenuti minimi e criteri organizzativi, riportati nell’allegato XIV, erano già stati profondamente modificati dal D.lgs. 81/08.
“E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore”.
“L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti”

Benché la norma non riporti in maniera esplicita chi è titolato ad organizzare questi convegni o seminari di aggiornamento, si ritiene che, per omogeneità con l’impianto generale dell’art. 98, tali enti debbano essere individuati nei soggetti di cui all’art. 98 comma 2.
□ Il comma 1 b-bis) dell’art. 91, del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, conferisce al coordinatore per la progettazione il nuovo compito di “coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1” , vale a dire l’applicazione, da parte del committente, delle “misure generali di tutela” all’atto delle scelte progettuali e della previsione dei tempi di- realizzazione delle varie fasi dell’opera.
□ Il combinato disposto dei commi 3, 4 e 11 dell’art. 90 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, quando siano coinvolte più imprese esecutrici, indipendentemente dall’importo dei lavori o dalla tipologia di rischio, sia sempre designato il coordinatore per l’esecuzione, e debba essere sempre presente in cantiere il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera. In presenza di più imprese esecutrici, è designato anche il coordinatore per la progettazione, ad eccezione di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 €. In tali casi - in base al secondo periodo del comma 11 dell’art. 90 - al coordinatore per l’esecuzione competono i compiti di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo, quando previsto.
Il ruolo del Coordinatore risulta di fatto rafforzato dal nuovo dispositivo, sia in termini di professionalità (è prevista infatti la verifica di apprendimento a conclusione del percorso formativo e l’obbligo di aggiornamento) che di responsabilità, in quanto lo stesso assume anche un ruolo di coordinamento, ai fini di sicurezza, delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative già in fase di progettazione, al fine di ben pianificare le interferenze e la durata delle fasi di lavoro. Non trascurabile è anche il fatto che in ogni cantiere in cui siano impegnate almeno due imprese esecutrici vi sia la presenza di almeno un coordinatore per la sicurezza.

4. Impresa affidataria
Si sottolinea l’importanza dell’introduzione in campo normativo di un nuovo soggetto (non presente nel decreto 494/96 e smi), ovvero dell’impresa affidataria.
Il D.lgs 81/08 all’art. 89 comma 1 ietterà i) definisce l’impresa affidataria:
“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltataci o di lavoratori autonomi”
Il committente è tenuto a valutarne l’idoneità tecnico professionale, come definita alla lettera l) dell’articolo 89, (“possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.”), con le modalità di cui all’allegato XVII, punto 01.
L’affidataria deve essere organizzata in modo che dirigenti, preposti o lo stesso datore di lavoro siano in possesso di “adeguata formazione”, in grado di gestire la parte di cantiere che le è stata affidata, con azioni di verifica e coordinamento di cui all’ articolo 97, del D.lgs. 81/08.
La disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature permette all’affidataria, per la realizzazione in tutto o in parte dell’opera che le è stata affidata dal committente, di utilizzare ditte o lavoratori autonomi in subappalto, di cui dovrà valutare preventivamente l’idoneità tecnico-professionale, anche in termini di forza lavoro, macchine e attrezzature
L’impresa affidataria acquisisce compiti complessi, così come definiti dall’articolo 97, interfacciandosi con il coordinatore per l’esecuzione (“verifica la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della trasmissione al coordinatore per l’esecuzione”), rendendosi corresponsabile della sicurezza di tutti i lavori presi in appalto dal committente (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizione e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”) e coordinando le misure generali di tutela di cui ali’articolo 95 e gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’articolo 96.
Si evidenzia come, fatte salve le dirette responsabilità delle singole imprese esecutrici, la verifica delle condizioni di sicurezza deve essere effettiva e può essere attuata con l’applicazione di sistemi di gestione della sicurezza che prevedano soggetti incaricati e procedure.

Indicazioni esemplificative sulle modalità di ispezione in cantiere nei confronti dell’impresa affidataria
L’affidataria ha compiti di verifica sulle condizioni di sicurezza e sul rispetto dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) su tutto il cantiere o, comunque, su tutte le lavorazioni prese in appalto, sia che le esegua direttamente, sia che siano eseguite da ditte, o lavoratori autonomi, in subappalto diretto o tramite una catena di subappalti.
Sono escluse dalle responsabilità dell’affidataria le violazioni puntuali ed estemporanee che rimangono in capo unicamente alla specifica impresa.
Si riportano di seguito alcune esemplificazioni dell’obbligo dell’affidataria, sicuramente non esaustivi e da inquadrare di volta in volta nella situazione più complessiva del cantiere:
o Consentire l’ingresso e l’uso in cantiere di macchine ed attrezzature non sicure da parte de! subappaltatore comporta la mancata verifica delle condizioni di sicurezza;
o La rimozione/non uso della cuffia della sega circolare da parte di un lavoratore non sostanzia omessa verifica delle condizioni di sicurezza, da parte dell’affidataria;
o Consentire che siano presenti in cantiere lavoratori subordinati delle imprese subappaltatrici senza i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti, o che gli stessi non vengano abitualmente usati, comporta la mancata verifica;
o Il singolo lavoratore che dismette l’uso di un DPI non comporta responsabilità dell’affidataria;
o Consentire la realizzazione di opere provvisionali difformi dai requisiti stabiliti da PSC e POS, comporta la mancata verifica delle condizioni di sicurezza;
o Se in una situazione di idoneità delle opere provvisionali una squadra di lavoratori della subappaltatrice manomette/rimuove degli apprestamenti di difesa in aree definite non vi è omessa verifica delle condizioni di sicurezza, da parte dell’affidataria, purché le carenze non permangano nel tempo.
Inoltre, l’Organo di Vigilanza, in caso di presenza di violazioni attribuibili all’impresa affidataria, si potrà trovare di fronte a due diverse situazioni (comunque non esaustive di tutta la possibile casistica)
a) pur disponendo di personale con adeguata formazione (art. 97 comma 3-ter), l’affidataria non individua i soggetti incaricati della sicurezza in quel cantiere, in difformità a quanto comunicato al committente in fase di valutazione dell’idoneità tecnico-professionale (art. 90, c. 9 ) e in violazione all’articolo 97 comma 1, che potrà essere sanato con l’individuazione del o dei soggetto/i incaricato/i dei compiti di cui al citato art. 97;
b) l’impresa non ha in organico personale con i requisiti di cui all’art. 97 comma 3-ter; in questo caso si può configurare, oltre alle medesime responsabilità di cui sopra nei confronti dellaffidataria, una responsabilità del committente o del responsabile dei lavori nella selezione dell’impresa affidataria (verifica dell’idoneità tecnico professionale, art. 90 comma 9, lettera a), oppure per violazione dell’art. 100 comma 6-bis.

5. Lavoratori autonomi
L’articolo 21, del D.lgs. 81/08, segna una differenza significativa rispetto alla normativa precedente in ordine agli obblighi di sicurezza dei lavoratori autonomi (e delle imprese familiari), figure molto rappresentate nei cantieri edili, in quanto questi “..devono:
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui ai titolo III:
munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento ...”

Inoltre il comma 2 dello stesso articolo 21 recita: “... hanno facoltà di:
beneficiare della sorveglianza sanitaria ...
partecipare ai corsi di formazione …”

Vi sono poi gli obblighi, previsti dal titolo IV, di adeguarsi alle indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) (art. 94) e di rispettare quanto previsto dal PSC e dal POS delia ditta dalla quale hanno avuto i lavori in subappalto (art. 100 comma 3).

Pertanto:
- se un lavoratore autonomo esegue lavori in quota senza l’utilizzo (o utilizzo gravemente improprio) del previsto sistema anticaduta è passibile di sanzione per violazione dell’art. 21; così come se utilizza attrezzature in difformità a quanto previsto dai titolo III;
- il lavoratore autonomo in cantiere è tenuto a rispettare le procedure di sicurezza previste dal PSC o dal POS dell’impresa di riferimento;
- è bene ribadire che l’impresa affidataria ha una responsabilità di verifica delle condizioni di sicurezza anche sulle lavorazioni affidate ai lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda l’obbligo di formazione e di sorveglianza sanitaria, se qualche dubbio poteva sorgere dalla lettura del punto 2 d) dell’allegato XVII, la modifica apportata dal decreto 106/09 chiarisce che non si tratta di obbligo, salvo norme specifiche, ma di possibilità.

6. Sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
In assenza del PSC, del Fascicolo con le caratteristiche dell’opera, della Notifica preliminare o del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è prevista la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo (Art. 90 comma 10)
Compito dell’Organo di Vigilanza, oltre ai provvedimenti prescrittivi nei confronti dei contravventori, è trasmettere all’amministrazione concedente la segnalazione di avvenuto accertamento della mancanza della documentazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Sarà compito dell’amministrazione concedente vigilare sul rispetto dei provvedimenti.

7. Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 e allegato I del D.lgs. 81/08)
Una novità di assoluta rilevanza anche per i cantieri edili è contenuta nell’articolo 14 “disposizione per il contrasto del lavoro irregolare e perla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Si prevede infatti che a seguito di riscontro di reiterate e gravi violazioni di cui all’allegato I, l’organo di vigilanza possa adottare provvedimenti di sospensione dell’attività dell’impresa e inoltrare segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura pubblici, ai fini dell’emissione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
Molte delle violazioni riportate nell’allegato I sono proprie dell’attività edile, e riguardano principalmente rischi di cantiere frequenti e gravi (cadute dall’alto, seppellimento, elettrocuzione).
Con successivo provvedimento saranno fomite linee di indirizzo sull’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ing. Antonio Leonardi)
Il Dirigente Generale
(D.ssa Maria Antonietta Bullara)