Categoria: 1990
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1990
Validità: 01.01.1991 – 31.03.1994
Parti: Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori, Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti, Associazione Generale Cooperativa italiane e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Cooperative di consumo
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Validità e sfera di applicazione del contratto
Prima parte Relazioni sindacali
Titolo I Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Organizzazione del sistema
Art. 2 - Diritti di informazione
Art. 3 - Partecipazione
Art. 4 - Livelli della contrattazione
Art. 5 - Procedure del negoziato contrattuale
Art. 6 Osservatorio
Titolo II Strumenti delle relazioni Sindacali
Art. 7 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 8 Comitati Misti Paritetici
Art. 9 (Confronto politico)
Titolo III Livello di confronto regionale
Titolo IV Mercato del lavoro
Art. 10
Titolo V Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 11 (Soggetti ad assunzione obbligatoria)
Titolo VI Contrattazione integrativa aziendale
Art. 12 - Materie  
Art. 13 - Assetto retributivo dei lavoratori direttivi
Titolo VII Formazione
Art. 14
Titolo VIII Appalti
Art. 15
Titolo IX Ambiente e salute
Art. 16 - Normative generali
Art. 17 - Videoterminali
Titolo X Trasferimento di azienda
Art. 18
Titolo XI Mobilità
Art. 19
Titolo XII Regolamenti aziendali
Art. 20
Titolo XIII Azioni positive per le pari opportunità
Art. 21 - Commissione paritetica
Art. 22 - Molestie sessuali
Titolo XIV Diritti sindacali
Art. 23 - Dirigenti sindacali
Art. 24 - Contributi sindacali
Art. 25 - Permessi sindacali retribuiti
Art. 26 - Consigli di delegati - Delegato aziendale
Art. 27 - Permessi non retribuiti
Art. 28 - Distacco sindacale
Art. 29 - Assemblea
Art. 30 - Referendum
Art. 31 - Affissioni
Titolo XV Conciliazione delle controversie individuali
Art. 32 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 33 - Conciliazione presso l ufficio provinciale del lavoro
Art. 34 - Tentativo obbligatorio di Conciliazione
Art. 35 - Arbitrato irrituale
Titolo XVI Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori
Art. 36
Titolo XVII Contributo di servizio contrattuale
Art. 37
Seconda Parte Rapporto di lavoro
Titolo I Assunzione
Art. 1 - Norme
Art. 2 - Documenti per l'assunzione
Titolo II Periodo di prova
Art. 3
Titolo III Classificazione del personale
Art. 4 - Inquadramento
Art. 5 - Livelli dl inquadramento quadri
Art. 6 - Passaggio di qualifica
Art. 7 - Attività prevalente
Art. 8 - Trattamento economico - Anzianità
Titolo IV Quadri
Art. 9 - Requisiti di appartenenza
Art. 10 - Profili
Art. 11 - Attribuzione della categoria e procedure
Art. 12 - Trattamento economico
Art. 14 - Informazione
Art. 15 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 16 - Orario di lavoro
Titolo V Apprendistato
Art. 17 - Finalità dell'istituto
Art. 18 - Ammissibilità
Art. 19 - Limiti numerici
Art. 20 - Durata massima
Art. 21 - Assunzione
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Obblighi dell'azienda
Art. 24 - Obblighi dell'apprendista
Art. 25 - Trattamento normativo
Art. 26 - Trattamento economico
Art. 27 - Estinzione del rapporto
Art. 28
Titolo VI Formazione e lavoro
Art. 29
Titolo VII Lavoro a tempo parziale
Art. 30 - Principi generali
Art. 31 - Finalità dell'istituto e normativa
Art. 32 - Contenuti del contratto individuale
Titolo VIII Contratti di lavoro a tempo determinato
Art. 33 - Finalità dell'istituto - Ammissibilità - Limiti
Art. 34 - Procedure
Titolo IX Orario di lavoro
Art. 35 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
Art. 36 - Lavoro fuori sede
Art. 37 - Monte ore di riduzione - Criteri di applicazione
Art. 38 - Distribuzione dell'orario
Art. 39 - Orario ipermercati
Art. 40 - Personale con funzioni direttive
Art. 41 - Lavoro discontinuo
Titolo X Lavoro straordinario
Art. 42 - Decorrenza
Art. 43 - Maggiorazioni
Art. 44 - Pagamento
Titolo XI Riposo settimanale e festività
Art. 45 - Riposo settimanale
Art. 46 - Festività
Art. 47 - Lavoro festivo
Art. 48 - Lavoro nei giorni dl riposo settimanali
 Titolo XII Ferie
Art. 49 - Computo dei giorni
Art. 50 - Determinazione del periodo delle ferie
Art. 51 - Computo della retribuzione
Art. 52 - Ratei ferie
Art. 53 - Interruzione delle ferie
Art. 54 - Irrinunciabilità delle ferie
Titolo XIII Congedi - Permessi- Diritto allo studio
Art. 55 - Congedi retribuiti
Art. 56 - Congedo matrimoniale
Art. 57 - Permessi elettorali
Art. 58 - Permessi di consigliere di parità
Art. 59 - Permessi per corsi regolari di studio
Art. 60 - Permessi delle 150 ore
Titolo XIV Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 61 - Obblighi di leva - Servizio civile
Art. 62 - Richiamo alle armi
Titolo XV Missioni e trasferimenti
Art. 63 - Missioni
Art. 64 - Brevi trasferte
Art. 65 - Trasferimenti con cambio di residenza
Art. 66 - Trasferimenti senza cambio di residenza
Art. 67 - Condizioni e limiti del trasferimento
Titolo XVI Malattia e infortunio
Art. 68 - Iscrizione al servizio sanitario nazionale
Art. 69 - Definizione di malattia
Art. 70 - Comunicazione e certificazione medica
Art. 71 - Doveri del lavoratore ammalato
Art. 72 - Diritti del lavoratore ammalato
Art. 73 - TBC
Art. 74 - Trattamento economico
Art. 75 - Assicurazione contro gli infortuni
Art. 76 - Trattamento economico per infortunio
Art. 77 - Ripresa del lavoro
Art. 78
Titolo XVII Gravidanza e puerperio
Art. 79 - Astensione dal lavoro e trattamento economico
Art. 80 - Periodi di riposo e di assenza
Art. 81 - Astensione dal lavoro del padre
Art. 82 - Certificazione di gravidanza - Dimissioni
Titolo XVIII Aspettative non retribuite
Art. 83 - Tossicodipendenti
Art. 84 - Etilisti
Art. 85 - Maternità, esigenze personali e familiari
Art. 86 -Obblighi del lavoratore in aspettativa
Art. 87 - Procedure - Limiti - Sostituzioni
Titolo XIX Sospensione del lavoro
Art. 88
Titolo XX Anzianità di servizio
Art. 89 - Decorrenza
Art. 90 - Frazioni di anno
Titolo XXI Anzianità convenzionali
Art. 91
Titolo XXII Scatti di anzianità
Art. 92
Titolo XXIII Trattamento economico
Art. 93 - Retribuzione normale
Art. 94 - Retribuzione di fatto
Art. 95 - Aumenti e minimi tabellari
Art. 96 - Eccedenze collettive
Art. 97 - Divisori convenzionali
Art. 98 - Spacci di piccole dimensioni - Trattamento economico
Art. 99 - Retribuzione a provvigioni
Art. 100 - Indennità di cassa
Art. 101 - Corresponsione della retribuzione
Titolo XXIV Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 102
Titolo XXV Risoluzione del rapporto di lavoro
 a) Recesso
Art. 103 - Giusta causa
Art. 104 - Motivazione del licenziamento
Art. 105 - Licenziamento simulato
Art. 106 - Nullità del licenziamento
Art. 107 - Nullità del licenziamento a causa di matrimonio
Art. 108 - Consultazione della RSA
 b) Dimissioni
Art. 109 - Trattamento economico
Art. 110 - Modalità delle dimissioni e del preavviso
Art. 111 - Modalità delle dimissioni a causa di matrimonio
Art. 112 - Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre
 c) Preavviso
Art. 113 - Termini del preavviso
Art. 114 - Effetti del mancato preavviso
Art. 115 - Determinazione del trattamento
Art. 116 - Decesso
Art. 117 - Corresponsione del TFR
Titolo XXVI Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 118 - Rapporti fra i lavoratori
Art. 119 - Obblighi dei lavoratori
Art. 120 - Giustificazione delle assenze
Art. 121 - Provvedimenti disciplinari
Art. 122 - Contestazione degli addebiti
Art. 123 - Procedimento penale
Titolo XXVII Cauzioni
Art. 124 - Norme generali
Art. 125 - Rivalsa
Art. 126 - Recupero
Titolo XXVIII Calo merci e inventario
Art. 127 - Calo merci
Art. 128 - Inventario
Titolo XXIX Responsabilità civili e penali
Art. 129
Titolo XXX Coabitazione, vitto e alloggio; Concessioni crediti ai clienti
Art. 130 - Modalità della coabitazione, vitto e alloggio
Art. 131 - Norme per i crediti ai clienti
Titolo XXXI Divise
Art. 132
Titolo XXXII Decorrenza e durata
Art. 133
Allegati
Allegato 1 Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro premessa
Allegato 2 Regolamento per le trattenute del contributo di servizio contrattuale
Leggi

Costituzione delle parti
Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue […]; Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue […]; Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione Confederazione Cooperative italiane […] assistita da [ll'][...]Ufficio Sindacale Confcooperative; Associazione Generale Cooperativa italiane […];
e Federazione italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi Filcams-Cgil […] con l'assistenza confederale della Confederazione Generale Italiana dei Lavoro Cgil […];
Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - la Fisascat-Cisl […] con l'intervento della Conferazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl […];
Unione italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Uiltucs-Uil […] e con la partecipazione della Unione italiana del Lavoro Uil […]
Avvertenza
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alla esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi nell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, a qualsiasi settore merceologico appartengano. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, e che ha efficacia in tutto il territorio nazionale[…].
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all'applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto, le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.

Prima parte Relazioni sindacali
Titolo I Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Organizzazione del sistema
1. Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle cooperative nel settore distributivo, anche quale premessa indispensabile per sviluppare l'occupazione, riconoscono l'importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d'impresa, anche attraverso l'esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
2-1) informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall'art. 2 (diritti di informazione);
2-2) partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell'art. 3;
2-3) contrattazione collettiva al livello nazionale ed integrativo aziendale con le modalità e i contenuti stabiliti nell'art. 12.
3. Strumenti per un'efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
a) Osservatorio Nazionale (art. 6);
b) Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
c) Comitati Misti Paritetici (art. 8).
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un'etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.
5. Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva dei nuovo sistema di relazioni sindacali non potranno essere ripetute, a livello aziendale, le materie che allo stesso titolo hanno ottenuto soluzioni negoziali al livello nazionale, salvo quanto espressamente demandato a tale titolo dai CCNL.
6. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l'intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell'occupazione.
7. Una coerente gestione dei CCNL a tutti i livelli, nei rispetto, di quanto previsto nei sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
8. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni sindacali e prima dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 7 parte prima, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.

Art. 2 - Diritti di informazione
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle OO.SS.. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato.
3. In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette OO.SS. informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo.
A) Livello nazionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.
2. in questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie. Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori e garantire il contenimento dei prezzi - specie nei prodotti di prima necessità - ed apprezzabili livelli qualitativi.
4. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo - ivi compresa la modifica della vigente legislazione - e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
B) Livello regionale (*)
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli Enti Pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali, le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
(*) La rappresentanza delle Associazioni delle Cooperative nel confronto a livello regionale sarà quella del livello interregionale laddove la struttura associativa delle cooperative abbia assunto tale dimensione. Per le provincie di Trento e Bolzano, invece, il livello regionale è sostituito dal livello provinciale.
C) Livello aziendale
1. Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle 00.SS. firmatarie del presente contratto e alle RSA e/o al Consiglio dei Delegati di cui all'art. 26 parte prima, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e di ristrutturazione aziendale e delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento:
I - ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II - agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III - alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione, di mobilità.
2. Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, nonché dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda riferite allo stesso anno.
3. Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e sulle iniziative politiche che saranno adottate dalla cooperativa a favore dei consumatori.
4. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto.

Art. 3 - Partecipazione
a) - Confronto sui progetti
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro sui livelli occupazionali e professionali, le OO.SS. competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura di una fase di confronto.
2. Data la riservatezza delle informazioni che saranno fornite, la diffusione e l'uso di esse sono consentite nei rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 dei Codice Civile (vedi appendice leggi e regolamenti).
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventivi rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle organizzazioni sindacali ed alle rappresentanze sindacali aziendali una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull'utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori ai processo produttivo attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.
b) - Procedure
1. Relativamente ai precedente punto a) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all'azienda e alla Associazione Cooperativa competente per territorio (*) entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L'azienda interessata e l'Associazione Cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le OO.SS. competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità di cui all'art. 19 parte prima, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
(*) Vedi chiarimento a pag. 21.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 gg. dalla richiesta e dovrà avere esaurimento entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui sopra, le OO.SS.
non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire, in via sperimentale ai vari livelli, comitati consultivi paritetici formati da rappresentanti delle OO.SS. e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e/o dalle aziende interessate, col compito di esprimere la loro valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante, nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi.
Detti comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle OO.SS. e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa competente per livello (regionale, interregionale o nazionale).
[…]

Art. 6
a) Osservatorio
1. Ai fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti si impegnano a realizzare entro il 1991 nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del protocollo interconfederale del 5.4.90 una sezione apposita riguardante la distribuzione cooperativa con lo scopo precipuo di:
I - confrontare i reciproci orientamenti individuando eventuali proposte di approfondimento in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
[…]
III - analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa, nonché della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livello di inquadramento;
[…]
V - rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossico dipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI - Esaminare lo stato delle relazioni sindacali del settore anche a livello europeo, le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale, e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale.
2. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio Nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni ed un loro eventuale utilizzo. I finanziamenti delle iniziative di studio e ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti, saranno ripartiti fra le stesse, secondo modalità da concordarsi.
3. Le parti si incontreranno entro 6 mesi per definire uno specifico regolamento per il funzionamento della sezione dell' Osservatorio, coordinandolo con quello stabilito dall'Osservatorio Nazionale interconfederale.

Titolo II Strumenti delle relazioni Sindacali
Art. 7
b) Commissione Paritetica Nazionale
1. E' istituita a Roma, presso le sedi delle organizzazioni cooperative stipulanti, la commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazioni e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali. Della commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti del presente contratto.
2. A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle organizzazioni nazionali stipulanti detto contratto o le cooperative aderenti alle rispettive associazioni tramite le Associazioni territoriali di competenza.
3. In pendenza di procedura presso la commissione nazionale, le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa, entro 45 giorni.

Art. 8
c) Comitati Misti Paritetici
1. A livello regionale, ove sia più significativa la presenza di imprese cooperative del settore, le parti stipulanti costituiranno "comitati misti paritetici" per l'esame dell'andamento del mercato del lavoro nel settore distributivo.
2. Loro compito principale è di:
I - Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo.
II -Attivare rapporti con gli Enti Pubblici competenti al fine di un esame delle reperibilità sul mercato occupazionale.
III -Espletare quanto demandato dall'art. 34, parte seconda, in materia di contratti a termine.
3. I comitati misti regionali coordineranno la propria attività con la commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità nonché con la commissione prevista per i contratti di formazione e lavoro, fermo restando, per questi ultimi le procedure di approvazione di cui dall'art. 5 dell'accordo quadro (allegato n. 1).

Art. 9
1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto politico per giungere a positive intese in merito a:
I - Attivazione e regolamentazione dei comitati misti sul mercato del lavoro di cui all'art. 8 parte prima, e per le azioni positive e le pari opportunità.
II - Attivazione e regolamentazione dei comitati consultivi paritetici per l'esercizio del diritto all'informazione di cui all'art. 3 parte prima.
III - Confronti in merito a norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli Enti Pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari dei punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli Enti Pubblici predetti.
IV - Attivazione e regolamentazione delle commissioni paritetiche per la gestione dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro.
V - Verifiche generali sull'applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle organizzazioni sindacali stipulanti.
[…]

Titolo V Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 11
1. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Al riguardo, le parti, convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nelle strutture aziendali, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicaps in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
3. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri dei Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità.
4. Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le "barriere architettoniche" compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

Titolo VI Contrattazione integrativa aziendale
Art. 12 - Materie
1. La contrattazione aziendale è l'unica integrativa del contratto nazionale di lavoro;
si svolge una sola volta nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tratta gli aspetti tipici del rapporto di lavoro dell'azienda e potrà concordare particolari norme riguardanti:
I - articolazioni dell'orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell'orario di lavoro di cui dall'art. 38, parte seconda;
II - problematiche connesse all'organizzazione del lavoro;
III - organici;
IV - mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale;
V - inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI - problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all'utilizzazione delle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, ecc.) e all'applicazione della legge 56/87;
VII - tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
3. La contrattazione integrativa aziendale è di competenza dei consigli di azienda unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie competenti per livello intendendosi per tale quello riferito all'intero territorio in cui opera la cooperativa.
[…]

Art. 14
1. Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell'occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all'acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla diffusione delle nuove tecnologie e uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
2. Alla luce di questi convincimenti, le parti ritengono che i principali obiettivi della formazione consistono nel:
I - porre i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle imprese;
II - soddisfare le necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori;
[…]
3. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto regionale e aziendale, per la elaborazione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
[…]
III - formazione riguardante il rapporto di lavoro e le sue regolamentazioni la legislazione sulla salute e la sicurezza;
[…]
VI - formazione sul ruolo e sulla utilizzazione delle nuove tecnologie;
[…]
4. A tal fine le parti considerato quanto previsto dal punto 3 del protocollo interconfederale del 5.4.90, si impegnano a collaborare con gli organismi paritetici preposti alla realizzazione degli obiettivi stabiliti individuando le specifiche esigenze formative della distribuzione commerciale cooperativa. Si impegnano, inoltre, ai diversi livelli di competenza, ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie e nazionali per ottenere i finanziamenti da queste destinate alle attività formative.
5. I comitati misti di cui all'art. 8 parte prima collaboreranno alla realizzazione delle finalità assunte dal Comitato Interconfederale e potranno predisporre con i predetti Enti Pubblici competenti specifici progetti di formazione professionale con particolare attenzione alle specializzazioni non sufficientemente offerte dal mercato e tesi ad attuare azioni positive per le pari opportunità, nonché a favorire l'insegnamento delle fasce più disagiate del mercato del lavoro di cui all'art. 10 parte prima.
6. in sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché le possibilità di sperimentare le iniziative proposte dai comitati paritetici nazionali e regionali.
7. Programmi modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e la scelta dei docenti sono di competenza aziendale.

Art. 15
1. Le Associazioni Cooperative consapevoli della rilevanza economica e sociale che assume il problema degli appalti anche in rapporto alle prospettive di un diverso sviluppo produttivo del paese, convengono sulla necessità di addivenire ad una migliore disciplina degli eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi che saranno stipulati da parte delle cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente le esigenze delle cooperative stesse con i legittimi interessi dei lavoratori.
2. In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in base alla quale sono esclusi dagli appalti lavori che sono strettamente pertinenti alla attività propria dell'azienda - le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tale proposito, le direzioni delle cooperative appaltanti informeranno preventivamente i consigli aziendali sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
3. Ove possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le cooperative di servizi.
4. Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
5. Di norma sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, lavori di pulizia e di facchinaggio, che vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative giornaliere dei lavoratori.
6. I contratti di appalto di cui sopra, stipulati prima del presente accordo, restano in vigore fino alla loro scadenza. Comunque, resta esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione e/o impianti di manutenzione esclusiva delle ditte fornitrici.
7. Per gli altri casi di appalto, ivi compresi i trasporti, si darà luogo ad incontri in sede aziendale per ricercare, ove possibile, adeguate soluzioni.
8. La stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà subordinata all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono, delle norme previdenziali e antinfortunistiche, nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle altre leggi in materia di lavoro.
[…]

Art. 16 - Normative generali
1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i consigli aziendali dei delegati hanno diritto a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e attuazione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
2. Quando di comune accordo si riconosca la necessità di promuovere le relative rilevazioni o indagini di cui al precedente comma, attraverso i preposti istituti sanitari pubblici ed adottare i provvedimenti di conseguenza, in caso di eventuale temporanea carenza di predetti istituti sanitari pubblici, le spese relative faranno carico alla cooperativa interessata.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene che gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle cooperative.
4. l rappresentanti del patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività.
5. Per quanto riguarda l'istituzione e tenuta dei registri dei dati ambientali e biostatistici le parti si danno atto che tale incombenza, in base alle norme di legge vigenti, è delle Unità Sanitarie Locali.

Art. 17 - Videoterminali
Le parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di video terminale, di cui alla direttiva del Consiglio CEE del 29/5/1990, sono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento della attività lavorativa.
2. In caso di istallazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di video terminale, l'azienda fornirà, alle strutture aziendali delle OO.SS.
firmatarie del presente contratto, le informazioni relative alla loro collocazione ed alle caratteristiche ergonomiche del posti di lavoro.
3. In caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature informatiche dotate di video terminale l'attività lavorativa degli operatori dovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno assegnati ad altri compiti eventuali controlli oculistici di tali operatori saranno compiuti ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 16 - parte prima del presente CCNL.
4. In caso di pregiudizio alla salute, accertato degli organi competenti di materia di lavoro, dovuto all'utilizzo delle apparecchiature informatiche dotate di video terminali la lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita obbligatoriamente ad altre mansioni.
[…]

Art. 22 - Molestie sessuali
1. Le parti riconoscono la gravità del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro ed assumendo ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 29/5/90, nonché le normative nazionali emanate o emanande da parte dei poteri pubblici; si impegnano a prevenirle e si attiveranno verso le istituzioni affinché sia promossa una forte campagna d'informazione culturale e di sensibilizzazione per creare una adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori.
2. in attesa di una più puntuale definizione giuridica di "molestia sessuale" le parti convengono di considerare riconducibili a forme di molestie sessuali quelle manifestazioni fisiche o verbali e/o gestuali, che risultino indesiderate od offensive per soggetti destinatari e che le stesse costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
[…]

Titolo V Apprendistato
Art. 23 - Obblighi dell'azienda
1. La cooperativa ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nell'azienda all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e ad incentivo, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e a non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche;
[…]
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 24 - Obblighi dell'apprendista
Oltre all'osservanza delle norme disciplinari generali dal presente contratto e dalle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, l'apprendista ha l'obbligo:
a) di attenersi alle istruzioni dei dirigenti delle cooperative o delle persone da questi incaricate della sua formazione professionale e di seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
[…]

Titolo VIII Contratti di lavoro a tempo determinato
Art. 34 - Procedure
[…]
3. All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad una delle Associazioni stipulanti nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
[…]

Titolo IX Orario di lavoro
Art. 35 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
[…]
3. L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza .(1)
(1) Art. 20, legge 17 ottobre 1967, n. 977.
[…]

Titolo XVI Malattia e infortunio
Art. 75 - Assicurazione contro gli infortuni
1. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Titolo XXVI Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 118 - Rapporti fra i lavoratori
[…]
2. Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale, ai sensi dell'art. 22, parte prima, saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari adeguati e graduati secondo la gravità della mancanza, salva la facoltà del soggetto destinatario di adire le vie legali.
[…]

Art. 121 - Provvedimenti disciplinari
1 La inosservanza dei doveri da parte del personale, ivi compreso quanto previsto dal 2° comma dell'art. 118, seconda parte, comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
I - biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
II - biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
III - multa nella misura non eccedente l'importo di quattro ore di retribuzione; IV - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
V - licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
2. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
e) non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;
f) commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato biasimo scritto.
3. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
[…]
d) commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi dell'assenza ingiustificata.
4. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui a punto V (licenziamento disciplinare) a applica per le seguenti mancanze.
[…]
e) infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, depositi, vendite e trasporti;
[…]

Titolo XXXI Divise
Art. 132
1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare divise o abiti da lavoro o grembiuli, le spese relative sono a carico della cooperativa.
2. E' parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.
3. Le spese relative agii indumenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere sostituite con una indennità aggiuntiva della retribuzione, che sarà fissata in sede aziendale.
4. La cooperativa e tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli addetti a reparti particolari, almeno due divise l'anno al personale dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua disposizione.