Tipologia: Accordo
Data firma: 1° giugno 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Manuli Rubber Industries e RSU
Settori: Chimici, Plastica, Manuli Rubber, Ascoli Piceno
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Premessa
Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
Commissione Servizi Aziendali
2. Investimenti
3. Lavoro femminile
4. Formazione
5. Ambiente di lavoro
6. Premio di risultato
6.1 Elemento di competitività di stabilimento (ECS)
6.2 Elemento di competitività individuale operai mensile (ECO/mese)
6.3 Elemento di competitività individuale operai annuo (ECO/anno)
6.4 Trattamento economico dei prestatori di lavoro temporaneo
6.5 Decontribuzione
7. Premi individuali - Proposte di miglioramento continuo
8. Tredicesima mensilità
9. Decorrenza e durata
Allegato n. 1 Procedura per la gestione delle proposte di miglioramento continuo

Verbale di accordo

Il giorno 1° giugno 2001 presso gli uffici della società, tra la Manuli Rubber Industries spa […] e la RSU dello stabilimento di Ascoli Piceno è stata raggiunta la seguente intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 “Contrattazione di II livello” del CCNL 15.04.00 per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici ed affini.

1. Premessa
Le parti confermano la scelta di adottare il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di coinvolgimento e tutela delle condizioni dei lavoratori e di competitività dell'Azienda.
Di conseguenza, assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo. In tale ambito si identificano nella Direzione Aziendale e nella RSU i soggetti che hanno questo compito e che lo realizzano incontrandosi per valutare, ai fini della prevenzione, l'attività e i risultati del sistema partecipativo.
In considerazione dei positivi risultati delle esperienze che si sono realizzate nello sviluppo della logica partecipativa a partire dall'Accordo 7 novembre 1997, le Parti concordano sull'esigenza dì dare sistematicità al modello di rapporti sindacali che si è venuto nel tempo delineando.
A questo scopo definiscono con la presente intesa criteri e contenuti, sulla cui base strutturare un organico sistema di partecipazione nell'ambito dell'unità produttiva di Ascoli Piceno

Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
Le parti, nel valutare positivamente l'attività fino ad ora svolta dalla Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro concordano sull’opportunità di un suo consolidamento anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2 D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.

Commissione Servizi Aziendali
Le Parti individuano nei servizi aziendali un'area di comune interesse, nella quale esercitare, prioritariamente, rapporti partecipativi. A tale fine viene istituita questa Commissione che avrà competenza sulle seguenti materie:
a) Ristorazione aziendale
Per quanto riguarda la ristorazione aziendale la Commissione avrà la facoltà di espletare una specifica attività di controllo nel locale della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione di alimenti.
Tutti i componenti della Commissione - autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conservazione, preparazione e distribuzione delle bevande - dovranno essere muniti di apposito certificato sanitario.
La Commissione esaminerà il menù e potrà deliberare eventuali variazioni, ferme restando le compatibilità economiche/contrattuali.
A tale Commissione viene attribuito il compito di verificare la funzionalità del servizio.
b) Trasporti
La Commissione verificherà la congruità del sistema di trasporto pubblico in relazione agli orari dei turni dei lavoratori e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà deliberare iniziative comuni volte alle sensibilizzazioni degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
La Commissione sarà composta da:
parte aziendale = 2 rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale
parte sindacale 1 RSU, per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, nominato dalle Segreterie Territoriali.
Per l'espletamento dell'attività della commissione i rappresentanti dei lavoratori fruiranno dei permessi sindacali di cui all’art. 61, lettera A), punto 10 del CCNL 15.04.00 e all’accordo aziendale 12.06.78 vigente in materia.
L'azienda si impegna a mettere a disposizione della RSU un computer e una stampante.

4. Formazione
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase organizzativa dello stabilimento, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola - industria e la formazione assumono un molo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
Quanto sopra potrà essere perseguito attraverso:
• l'elaborazione di linee guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale di interesse aziendale;
• l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene ed alla sicurezza, in armonia con quanto previsti dal D.Lgs. 626/94.

5. Ambiente di lavoro
• In relazione alla particolare attenzione da sempre dedicata dalla Manuli Rubber Industries spa ai problemi dell'ambiente di lavoro e della prevenzione nei confronti dei rischi connessi ai cicli produttivi - attenzione attestata dalla costituzione più che ventennale di un apposito Servizio interno sistematicamente impegnato sulle problematiche di prevenzione e tutela ambientale - le Parti, allo scopo di ricercare un terreno comune e partecipativo di confronto per la migliore individuazione e risoluzione di eventuali situazioni di rischio presenti o che dovessero insorgere negli ambienti di lavoro, convengono di accordarsi per effettuare congiuntamente un’azione di monitoraggio in ordine rispettivamente ai seguenti aspetti della problematica ambientale e della sicurezza:
• evoluzione della normativa nazionale e comunitaria allo scopo di consentire un tempestivo adeguamento da parte dell’Azienda alle innovazioni introdotte o da introdurre;
• verifica dell'adeguatezza del rispetto delle vigenti normative in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle ditte appaltatoci presenti all'interno dello stabilimento.

9. Decorrenza e durata
[…]
Nell'ipotesi in cui nel periodo di vigenza dell'accordo si proceda a significative innovazioni tecnologiche e/o organizzative, le Parti concordano fin d'ora di incontrarsi al fine di verificare la coerenza degli obiettivi issati alla luce delle modifiche introdotte.
Qualora, durante la validità del presente accordo sorgessero controversie interpretative, garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte saranno la Direzione Aziendale e la RSU che daranno luogo a specifici incontri al fine di dirimere tali controversie.
La RSU si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza su tutte le informazioni ricevute durante le fasi di informazione, negoziazione e monitoraggio inerenti l'accordo.
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti considerano espressamente risolto a tutto il 31/12/2004 qualsiasi problematica di carattere retributivo propria della contrattazione aziendale.