Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 20 luglio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2005
Parti: Andelini e RSU/Filcea-Cgil
Settori: Chimici, Plastica, Andelini Monte San Vito (AN)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Premessa
2. Relazioni sindacali
3. Orario di lavoro
4. Pause
5. Congedi e aspettative
6. Ambiente di lavoro e sicurezza
7. Inquadramenti
8. Banca ore
9. Salario per obiettivi
10. Beneficiari e modalità di erogazione
11. Incidenza su altri istituti
12. Assemblea. Trattamento economico
13. Decorrenza e durata
14. Deposito
15. Disposizioni organizzative

Contratto integrativo aziendale

Addì, 20 luglio 2005, presso la sede della Andelini spa, corrente in Monte San Vito (AN), S. Prov. le 76, si sono incontrati: il Dott. F.F., in qualità di Amministratore Unico, assistito dal Dott. R.M., Direttore di stabilimento e dai Dott.ri S.C. e M.M., Consulenti della Società, la RSU aziendale [...], assistiti dall'Organizzazione sindacale Filcea - Cgil […], per stabilire quanto di seguito indicato;

1. Premessa
La Andelini spa opera in un mercato, per sua natura fortemente concorrenziale, che negli ultimi anni ha registrato un deciso andamento critico, determinato anche da eventi di portata internazionale che hanno prodotto negative ripercussioni su tutti i contesti economici e finanziari, sia nazionali che esteri.
La Società, inoltre, ha rilevato un drastico ridimensionamento delle commesse di lavoro da parte, soprattutto, di alcuni clienti di maggiore importanza, quanto a volumi di ordini, con pesanti ricadute sul fatturato aziendale.
Tale difficile situazione è dovuta, quasi sempre, ad una concorrenza esasperata e condotta (solo sui prezzi) secondo criteri al limite della correttezza e della legalità.
La Andelini spa è convinta che una gestione aziendale incentrata sul solo ribasso selvaggio ed ingiustificato dei prezzi non rappresenta la soluzione della difficile situazione di mercato dell'ultimo periodo.
Considerata tale situazione e tali presupposti, la Società, al contrario, ha ritenuto indispensabile di adottare una politica industriale tesa a stringere collaborazioni e sinergie con altre realtà del settore al fine di specializzare e valorizzare la qualità del prodotto realizzato e di aggredire e consolidare in maniera più profonda il mercato, anche nell'ottica di predisporre solide basi per nuove prospettive di sviluppo.
In tale contesto, l'Azienda, ha individuato nella contrattazione integrativa aziendale uno degli strumenti attraverso il quale raggiungere gli obiettivi prefissati. La responsabilizzazione e l'attiva partecipazione dei lavoratori, infatti, costituiscono presupposto indispensabile per l'ottimizzazione dei livelli di produttività e qualità dell'Azienda, nonché specifico impegno delle parti sociali così come sancito nel Protocollo del 23 luglio 1993.
Il raggiungimento ditali obiettivi, in effetti, è alla base della concertazione tra Azienda ed Organizzazioni Sindacali, avvenuta in materie di comune interesse la cui concordata regolamentazione costituisce specifica garanzia per una fattiva collaborazione tra Direzione aziendale, RSU e lavoratori,
Inoltre, le parti, nel confermare tutto quanto più sopra esposto, concordano di riconoscere al personale, al raggiungimento di determinati livelli di redditività, produttività ed efficienza, quote variabili di retribuzione il cui importo e la cui erogazione viene determinato dall'andamento delle tipologie di obiettivo indicate e specificate nel successivo punto 9.
Infine, le parti concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla L. 135/97 sulla decontribuzione dei premi aziendali, nonché dal punto 3 della parte seconda del citato Protocollo del 23 Luglio 1993.

2. Relazioni sindacali
Le parti convengono sull'opportunità di consolidare un corretto clima di relazioni sindacali che, anche mediante un puntuale sistema di comunicazioni ed informazioni tra le parti stesse, costituisca lo strumento principale per l'affronto e la condivisione di argomenti di particolare rilevanza per l'organizzazione del lavoro.
In tale prospettiva le parti si incontreranno annualmente, di norma entro il mese di maggio, per effettuare un'informativa tra la Direzione, le OO.SS. e la RSU avente ad oggetto:
- processi di innovazione tecnologica;
- prospettive di sviluppo e politiche commerciali;
- organizzazione del lavoro e situazione occupazionale, anche in relazione all'utilizzo di particolari tipologie lavorative;
- progetti formativi aziendali e/o obbligatori.
In presenza di particolari necessità, è in facoltà delle parti richiedere e concordare tra di esse ulteriori incontri.

3. Orario di lavoro
Si conviene che entro il mese di febbraio di ogni anno le parti si incontreranno per verificare la situazione delle ferie residue e l'andamento dello straordinario effettuato, In occasione ditale incontro l'Azienda comunicherà un programma di massima delle ferie estive che verrà poi definita successivamente, indicativamente nel mese di maggio.
Inoltre, entro i mesi di maggio ed ottobre di ciascun anno le parti si incontreranno per verificare carichi produttivi e le effettive necessità lavorative connesse ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta.
Per quanto riguarda la definizione degli orari di lavoro aziendalmente adottati, rispondendo gli stessi ad obiettive e vincolanti esigenze produttive aziendali, si ravvisa l'opportunità di procedere a preventive informazioni e approfondite discussioni con la rappresentanza sindacale.
Inoltre, nel riconfermare la validità di quanto concordato nei precedenti contratti aziendali in tema di ricorso al lavoro straordinario, le parti ribadiscono la loro piena e totale adesione a quanto sul medesimo tema disposto dal vigente CCNL di categoria per l'industria della gomma-plastica.
In particolare si sottolinea che, nelle ipotesi di cui al 10° comma dell'art. 8 del citato CCNL - ad esempio, per esigenze di mercato legate a situazioni dì punta - l'Azienda potrà richiedere la prestazione di attività lavorativa in regime di lavoro straordinario e/o di flessibilità, dandone preventiva comunicazione alla RSU.
Si conviene che a fronte della eventuale necessità di procedere alla sostanziale modifica dei normali turni di lavoro, si procederà ad organizzare un incontro con la RSU finalizzato alla discussione delle soluzioni da adottare.

4. Pause
Le parti convengono di addivenire ad una codificazione della pausa dì lavoro prevista dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro. Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e sue successive modificazioni ed integrazioni, si conviene che la pausa di 10 minuti, il cui onere, così come previsto dalla normativa vigente in materia, interamente a carico dell'azienda, sarà effettuata secondo la seguente collocazione:
per il turno del mattino, dalle ore 10,00 alle ore 10,10;
per il turno del pomeriggio, dalle ore 17,30 alle ore 17,40;
per il turno notturno, dalle ore 2,00 alle ore 2,10.
Per ciò che attiene, in particolare, la fruizione della pausa all'interno del reparto trafile, si conviene che la medesima verrà regolarmente effettuata mediante una rotazione degli addetti al reparto secondo modalità che, pur nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, garantisca le esigenze dell'organizzazione della produzione.

6. Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti si danno reciprocamente atto che la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori costituiscono obiettivi di comune e priori interesse.
A tal fine, sulla medesima linea degli anni precedenti, sarà garantita la corretta applicazione della normativa vigente attenzionando, in particolare, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS.
In linea con tali presupposti, sono state nominate le squadre deputate al pronto intervento ed al primo soccorso, così come sono stati programmati e predisposti i corsi di formazione in materia.
Le parti valutano positivamente l'avvenuto affidamento del servizio di prevenzione e protezione ad una società esterna.

8. Banca ore
Si conviene di adottare l'istituto contrattuale della banca ore con le modalità e secondo le procedure previste dal vigente CCNL di riferimento.

12. Assemblea. Trattamento economico.
Si conviene che in occasione dello svolgimento delle assemblee previste e disciplinate dall'art. 20, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art. 62 del CCNL vigente, ai lavoratori che partecipino alle stesse al di fuori dell'orario di lavoro normalmente svolto, verrà corrisposta la retribuzione, come lavoro ordinario, delle corrispondenti ore.

15. Disposizioni organizzative
Si conviene che dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale il distributore automatico di bevande, che per motivi di igiene sarà localizzato all'ingresso dello stabilimento, sarà a disposizione del personale esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro.
Tali disposizioni organizzative saranno soggette ad una breve fase di sperimentazione, della durata di 2 mesi, diretta a consentire il progressivo adeguamento alle nuove modalità di utilizzo del distributore di bevande. Inoltre, sempre a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto Integrativo, non sarà più consentito ai dipendenti di entrare nei reparti con borse o zaini che, pertanto, dovranno essere depositati negli appositi armadietti già assegnati.