Tipologia: CCNL
Data firma: 7 giugno 1990
Validità: 01.01.1990 - 31.12.1992
Parti: Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e Sinalcap, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, consorzi agrari
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Contratti a termine
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Quadri
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Mutamento di mansioni e passaggio di livello
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 9 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 10 - Assenze, permessi e aspettative
Art. 11 - Servizio militare
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 14 - Tutela della maternità
Art. 15 - Nuzialità e natalità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Retribuzione
Art. 19 - Aumenti periodici
Art. 20 - Tredicesima e quattordicesima mensilità - premio di produzione
Art. 21 - Indennità varie
Art. 22 - Doveri dei lavoratori
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Art. 24 - Preavviso
Art. 25 - Congelamento al 31.12.86 del fondo di previdenza e trattamento sostitutivo
Art. 26 - Trattamento in caso di risoluzione del rapporto
Art. 27 - Trattamento in caso di morte
Art. 28 - Premio di anzianità
Art. 29 - Abiti da lavoro
 Art. 30 - Certificato di lavoro
Art. 31 - Attività autonome e complementari
Art. 32 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
Art. 33 - Disposizioni generali
Art. 34 - Part-time
Art. 35 - Norme transitorie
Art. 36 - Accordi integrativi
Art. 37 - Vertenze sugli inquadramenti
Art. 38 - Vertenze in seconda istanza
Art. 39 - Informative sui programmi di attività
Art. 40 - Organizzazione del lavoro
Art. 41 - Permessi sindacali
Art. 42 - Assemblee
Art. 43 - Deleghe ed aspettative
Art. 44 - Diritto allo studio
Art. 45 - Appalti
Art. 46 - Ambiente di lavoro
Art. 47 - Mense aziendali
Art. 48 - Servizi sociali
Art. 49 - Borse di formazione professionale
Art. 50 - Lavoro femminile
Art. 51 - Decorrenza, durata e applicabilità
Allegati
Allegato A) Tabella degli stipendi base mensile
Allegato B) Elemento distinto dalla retribuzione
Allegato C) Quota in cifra fissa degli aumenti periodici
Allegato D) Accordo in materia di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato E) Accordo per la disciplina dell'apprendistato nei Consorzi Agrari
Allegato F) Accordo per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro nei Consorzi agrari

Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari […] e il Sindacato Nazionale Unitario Lavoratori dei Consorzi Agrari - Sinalcap […]; e la Federazione Lavoratori Agro-Industria - Flai - Cgil […]; e la Federazione Lavoratori del Commercio, Turismo e dei Servizi - Fisascat/Cisl […] e con l'intervento della confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) […]; e L'Unione Italiana Lavoratori, Turismo, Commercio e Servizi - Uiltucs […] con la partecipazione della Uil […];
in attuazione di quanto già convenuto con l'ipotesi di accordo 19 febbraio 1990 hanno stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dei Consorzi Agrari.

Art. 1 - Assunzioni
[…]
Il Consorzio ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.[…]
Sono considerate mansioni particolarmente pesanti ai sensi dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) i lavori di facchinaggio comportanti il trasporto a spalla o la movimentazione di sacchi di peso uguale o superiore a 50 kg.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
[…]
Per la durata massima dell'orario di lavoro dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni valgono le disposizioni di cui alla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977.
[…]

Art. 14 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio nonché le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 […]

Art. 21 - Indennità varie
[…]
Al personale addetto alle macchine di centri elaborazione dati competerà una indennità che sarà stabilita negli accordi integrativi, per ogni giornata di effettivo lavoro.
Le indennità di cassa e di magazzino e le indennità per gli addetti alle macchine dei centri elaborazione dati non competono comunque al personale inquadrato nei primi due livelli.
Al personale delle fabbriche di concimi appresso specificato viene riconosciuta una indennità oraria, in relazione alla nocività del lavoro.
Detta indennità a decorrere dal 1.1.1990 sarà di L. 120 orarie per i piombisti e per i meccanici delle fabbriche e di lire 85 orarie per i cameristi, i fornai, gli impastatori, gli addetti agli apparecchi Kulman e gli addetti agli impianti dell'acido solforico. Dette indennità verranno riconosciute per le ore di lavoro svolte nell'attività attinente alle qualifiche sopra indicate.
Agli addetti alle disinfestazioni periodiche, quali i trattamenti anticrittogamici e di diserbo, la disinfestazione di stalle, granai, silos, ecc., verrà riconosciuta a decorrere dal 1.7.1990 un'indennità di L. 1.200 giornaliere esclusivamente per i giorni in cui le suddette operazioni vengono svolte.
In sede di stipulazione dei singoli accordi integrativi le parti esamineranno la possibilità di estendere il diritto all'indennità per lavori nocivi ad altre lavorazioni per le quali si dovesse riscontrare un grado di nocività analogo a quello considerato nei due commi precedenti.

Art. 22 - Doveri dei lavoratori
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni ricevute;
[…]

Art. 39 - Informative sui programmi di attività
Le parti - ferme restando l'autonomia delle amministrazioni consortili, le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e le esigenze di una programmazione finalizzata allo sviluppo produttivo del settore e dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani ed al mezzogiorno - convengono quanto segue.
1) A livello nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi agrari illustrerà alle organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell'anno precedente e i dati previsionali elaborati per l'anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno inoltre illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all'occupazione, all'insediamento di nuove attività produttive, allo sviluppo di nuove tecnologie e all'indirizzo degli investimenti.
L'informativa riguarderà anche gli investimenti già realizzati evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale.
Inoltre, per quanto riguarda gli eventuali piani di ristrutturazione e sviluppo elaborati dai Consorzi agrari, informative verranno date in tempi diversi e in rapporto al completamento dell'elaborazione dei piani medesimi. Nei suddetti incontri il Comitato Nazionale Sindacale fornirà informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.
L'informativa verrà data anche per gli investimenti già realizzati.
Sempre in sede nazionale, il Comitato fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
2) Nelle riunioni di cui al punto precedente verrà stabilito un calendario di incontri per informative a livello regionale o interregionale, incontri che avverranno tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi agrari e le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto le quali potranno delegare le loro strutture regionali. Detti incontri avverranno per una informativa riguardante:
a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell'anno precedente ai fini di un adeguato sostegno allo sviluppo dell'economia agricola regionale;
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
c) finanziamenti pubblici nazionali e regionali, erogati ai Consorzi agrari per le iniziative di cui sopra;
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
Nelle riunioni di cui ai due punti precedenti le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
3) Annualmente a livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno alle RSA indicazioni sui programmi di investimento da realizzare, fornendo su richiesta delle stesse, i chiarimenti necessari. Le RSA potranno esprimere in merito le proprie valutazioni.
Sempre in sede aziendale, a seguito delle informative di cui ai commi precedenti, saranno valutate le conseguenze degli investimenti sui livelli occupazionali e sulla organizzazione del lavoro.
Preventivi incontri dovranno aver luogo in caso di ristrutturazioni, riorganizzazioni modificative dell'organizzazione del lavoro quando ne derivino consistenti riflessi sull'occupazione o sulle condizioni di lavoro o di ambiente per un esame dei connessi problemi. Specifici incontri avranno luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi agrari, allo scopo di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
In sede di informativa verranno date indicazioni e notizie sugli sviluppi di carriera del personale femminile nei Consorzi agrari. Le organizzazioni sindacali potranno prospettare a tale riguardo problemi e situazioni particolari per un esame congiunto.
Dei contratti di formazione e lavoro eventualmente instaurati o da instaurare da parte dei Consorzi agrari sarà data informazione alle RSA

Art. 40 - Organizzazione del lavoro
I Consorzi si impegnano, previa consultazione delle RSA ad organizzare il lavoro, nel quadro della funzionalità dell'azienda, in modo da favorire l'arricchimento professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito delle esigenze delle attività aziendali nel comune interesse di un equilibrato evolversi della condizione dei lavoratori, delle tecnologie e della produttività.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi potranno essere adottate dai Consorzi, previa intesa con le RSA, opportune iniziative quali:
- invio dei lavoratori a corsi di addestramento e di formazione professionale;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le direzioni aziendali comunicheranno preventivamente alle RSA i motivi degli spostamenti non temporanei di più lavoratori nell'ambito del Consorzio, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, per le quali valgono le norme del primo comma dell'art. 17. Le RSA potranno prospettare le soluzioni ritenute opportune al fine di attenuare o eliminare gli eventuali disagi del personale.
Prima di disporre assunzioni di personale da assegnare a uno dei primi cinque livelli i Consorzi esamineranno, sentite le RSA, la possibilità di coprire i posti relativi con elementi già in servizio ritenuti idonei.
I Consorzi e le RSA verificheranno annualmente, o su richiesta motivata di una delle parti, il livello di professionalità raggiunto dai lavoratori in rapporto all'organizzazione del lavoro anche riguardo agli eventuali programmi di formazione. Tali verifiche riguarderanno anche la possibilità da parte dell'azienda di utilizzare i lavoratori interessati in compiti diversi da quelli al momento svolti, implicanti o meno il passaggio a livello superiore.
In caso di ristrutturazione aziendale o di scorporo di talune attività i Consorzi daranno preventiva informazione alle RSA dei relativi piani, in apposito incontro.
I Consorzi utilizzeranno gli strumenti legislativi e contrattuali previsti per la salvaguardia del reddito dei lavoratori e dei livelli occupazionali.
Di norma non possono essere instaurati rapporti di consulenza con il personale dipendente cessato dal servizio per un periodo superiore a sei mesi, salvo il caso che si tratti di prestazioni professionali fornite da iscritti agli appositi albi. Di particolari deroghe o eventuali proroghe, comunque eccezionali, sarà data comunicazione motivata alle RSA
[…]

Art. 45 - Appalti
Non potranno essere date in appalto attività a carattere continuativo strettamente connesse al peculiare ciclo produttivo aziendale. Cooperative o carovane di facchini potranno essere utilizzate esclusivamente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e ministeriali.
In ogni caso i Consorzi si impegnano a non promuovere la costituzione di cooperative tra dipendenti per l'appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dai Consorzi stessi.
Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese operanti per conto terzi in relazione alle necessità che si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell'intensità del lavoro, dando comunicazione dei relativi contratti di appalto alle RSA
Nei capitolati di appalto saranno inserite comunque norme che impegnano l'appaltante al rispetto della contrattazione collettiva e della legislazione sociale.
Non si considera appalto la gestione di attività da parte di cooperative di produttori agricoli.
Chiarimento a verbale
Le norme di cui al presente articolo non riguardano i contratti di rappresentanza e gli accordi con le officine autorizzate a fornire l'assistenza a macchine e attrezzi, purché tali officine non eseguano esclusivamente il lavoro del Consorzio.

Art. 46 - Ambiente di lavoro
Le verifiche e i controlli dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori verranno effettuate da enti pubblici scelti di comune accordo tra le parti.
Le verifiche e i controlli predetti, che saranno effettuati su richiesta delle RSA avverranno alla presenza di incaricati o consulenti designati dall'azienda e dalle RSA Qualora le verifiche ed i controlli di cui sopra comportino proposte di modifica dell'ambiente di lavoro nonché di visite mediche ai lavoratori, tali proposte saranno discusse tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali dei lavoratori.
Le spese inerenti alle visite mediche e agli interventi suddetti saranno a carico dell'azienda e le ore di lavoro perdute dai lavoratori per le visite mediche concordate saranno retribuite qualora non sia possibile l'effettuazione delle medesime fuori dell'orario di lavoro.
Le direzioni dei Consorzi agrari potranno accordarsi con le RSA per fare effettuare dalle Unità Sanitarie locali, o da altri enti pubblici, rilevazioni ambientali allo scopo di individuare impianti o lavorazioni che espongano il lavoratore ad agenti nocivi o a particolari rischi.
Una volta effettuati i suddetti accertamenti, l'azienda si adeguerà alle prescrizioni dell'ente incaricato e, nel caso che permanga un residuo rischio, concorderà con le RSA rotazioni di lavoratori per il funzionamento degli impianti o per l'esecuzione delle lavorazioni. Qualora anche tale soluzione dovesse risultare insufficiente verranno stabilite d'intesa con le RSA nell'ambito dell'orario normale di lavoro, pause retribuite da attuarsi nel corso delle lavorazioni. Rotazioni o pause potranno avere carattere transitorio quando sia possibile intervenire con accorgimenti tecnici per l'eliminazione o la riduzione degli agenti nocivi ed in attesa che detti accorgimenti vengano posti in opera.
In particolari situazioni di rischio ambientale, verificato dalle parti, che riguarderanno stabilimenti industriali in cui si faccia uso di prodotti chimici, sarà concordata l'istituzione di libretti sanitari individuali e registri di dati ambientali e biostatistici. Potranno anche essere concordate visite mediche periodiche e l'adozione di strumenti di prevenzione.

Allegato E)
[…]
Art. 2
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
[…]
Art. 6
Il Consorzio ha l'obbligo:
[…]
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
[…]