Categoria: 1997
Visite: 4179

Tipologia: Accordo di attuazione D.Lgs. 626/94
Data firma: 15 febbraio 1997
Parti: Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Sicilia
Fonte: ebassicilia.org


Accordo di attuazione del D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.Lgs.vo n. 242/96 ai sensi dell'A.I. 3/9/96

Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil della Sicilia

Visto l’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96
Convengono
1. Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (All. 1 - atto di costituzione)
1.1 Il CPRA ha sede presso l'EBAS, che ne curerà la segreteria tecnica.
1.2 L'Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.
1.3 La carica dei componenti del CPRA ha durata quadriennale.
2. Di definire l'ambito territoriale per la costituzione degli Organismi paritetici.
Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale.
2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 - atto di costituzione).
2.2 L’Organismo territoriale è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica presso l’EBAS entro la data indicata al punto 2.1 La riunione di insediamento dell'OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con le parti territoriali. La carica dei componenti dell’OPTA ha durata quadriennale.
2.3 II funzionamento dell'attività degli organismi territoriali verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni.
Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.
3. Di definire le modalità di accantonamento della quota in carico alle imprese.
3.1 La quota è pari a £.10.000 per ciascun dipendente, di cui £.8.000 per l'attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e £.2.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica del CPRA.
Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96 sono tenute al versamento di una quota pari a £.25.000, di cui £.10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e £.15.000 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.
Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 gennaio di ogni anno presso il Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.
Per il 1996 il versamento può essere effettuato entro il 20 febbraio.
3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla formazione del limite dei 15.dipendenti.
3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative ai lavoratori a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).
Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.
3.4 Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell'attività dei Rappresentanti Territoriali per la sicurezza, per cui sono obbligati al versamento delle quote di cui al punto 3.1 (£.10.000).
4. Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.L.gs.vo n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico.
Le parti, sulla base dei programmi formativi riferiti ai Rappresentanti territoriali della sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno del Reddito - interventi comuni.
5. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3.9.96, in applicazione al comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno dell'azienda.
6. L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo. L’accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.
Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.
Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l’Ente Bilaterale.

Palermo 15-2-97