REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO DI INTESA
Comitato Misto di Coordinamento territoriale Inail Confartigianato - Cna - Casartigiani - Claai - Cgil - Cisl - Uil (componenti del CPRA) Confapi Sicilia del 26 /07/2007

ART. 1
PREMESSA

Il presente Regolamento definisce le regole di funzionamento del Comitato Misto di Coordinamento territoriale Inail - Confartigianato - Cna - Casartigiani - Claai - Cgil - Cisl - Uil (componenti del Cpra) - Confapi Sicilia nelle more della costituzione della Sezione Regionale Ambiente e Sicurezza di CONFAPI-Sicilia Cgil-Cisl-Uil, di seguito denominato “Comitato”, in relazione ai compiti ad esso attribuiti dall’art. 3 del Protocollo di Intesa del 26/07/2007.

ART. 2
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il comitato è composto complessivamente da undici componenti, sette membri titolari del CPRA (di cui n. 3 rappresentanti sindacali e n. 4 rappresentanti dell’associazioni artigiane), un membro titolare della CONFAPI e tre membri designati dall’INAIL.
Per ciascun membro titolare del CPRA e della CONFAPI viene notificato al Coordinatore del Comitato il nominativo di un supplente.
I membri del Comitato durano in carica 5 anni.
Qualora un membro dovesse presentare al Coordinatore le dimissioni dal Comitato, questi è sostituito con un altro membro, titolare o supplente, dell’organizzazione o istituzione che lo ha espresso.
Il Comitato è convocato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dal Coordinatore con una scadenza, di norma, bimestrale in base al calendario annuale da stabilire. In casi eccezionali, il Comitato è convocato con un preavviso di 3 giorni. La comunicazione avviene via e-mail ed è inviata al recapito che ogni singolo membro avrà notificato allo stesso Coordinatore.
Il Coordinatore convoca altre riunioni su richiesta motivata di almeno 4 membri del Comitato.
La riunione del Comitato si considera valida se sono presenti almeno 6 membri purché’, delle Organizzazioni firmatarie, sia presente:
o almeno un rappresentante delle Associazioni dei lavoratori;
o almeno un rappresentante delle Associazioni datoriali;
o almeno un rappresentante dell’INAIL.
Le decisioni relative alla nomina del Coordinatore, del Vice Coordinatore, alla definizione del programma organizzativo e finanziario annuale o pluriennale, alla costituzione o scioglimento dei gruppi di lavoro, alla definizione del loro mandato ed all’approvazione del loro operato, alle modifiche del presente regolamento vengono assunte all’unanimità dei presenti.
Ogni altra decisione viene assunta a maggioranza qualificata (i due/terzi dei presenti).
Di ogni riunione verrà redatta una proposta di verbale sintetico, firmata dal Coordinatore e dal Segretario, che verrà inviata in copia a tutti i membri titolari del Comitato.
Le funzioni di Segreteria sono curate dall’INAIL - Ufficio AA.II. - F.Prevenzione.
L’approvazione del verbale sarà posta al primo punto dell’ordine del giorno della successiva riunione.

ART. 3
COORDINAMENTO

Il coordinamento del Comitato è affidato ad un Coordinatore e ad un Vice Coordinatore.
La funzione di Coordinatore viene svolta dal Direttore Regionale dell’INAIL, o suo delegato.
Il Vice Coordinatore dura in carica due anni ed è nominato dal Comitato a rotazione tra i rappresentanti delle Parti Sociali.
Il Coordinatore ha il compito di convocare la riunione del Comitato stabilendo di concerto con il Vice coordinatore, l’ordine del giorno.
In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il Comitato o non si verifichino le condizioni previste dal precedente art. 2, il Coordinatore, in accordo con il Vice Coordinatore, assume le decisioni del caso che debbono essere portate comunque a ratifica al primo Comitato successivo.

ART. 4
GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato, per dare attuazione al programma annuale o pluriennale, istituisce Gruppi di Lavoro, definendone il mandato e la composizione.
I Gruppi di Lavoro sono coordinati da un membro del Comitato e possono essere integrati da esperti esterni segnalati dai membri del Comitato stesso.
Il Comitato nomina i Coordinatori dei Gruppi di lavoro con la stessa alternanza prevista all’art. 3.
I Gruppi di Lavoro rispondono del proprio operato al Comitato, e informano costantemente, con relazioni scritte e periodiche, dell’andamento delle loro attività.
Il Coordinatore pone all’ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato la valutazione e l’approvazione del documento contenente i risultati raggiunti dal Gruppo di Lavoro, sulla base di quanto risulta anche dalle relazioni scritte.
I Gruppi di Lavoro possono essere permanenti o a progetto; in questo ultimo caso saranno sciolti una volta realizzata l’attività per la quale sono stati istituiti.

ART. 5
SEGRETERIA

Il Coordinatore, il Vice Coordinatore, il Comitato, i Gruppi di Lavoro saranno supportati da personale di segreteria messo a disposizione dall’Inail.
L’Inail mette a disposizione presso la Direzione Regionale, in Palermo viale del Fante n° 58/d, la sede e le attrezzature necessarie a garantire le riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro.

ART. 6
NORMA TRANSITORIA

La validità ed efficacia del presente Regolamento è verificata entro un anno dalla sua approvazione

Palermo, 26/07/2007


Fonte: ebassicilia.org