Tipologia: Accordo OPP
Data firma: 11 dicembre 2001
Validità: dal 01.01.2002
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil. Fisascat-Cisl,Uiltucs-Uil Pesaro Urbino
Settori: Commercio, Pesaro-Urbino
Fonte: ebctpesaro.it

Sommario
:

1. Organismi Paritetici
2. Rappresentanti per la sicurezza
2.1 RLST eletti prima del presente accordo
2.2
2.3
3. Formazione
4. Permessi retribuiti
5. Decorrenza

Accordo per la costituzione dell’OPP Confcommercio Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil Provincia di Pesaro Urbino

Oggi 11 dicembre 2001 in Pesaro, tra la Confcommercio della provincia di Pesaro Urbino, rappresentata dal direttore [...], la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e la Uiltucs Uil, rispettivamente rappresentate da Segretari Generali Provinciali, […] preso atto che il D.Lgs. 9 settembre 1994 n. 626, così come modificato dal D.Lgs. 242/96 ha confermato, modificato e introdotto, nell’ordinamento legislativo italiano, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nuovi obblighi per i datori di lavoro in funzione del miglioramento della salute e della sicurezza dei prestatori di lavoro;
visto l’accordo nazionale del 18/11/96 sotto l’egida del Ministero del Lavoro, tra Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil - e Confcommercio;
le parti
intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza, ad un protocollo d’intesa provinciale che definisca norme applicative delle vigenti disposizioni in materia, dando pratica attuazione agli adempimenti loro demandati;
concordano che in caso dovessero intervenire modifiche contrattuali, normative e legislative in materia, procederanno immediatamente all’eventuale armonizzazione del presente accordo ai nuovi disposti;
considerando che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazioni;
nel comune intento di privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione
stipulano la presente intesa applicabile a tutte le aziende della provincia di Pesaro Urbino, comprese nella sfera di applicazione del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione di servizi e del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

1. Organismi Paritetici
Ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 626 comma 1. (“A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti”) e comma 2 (“Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.”) e dall’art. 13 dell’Accordo Nazionale è costituito l’Organismo Paritetico Provinciale, d’ora innanzi denominato OPP.
Entro giorni 10 dalla stipula del presente Accordo:
- la Confcommercio comunicherà i propri 3 rappresentanti ed i relativi supplenti;
- Filcams, Fisascat, Uiltucs indicheranno 1 rappresentante ed i relativi supplenti per ogni organizzazione.
L’OPP ha i seguenti compiti:
- adempimenti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- prima istanza di riferimento in merito a controversie, sia individuali che collettive, sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli ai soggetti interessati, promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
- promuovere la formazione dei RLS (rappresentanti Lavoratori sicurezza); a tal fine l’OPP predisporrà appositi moduli formativi:
- elaborare, anche tenendo conto delle, linee guida dell’OPN, (organismo paritetico nazionale), progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione e gli enti territoriali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- individuare gli Enti e le Strutture di Formazione di riferimento autorizzati a certificare e rilasciare attestati;
- stabilire la ripartizione dei corsi per ciascun Ente e definire il costo a carico delle aziende per ogni corsista;
- impostare l’articolazione delle 32 ore di corso, stabilire il numero massimo di partecipanti e definire i contenuti minimi del programma dei corsi.
Inoltre
- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza (in genere) che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’OPP e, in quanto tali saranno trasmessi dall’Organismo Paritetico Nazionale;
- predisporre i verbali e riceverli; a tal fine, ogni RLS indicato nel verbale sarà accreditato dall’OPP nella prima riunione utile e sarà inserito in una anagrafe contenente i dati del lavoratore RLS e i dati dell’azienda, la data della nomina e la frequenza del corso di 32 ore;
- ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente Accordo;
- attuare le disposizioni relative ai RSLT;
- orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli enti prepostale necessarie iniziative;
- richiedere alle aziende e ai RLS o RLST notizie in merito all’attuazione dei progetti per la sicurezza.
L’Organismo Paritetico:
- assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
- redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese. Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentati) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata. L’OPP per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e organizzativi si avvarrà della struttura tecnico logistica degli Enti Bilaterali del Turismo e del Commercio. Presso gli Enti Bilaterali verrà istituito apposito fondo RLST

2. Rappresentanti per la sicurezza
In osservanza all’art. 18 comma 4 del D.Lgs. 626/94, fermo restando quanto previsto all’art. 1 dell’Accordo interconfederale, le parti avvalendosi della facoltà di integrazione derivata dai disposti di cui all’accordo nazionale convengono quanto segue:
Nelle imprese fino a 15 dipendenti e per tutte le imprese stagionali comprese quelle con oltre 15 dipendenti si procederà alla designazione di tre RLST (Rappresentanti Lavoratori sicurezza Territoriale) eletti tra i lavoratori delle aziende, o designati dalle Federazioni di Categoria Sindacali firmatarie il presente accordo.
I nominativi degli eletti o designati saranno comunicati entro 60 giorni da oggi all’OPP che a sua volta provvederà a darne comunicazione alle imprese.
Gli RLST designati potranno essere individuati tra i lavoratori addetti al settore e tra gli esterni e dovranno essere in possesso di capacità individuale che garantisca adeguata professionalità e rigore morale.

2.1 RLST eletti prima del presente accordo
a) Le imprese fino a 15 dipendenti e tutte le altre imprese presso le quali prima del presente Accordo sono stati eletti RLSA, dovranno comunicare all’OPP entro 60 giorni il/i nominativo/i ed i dati anagrafici compresi quelli di residenza del/i RLSA eletti indicando: data e modalità di elezione; a quale corso di formazione abbia partecipato o parteciperà ogni singolo RLSA; entro i successivi 60 giorni l’OPP comunicherà all’impresa e al RLSA se il corso potrà essere attestato perché conforme alle indicazioni fornite dall’OPP e/o quali procedure dovranno essere seguite per adeguarsi;
b) nell’impresa fino a 15 dipendenti e nell’impresa stagionale l’assemblea dei lavoratori potrà, a maggioranza degli aventi diritto, optare per aderire alla designazione del RLST.

2.2 Le organizzazioni Sindacali potranno convocare annualmente una Assemblea retribuita di 1 ora in qualsiasi impresa o unità produttiva per fornire informazioni ai lavoratori su prevenzione e sicurezza, sull’elezione del RLSA o per informare in merito alle funzioni dell’RLST. Tale ora farà parte del monte ore assemblee retribuite laddove previsto per legge o per contratto.
La convocazione dell’assemblea verrà comunicata all’azienda ed ai dipendenti con un anticipo di almeno 3 giorni. Copia della convocazione verrà inviata anche all’OPP. Tali assemblee verranno effettuate prioritariamente presso quelle aziende nelle quali non è stato eletto il RSLA o che non hanno aderito all’OPP, per il RLST e presso quelle che non hanno completato le procedure di adeguamento sulla base delle indicazioni fornite all’OPP.
L’OPP individuerà i settori maggiormente a rischio per determinare le priorità di intervento.

2.3 Per finanziare l’attività dei RLST - documentata da prove probanti - tutte le imprese fino a 15 dipendenti sono tenute a versare, a loro carico, l’importo di L. 60.000 annue per addetto in organico a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Le imprese stagionali sono tenute a versare, a loro carico, l’importo di L.30.000 annue per ogni addetto in organico. Tali importi annuali dovranno essere versati in 2 rate di pari importo scadenti nei mesi di gennaio e luglio per le imprese annuali ed entro il mese di luglio per le imprese stagionali.
Per tali importi verrà istituito un apposito fondo presso gli Enti Bilaterali.

3. Formazione
Ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del D.Lgs. 626/94 (“Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7.”); ai sensi dell’art. 22 comma 1 (“il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni”); comma 5 (“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell’emergenza, devono essere adeguatamente formati”); comma 6 (“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.”); in riferimento al decreto dei Ministeri del Lavoro e della sanità emanato in applicazione del comma 7 dell’art. 22 si conviene che:
- L’Organismo Paritetico sarà sezione staccata dell’Ente Bilaterale e si avvarrà della collaborazione dell’Ente Bilaterale anche per organizzare specifici corsi destinati, oltre che ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, ai responsabili aziendali per la sicurezza, ai lavoratori dipendenti compresi i nuovi assunti e gli stagionali, ai datori di lavoro.
- Il costo relativo alla partecipazione al corso è a carico:
- del fondo costituito presso l’ente Bilaterale limitatamente ai RLST;
- della singola impresa, mediante specifico versamento all’apposito fondo costituito presso l’Ente Bilaterale, in tutti gli altri casi;
- Annualmente l’OPP indicherà il costo dei corsi. L’EB, fermo restando che nessun onere può essere a carico dei lavoratori, potrà concorrere alla spesa per i corsi limitatamente ai soci:
- L’attestato di frequenza ai corsi dovrà essere vidimato dall’OPP e dovrà essere conservato in una copia presso l’OPP e in una copia in azienda;
- In applicazione dell’art. 10 dell’Accordo Nazionale, i corsi pari ad almeno 32 ore saranno indirizzati nei confronti di tutti i RLS sia di elezione aziendale che di designazione territoriale individuando le singole specificità ed i contenuti formativi e prevedendo anche la definizione dei ruolo del RLS;
- Sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo Paritetico, anche mediante apposite convenzioni da stipularsi con gli enti di formazione, verranno definiti specifici moduli formativi.

4. Permessi retribuiti
Ai sensi dell’art. 19 comma 2 (“Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli”) e del comma. 3 (le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale”) in applicazione del contratto collettivo nazionale si conviene:
- I RLSA hanno diritto, oltre che ai permessi di legge, ai permessi previsti dall’Accordo Nazionale; copia della richiesta di permesso retribuito, da compilarsi su modulo predisposto dall’OPP; va inviata all’azienda con le modalità previste dall’Accordo Nazionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese indicheranno all’OPP l’entità dei permessi usufruiti. L’equivalente monetario pari all’ammontare dei permessi non usufruiti, rispetto a quanto previsto dall’Accordo Nazionale, verrà versato entro il 31 marzo di ogni anno al fondo RLST presso gli Enti Bilaterali, tali versamenti sono da destinarsi per contribuire alle spese di formazione dei RLSA o, in seconda istanza, a quelle per gli addetti prevenzione incendi e primo soccorso.

5. Decorrenza
Il presente Accordo avrà decorrenza dal 1/1/2002 e potrà essere rivisto qualora modifiche legislative lo rendessero necessario.
Esso sarà valido per tutte le aziende in cui vengono applicati i CCNL del terziario e del Turismo.
Per quanto non previsto si farà riferimento all’accordo nazionale del 18.11.1996.