Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 11 maggio 2005
Validità: 31.12.2008
Parti: Lead Time e Rsu e Fiom-Cgil, Fim-Cisl
Settori: Metalmeccanici, Lead Time Caldarola (MC)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1. Informazioni
2. Professionalità
3. Ambiente di lavoro e sicurezza
4. Orario di lavoro
5. Accordo aziendale
• Premio di risultato
• Parametri di produttività
• Parametri per la qualità
• Riduzione del premio per assenteismo
• Infortuni/sicurezza
• Riduzione premio infortuni

Contratto integrativo aziendale 2005-2008 Lead Time spa-Rsu Fiom - Cgil Fim - Cisl

Caldarola 11/05/2005, tra la fonderia Lead Time spa […] e le RSU […] e la Fiom Cgil […] e la Fim Cisl […]

Premesso che:
Nel corso degli incontri sindacali, l'Azienda ha dettagliatamente Illustrato la situazione di mercato, produttiva ed occupazionale, dello stabilimento di Caldarola, nonché le relative prospettive;
L'Azienda intende continuare a perseguire gli obbiettivi di consolidamento e d'incremento del volume d'affari, anche attraverso il miglioramento degli indici di produttività, di qualità, di sicurezza e di redditività;
Le parti intendono procedere alla stipula del Contratto Integrativo Aziendale e del Premio di Risultato per gli anni 2005 - 2008
Le parti si incontreranno entro aprile del 2007 per verificare la bontà degli indicatori adottati
Le parti, inoltre, concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dalla L. 35/97 sulla decontribuzione dei premi aziendali, nonché dal punto 3 della parte 2ª del citato protocollo del 23/07/1993 si conviene e si stipula quanto segue:

1. Informazioni
L'Azienda, di norma entro il mese di aprile di ogni anno, illustrerà alla RSU, in un apposito incontro, la situazione di mercato in cui la stessa opera, gli investimenti più significativi realizzati e/o da realizzarsi, nonché la situazione produttiva ed occupazionale e le relative prospettive.
Inoltre verrà concordato il calendario delle fermate collettive.

2. Professionalità
Con cadenza annuale, l'Azienda e la RSU si incontreranno per valutare l'inquadramento e la professionalità dei lavoratori, con riferimento alle mansioni svolte, alle declaratorie ed ai profili professionali contrattuali ed all'esperienza maturata.
Verrà inoltre valutata la possibilità di definire corsi formativi per i dipendenti, finalizzati ad accrescere l'esperienza ed a migliorare l'affidabilità professionale nelle mansioni svolte.

3. Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti si danno reciprocamente atto che la corretta applicazione delle normative vigenti in tema di ambiente di lavoro, salute e sicurezza, costituisce obiettivo comune. L'Azienda Inoltre, confermando la propria volontà di dare piena e totale applicazione a quanto disposto dal D.Lvo 626/94 e ribadendo la propria attenzione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed alla prevenzione degli Infortuni, assicura la disponibilità ad incontrarsi semestralmente, con il RLS con la possibilità di estendere la partecipazione alle RSU qualora una delle parti lo ritenga necessario.

4. Orario di lavoro
L'Azienda ha dettagliatamente illustrato l'attuale regime di orario di lavoro pari a quaranta ore settimanali, e le sue possibili articolazioni, di cui, stante l'attuale situazione di mercato) tecnica, produttiva ed organizzativa, conferma la validità.
Ove esigenze di carattere tecnico produttivo ed organizzativo richiedessero una significativa variazione del regime d'orario suddetto, esse saranno preventivamente analizzate e discusse con la RSU.

5. Accordo aziendale
Infortuni/sicurezza

L'Azienda continuerà a prestare attenzione all'attività di formazione e informazione continua per tutti i lavoratori ed in particolare per i nuovi assunti. Per contro i lavoratori stessi si impegnano a prestare la massima attenzione sul posto di lavoro ed a far uso1 sempre ed in modo corretto, dì tutti i mezzi di protezione previsti dal Dlg. 626/94 messi a disposizione dall'Azienda.
Per contribuire all'obiettivo della riduzione degli infortuni oltre che alla tutela dell'integrità fisica personale, si auspica il coinvolgimento del personale attraverso la definizione di una quota del premio legata al raggiungimento di obiettivi di miglioramento continuo.
[…]

Riduzione premio infortuni
Le parti convengono che gli obiettivi collettivi che l'Azienda si pone, richiedono la partecipazione di tutti i lavoratori, e che la presenza in Azienda da parte di ciascuno è elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi stessi. A tal fine si ritiene opportuno introdurre il meccanismo che incentiva la presenza sull'attività di lavoro, riducendo a livello Individuale, il compenso variabile del "Premio Riduzione Infortuni", spettante ad ogni lavoratore ai raggiungimento degli obiettivi aziendali, di una quota parte in rapporto ai numero di infortuni avuti nel corso dell'anno con durata minore o uguale ai 10 giorni, da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
Riduzione del 10% del premio al primo infortunio <=10 giorni
Riduzione del 20% del premio al secondo infortunio <=10 giorni
Riduzione del 50% del premio al terzo infortunio <=10 giorni
Riduzione del 100% del premio al quarta infortunio <=10 giorni
La quota complessivamente detratta per assenza da infortuni inferiori o uguali a 10 giorni sarà ridistribuita all'interno dello stesso reparto in percentuale sulla presenza del singola, con esclusione di coloro che rientrano nella penalizzazione.
[…]