Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 14 luglio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2007
Parti: Luna Quinto e RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Luna Quinto Osimo (AN)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1.
2. Informazione annuale
3. Orario di lavoro - Calendario annuo ferie e par
4. Inquadramento professionale - Formazione
5. Indennità oraria
6. Ambiente di lavoro
7. Premio di risultato variabile (P.di R)
7.a Metodo dl calcolo del premio obiettivi
7.b Assiduità al lavoro
7.c Costo della non qualità
7.d Maturazione del premio ed erogazione
7.e Premio di produttività
8. Verifiche
9. Clausola di salvaguardia
10. Decorrenza, durata e deposito del contratto
Premio feriale

Accordo Integrativo Aziendale

Il giorno 14 luglio 2005, in Campocavallo di Osimo, presso la sede della Luna Quinto spa, tra la Luna Quinto spa […] e la RSU della Luna Quinto spa […] assistiti da […] Fiom-Cgil, è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale.

Premesso
Che le parti hanno affermato la volontà di consolidare le relazioni sindacali esistenti, contribuendo in tal modo allo sviluppo aziendale, anche attraverso un miglioramento dei risultati complessivi aziendali;
Che, in particolare si è voluto sviluppare il sistema di relazioni industriali esistenti per favorire la condivisione degli obiettivi aziendali, ritenendo che la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori siano fondamentali per lo sviluppo aziendale nel suo complesso;
Che le parti hanno ribadito la necessità che le erogazioni economiche attribuite ai lavoratori dal presente contratto integrativo siano legate al raggiungimento di obiettivi condivisi e misurabili tali da assicurare la competitività aziendale, intendendo altresì realizzare uno strumento coerente con le finalità indicate nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993;
Le parti inoltre concordano nel ritenere il presente accordo conforme a quanto previsto dal D.L. 295/96 convertito in legge n° 135/97 sulla decontribuzione dei premi aziendali, nonché dal punto 3 della parte seconda del citato protocollo del 23 luglio 1993
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto aziendale.

2. Informazione annuale
Di norma entro il 31 marzo di ciascun anno l'azienda informerà le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali sul proprio andamento complessivo, con particolare riguardo:
Alla situazione economico-produttiva e prospettive di mercato;
Programma di investimento ed innovazione tecnologica;
Formazione professionale;
Situazione occupazionale;
Carichi di lavoro;
Decentramento produttivo
In tale occasione l'azienda fornirà alla RSU un riepilogo complessivo dei dati riguardanti la composizione e la distribuzione (lei premi economici relativi al Premio di Risultato dell'anno precedente.

3. Orario di lavoro - Calendario annuo ferie e par
Le parti terranno due specifici incontri al livello aziendale, entro il 15 giugno ed il 15 novembre di ciascun anno, per definire congiuntamente il calendario annuo per quanto riguarda l'utilizzo collettivo delle ferie e di 48 ore di PAR.
Compatibilmente con il programma produttivo aziendale, si cercherà di utilizzare le sei giornate di permesso (48 ore di PAR) nel periodo estivo.

4. Inquadramento professionale - Formazione
Entro il mese di settembre di ciascun anno si terrà un incontro tra l'azienda e la RSU per una verifica sull'evoluzione professionale dei lavoratori e sulla rispondenza del loro inquadramento rispetto alle mansioni espletate.
Nel corso del medesimo incontro, in considerazione della centralità assunta dal fattore formazione nell'attuale contesto competitivo, verranno altresì illustrati dall'azienda gli eventuali programmi formativi del personale e discussi di concerto con la RSU.

5. Indennità oraria
L'azienda continuerà ad erogare al personale addetto a specifiche lavorazioni, le seguenti indennità orarie:
Per il verniciatore €. 0,258/ora da calcolare su tutte le ore di effettiva prestazione nella mansione specifica;
Per l'aiuto verniciatore €. 0,103/ora (la calcolare su tutte le ore di effettiva prestazione nella mansione specifica;
Per l'addetto alla sabbiatura manuale €. 0,103/ora da calcolare su tutte le ore di effettiva prestazione nella mansione specifica.
Per quanto attiene il reparto di verniciatura l'azienda si impegna di attuare tutte le misure necessarie affinché tale reparto sia adibito con più moderne ed ecologiche tecniche di lavorazione.
L'azienda reputa possibile la realizzazione di tali misure entro un termine di 24 mesi dalla data odierna.
Da quel momento cesseranno le erogazioni delle relative indennità.

6. Ambiente di lavoro
L'azienda si impegna di definire in tempi brevi g interventi necessari per garantire una adeguato sistema di aspirazione per l'intera area dell'officina.