Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 23 Marzo 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Scavolini e RSU
Settori: Edilizia-legno, Scavolini Pesaro
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Accordo aziendale
Sistema di relazioni industriali
Ambiente di lavoro e sicurezza
Confronto sugli organici
Comunicazioni di servizio
Part-time
Accordo aziendale (Parte economica e normativa)
Tutele
Orario di lavoro e sue articolazioni
• Calendario annuale
• Orario regime di flessibilità
Prestazioni eccedenti l'orario contrattuale
Rilevazione delle assenze dal lavoro
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Banca ore
Trattamenti economici aziendali
• Superminimo collettivo aziendale e produzione
• Ex indennità premio
Premio ferie
Una tantum
Premio di risultato
Decorrenza e durata

Accordo aziendale 23 Marzo 2005
In data odierna tra la Scavolini spa con sede in Montelabbate (PU) via Risara 60/70-74/78 […], e la propria rappresentanza sindacale unitaria […], si conviene quanto segue:

Sistema di relazioni industriali
L'Azienda conferma la propria disponibilità a mantenere corrette relazioni con la propria RSU in ordine al sistema informativo previsto dal vigente CCNL, che qui si richiama, e quindi fornire alla RSU informazioni su:
• prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
• programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
• programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
• innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
• struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
L'Azienda fornir inoltre annualmente copia del bilancio di esercizio dopo l'avvenuto deposito presso la CCIAA.
Nell'ambito di cui sopra l'Azienda esaminerà eventuali richieste della RSU che riguardino qualsiasi argomento considerato dalle parti di interesse aziendale comune tra i quali ambiente di lavoro, organico aziendale, ecc.

Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti si danno atto che:
L'azienda ha applicato e sta applicando in modo efficace e tempestivo quanto previsto dalle leggi vigenti ed in particolare dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche;
Inoltre l'azienda ha già dato da tempo disposizioni ai singoli responsabili di reparto, nella loro funzione di preposti, affinché informino tempestivamente i lavoratori interessati, in caso di cambiamento di mansione e/o di reparto, sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate relativamente alla nuova mansione e/o posto di lavoro. La medesima procedura viene applicata in caso dell'installazione di nuovi macchinari e impianti ed almeno una volta all'anno per tatti i lavoratori.
L'azienda, nel richiamare integralmente le disposizioni di cui all'Art. 9 Parte prima del vigente CCNL, ed ad integrazione di quanto sopra, fornisce la propria disponibilità e si impegna a:
• mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori tutta quella documentazione inerente la sicurezza sul lavoro, che sia di interesse degli stessi.
• informare il portavoce dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il cui nominativo verrà comunicato all'Azienda, nell'eventualità che si verifichino infortuni di qualsiasi tipo entità (eventualmente anche rilasciando copia della pagina del "registro infortuni" ove stato annotato l’infortunio).
Viene inoltre stabilito che i RLS potranno svolgere il loro compito in azienda concordando preventivamente gli eventuali spostamenti con il Direttore di produzione e/o il capo reparto in modo di rendere tale attività compatibile con il processo produttivo, e quando esistano delle valide motivazioni che richiedano il loro intervento.

Confronto sugli organici
L'azienda disposta, a richiesta della RSU, ad effettuare incontri annuali tra la stessa RSU e la direzione aziendale per una verifica degli inquadramenti per confrontarsi sulle proposte atte ad individuare i dipendenti che, per specifiche professionalità e tecniche acquisite, potranno essere inquadrati a livello superiore.

Comunicazioni di servizio
Come peraltro già consuetudine aziendale le eventuali comunicazioni di servizio saranno affisse in spazi visibili a tutto il personale con un anticipo normalmente, salvo casi eccezionali, di almeno due giorni, (es. modifica orario - comunicazioni varie ecc.); così come le richieste che riguardano i singoli dipendenti verranno comunicate agli stessi normalmente con il medesimo anticipo (es. visite mediche ecc.).

Accordo aziendale
(Parte economica e normativa)

In data odierna tra la Scavolini spa con sede in Montelabbate (PU) via Risara 60/70-74/78 […], e la propria rappresentanza sindacale unitaria […], si conviene quanto segue:

Orario di lavoro e sue articolazioni
Orario regime di flessibilità

In ordine all'esigenza di attivare l'orario di lavoro in regime di flessibilità, di cui al CCNL di categoria, l'azienda ne dar preventivo avviso alla RSU comunicando periodo/i e motivazioni (carichi di lavoro, programmi, ecc...).
Considerata l'importanza di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro e per maggiormente corrispondere ad esigenze produttive e di mercato si conviene che il limite di 80 ore di cui al richiamato CCNL venga elevato, in via sperimentale, a 100 ore secondo la previsione del verbale di accordo nazionale del 21 Dicembre 1999 e quanto previsto dall'art. 7 bis "parte comune" del CCNL di categoria attualmente vigente.
Tra le parti saranno definite tempi e modalità di recupero dei riposi compensativi maturati tenendo presente le esigenze tecnico - produttive ed organizzative aziendali, fatta salva la possibilità di eventuali variazioni al modificarsi delle stesse.
Visto il disposto del sopracitato CCNL, si conviene che il recupero dei riposi compensativi maturati potrà essere differito fino al termine massimo del 31 Dicembre dell'anno successivo.
Fermo restando tutto quanto stabilito ai punti precedenti e dall'art. 7 Parte Comune del CCNL, le parti convengono che:
- Relativamente alle prime 80 ore di flessibilità una quota parte corrispondente al 75% delle ore accantonate sarà usufruita collettivamente mentre la restante quota parte del 25% sarà a disposizione del singolo lavoratore che potrà usufruirne tramite permessi individuali che saranno concessi secondo la normale consuetudine aziendale.
Il godimento della quota parte relativa al 25% potrà essere richiesta ed usufruita nel periodo intercorrente dal 1 Agosto dell'anno di formazione del monte ore al 31 Dicembre dell'anno successivo.
- Relativamente alle ulteriori 20 ore di flessibilità, opererà la medesima regolamentazione di cui sopra con l'unica variante della misura della suddivisione che, per tali ore, pari al 50% sia per quelle da usufruire collettivamente che per quelle da usufruire tramite permessi individuali.
In via eccezionale l'azienda potrà autorizzarne la fruizione della quota parte individuale anche nel periodo antecedente il 1 Agosto in presenza di giustificati motivi. Relativamente alla quota parte del recupero collettivo l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare prioritariamente la possibilità di effettuare un orario di lavoro continuato, in presenza di situazioni aziendali che lo consentono.
Resta ovviamente inteso che sia la quota parte collettiva che quella individuale nonché gli eventuali residui individuali che si verificassero a seguito di particolari situazioni durante le varie compensazioni collettive (es: assenze per malattia, infortunio o altra assenza similare), dovrà essere usufruita, sia in base al calendario aziendale che alle richieste individuali, in modo prioritario rispetto alle ore di cui all'art. 11 "parte comune" (Banca Ore) del CCNL di categoria attualmente vigente. […]

Prestazioni eccedenti l'orario contrattuale
La necessità di effettuare lavoro straordinario sarà portata a preventiva conoscenza della RSU comunicandone le motivazioni.
[…]

Banca ore
Fermo restando la definizione del calendario aziendale che definisce l'usufrutto collettivo sia delle Ferie che delle Festività Soppresse, Riposi Compensativi (es. Festività Cadenti di Domenica) e Riduzione Orario di Lavoro (quest'ultime limitatamente a 32 ore delle 64 ore previste contrattualmente), le parti convengono che le 32 ore residue rispetto alle 64 ore previste contrattualmente saranno usufruite a richiesta del singolo lavoratore.
Nel caso in cui il lavoratore - sia per esigenze aziendali che per motivazioni individuali (malattia, infortunio, maternità, altra assenza similare, ecc.) - non ne usufruisca, nell'anno solare di maturazione, nella misura totale, le ore residue della "Banca Ore" potranno essere godute entro i 18 mesi successivi alla scadenza dell'anno solare, prioritariamente rispetto a quelle in corso di maturazione.
Il mancato godimento, entro il termine massimo di cui sopra, comporterà automaticamente la liquidazione dell'indennità sostitutiva pari alla quota oraria della retribuzione in atto al momento della liquidazione per le ore non usufruite.