Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 1990
Validità: 01.05.1990 - 30.06.1993
Parti: Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta, Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Sindacale Intersind e Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo, Federazione Informazione e Spettacolo, Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Sport, Informazione, Comunicazione, Cultura e Cartai, Federazione Italiana Autonoma Poligrafici Fiap.-Confail., Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa Cisnal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Carta
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte prima Norme generali
Sezione prima Rapporti sindacali
Art. 1 - Sistema d'informazione
Art. 2 - Commissioni interne
Art. 3 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 4 - Assemblea
Art. 5 - Delegato di impresa
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali
Art. 8 - Istruzione professionale
Art. 9 - Controversie.
Sezione seconda Disciplina comune agli operai e agli impiegati.
Art. 1 - Documenti
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Consultori
Art. 4 - Assenze
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 8 - Classificazione unica
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Mobilità del personale
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Indennità di zona malarica
Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 14 - Regolamento interno d'azienda
Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 16 - Appalti e lavori esterni
Art. 17 - Diritto allo studio
Art. 18 - Lavoratori studenti
Art. 19 - Aspettativa
Art. 20 - Tutela della maternità
Art. 21 - Patronati
Art. 22 - Diffusione di libri e riviste
Art. 23 - Passaggio di qualifica
Art. 24 - Nomenclatura
Art. 25 - Conteggi perequativi
Art. 26 - Indennità in caso di morte
Art. 27 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 28 - Disposizioni generali
Art. 29 - Decorrenza e durata
Norma transitoria
Parte seconda Norme operai
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Allievi tecnici delle aziende cartarie
Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 5 - Operai turnisti
Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 9 - Recuperi
Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Permessi
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Gratifica natalizia
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 20 - Mutamento di mansioni
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto.
Art. 22 - Indumenti di lavoro
Art. 23 - Lavoro a domicilio
Art. 24 - Lavoro a cottimo
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda
Art. 28 - Disciplina del lavoro
Art. 29 - Apprendistato
Art. 30 - Tirocinio
Art. 31 - Addetti alle lavorazioni grafiche
Parte terza Norme impiegati
Art. 1 - Assunzione
 Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 6 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
Art. 11 - Provvigioni o interessenze
Art. 12 - Indennità di cassa
Art. 13 - Indennità di contingenza
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Tredicesima mensilità
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trasferimenti
Art. 18 - Alloggio
Art. 19 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale
Art. 21 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 23 - Trattamento di fine rapporto
Art. 24 - Previdenza
Art. 25 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 26 - Certificato di lavoro
Art. 27 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 28 - Norme speciali
Art. 29 - Sostituzione degli usi per il settore della carta 
Parte quarta Quadri
Art. 1 - Classificazione
Art. 2 - Trattamento economico e normative
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte quinta Salari e stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione. Quota oraria
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Art. 3 - Determinazione della paga base degli apprendisti
Protocollo aggiuntivo
Distribuzione del contratto
Allegati

1) Estratto della legge 29.5.1982 n. 297 (Norme sul trattamento di fine rapporto)
2) Norme del CCNL 21.7.1979 sull'indennità di anzianità
3) TLV per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati dalla ACGIH per il 1978
4) Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
5) Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
6) Accordo integrativo viaggiatori o piazzisti dipendenti di aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta di legno, fibra vulcanizzata e presfibra 15 gennaio 1987
Indice
Rapporti sindacali - Sistema di informazione
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Qualifiche
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 6 - Provvigioni
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 8 - Tredicesima mensilità
Art. 9 - Maneggio denaro
Art. 10 - Cauzione
Art. 11 - Diarie e rimborsi spese
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Prestazione lavorativa settimanale
Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 15 - Posto di lavoro
Art. 16 - Norme di comportamento
Art. 17 - Rischio macchina
Art. 18 - Risoluzione del rapporto per mancanti viaggi
Art. 19 - Contrattazione aziendale
Art. 20 - Rappresentanze sindacali
Art. 21 - Organi di coordinamento delle RSA
Art. 22 - Assemblea
Art. 23 - Affissioni
Art. 24 - Minimi contrattuali di stipendio conglobati

Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta, rappresentata dalla delegazione Assocarta […];
Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici […];
con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana;
con la partecipazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione in rappresentanza delle Aziende […];
e
Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo […], assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona; Federazione Informazione e Spettacolo […], assistiti dalle delegazioni delle città di Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona; Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Sport, Informazione, Comunicazione, Cultura e Cartai […], assistiti dalle sezioni territoriali Uilsic-Uil di Ascoli Piceno, Avezzano, Bari, Bologna, Bergamo, Brescia, Chieti, Frosinone, Foggia, Macerata, Mantova, Milano, Napoli, Novara, Perugia, Roma, Torino, Tortolì, Trento, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza;
[…]
e
Federazione Italiana Autonoma Poligrafici Fiap - Confail […]; con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […];
[…]
e
Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa Cisnal […]; con l'intervento di una delegazione composta dai rappresentanti dei Sindacati Provinciali di Benevento, Bergamo, Catania, Catanzaro, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, L'Aquila, Latina, Lucca, Milano, Padova, Perugia, Roma, Potenza, Salerno, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori […];
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l'industria della carta, cartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti, in sostituzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1986.


Sfera di applicabilità del contratto.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre
Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende, che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Assografici, dall'Assocarta e dall'Intersind.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica ecc. limitatamente, per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte prima Norme generali
Sezione prima Rapporti sindacali

Art. 1 - Sistema d'informazione.
Le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai comuni seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all'andamento del mercato, alla politica delle materie prime e dell'energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo alla applicazione della legge n. 903/1977.
a) Livello nazionale.
Ciascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all' occupazione.
Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Ciascuna organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
[…]
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- paste per carta
- carte per giornali
- carte da scrivere e da stampa
- carte per altri usi
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri ecc.)
- carte per uso domestico e sanitario
- scatole e contenitori in genere
- sacchi a grande contenuto
- cartone ondulato
- carte trasformate in genere (parati - patinate - gommate - paraffinate - sensibili)
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
b) Livello territoriale.
Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al sindacato territoriale di Categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
c) Livello di gruppo.
In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di unità produttiva.
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 200 dipendenti su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dalla Associazione locale imprenditoriale.
A livello di gruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, incontri per l'esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare l'occupazione e favorire lo sviluppo.

Art. 2 - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli derivanti dagli accordi interconfederali vigenti per l'industria.

Art. 3 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 5 - Delegato di impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la Competente Organizzazione Industriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 604/1966, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
[…]

Art. 8 - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare l'utilizzo delle strutture produttive e la funzionalità degli impianti.
In questa ottica le parti per assecondare il progresso e lo sviluppo dell'industria cartaria e di quella cartotecnica e al fine di individuare nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni le esigenze dei due settori, esamineranno e studieranno l'evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e del mercato, così come verificata nel corso degli incontri previsti dall'art. 1, parte prima, norme generali, lett. a) e b), attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni Centrali e gli Enti locali e regionali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica, i necessari interventi utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per il raggiungimento di questi fini verranno anche utilizzati dalle parti i dati conoscitivi elaborati da quegli organismi che, autonomamente o su richiesta dei settori di industria disciplinati dal presente contratto, sono istituzionalmente chiamati ad operare nella specifica materia della rilevazione quantitativa e della ricerca.
[…]

Sezione seconda Disciplina comune agli operai e agli impiegati.
Art. 2 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 3 – Consultori.
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSA, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
[…]

Art. 9 - Orario di lavoro.
[…]
2) Turnisti non a ciclo continuo
[…]
I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di riposi, retribuiti, da distribuire, sui tre turni, nella misura di:
9 giorni nel corso dell'anno a tutto il 31 dicembre 1984;
1l giorni nel corso dell'anno dal 1 gennaio 1985;
12 giorni nel corso dell'anno dal 1 gennaio 1991.
A tali giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito (con le modalità individuate al punto 1) del presente articolo) espressamente riconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985.
Le ulteriori giornate di riposo retribuito decorrenti dal 1 gennaio 1985 e quella decorrente dal 1 gennaio 1991 vengono assorbite sino a concorrenza dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l'azienda e le RSA
3) Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7)
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d'orario restano assorbiti i 14 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 semisquadre e seguendo l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi
saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito a godimento individuale con la seguente gradualità su base annua:
- 1 giorno dal 1 gennaio 1988
- 1 giorno dal 1 gennaio 1989.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retribuiti su base annua, a godimento individuale, con la seguente gradualità:
- 1 giorno dal 1 gennaio 1991
- 1 giorno dal 1 gennaio 1992.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
[…]
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sulle indennità di contingenza scattata nel primo semestre del 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (7/7).
Le maggiorazioni di cui ai tre precedenti commi fanno parte della retribuzione a tutti gli effetti ed assorbono eventuali trattamenti aziendali aventi la stessa caratteristica.
Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 7, parte operai, per la prestazione domenicale con riposo compensativo.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito di cui al 5° comma vengono riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi di quanto previsto al 4° comma del punto 3).
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.
4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2), 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
In questo caso l'azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare, in tempo utile rispetto alle esigenze prospettate, le modalità di attualità per l'intera azienda, per reparti o unità produttive di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con la possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale.
Gli scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alle RSA e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
[…]
Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati a un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
[…]
Norme particolari per il settore cartario
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta a decorrere dall'1.5.1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di L. 18.000 lorde mensili.
Ai lavoratori che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati, nonché ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo verrà corrisposta dall' 1.5.1990 una indennità in cifra fissa onnicomprensiva di L. 12.000 lorde mensili.
[…]

Art. 12 - Indennità di zona malarica.
Le Associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità sarà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro.
1) Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità o l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi. Dette prescrizioni saranno portate tempestivamente a conoscenza delle RSA
2) In attesa di norme di legge in materia nell'ambito delle disposizioni della riforma sanitaria, non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri o sostanze tossiche o nocive superi i limiti massimi (Mac) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienists indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese) allegate al presente contratto.
In attuazione del disposto dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono attribuiti ai dirigenti delle RSA i seguenti compiti:
- promuovere le indagini ritenute necessarie alla tutela della salute.
Tali indagini dovranno essere effettuate dai servizi di medicina preventiva delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge di riforma sanitaria e/o dagli Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo fra la Direzione aziendale e RSA;
- partecipare agli accertamenti relativi a eventuali condizioni di nocività o particolare insalubrità ambientale;
- contrattare con la Direzione aziendale l'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza intese a eliminare gli eventuali fattori di nocività o insalubrità accertati;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici.
Rappresentanti dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione potranno, in numero non superiore a 3, partecipare alla discussione in uno con le RSA, con il riconoscimento della normale retribuzione, quando la discussione medesima si svolga in orario di lavoro.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive, qualora non sia effettuata dalle U.S.L., viene attuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - quali, ad esempio, INAIL, Istituto Superiore di Sanità, C.N.R., Servizio Igienico Sanitario di Enti locali, Istituto Universitario - scelto di comune accordo tra la Direzione aziendale e le RSA
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza. Gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dagli Enti concordemente designati di cui al 4° comma del presente punto, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra formeranno oggetto di valutazione tra Direzione aziendale e RSA
I dirigenti delle RSA, a richiesta, possono prendere visione del registro infortuni.
3) Vengono istituiti, tenuti ed aggiornati a cura dell'azienda:
a) il registro dei dati ambientali: in esso saranno annotati, per ogni stabilimento o reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare insalubrità ambientale; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA; b) il registro dei dati biostatistici, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione delle RSA
Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre, le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
Le parti, nel riaffermare il pieno rispetto dei dettati della legge di riforma sanitaria e delle vigenti leggi regionali e delle province a statuto speciale in materia, convengono di coordinare le disposizioni del presente articolo con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte gli stessi argomenti. Inoltre, a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti stipulanti il presente contratto attueranno di comune accordo a livello nazionale, avvalendosi delle strutture pubbliche, anche settoriali, specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate a individuare eventuali forme di nocività nell'uso delle nuove tecnologie, nell'utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.
Norma transitoria
Gli impegni di cui al 2° comma del punto 3) decorreranno dal 1 ottobre 1990.
[…]

Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Allo scopo di ricercare e di attuare in tempo utile, rispetto alla programmazione aziendale, la migliore soluzione dei problemi sindacali riguardanti l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di nuove tecnologie informatiche o di sistemi di produzione o di organizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell'ambito aziendale questioni relative a nuove qualifiche, determinazione di nuovi organici, riconversioni professionali e modifiche ai livelli di occupazione e il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, le aziende, ove l'esame esperito con le RSA non abbia portato alla soluzione dei relativi problemi, ne daranno notizia, tramite le Organizzazioni territoriali competenti, alle Organizzazioni territoriali di categoria dei lavoratori, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendali.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando la procedura di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della 4ª squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 16 - Appalti e lavori esterni.
Nelle aziende con più di 50 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione, a meno che non riguardi attività così specialistica da potersi ritenere completamente al di fuori dal campo di attività dell'azienda.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda stessa.
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla «sfera di applicabilità del contratto» limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della Carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore. Inoltre tali aziende comunicheranno periodicamente alle RSA i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.
[…]

Art. 20 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto), e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione. […]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
[…]

Parte seconda Norme operai
Art. 1 – Assunzione.
L'assunzione degli operai è regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali.
[…]

Art. 4 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
[…]
Ai guardiani, portieri e custodi, che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale del 1° livello retributivo del gruppo D.
Agli operai discontinui che effettuano prestazioni in turni avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione di cui all'art. 5. Tale maggiorazione non si cumula con eventuali trattamenti convenuti in sede aziendale anche se attuati in forma impropria in relazione alle predette prestazioni.

Art. 5 - Operai turnisti.
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo le maggiorazioni di cui si tratta) :
- 8% per il primo e secondo turno (diurni);
- 26% per il terzo turno (notturno).
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa anche per le donne, potrà essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (v. dichiarazione a verbale).
Al personale che sia normalmente addetto, in turni notturni, a mansioni che risultano classificate al livello retributivo D/2, dovrà essere corrisposta la retribuzione del livello predetto maggiorata della differenza fra la stessa e quella del livello retributivo D/1. Sulle retribuzioni di cui sopra si applica la maggiorazione per lavoro notturno in turni prevista dal Primo comma del presente articolo.
[…]
Chiarimento a verbale per il settore della carta
Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione non superiore ai quintali 30 nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia, juta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili) che si svolgono su di un solo turno diurno giornaliero.
Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello aziendale, la normativa prevista dal CCNL 1973 per il settore cartotecnico secondo cui la mezz'ora non sarà né retribuita né considerata come effettivo orario di lavoro, mentre permane il diritto alle maggiorazioni.

Art. 6 - Cambio delle squadre per lavoro a turni.
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30 per cento per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55 per cento per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.
[…]

Art. 18 - Malattia e infortunio.
[…]
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
[…]

Art. 22 - Indumenti di lavoro.
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 23 Lavoro a domicilio.
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877) le parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSA i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l'azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;[…]
[…]

Art. 28 - Disciplina del lavoro.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione; - sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 18, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
[…]
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione; […] Art. 29 – Apprendistato. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dal relativo Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 16 e dalle disposizioni seguenti.
[…]

Parte terza Norme impiegati
Art. 20 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale.
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'INAIL, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuità dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 27 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria dei rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
[…]

Allegati
Allegato 6 Accordo integrativo viaggiatori o piazzisti dipendenti di aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra
Il giorno 15 gennaio 1987 Associazione Nazionale Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta, Associazione Sindacale Intersind-Filis-Cgil, Fis-Cisl, Filsic-Uil, si è convenuto il seguente protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta o cartone, della cellulosa, pasta di legno, fibra vulcanizzata e presfibra.
[…]
le Parti hanno convenuto che la specificità della prestazione e del trattamento dei viaggiatori o piazzisti, richiede che alcuni istituti vengano regolamentati con criteri e formulazioni diverse da quelle valevoli per la generalità dei dipendenti del settore interessato.
Da ultimo, le parti riconoscono che l'inserimento dei viaggiatori o piazzisti nella disciplina contrattuale del settore cartario non pregiudica l'esigenza di una rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti, ai fini del rapporto contrattuale a livello nazionale.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Quanto sopra premesso si indicano di seguito, con elencazione tassativa, gli articoli del CCNL Carta che, non attenendo alle suindicate specificità, si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:
Parte prima
Versamento contributi sindacali
Permessi e aspettative
Controversie
Documenti
Visita medica
Assenze
Ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli
Contratto a tempo determinato Lavoratori studenti
Indennità in caso di morte
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di migliore favore
Decorrenza e durata
Parte terza
Mutamento di mansioni
Giorni festivi
Sospensione o riduzione del lavoro
Ferie
Permessi
Congedo matrimoniale
Indennità di contingenza
Trasferimenti
Tutela della maternità
Chiamata e richiamo alle armi
Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Trattamento di fine rapporto Previdenza
Cessione o trasformazione di azienda
Certificato di lavoro
Disciplina del lavoro: i diritti e doveri delle parti
Norme speciali
Sostituzione degli usi per il settore della carta

Art. 15 - (Posto di lavoro).
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
[…]

Art. 16 - (Norme di comportamento).
[…]
Le aziende confermano l' impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei viaggiatori o piazzisti - nello svolgimento dell'attività lavorativa.