Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1990
Validità: 01.07.1990 - 30.06.1993
Parti: Aniaf, Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende Aerofotogrammetriche
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa.
Parte I - Norme generali.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Diritti sindacali.
Art. 4 - Permessi sindacali.
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 6 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale.
Art. 7 - Sistema di informazione.
Art. 8 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 9 - Relazioni industriali e controversie.
Art. 10 - Lavoro esterno.
Art. 11 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 12 - Norme complementari.
Parte II - Normativa istituti contrattuali
Art. 1 - Documenti per l'assunzione.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Orario di lavoro.
Art. 5 - Quota oraria e giornaliera.
Art. 6 - Part-time.
Art. 7 - Contratti di Formazione e Lavoro (CFL).
Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 9 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 10 - Ferie.
Art. 11 - Congedo matrimoniale.
 Art. 12 - Tredicesima mensilità.
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità.
- Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina.
Art. 14 - Malattia e infortunio.
Art. 15 - Mutamento di mansioni.
Art. 16 - Missioni e trasferte.
Art. 17 - Servizio militare.
Art. 18 - Licenziamenti.
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 21 - Cessione o trasformazione d'azienda.
Art. 22 - Disciplina del lavoro.
Art. 23 - Fondo di solidarietà.
Art. 24 - Portatori di handicap.
Art. 25 - Servizio mensa.
Art. 26 - Aspettativa.
Art. 27 - Pari opportunità.
Parte III - Classificazione professione unica
Art. 1 - Livelli professionali e livelli retributivi.
Art. 2 - Acquisizione professionale.
Art. 3 - Declaratorie e profili professionali e retributivi.
Art. 4 - Quadri.
Parte IV - Stipendi e salari
Art. 1 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario.
Art. 2 - Determinazione della paga base dei tirocinanti.
Art. 3 - Determinazione della paga degli apprendisti.
Allegati (Leggi)

Aniaf - Associazione Nazionale Imprese Aerofotogrammetriche […] assistiti dalla Confindustria e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil. Assistiti dalle rispettive Delegazioni territoriali, è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle Imprese aerofotogrammetriche.


Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica e tematica in generale e il relativo personale dipendente.
Le parti confermano la natura manifatturiera dell'attività svolta dalle aziende operanti nel settore aerofotogrammetrico.
[…]

Art. 6 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge 20.5.70 n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali e regionali aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto l'affissione, in apposito albo, di comunicati aventi per oggetto materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
[…]

Art. 7 - Sistema di informazione.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, l'Aniaf, sulla base degli elementi raccolti, fornirà, al livello nazionale, regionale e territoriale, informazioni globali riguardanti le prospettive economiche e produttive del settore con particolare riferimento alle evoluzioni della tecnologia che possono avere significativi riflessi sui processi produttivi e le prevedibili implicazioni sull'occupazione.
Inoltre, le parti, verificheranno la possibilità di azioni congiunte nei confronti delle Regioni per i piani di formazione professionale
[…]

Art. 8 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica; anche con riferimento alle eventuali possibili conseguenze derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
Inoltre, a fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le parti stipulanti il presente contratto attueranno, di comune accordo a livello nazionale e avvalendosi delle strutture pubbliche specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate ad individuare eventuali forme di nocività nell'uso delle nuove tecnologie e nell'utilizzo delle sostanze impiegate nella lavorazione.
I risultati delle ricerche saranno consegnati alle parti per valutare gli interventi necessari a tutela dell'integrità della salute dei lavoratori.
Qualora nuove disposizioni di legge dovessero intervenire in materia, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per esaminare le eventuali implicazioni derivanti.
[…]

Art. 10 - Lavoro esterno.
Le lavorazioni previste dal presente contratto riguardanti l'intero ciclo produttivo, potranno essere affidate all'esterno, solo ad imprese che applichino al proprio personale dipendente il presente contratto di lavoro, ferme restando le disposizioni di legge in materia di lavoro a domicilio.
[…]

Art. 12 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
[…]

Parte II - Normativa istituti contrattuali
Art. 1 - Documenti per l'assunzione.
[…] Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
[…]
6) certificato medico attitudinale rilasciato da ente di diritto pubblico.
[…]

Art. 4 - Orario di lavoro.
[…]
Per far fronte alle variazioni d'intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l'azienda informerà le RSA delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti, unità produttive o singole fasi di lavorazione, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori dell'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e RSA si terranno con periodicità compatibile con le possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori sia inferiori all'orario contrattuale. Gli scostamenti del programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla RSA e dovranno comunque essere realizzati entro 3 mesi dalla data inizialmente prevista.
[…]

Art. 22 - Disciplina del lavoro.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitogli dall'azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento aziendale interno portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 24 - Portatori di handicap.
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/68, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.