Tipologia: Contratto Collettivo Provinciale
Data firma: 4 febbraio 2014
Validità: 04.02.2014 - 31.12.2015
Parti: Ance La Spezia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, La Spezia
Fonte: filcacisl.it

Sommario
:

Premessa
Articolo 1 Premesse
Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Armonizzazioni contrattuali
Politiche di settore.
Articolo 4 Iniziative comuni a favore del settore
Azioni congiunte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Articolo 5 Iniziative comuni a favore della lotta al lavoro nero-irregolare ed alla qualificazione delle imprese.
Articolo 6 Sicurezza sul lavoro
Prevenzione e Sorveglianza
Articolo 7 Osservatorio delle costruzioni
Articolo 8 Promotori
Articolo 9 Consulta Paritetica Provinciale
Articolo 10 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Parte Economica
Articolo 11 Indennità territoriale di settore - Premio di produzione
Articolo 12 Mensa
Articolo 13 Trasferta
Articolo 14 Trasporto
Articolo 15 Elemento variabile della retribuzione
Articolo 16 Indumenti da lavoro
Articolo 17 Anzianità professionale edile
Articolo 18 Quote di adesione contrattuale
Articolo 19 Previdenza complementare di settore
Articolo 20 Enti Paritetici
Articolo 21 Cassa Edile
Articolo 22 Contributi Cassa Edile
Articolo 23 Incentivazione all’adozione di sistemi di qualità
Articolo 24 Prestazioni Cassa Edile
Articolo 25 Meccanismi di accredito riduzione contributiva
Articolo 26 Scuola Edile Spezzina
Articolo 27 Contributo Scuola Edile
Articolo 28 Comitato Paritetico alla Prevenzione degli Infortuni
Articolo 29 Contributo Comitato Paritetico
Parte Normativa
Articolo 30 Agenzia per il lavoro edile
Articolo 31 Giornata annuale dell’edilizia
Articolo 32 Iniziative volte a favorire l’inserimento sociale dei lavoratori stranieri
Articolo 33 Retribuzioni imponibili convenzionali
Articolo 34 Commissione di coordinamento per gli Enti Paritetici
Articolo 35 Indennità per lavori speciali e disagiati
Articolo 36 Disposizioni di rinvio
Articolo 37 Decorrenza e durata
Articolo 38 Testo a stampa
Allegati
Allegato 1 Andamento triennale indicatori per Elemento Variabile Retribuzione - Provincia di La Spezia
Allegato 2 Elemento Variabile della Retribuzione
Allegato 3 Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri aziendali.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, 4 febbraio 2014

Il 4 febbraio 2014 in La Spezia tra Ance La Spezia […], e le Organizzazioni Sindacali della provincia della Spezia, in ordine alfabetico la Federazione nazionale edili, affini e del legno - Feneal - Uil, Sindacato Territoriale di La Spezia […], la Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini - Filca - Cisl, Sindacato Territoriale di La Spezia […], Federazione italiana lavoratori del legno dell’edilizia e industrie affini- Fillea - Cgil, Sindacato Territoriale di La Spezia […], visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010 e, altresì, il contratto collettivo provinciale di lavoro del 9 marzo 2007 e l’accordo 9 marzo 2012 che sono confermati e recepiti in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo provinciale di lavoro.

Premesso
- che le parti riconfermano quanto sottoscritto in tema di Cassa Edile, di Scuola Edile e di Comitato Paritetico alla Prevenzione Infortuni nei precedenti Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 luglio 1989, 6 marzo 1998, 3 ottobre 2003 e 9 marzo 2007;
- che in relazione allo stipulando accordo integrativo del contratto nazionale sottoscritto da Ance e Flc nazionale il 19 aprile 2010, la Flc della provincia della Spezia conferma e ribadisce, nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, che detto contratto provinciale sarà l’unico applicabile a tutte le imprese dell’industria delle costruzioni edili della provincia della Spezia;
- che le organizzazioni sindacali, ribadendo l'imprescindibile obiettivo di salvaguardare l’omogeneità delle condizioni economiche dei dipendenti e dei costi delle imprese operanti nel settore, ritengono superate le motivazioni che in passato indussero la Flc a definire la contrattazione territoriale anche per il comparto artigiano, in ragione Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil, si impegnano a traguardare una unica contrattazione con le associazioni datoriali.
Considerato
che le parti sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni, la quale sta conoscendo una preoccupante caduta dei suoi livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale e che tale situazione rischia di destabilizzare in maniera irreversibile il sistema delle relazioni sindacali affermatosi nel corso degli ultimi decenni;
che la crisi in atto rischia di intaccare il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della leale concorrenza delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente contrastando la presenza di operatori anomali;
che vi è l’esigenza, soprattutto in una fase di drammatica crisi dell'economia in generale e del settore delle costruzioni della provincia in particolare, di operare nel senso della valorizzazione dell’imprenditoria strutturata, efficiente e regolare, evitando che le difficoltà del comparto siano occasione per la dequalificazione dell'attività edilizia con raffermarsi di operatori improvvisati e irregolari o con l'ingresso di realtà direttamente o indirettamente riferibili alla malavita anche organizzata;
che vi è la necessità di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione l'importanza per l'economia della provincia dell'attività svolta dalle imprese di costruzione qualificate e dalle relative maestranze;
che in tale contesto si ribadisce l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in ciascuna unità lavorativa i vigenti CCNL e CCPL;
che Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ritengono superate le logiche che avevano indotto nei decenni passati a stipulare per la provincia una doppia contrattazione di secondo livello con le organizzazioni datoriali;
che Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil ritengono obiettivo imprescindibile garantire ai lavoratori pari trattamenti economici e normativi, indipendentemente dal contratto applicato al singolo lavoratore;
che Ance La Spezia ritiene obiettivo prioritario garantire alle imprese locali parità di costi, pertanto in una logica di settore, soprattutto in una provincia piccola come quella spezzina, è anacronistico avere due contrattazioni di secondo livello:
Ciò premesso e considerato si è convenuto quanto segue: il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010, da valere per tutte le imprese edili ed affini e per i lavoratori da esse dipendenti, che operano nella provincia della Spezia che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale sopraindicato, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.

Articolo 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 Ambito di applicazione
Il presente accordo collettivo vale per tutto il territorio della provincia della Spezia, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati.
Esso, inoltre, si applica a tutte le altre imprese che, in termini generici, richiamano l'adesione al contratto nazionale di lavoro per il settore edile.

Articolo 3 Armonizzazioni contrattuali
Le parti confermano la necessità di raggiungere un unico trattamento economico e normativo dei lavoratori del settore edile della provincia della Spezia.
Le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano ad attivare ogni iniziativa utile al fine di raggiungere tale obiettivo.
Pertanto si richiama integralmente quanto previsto all’articolo 117 del vigente CCNL.

Azioni congiunte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
[…]
Le parti si impegnano, altresì, a svolgere ogni opportuno intervento nei confronti delle amministrazioni pubbliche affinché in fase di selezione, affidamento ed esecuzione degli appalti, vengano sempre perseguiti gli obiettivi della massima trasparenza, della legalità, della sicurezza sul lavoro, della congruità dei prezzi e dei costi della manodopera impiegata e della qualità delle opere da realizzare.
Si concorda, peraltro, sulla necessità che vengano sensibilizzate le amministrazioni pubbliche, nelle varie fasi di realizzazione dei lavori, a svolgere efficaci azioni di controllo sulle imprese esecutrici, mirate a verificare la correttezza retributiva, previdenziale e assicurativa, il rispetto degli obblighi di iscrizione alla Cassa Edile Spezzina, l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni normative e il rispetto degli adempimenti riguardanti l'affidamento di fasi lavorative in subappalto.
Le parti convengono, inoltre, sull’opportunità di richiamare l’attenzione degli Enti pubblici sull’esigenza che, in fase di aggiudicazione, vengano privilegiati sistemi più oculati di scelta del miglior contraente - con particolare riferimento a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa - e venga limitato il ricorso al criterio del massimo ribasso che, senza adeguate verifiche e controlli e senza essere sostenuto da una seria politica di settore che abbia al centro la selezione e la qualificazione dell’impresa di costruzioni, produce effetti distorsivi sul tessuto economico ed imprenditoriale del nostro territorio, a danno delle imprese locali qualificate e strutturate nonché dei tempi e della qualità nella realizzazione delle opere.
[…]
Ance La Spezia e Feneal - Uil - Filca - Cisl - Fillea - Cgil, convengono di proseguire nel modello di relazioni industriali attivato negli anni scorsi in una logica di confronto e costante dialogo costruttivo al fine di favorire e sostenere le esigenze di sviluppo del settore nel territorio.

Articolo 5 Iniziative comuni a favore della lotta al lavoro nero-irregolare ed alla qualificazione delle imprese.
Nel darsi atto degli apprezzabili risultati raggiunti grazie alle misure poste in essere nel corso degli ultimi anni, le parti riaffermano il proprio comune impegno a combattere il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all’evasione e all’elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.
Risulta, pertanto, obiettivo primario la valorizzazione delle imprese regolari, attraverso la realizzazione di un mercato edilizio, sia pubblico che privato, ove operino imprese corrette e qualificate, in grado di eseguire lavori con adeguati standard qualitativi e in possesso delle necessarie capacità tecniche e di sicurezza delle lavorazioni.
Le partì, inoltre, considerano il sistema della bilateralità un’effettiva risorsa per la riqualificazione del settore e confermano al medesimo un ruolo centrale e di fondamentale importanza nell’attività di contrasto al lavoro irregolare.
Considerato che l’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale, si conviene di promuovere congiuntamente, nei confronti dei competenti Organi istituzionali, la definizione di regole efficaci per l’accesso all'attività edilizia, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
In particolare dette regole dovranno riguardare la professionalità dell’imprenditore nonché l’adeguatezza della struttura aziendale e delle risorse economiche in rapporto al tipo ed alla dimensione dell’attività esercitata.
La definizione di regole che rafforzino e valorizzino il sistema di qualificazione delle imprese edili rappresenta, infatti, un punto centrale per lo sviluppo di un mercato degli appalti fondato su logiche di corretta concorrenzialità.
Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere un’azione comune verso le Amministrazioni pubbliche locali, affinché, tra i criteri di gara per l’aggiudicazione degli appalti, vengano considerati anche requisiti qualitativi delle imprese che devono a tal fine dimostrare di possedere le competenze professionali nonché le capacità tecniche, organizzative, produttive e finanziarie idonee per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto.

Articolo 6 Sicurezza sul lavoro
Le Parti sociali, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 19/04/2010, hanno affrontato le tematiche legate ai temi di maggior rilievo inerenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e ambiente di lavoro, approfondendo il dibattito politico sulle varie problematiche antinfortunistiche in generale e sui temi riconducibili alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare, nella forte consapevolezza che dalle irregolarità e dal mancato rispetto delle norme che disciplinano il mercato del lavoro e la buona, sana e corretta occupazione scaturisce, inequivocabilmente, la violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed incolumità fisica dei lavoratori.
Le Parti ribadiscono quanto già convenuto in occasione della sottoscrizione dei precedenti contratti collettivi provinciali circa l’importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad un dialogo serrato e produttivo nei confronti di tutte le Autorità istituzionalmente preposte al controllo delle normative in materia di sicurezza sociale e sul lavoro e ad adottare e discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure ed iniziative politiche per sviluppare ulteriormente la promozione della cultura della sicurezza nonché l’acquisizione di una forte e radicata sensibilità all’intera materia antinfortunistica, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo dell’edilizia.
A tale riguardo Ance La Spezia e le Organizzazioni Sindacali ritengono necessario porre, ancora una volta, l’accento sul fatto che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione contro gli infortuni sui lavoro si pone e si identifica come lo strumento idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda.
Sempre a tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la materia della sicurezza sul lavoro e, segnatamente, con tutti gli Enti territoriali che abbiano competenza ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.
Le Parti infine ritengono congiuntamente di mettere in evidenza l’importanza che riveste il sistema bilaterale edile per tutto ciò che concerne la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’antinfortunistica, la lotta al sommerso, al lavoro irregolare come attuazione di una politica condivisa a far sì che i lavori si possano svolgere utilizzando i più elevati standard di sicurezza per i lavoratori, per tutti gli operatori del settore e per le stesse imprese di costruzione che operano correttamente e legalmente, nel rispetto di tutte le leggi e di tutte le disposizioni amministrative.
Ance La Spezia e le OO.SS.LL. provinciali di settore intendono sottolineare l’importanza strategica affinché vengano messe in campo tutte le iniziative per ridurre il più possibile il rischio degli infortuni gravi e mortali, nel pieno rispetto di tutte le leggi esistenti sulla sicurezza sul lavoro, combattendo aspramente il deleterio fenomeno del lavoro sommerso che oltre a mettere a repentaglio l’incolumità fisica dei lavoratori crea situazioni insostenibili di concorrenza sleale per quelle imprese che operano nel rispetto della legalità e della piena correttezza giuridica, sociale e morale.
Ance La Spezia e OO.SS.LL. provinciali di categoria concordano, ulteriormente, sui seguenti aspetti.

Prevenzione e Sorveglianza
Le Parti convengono sulla necessità che le imprese e i lavoratori possano ricorrere al CPT per consulenze e sopralluoghi mirati, potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i controlli richiesti ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo, riservato e fiduciario con il CPT.
Si ritiene inoltre di particolare importanza, proprio nell’ottica di una maggiore e più mirata attività di prevenzione e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di attivare forme di collaborazione con le amministrazioni locali.
Ed è ancora di particolare e fondamentale importanza, in un’ottica antinfortunistica e di perseguimento di politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro che le somme della sicurezza, non soggette a ribassi d’asta, vengano definite a seguito di una effettiva progettazione specifica, garantendo, di conseguenza, i più elevati e necessari standard di sicurezza per le maestranze e per tutti coloro che partecipano al ciclo produttivo dell’azienda.
Le Parti nel concordare pertanto che la consulenza e la prevenzione nei cantieri debba essere effettuata dai consulenti del CPT, ribadiscono il proprio impegno a confrontarsi su tutti i tavoli politici ed istituzionali, rafforzando il ruolo dell’Ente bilaterale di settore sulla sicurezza ed a porre l’accento, che le imprese edili, che richiedono l’intervento del personale tecnico del CPT, dimostrano di porre un’attenzione particolare nello sviluppare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tale riguardo le Parti esprimono apprezzamento per l’attività svolta negli anni da parte del CPT e in particolare al suo accreditamento nei confronti delle autorità, degli istituti assicurativi e degli organismi preposti al controllo, con i quali auspicano di poterle incrementare, ovviamente nei rigoroso rispetto dei ruoli e competenze.
Le parti, infine, auspicano che le Autorità preposte all’attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, possano indirizzare la loro attività di verifiche ispettive prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal CPT, ed in particolare che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.

Articolo 7 Osservatorio delle costruzioni
Le parti visto la grande potenzialità riconosciuta all’edilizia quale elemento imprescindibile per il futuro economico e sociale della provincia della Spezia, ribadiscono l’importanza di avere uno strumento di conoscenza e di monitoraggio del settore.
Per tali ragioni confermano quanto previsto in occasione della Costituzione dell’Osservatorio delle Costruzioni con l’articolo 1 del CCPL 6 marzo 1998.
In considerazione che la conoscenza delle dinamiche del settore sono estremamente importanti al fine di porre le parti sociali nella condizione di poter attivare iniziative, sia in termini congiunti che singolarmente, finalizzate a ridurre fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese, che inevitabilmente si ripercuotono sui livelli contributivi e retributivi dei lavoratori, ritengono sia necessario potenziare ulteriormente la funzionalità dell’Osservatorio.
Le parti, riconoscono la validità di uno schema relazionale basato sulla collaborazione degli enti paritetici e le pubbliche amministrazioni.
Ance La Spezia e le Organizzazioni Sindacali, inoltre, convengono sulla necessità che i tre enti paritetici siano posti in rete e possano condividere le informazioni che ogni singolo ente elabora.
In ragione di eventuali problematiche di rispetto della normativa in materia di privacy, le parti convengono di stabilire, con un separato accordo, i dati che ogni singolo ente potrà condividere con gli altri.

Articolo 8 Promotori
Di potenziare e valorizzare il ruolo della Cassa Edile Spezzina tramite la costituzione del “Servizio Promozione”, con il quale le parti si prefiggono l’obiettivo di incrementare la corretta applicazione delle norme contrattuali per contrastare la concorrenza sleale tra le imprese e garantire ai lavoratori idonee condizioni di lavoro.
In particolare le parti si propongono di:
1. recuperare le imprese non iscritte;
2. recuperare i crediti vantati dalla Cassa Edile;
3. ridurre gli ambiti di irregolarità nelle procedure operative e nei rapporti con la Cassa Edile.
Il Servizio Promozione sarà svolto da dipendenti della Cassa Edile Spezzina, i quali, tramite l’accesso ai cantieri attivi in ambito provinciale, dovranno verificare se le imprese presenti nel cantiere sono regolarmente iscritte all’ente.
Le parti concordano, infine, di definire compiti e funzionamento del Servizio Promozione, con separato accordo sindacale, da stipularsi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente.

Articolo 9 Consulta Paritetica Provinciale
Le Parti, data la portata della crisi in atto, al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti locali convengono di costituire la Consulta Paritetica Provinciale per un maggior controllo del mercato del lavoro e del contenimento del lavoro irregolare e per una maggiore gestione in sicurezza dei cantieri aperti sul territorio.
La Consulta è composta da tre rappresentanti di Ance La Spezia e tre delle OO.SS. di categoria provinciali, alla quale potranno essere chiamate a partecipare, quali invitati, le Presidenze della Cassa Edile Spezzina, della Scuola Edile Spezzina e del CPT di La Spezia.
Le modalità di funzionamento saranno stabilite in separata intesa da definirsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 10 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
L’articolo 8 del CCPL 9 marzo 2007 viene sostituito dal seguente:
Con riferimento all'art. 47 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) ed all'art. 87 del CCNL edilizia industria, convengono di istituire in provincia della Spezia il RLST.
Fermo restando gli obiettivi, gli ambiti, le modalità operative, le attribuzioni, i requisiti inerenti l'istituto dell'RLST previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, le parti provvederanno a redigere, entro trenta giorni dalla firma del CCPL, il regolamento che disciplini aspetti applicativi ed organizzativi.
Detto regolamento dovrà essere concordato tenendo presente che:
1) l’RLST dovrà possedere elevate competenze tecniche e professionali, acquisite attraverso apposita formazione, seguita da aggiornamenti periodici, da svolgere presso la Scuola Edile Spezzina;
2) l’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative;
3) l’RLST avrà la propria sede presso il CPT della Spezia;
4) quanto previsto dal presente articolo vale per tutto il territorio della provincia della Spezia e per tutte le imprese edili che in esso operano.
Per garantire l’attività o altri eventuali oneri purché connessi alla funzionalità dell’RLST, viene costituito presso la Cassa Edile Spezzina un apposito Fondo denominato “Fondo RLST”
Il Fondo, sarà alimentato tramite il contributo mensile posto a carico di tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile Spezzina che siano sprovviste al loro interno della figura dell’RLSA.
La decorrenza del contributo sarà definita con un successivo ed apposito accordo sindacale.
L'elezione, la designazione e durata dell’incarico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA) avviene secondo le modalità concordate con l’accordo confederale 22 giugno 1995, nonché da successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese per essere esonerate dal versamento dovranno comprovare alla Cassa Edile Spezzina tramite il deposito a detto ente di copia del verbale di elezione dell’RLSA.
Il contributo mensile sarà determinato con un successivo apposito accordo sindacale.
Detto contributo comprende e sostituisce il versamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Considerata la struttura, le dimensioni delle imprese di costruzioni e dell’estensione territoriale della provincia della Spezia, le Parti individuano in un unico soggetto la funzionalità dell’istituto del RLST.

Parte Economica
Le parti, con la presente normativa, intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell’edilizia.
In considerazione di ciò, relativamente alla durata del cantiere (non inferiore a 150 giornate lavorative) i lavoratori edili impiegati nel succitato cantiere in numero non inferiore a 30 e su richiesta della maggioranza di essi, potranno usufruire di un servizio di mensa, anche mediante il ricorso a servizi esterni o convenzioni con ristoratori.
Nel caso in cui l’impresa operi all’interno di stabilimenti nei quali sia già funzionante un servizio mensa, essa si adopererà nei confronti della committenza, affinché i lavoratori edili, laddove sussistano le condizioni, abbiano la possibilità di usufruire di detto servizio.
Nel caso in cui le imprese ritengano di assicurare un servizio mensa presso punti di ristoro convenzionati, verrà applicata la normativa del presente articolo.
[…]
Ove non sussistano le condizioni per l’attuazione di quanto sopra previsto, l’impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa [...]

Articolo 16 Indumenti da lavoro
A tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni di cui al comma successivo, la Cassa Edile Spezzina, una volta l'anno, fornirà due paia di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche, un Pantalone invernale, un Pantalone estivo, un giubbotto, una polo e una t-shirt.
Tale fornitura competerà agli operai che, al momento della distribuzione, si troveranno alle dipendenze di imprese iscritte alla Cassa Edile e che, alla data del 31 maggio di ogni anno, abbiano maturato, nei dodici mesi precedenti almeno 1300 ore di lavoro ordinario ( si computano a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’Inps, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’Inail), anche se lavorate presso più imprese del settore, purché esse siano tutte regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina.
Per la realizzazione di quanto sopra, le parti concordano che i datori di lavoro verseranno alla Cassa Edile la cifra mensile di euro 7,30 (settevirgolatrenta) per ogni lavoratore.
Intendesi come mese la frazione superiore a giorni 15 correnti.
Le parti confermano il carattere mutualistico ed assistenziale di tale erogazione, concordano che le spese sostenute saranno prese a riferimento per la determinazione del contributo dovuto dalle imprese per l’anno successivo.
Per i neo assunti la prima fornitura - un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e una tuta da lavoro - sarà a totale carico dell’impresa, ove intendesi per “ neo assunto” solamente che non ha usufruito nei mesi precedenti alla data dell’assunzione della fornitura degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile Spezzina.
Le imprese che per esigenze produttive e natura dei lavori devono dotare i lavoratori dipendenti di indumenti da lavoro ad alta visibilità, potranno richiedere la fornitura alla Cassa Edile Spezzina, concorrendo al pagamento della differenza di costo eccedente l’importo mensile di cui al presente articolo.
Le imprese, per particolare esigenze produttive, potranno concordare con specifico accordo aziendale, sottoscritto con le RSU o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali Provinciali, altre modalità di fornitura degli indumenti da lavoro.
In tale caso le imprese non saranno tenute al versamento del contributo previsto al presente articolo.
L’esonero al versamento avrà efficacia a condizione che detto accordo sia depositato presso la Cassa Edile Spezzina.
I lavoratori sono tenuti ad indossare sul luogo di lavoro gli indumenti e le dotazioni suddette.
Nota a verbale
Nel caso di neo assunti la Cassa Edile Spezzina si adopererà affinché l’impresa possa acquistare dal fornitore gli indumenti agli stessi prezzi e condizioni ad essa applicati
Nota a verbale
Al fine di migliorare ulteriormente la qualità della fornitura del vestiario antinfortunistico le parti ritengono che la Cassa Edile debba provvedere periodicamente ad effettuare verifiche a campione sulla rispondenza della qualità degli oggetti forniti a quella depositata dal fornitore presso i propri uffici al momento dell'espletamento della gara.
Di pretendere, inoltre, la presentazione da parte del fornitore di idonea fidejussione a garanzia sia della fornitura che della qualità della stessa.

Articolo 20 Enti Paritetici
Le Parti, riconfermando la validità, l'efficacia e l’attualità del sistema della bilateralità - costituita dalla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, dalla Scuola Edile Spezzina e dal CPT-, riconoscono l’importante ruolo da essi svolto nei decenni, ognuno per il rispettivo ambito, per accrescere la regolarità del settore delle costruzioni, soddisfacendo le attese delle imprese edili in generale e degli operai da loro dipendenti, tramite i servizi e le prestazioni fornite.
In ragione di quanto sopra le Parti, si impegnano a non costituire e a non promuovere enti paritetici analoghi o che siano alternativi alla Cassa Edile Spezzina, alla Scuola Edile Spezzina e al CPT della Spezia, ad ogni livello, sia esso provinciale, sovra -provinciale o regionale.
Le Parti, inoltre, confermano e ribadiscono che la contrattazione di secondo livello definita da esse attualmente è l’unica applicabile dagli enti paritetici di settore.

Articolo 21 Cassa Edile
Le Parti contrattuali, nell’ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 19 aprile 2010 hanno affrontato determinate problematiche inerenti la Cassa Edile Spezzina.
Le Parti pur avendo favorevolmente rilevato che a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del DURC si è registrato un notevole incremento di imprese iscritte alla Cassa Edile, esprimono l’auspicio che tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, che operano nel settore dell’edilizia, si iscrivano all’ente paritetico in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei costi sostenuti, elementi di sperequazione e concorrenzialità tra le aziende che lavorano nel settore consentendo, alle maestranze di poter beneficiare di tutti i trattamenti che la stessa Cassa eroga ai propri iscritti.
A tal riguardo le Parti ribadiscono, in conformità al dettato contrattuale nazionale, che con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del CCNL sottoscritto dalle Parti nazionali Ance - Fillea/Cgil, Filca/Cisl e Feneal/Uil, degli accordi locali adottati a norma del contratto predetto, nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa Edile, con impegno ad osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 del citato CCNL, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
Le Parti intendono, inoltre, sottolineare la rilevanza politica e sociale del sistema bilaterale dell’edilizia ed, in particolare, in questo contesto, dell’importante funzione svolta dalla Cassa Edile che, in base a quanto stabilito nell’Avviso Comune del 16 dicembre 2003, dalle convenzioni nazionali sottoscritte da Inps, Inail e CNCE e dalle disposizioni contenute nella Legge 266/02, nel decreto legislativo di attuazione della legge numero 30 del 2003 e nel successivo D.Lgs. 251/04 si pone quale fondamentale strumento di lotta al sommerso e al lavoro irregolare essendo stato tale Ente paritetico deputato, nel settore dell'edilizia, al rilascio del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Le Parti ritengono di porre nuovamente in rilievo il fondamentale ruolo svolto dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza Spezzina per la regolarità dell’impiego della manodopera nel settore, pertanto conferiscono mandato alla stessa affinché intraprenda le opportune iniziative, anche legali, volte a sanare le eventuali situazioni irregolari, nei confronti dei quelle imprese edili che risultassero operanti in provincia e non iscritte ad essa.

Articolo 23 Incentivazione all’adozione di sistemi di qualità
Le imprese aventi sede legale o che abbiano stabile organizzazione in provincia della Spezia e risultino regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno 10 anni o che nella vigenza contrattuale raggiungano tale periodo di iscrizione, che dimostrino di essere in possesso della certificazione ISO 9000 e/o V2000 e/o l’adozione dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 secondo le prescrizioni del Codice di Comportamento adottato dall’Ance, beneficeranno di una riduzione del contributo Cassa Edile a carico dei datori di lavoro pari allo 0,30 % (zerovirgolatrentapercento).

Articolo 26 Scuola Edile Spezzina
Le Parti riconoscono un'importanza strategica alla formazione ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, del loro miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività delle aziende.
Le parti riconfermano che la Scuola Edile Spezzina è l’unico ente paritetico di settore titolato a svolgere attività di formazione professionale anche in attuazione della contrattazione collettiva
L’attività della Scuola Edile Spezzina è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni contraenti.
Ance La Spezia e le Organizzazioni Sindacali, pertanto, confermano la comune volontà di far mantenere alla Scuola Edile Spezzina il ruolo di ente gestore delle azioni formative in relazione alle evoluzioni professionali in atto.
A tal fine le parti ritengono di:
■ valorizzare il sistema formativo attraverso una campagna di informazione per promuovere il settore edile;
■ dare attuazione alle eventuali intese di carattere nazionale in tema di percorsi formativi e all'avanzamento di qualifica e di carriera dei singoli lavoratori, monitoraggio dei percorsi di crescita professionale, valorizzazione sul mercato del lavoro delle competenze dei lavoratori;
■ incentivare la formazione continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali, per aggiornamento e specializzazione;
■ organizzare un evento durante il quale vengano consegnati ai lavoratori attestati relativi ai corsi di formazione ed aggiornamento ai quali hanno partecipato.
Le Parti, in considerazione che l’edilizia ed i settori ad essa collegati hanno subito negli anni una serie di radicali trasformazioni sia dal punto di vista dei sistemi di progettazione e di realizzazione delle opere, sia da quello delle tecnologie e delle problematiche legate alla sicurezza, all’impatto ambientale, al management, valutano opportuno attivare iniziative specifiche, che esulino anche dagli schemi relazionali classici.
Ance La Spezia e le Organizzazioni Sindacali, negli anni trascorsi, hanno attivato, sia singolarmente che tramite la Scuola Edile Spezzina, iniziative atte ad avvicinare i giovani al settore, anche nell’ottica di garantire alle imprese l’indispensabile turn over dei lavoratori usciti dal ciclo produttivo per raggiunti limiti di età.
Durante lo svolgimento di tali iniziative si è riscontrato che i giovani e soprattutto le loro famiglie, considerano in termine molto residuale il settore edile quale possibilità di occupazione.
Le famiglie, nella valutazione degli sbocchi occupazionali, generalmente escludono a priori il settore edile, in quando non sono note le nuove figure professionali e non sono a conoscenza della fase ascendente che l’offerta di lavoro in tale settore sta vivendo nella provincia; esso può, pertanto, offrire ai giovani opportunità, sicurezza e possibilità di crescita professionale a breve e ragionevole distanza dalla propria residenza.
Diversi sono i fattori che determinano la scarsa attrattività del settore edile nei riguardi dei giovani lavoratori:
■ il primo in ordine di importanza è la scarsa informazione; i giovani e le loro famiglie hanno un’immagine del settore edile troppo ancorata al passato e non sono conosciute le nuove professionalità che si affiancano ai mestieri tradizionali;
■ il secondo è relativo all’immagine negativa che assume, per la maggior parte delle persone, un lavoro nel settore edile. Le famiglie dei giovani, a volte supportate da una valutazione negativa da parte del mondo della scuola, sono le prime ad escludere questa ipotesi professionale come sbocco formativo;
■ il terzo dipende dalla scarsa conoscenza delle opportunità occupazionali e di sviluppo del settore.
Le Parti concordano che per essere in grado di poter sfruttare al meglio le importanti opportunità di lavoro che il settore potrà offrire alle imprese ad ai lavoratori e per sostenere lo sviluppo economico del comparto, occorre promuovere un’azione culturale che ne rinnovi sul territorio l’immagine traguardando le potenzialità di sviluppo professionale ed occupazionale che in tale ambito si possono sviluppare.
Le Parti esprimono piena condivisione sulla necessità di attivare specifiche iniziative volte a rendere il settore dell’edilizia un polo di attrazione nella scelta professionale ed occupazionale tra i giovani.
Per raggiungere questo obiettivo e per superare gli stereotipi ed i pregiudizi che frenano questa scelta occupazionale è indispensabile un’azione di comunicazione congiunta rivolta ai protagonisti diretti della scelta, i giovani e sui soggetti che la guidano e l’orientano, la famiglia, la scuola, il contesto sociale.
Le Parti convengono entro il primo semestre del corrente anno di definire un progetto di comunicazione territoriale rivolto a:
■ informare sulle opportunità occupazionali;
■ orientare alla conoscenza delle nuove professionalità e specializzazioni;
■ presentare i percorsi di sviluppo professionale possibili;
■ modificare l’immagine obsoleta e negativa collegata alle professionalità nell’edilizia.
Il progetto dovrà vedere come soggetti principali gli enti a gestione paritetica e dovrà presentare quali elementi qualificanti iniziative volte in particolare a valorizzare il settore edile nel proprio complesso.
Le parti inoltre, proprio per le considerazioni sopra esposte, ritengono necessario, oltre ad un’azione mirata ai giovani locali, promuovere iniziative che possano creare opportunità di ingresso nel mercato del lavoro spezzino di professionalità provenienti da altri paesi sia europei che extra UE.
Ciò anche per poter governare un fenomeno già in essere da alcuni anni e per garantire ai lavoratori non italiani pari dignità e pari garanzie economiche e normative.
Per tali ragioni Ance La Spezia e le OO.SS. ritengono che sia necessario attivare collaborazioni con enti di formazione dei paesi di origine dei lavoratori stranieri, al fine di costruire un percorso tale da fornire ad essi la necessaria alfabetizzazione e conoscenza della realtà culturale, sociale e normativa italiana.
Prevedendo, inoltre, in collaborazione con le istituzioni locali - Regione, Provincia, Comuni-, prime forme di accoglienza che possano creare le giuste condizioni per agevolare una reale integrazione culturale e sociale dei lavoratori stranieri.
Le Parti si attiveranno congiuntamente presso la Regione Liguria e la Provincia della Spezia, al fine di ribadire il ruolo della Scuola Edile Spezzina quale unico ente di formazione professionale avente specifiche attribuzioni e professionalità nel settore.
Le Parti si impegnano al completamento del processo avviato per la definizione di un sistema regionale di formazione (Formedil) al fine di facilitare ed ottimizzare il rapporto fra domanda e offerta formativa, per meglio intercettare le risorse disponibili accedendo alle varie forme di finanziamento previste, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema formativo all'interno della regione.

Articolo 28 Comitato Paritetico alla Prevenzione degli Infortuni
Le Parti ribadiscono l’importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad un dialogo serrato e produttivo nei confronti di tutte le Autorità istituzionalmente preposte al controllo delle normative in materia di sicurezza sociale e sul lavoro e ad adottare e discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure ed iniziative politiche per sviluppare ulteriormente la promozione della cultura della sicurezza nonché l’acquisizione, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo dell’edilizia, di una forte e radicata sensibilità all’intera materia antinfortunistica.
A tale riguardo Ance La Spezia e le Organizzazioni Sindacali riconfermano che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro si pone ed identifica come l’unico ente paritetico di settore idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda.
L’attività del CPT è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni contraenti.
Le Parti concordano, infine, sulla necessità di adeguare la struttura organizzativa del Comitato con una separata intesa.

Articolo 29 Contributo Comitato Paritetico
Il contributo posto a carico dei datori di lavoro per il funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale alla Prevenzione degli Infortuni è dello 0,15% (zerovirgolaquindicipercento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18 aprile 2008 e sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17 del richiamato CCNL.

Parte Normativa
Articolo 32 Iniziative volte a favorire l’inserimento sociale dei lavoratori stranieri

Il settore edile negli ultimi anni ha fatto registrare un costante incremento occupazionale costituito da una rilevante componente di lavoratori stranieri, la quale ad oggi è valutabile in circa il 33% degli addetti del settore e prevedibilmente potrà superare il 50% nel prossimo biennio.
In considerazione di questa forte crescita e presenza di lavoratori stranieri le parti concordano sulla necessità di attivare specifiche iniziative finalizzate a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto una maggiore integrazione nella società civile.
In ragione di ciò le parti si impegnano a promuovere, tramite la Scuola Edile Spezzina, percorsi di formazione professionale tali da incentivare l’alfabetizzazione e la maggior conoscenza delle normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti, inoltre, concordano sulla necessità, a livello aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative delle singole imprese, di attivare una gestione delle ferie che, sia pur nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, tenga presente la necessità dei lavoratori stranieri di rientrare periodicamente nei paesi di origine, anche tramite periodi più lunghi di ferie, rientranti comunque entro i limiti contrattualmente previsti.
Tale gestione, in particolare, dovrà tenere conto del tempo necessario al lavoratore per raggiungere il paese di origine, e in ragione di ciò egli dovrà essere posto nella condizione di potere programmare con idoneo preavviso il viaggio, da comprovare con idonea documentazione.
Le parti, inoltre, concordano sul fatto che un reale inserimento nel tessuto sociale locale dei lavoratori stranieri è strettamente collegato al problema dell’abitazione.

Articolo 34 Commissione di coordinamento per gli Enti Paritetici
Le parti, al fine di realizzare un maggior coordinamento dell’attività gestionale degli enti paritetici convengono che la Commissione di Coordinamento per gli Enti Paritetici, di cui all’accordo sindacale 5 dicembre 2006, si riunisca almeno ogni trimestre.

Articolo 35 Indennità per lavori speciali e disagiati
Le parti, in attuazione della lettera B) - Lavori in Galleria - dell'articolo 20 del vigente CCNL, convengono che nel caso in cui i lavori si svolgano in condizioni di eccezionale disagio ( presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), al personale addetto ai lavori verrà riconosciuta una indennità determinata nella misura del 20% (ventipercento), la quale sarà riconosciuta per tutte le ore effettivamente prestate in galleria e si computerà sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del vigente CCNL.
Le parti, inoltre, convenendo che in riferimento all’applicazione dell’articolo 20 del vigente CCNL non sussistono motivazioni territoriali “situazioni extra, pertanto agli operai che in provincia della Spezia lavorano nelle condizioni di disagio elencate in detto articolo verranno riconosciute solamente le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale.

Articolo 36 Disposizioni di rinvio
Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni contenute nei precedenti contratti collettivi provinciali.

Articolo 38 Testo a stampa
Le parti concordano sulla necessità di predisporre il testo stampa del Contratto Collettivo Provinciale e a tal fine convengono di rincontrasi entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo per approvare la versione definitiva.