Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 26 gennaio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2009
Parti: Margom e RSU/Filcea-Cgil/Femca-Cisl
Settori: Chimici, Gomma, Margom Civitanova M. (MC)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
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Premessa
Art. 1) Sistema di informazioni
Art. 2) Ferie permessi e riduzione di orario
Art. 3) Orario di lavoro
Art. 4) Ambiente di lavoro
Art. 5) Inquadramento
Art. 6) Premio di partecipazione
Art. 7) Indennità di mensa
Art. 8) Premio di anzianità
Art. 9) Decorrenza e durata

Contratto integrativo aziendale della Ditta Margom spa

In data 26.01.2007, presso la sede della Ditta Margom spa in Civitanova Marche Zona Indie A Via Sandro Pertini, 31, tra l'Azienda "Margom spa " […] e la RSU […], assistiti da […] Filcea-Cgil di Macerata, […] Femca-Cisl di Macerata viene stipulato il seguente accordo integrativo Aziendale.

Premessa
Con il presente protocollo le parti intendono dare piena attuazione all'accordo interconfederale del 23.07.1993, concordano sulla opportunità di sviluppare un confronto a livello Aziendale basato sul principio della reciproca collaborazione.
In tale prospettiva le parti concordano sulla opportunità di realizzare un contratto integrativo che riconosca il contributo dei lavoratori allo sviluppo dell'impresa e, nello stesso tempo favorisca un sistema di relazioni diretto a migliorare le condizioni di efficienza e competitività Aziendali

Art. 1) Sistema di informazioni
Allo scopo di dare al sistema di relazioni Sindacali descritto in premessa, i necessari elementi di conoscenza le parti decidono di realizzare incontri periodici per un esame congiunto delle prospettive produttive, dei programmi di investimento ed in generale di tutte le problematiche inerenti lo sviluppo occupazionale dell'Azienda.
In queste occasioni sarà inoltre fornita una informazione dettagliata sulla consistenza e tipologia dell'organico aziendale suddiviso per i vari reparti e sulle ore lavorate distinte tra lavoro normale, supplementare e straordinario.

Art. 3) Orario di lavoro
Si conferma tra le parti che l'orario di lavoro notturno per tutti i lavoratori turnisti, in deroga al CCNL, è quello compreso tra le 21,00 e le 05,00 per il lavoro straordinario si stabilisce con decorrenza 01.05.2003, che le ore dalla 41 alla 45 saranno retribuite con la maggiorazione del 30%.

Art. 4) Ambiente di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare ogni iniziativa che consenta di garantire le massime condizioni dì igiene e sicurezza del lavoro; a tale scopo decidono di attivare le procedure previste dagli art. 43 e 44 del vigente CCNL e dalla Legge [dlgs] 626/94.