CONVENZIONE TRA
IRSAP E COORDINAMENTO REGIONALE DEI CPT DELLA SICILIA
ai sensi dell'art. 3 della Legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n. 20


L'anno duemilaquattordici, i1 mese di maggio, il giorno 27, presso la sede dell’IRSAP, sito in Caltanissetta, Via Peralta, 2 , tra,

da una parte

L'IRSAP -SOR con sede in Caltanissetta, Via Peralta, 2, in seguito Stazione Appaltante, rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Francesco Barbera, domiciliato per la carica come sopra,

dall'altra parte

ESIEA Agrigento, CPT Caltanissetta, CPT Catania, Ente Cassa Scuola Edile CPT Enna, CPT Messina, CPT Palermo, Ente Sfera Ragusa, CPT Siracusa, CPT Trapani, in seguito i CPT territorialmente competenti, rappresentati dal Presidente Coordinatore Pro-tempore, Dott. Ing. Domenico Marcello La Rosa domiciliato per la carica in Catania, Via Strada Boschetto Plaia n. 2,

Visto

• l'art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
• lo Statuto della Regione Siciliana;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
• l'Art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
• la Circolare dell'ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 agosto 2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 41 del 05 settembre 2008;
• l'Art. 7, comma 3, della L.R. n. 16 del 03 agosto 2010 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 35 del 06 agosto 2010;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• il decreto 16 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 13.01.2012 che ha abrogato e sostituito il decreto 5 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;
• l'Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 8 del 11.01.2012;
• l'Art. 1, comma 3 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.S. (p.l) n. 30 del 14.07.2011.

Premesso

• che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21.08.2007 la L.R. n. 20, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 40 del 31.08.2007, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;
• che l'art. 3, comma 2 della L.R. 21.08.2007, n. 20, dispone che una quota percentuale delie somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
• che l'art. 3, comma 4 della L.R. 21.08.2007, n. 20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli Organismi Paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.;
• che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del D.Lgs. 81/08, l'Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c. 1 lett. ee) e dall'art. 51 del D.Lgs. 81/08 cosi come specificato dalla Circolare n. 20/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Accordo n. 221/CSR del 21.12.2011;
• che i CPT provinciali sono individuati quali Organismi Paritetici di cui all'art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii e sono costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• che l'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii., al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al Committente o al Responsabile dei Lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del predetto Decreto Legislativo;

Considerato

• che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e CPT espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all’interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. con le modalità attuative previste dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011 pubblicata nella G.U.R.S. n. 30 del 14.07.2011;

tutto ciò visto, premesso e considerato;
tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1
Scopo della convenzione

Lo scopo della Convenzione è quello di:
1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;
4. promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lettera a) dell'art. 2 del Decreto 16/12/2011.

Articolo 2
Attività in Convenzione

Le attività disciplinate dalla presente Convenzione sono:
1. - informazione ai lavoratori operanti in cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2, che sarà espletata dalla struttura del CPT della provincia ove è ubicata l'opera nelle fasi delle attività programmate di assistenza e consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);
- formazione ai sensi dell’art. 37 commi 1, 2, 3, 12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dell'accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21.12.2011, per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere.
Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT della provincia ove è ubicata l'opera anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori per le diverse mansioni, specifiche;
2. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire I attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT della provincia ove è ubicata l'opera con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;
3. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della Stazione Appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante al CPT della provincia ove è ubicata la propria struttura tecnica ed in sinergia con l'Area VII Interdipartimentale del Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni
Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.
Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.
Le medesime attività in convenzione devono essere avviate dopo che l'Ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 Dicembre 2011. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, l'Ente Finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. d) ed e) del sopraccitato Decreto, mentre per le opere appaltate dalla Stazione Appaltante, finanziate con fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Articolo 3
Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, anche attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:
1. rendere parte integrante del Bando di Gara e dei Contratti di Appalto la presente Convenzione;
2. comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII e, per conoscenza, al CPT della provincia ove è ubicata l'opera le seguenti informazioni:
a) l'Ente Finanziatore;
b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti;
c) la data di inizio e la durata dei lavori dì ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e l'ultimazione dei lavori;
d) l'importo lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;
3. trasmettere al CPT della provincia ove è ubicata l'opera, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:
a) Responsabile Unico del Procedimento;
b) Direttore dei Lavori;
c) Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante;
d) Imprese Subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera:
e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
4. Per i lavori finanziati dall'amministrazione regionale, la Stazione Appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all'Ente Finanziatore ed al Dipartimento Regionale Tecnico, Area VII, la quota di cui alla lett. b) dell’art. 2 del Decreto 16 Dicembre 2011 inerente l’opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT della provincia ove è ubicata l'opera.
5. Per i lavori finanziati dalla Stazione Appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto Assessoriale 16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal CPT della provincia ove è ubicata l'opera, fermo restando l’obbligo da parte della Stazione Appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al Dipartimento Regionale Tecnico, Area VII, al fine della corretta applicazione della normativa.

Articolo 4
Doveri ed Obblighi del CPT

Il CPT della provincia ove verrà realizzata l’opera, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art. 3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:
1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente Convenzione;
2. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
3. consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'impresa esecutrice ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al Direttore dei Lavori:
a) il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
b) il Registro delle Presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo Verbale di Avvenuta Formazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
c) il report dell'attività di assistenza e consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere.
Nell'esecuzione delle predette attività il CPT della provincia ove è ubicata l’opera si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi de! comma 6 dell'art. 51 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 5
Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire al CPT della provincia ove verrà realizzata l'opera, l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.
A tal fine comunicherà al CPT della provincia ove è ubicata l'opera l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Articolo 6
Rendicontazione

La Stazione Appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette al CPT della provincia ove verrà realizzata l'opera, l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.
Tale attestazione è valevole quale nulla osta per i successivi adempimenti di cui al Decreto 16 dicembre 2011 finalizzati all'erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla presente convenzione.
L'erogazione delle somme spettanti al CPT della provincia ove è ubicata l’opera avverrà a cura della Stazione Appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a cura del Dipartimento Regionale Tecnico, Area VII, per mezzo della Stazione Appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi regionali.
Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7
Clausola di bonario componimento per la definizione delle Controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della convenzione sono risolte in via bonaria dalla parti e, in subordine, da una commissione.
La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente della Stazione Appaltante incaricato come R.U.P. dei lavori di che trattasi e dal Presidente del CPT provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici.

Articolo 8
Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, 11 comma del Dpr 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante
Il Direttore Generale (Dott. Giuseppe Francesco Barbera).

Per i CPT territorialmente competenti
Il Presidente Coordinatore Pro-tempore
(Dott. Ing. Domenico Marcello La Rosa)

Allegato


Fonte: sbcpalermo.it