Tipologia: CCNL
Data firma: 19 novembre 1990
Validità: 01.01.1991 – 31.12.1993
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, PMI
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Premessa
Osservatorio
Parte prima Norme comuni
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 3 - Tutela della maternità
Art. 4 - Classificazione del personale
- Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Cumulo mansioni
Art. 7 - Una Tantum
Art. 8 - Indennità di contingenza
Art. 9 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 10 - Pagamento della retribuzione
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Lavoro a turni
Art. 14 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 15 - Giorni festivi
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Premi di produzione
Art. 18 - Lavori speciali e disagiati
Art. 19 - Prevenzione infortuni - mezzi protettivi
Art. 20 - Ambiente di lavoro
Art. 21 - Indumenti di lavoro
Art. 22 - Mense aziendali
Art. 23 - Appalti
Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi - Cooperazione internazionale
Art. 25 - Trasferimenti
Art. 26 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 27 - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Art. 28 - Disposizioni speciali regolamento aziendale
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Accordi interconfederali
Art. 32 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
Art. 33 - Reclami e controversie
Art. 34 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 35 - Estensioni di contratti stipulati con altre organizzazioni
Art. 36 - Non collaborazione
Art. 37 - Contrattazione territoriale
Art. 38 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 39 - Consiglio di Fabbrica
Art. 40 - Assemblea sindacale
Art. 41 - Permessi per cariche sindacali
Art. 42 - Affissioni
Art. 43 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 44 - Versamento di contributi sindacali
Art. 45 - Patronati
Art. 46 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Art. 47 - Decorrenza e durata
Parte seconda Norme operai
Art. 48 - Periodo di prova
Art. 49 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Art. 51 - Passaggio di mansioni
Art. 52 - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 53 - Divieti
 Art. 54 - Recuperi
Art. 55 - Riduzioni di lavoro
Art. 56 - Cottimi
Art. 57 - Indennità speciale cavatori
Art. 58 - Conservazione degli utensili
Art. 59 - Visite di inventario e visite personali
Art. 60 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 61 - Assenze
Art. 62 - Malattia
Art. 63 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 64 - Permessi
Art. 65 - Ferie
Art. 66 - Tredicesima mensilità (ex gratifica natalizia)
Art. 67 - Provvedimenti disciplinari e risarcimento danni
Art. 68 - Multe e sospensioni
Art. 69 - Licenziamento per mancanze
Art. 70 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 71 - Trattamento Fine Rapporto
Art. 72 - Certificato di lavoro
Parte terza Norme intermedi
Art. 73 - Periodo di prova
Art. 74 - Passaggio dalla qualifica operai a quella intermedi
Art. 75 - Passaggio temporanea di mansioni
Art. 76 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 77 - Ferie
Art. 78 - Malattia
Art. 79 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 80 - Doveri del lavoratore
Art. 81 - Provvedimenti disciplinari
Art. 82 - Permessi e brevi congedi
Art. 83 - Tredicesima mensilità
Art. 84 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 85 - Trattamento Fine Rapporto
Parte quarta Norme impiegati
Art. 86 - Periodo di prova
Art. 87 - Contratto a termine
Art. 88 - Mutamento di mansioni
Art. 89 - Passaggio dalla qualifica di operaio o di intermedio a quella di impiegato
Art. 90 - Indennità di cassa
Art. 91 - Ferie
Art. 92 - Tredicesima mensilità
Art. 93 - Malattia
Art. 94 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 95 - Doveri dell'impiegato
Art. 96 - Provvedimenti disciplinari
Art. 97 - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati
Art. 98 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 99 - Trattamento Fine Rapporto
Art. 100 - Certificato di Lavoro
Parte quinta Regolamentazione apprendisti
Art. 101 - Norme generali
Art. 102 - Periodo di Prova
Art. 103 - Corsi complementari
Art. 104 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 105 - Durata dell'apprendistato
Art. 106 - Minimi di paga base e contingenza
Art. 107 - Ferie
Art. 108 - Percentuali di paga base e contingenza
Allegato Quota straordinaria contratto

Costituzione delle parti
Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili […] con la partecipazione della Delegazione Industriale […] e con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - Confapi […] e Feneal-Uil, Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno […]; Filca-Cisl Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini […]; Fillea Costruzioni Legno - Cgil, la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed estrattive […]

Sfera di applicazione
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi ecc;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione della pomice;
escavazione dell'argilla;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopradetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Osservatorio
Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil costituiranno un Osservatorio che si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale e/o provinciale).
L'Osservatorio per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti dalle parti Contraenti nonché quelli provenienti da enti pubblici e specialistici.
L'Osservatorio sarà composto da6rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà periodicamente in relazione al programma dei lavori prestabiliti.
Il campo di attività dell'Osservatorio sarà indirizzato alla conoscenza e all'andamento dei problemi emergenti del settore con particolare riferimento a:
- innovazione tecnologica;
- innovazioni organizzative;
- analisi della struttura occupazionale esistente, delle prospettive, e della sua evoluzione;
- verifica della rispondenza tra domanda ed offerta sul mercato del lavoro;
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- i programmi e le prospettive di lavoro;
- le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- i programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all'acquisizione e strutturazione degli impianti;
- previsioni degli strumenti regolatori (fae, autorizzazioni etc.);
- legislazione regionale reperimento materia prima.
All'interno dell'Osservatorio verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro.
L'Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil definiranno il regolamento di attuazione dell'Osservatorio che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
Le parti nel rispetto della reciproca autonomia di ruoli e di iniziative, verificheranno in appositi incontri, utilizzando i dati dell'Osservatorio, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni ed in tutti i suoi aspetti allo scopo di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
La partecipazione all'Osservatorio è gratuita.
[…]

Parte prima Norme comuni
Art. 1 - Assunzione
L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità delle norme di legge.[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
[…]

Art. 5 - Formazione professionale
La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento al processo di qualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda la strutturazione / ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.
Data la natura estremamente composta della formazione professionale, si rende necessario, per organicità, acquisire, in primo luogo, elementi conoscitivi inerenti la prevalente richiesta delle varie figure professionali.
Il filo conduttore principale per consentire la concreta svolta politica-organizzativa atta al conseguimento degli obiettivi prefissati, non può che partire da un sistema di raccolta dati, rilevazioni ed elementi conoscitivi inerenti le tradizionali attuali figure professionali; le figure professionali oggetto di richiesta proveniente dal settore; le valutazioni riguardanti le figure professionali occorrenti per soddisfare le esigenze dei sistemi costruttivi dei processi produttivi e innovativi dei sistemi tradizionali.
Le parti all'interno dell'Osservatorio costituiranno un apposito comitato nazionale paritetico per la formazione professionale, con lo scopo di coordinare e gestire il lavoro di conoscenza di cui sopra.
Spetterà inoltre al comitato,che potrà avere articolazioni territoriali, organizzare quelle iniziative formative rivolte ai giovani e di specializzazione non rientranti specificatamente tra quelle previste dall'art. 9 dell'accordo interconfederale 16.11.1988.
Le parti inoltre, opereranno affinché l'Ente nazionale interconfederale per la formazione professionale e l'ambiente realizzi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, progetti di interventi che tengano conto della specificità del settore anche ai fini della gestione politico-organizzativa delle iniziative.
[…]

Art. 18 - Lavori speciali e disagiati Lavori Speciali
Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali, ad es., i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Art. 19 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 20 - Ambiente di lavoro
Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Paritetico previsto dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interessa per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi, sia per la attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti Locali (Regioni, Province ecc.).
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate all'Osservatorio, articolato nei suoi vari livelli, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni nocive ed insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento alle norme di legge vigenti ed alle indicazioni di carattere comunitario e giurisprudenziali.
Le parti in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 300/70, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto di seguito specificato.
Il Consiglio di Fabbrica e/o le Organizzazioni sindacali territoriali e la Direzione Aziendale, in caso di necessità, concorderanno l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi secondo quanto previsto dalla legge 833/78 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle UU.SS.LL. o da altri organismi specializzati ed autorizzati, scelti di comune accordo, con le spese per le visite mediche ed ambientali a carico delle aziende.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività ed insalubrità, le successive saranno effettuate in relazione ad obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti che si rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, di comune accordo si stabilirà di effettuare ulteriori indagini. Ovviamente, la scelta dell'organismo sarà effettuata in funzione dello specifico intervento che si dovrà realizzare al fine di usufruire della migliore ed opportuna specializzazione.
Ai fine dei controlli e delle iniziative di miglioramento sull'ambiente di lavoro di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 9 della L. 300/70 e della richiamata legge n. 833, il CdF può presenziare alla trascrizione dei dati sul registro dei dati ambientali e biostatistici.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo quanto previsto dai commi precedenti e che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Resta inteso che il personale di detti Istituti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dei compiti affidatigli.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al CdF preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.
Le aziende predisporranno per ogni unità produttiva, un regolamento interno per l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e sulla base di eventuali indicazioni fornite dall'Osservatorio.
Copia del regolamento verrà consegnata al CdF e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 del DPR 547/55 vengono istituiti:
1) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda ed a disposizione del CdF, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni periodiche effettuate, in ordine al microclima e ad altri fattori che interessino l'ambiente di lavoro;
2) il registro dei dati biostatici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda ed a disposizione del CdF, nel quale saranno annotati i risultati statistici delle visite mediche degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
3) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l'azienda ed aggiornato dagli Enti che eseguono le visite mediche, con vincolo di segreto in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visita di assunzione;
- visite periodiche compiute per obbligo di legge;
- visite di idoneità compiute dagli Enti Pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 300/70;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici effettuati in relazione alle rilevazioni periodiche.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 L. 300/70, in materia di ricerca elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere istituiti Comitati Paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confapi: la partecipazione al Comitato è gratuita.

Art. 21 - Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, sarà annualmente consegnato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad utilizzare gli indumenti di lavoro loro consegnati.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.
[…]

Art. 23 - Appalti
Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività produttive proprie della azienda, nonché quelle di manutenzione ordinaria e continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte da personale esterno all'organico aziendale.
Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali in vigore nel settore merceologico di appartenenza, le aziende appaltanti si assicureranno che le aziende appaltatrici siano regolarmente costituite come tali e regolarmente iscritte agli Enti previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
Qualora si rendesse necessario le parti potranno procedere, a richiesta di una di esse, ad una verifica delle situazioni di cui sopra.
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, qualora l'azienda procedesse ad appalti, fornirà informazioni preventive in merito al Consiglio di Fabbrica.
Nota a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
[…]

Art. 37 - Contrattazione territoriale
[…]
La contrattazione territoriale è sostitutiva a quella aziendale per le aziende e per le materie che avranno formato oggetto della contrattazione territoriale stessa.
La contrattazione integrativa territoriale o aziendale non potrà avere oggetto materie già definite dal presente contratto.
[…]

Art. 39 - Consiglio di Fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, anche se con meno di 16 dipendenti, al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300.
2) Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvarrà di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
Il numero dei componenti la struttura esecutiva in parola, che sarà proporzionato al numero dei dipendenti, non potrà essere inferiore a tre e superiore a sei nelle unità maggiori.
[…]

Parte seconda Norme operai
Art. 63 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione del l'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 68 - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidività, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 69 - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del T.F.R. l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
[…]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale della azienda;
[…]
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 67 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento della disciplina, all'igiene, alla morale;
[…]
h) atti che pregiudicano la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
[…]
n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti
[…]

Parte terza Norme intermedi
Art. 79 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione del l'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Parte quarta Norme impiegati
Art. 94 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Quando l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]