Categoria: 1994
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Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 21 ottobre 1994
Validità: 01.11.1994 - 31.12.1997
Parti: Agnesi spa-Unione Industriali di Imperia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e CdF
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Agnesi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Premessa
2. Relazioni industriali
2.1. Coordinamento delle RSU
2.2. Gruppi di lavoro
3. Investimenti ed occupazione
4. Appalti
5. Professionalità e formazione
6. Orario di lavoro
7. Ambiente e sicurezza
8. Soluzioni pensionistiche complementari
9. Armonizzazione premio di produzione
10. Premio di partecipazione ai risultati
10.1 Obiettivi
10.2 Erogazione salariale Per l'anno 1994
10.3 Coefficienti del PPR
10.4 Tempi e modalità di erogazione
10.5 Verifiche
11. Vendita di prodotti aziendali
12. Decorrenza e durata
Allegato 1
Allegato 2
Corrispondenza Agnesi-OO.SS.

Addì 21 ottobre 1994 in Genova, presso la sede della Federindustria Liguria tra l'Unione Industriali di Imperia […] che rappresentano ed assistono la Agnesi spa […] e la Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil nazionali […], la Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil regionali e territoriali […], con la partecipazione dei Consigli di Fabbrica.

1. Premessa
Premesso che negli incontri svoltisi tra le Parti nel corso del 1994, sia in ottemperanza alle previsioni contrattuali in materia di informativa periodica che nel corso del rinnovo del presente contratto integrativo, la Agnesi ha ampiamente ed esaurientemente illustrato e discusso la situazione congiunturale del mercato e la particolare collocazione dell'Azienda in detto contesto generale.
Sono stati in tal senso evidenziati i profondi mutamenti avvenuti negli ultimi mesi nel settore alimentare in generale e delle paste alimentari in particolare, che hanno visto emergere una sempre più forte attenzione del consumatore verso il prezzo di vendita dei prodotti, con il contemporaneo sviluppo di fenomeni e tendenze che sfavoriscono la distribuzione e vendita di prodotti di qualità.
L'Azienda ha altresì evidenziato come obiettivo prioritario sia il mantenimento e, se possibile, il miglioramento degli attuali livelli qualitativi del prodotto e del servizio andando contemporaneamente ad incidere in maniera significativa sui costi per migliorare il rapporto qualità/prezzo nei confronti dei propri clienti, siano essi la distribuzione che il cliente finale, onde poter meglio incontrare le richieste del mercato; senza peraltro rinunciare ad un buon livello di redditività.
In quest'ottica la Società intende utilizzare le risorse così generate per aumentare ulteriormente la sua presenza sul mercato internazionale, anche sfruttando le reti distributive messe in opera dal Gruppo Danone, e trovare nuovi sbocchi per i propri prodotti sul mercato nazionale ponendo così solide premesse per il rilancio della Società da realizzare nel quadriennio 1994-1997.
Al fine di poter raggiungere contemporaneamente gli ambiziosi obiettivi sopra descritti appare necessario ed indilazionabile un profondo processo di riorganizzazione e adeguamento di tutte le strutture aziendali che preveda, contestualmente alla ricerca e messa in opera di nuovi modelli e sistemi organizzativi, una sempre maggiore valorizzazione delle risorse umane che rappresentano un fattore competitivo decisivo per lo sviluppo dell'Azienda.
In tale contesto si colloca la prima contrattazione del Gruppo Agnesi che presenta anche la necessità/opportunità di fornire un importante supporto al processo di integrazione già in atto all'interno dell'Azienda tra le varie unità operative.
Le Parti, riconfermando la piena applicazione dei contenuti e le regole del Protocollo 23.7.93 e dell'accordo nazionale di categoria del 13.1.94, che si trovano in perfetta sintonia con quanto sopra esposto, hanno raggiunto il seguente accordo:

2. Relazioni industriali
Il sistema di relazioni industriali, in considerazione della distribuzione geografica e delle specifiche e differenti caratteristiche delle varie unità produttive, pur nel comune obiettivo di raggiungere una sempre più forte integrazione all'interno della Società, valorizza il bipolarismo centro-periferia e si articola pertanto su due livelli distinti e non sovrapponibili:
- un livello centrale-nazionale per l'informazione ed il confronto di gruppo, per definire i modelli generali relativi a relazioni e comportamenti ed il premio di partecipazione ai risultati sia per la parte afferente la regolamentazione generale che per l'assegnazione e la verifica periodica degli obiettivi dello stesso;
- un livello locale per la gestione operativa di tutto quanto indicato al paragrafo precedente e di ogni altra materia esplicitamente prevista dai contratti collettivi o aziendali.
Resta inteso che le materie affrontate dai due livelli saranno comunque distinte e non ripetitive fermo restando l'attività di coordinamento generale del livello nazionale ed il ricorso a quest'ultimo per fatti sostanzialmente incidenti sull'intero gruppo.
Le Parti confermano la validità del sistema di relazioni industriali adottato negli ultimi anni, anche in applicazione di quanto previsto dall'accordo integrativo Agnesi del 12.10.88, e la volontà di mantenere ed aumentare il coinvolgimento partecipativo e non conflittuale del personale, che diventa
fattore di estrema importanza per perseguire gli obiettivi di qualità, competitività e redditività prefissati.
Viene confermata la titolarità delle RSU, che verranno costituite in ottemperanza agli accordi intervenuti tra le Associazioni delle Industrie Alimentari e le OO.SS.NN. Fai-Flai-Uila in data 12.5.94, come unico soggetto abilitato a trattare a livello locale e viene costituito un Coordinamento delle RSU, di seguito regolamentato, come organo abilitato al confronto e trattativa a livello nazionale.
In tale ottica, inoltre, le Parti stabiliscono di mantenere ed estendere, con la regolamentazione di seguito descritta, l'esperienza dei Gruppi di lavoro già previsti nel citato accordo integrativo Agnesi del 1988, sempre nel rispetto del bipolarismo di rapporti citato più sopra, e riconfermando le reciproche responsabilità e prerogative assegnate.
In particolare i Gruppi di lavoro, quale sede neutra e conoscitiva, dovranno approfondire, in un quadro non negoziale e non conflittuale, tutte le tematiche di significativo rilievo per le relazioni industriali aziendali tra le quali fin da ora si possono individuare:
- analisi dell'andamento del parametro previsto dal PPR;
- pari opportunità;
- analisi dei mutamenti organizzativi in atto e/o prevedibili e dei relativi fabbisogni formativi;
- sicurezza ed ambiente di lavoro;
- qualità del prodotto e del servizio.
In particolare su questo ultimo tema le parti convengono che lo svolgimento di tali attività dovrà portare ad un sempre maggior coinvolgimento del personale verso gli obiettivi generali dell'Azienda ed in particolare verso i parametri di redditività e di qualità: a tal proposito le parti concordano sull'importanza prioritaria di costituire un Gruppo di lavoro che analizzi le tematiche inerenti la qualità del prodotto e del servizio con lo scopo di individuare possibili aree di miglioramento, anche attraverso l'individuazione e la pubblicizzazione tra il personale di idonei parametri di misura del livello qualitativo del lavoro, del prodotto e del servizio.
Altre tematiche specifiche potranno essere di volta in volta individuate e affrontate su richiesta congiunta o di una delle Parti.
Le risultanze dei lavori dei Gdl sopra descritti, che potranno avvalersi anche della presenza di personale con competenze tecniche specifiche all'argomento trattato, potranno essere fattivamente utilizzate in sede di trattativa dai soggetti abilitati, laddove gli argomenti possano presentare sbocchi negoziali.
Le Parti concordano sulla necessità di fornire la formazione necessaria ai componenti delle RSU e dei Gdl su tutte le tematiche che verranno congiuntamente ritenute di interesse, nei tempi e nei modi che di volta in volta verranno concordati. In particolare si concorda fin da ora che l'Azienda si farà carico di organizzare una attività formativa su materie economiche destinata ai componenti delle RSU e dello specifico Gruppo di lavoro al fine di favorire la comprensione dei meccanismi di determinazione del PPR. Tale formazione specifica sarà organizzata dall'Azienda che se ne assumerà l'onere economico.

2.1. Coordinamento delle RSU
Il Coordinamento delle RSU, che rappresenta l'unico soggetto contrattuale per quanto riguarda tutte le tematiche previste a livello centrale-nazionale, sarà composto da 9 membri scelti fra i componenti delle RSU delle singole unità produttive (3 per Imperia, 1 per gli altri stabilimenti).
L'Azienda metterà a disposizione dei componenti del Coordinamento, in aggiunta alle spettanze previste dalla legge 300/70 e dal CCNL, un monte ore annuo pari a 24 ore per componente del Coordinamento.
Ai componenti del Coordinamento verrà riconosciuto il rimborso delle spese dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi e ne1 limite massimo globale di Lit.20.000.000 annui per l'intero Coordinamento.
Il Coordinamento e l'Azienda si incontreranno previo accordo preventivo tra Azienda e Organizzazioni Sindacali.

2.2. Gruppi di lavoro
I Gruppi di Lavoro, che rappresentano un soggetto conoscitivo e non negoziale, saranno composti da un numero massimo di 3 membri per ognuna delle due delegazioni (rappresentanti rispettivamente i lavoratori e l'Azienda).
In caso di attivazione dei GdL su problematiche di rilevanza di Gruppo la delegazione potrà essere accresciuta fino ad un massimo di 6 unità scelti tra personale facente parte delle diverse unità produttive.
La delegazione potrà includere personale tecnicamente competente sulle materie trattate, purché appartenente al personale dell'Azienda e, in quanto tale, tenuto al rispetto del segreto d'ufficio.
Le ore utilizzate per l'espletamento di detta attività verranno retribuite con la normale retribuzione ordinaria.
Le eventuali spese di trasferta eventualmente sostenute dai componenti dei GdL verranno rimborsate dietro presentazione di giustificativi fiscalmente validi e comunque nel limite massimo globale di Lit. 5.000.000 annui.
Le Parti concordano, inoltre di valutare congiuntamente il funzionamento ed i risultati dei Gruppi di Lavoro in sede di successivi confronti tra Azienda e Segreterie Nazionali.

3. Investimenti ed occupazione
La Società conferma il piano di investimenti già esposto nel corso degli incontri precedentemente svolti sia nel settore industriale, volti al progressivo miglioramento e rinnovamento degli impianti, sia nel settore della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, per il quale sono stati indicate nel corso della trattativa alcune delle principali novità, sia nel settore pubblicitario e promozionale.
Viene altresì confermata la necessità di proseguire nel riallineamento del costo del prodotto alle mutate richieste del mercato, salvaguardando e migliorandone, se possibile, il livello qualitativo, attraverso la messa in opera di nuove forme organizzative, in particolar modo nel settore industriale, che permettano un utilizzo delle risorse umane che ne valorizzi al meglio le competenze professionali e permetta una ottimizzazione dei costi.
Riconfermando la politica umana e sociale di Agnesi, la Società conviene sull'opportunità di esaminare tempestivamente e preventivamente, nel rispetto dei ruoli assegnati a ciascuna delle parti, sia nell'ambito informativo che contrattuale con gli strumenti predisposti nel presente accordo, le problematiche inerenti l'organizzazione del lavoro con particolare riferimento a quelle occasioni che comportino una incidenza sui livelli occupazionali.
A tale proposito si riconferma fin da ora la volontà di ricercare congiuntamente tutte le possibili soluzioni, previste dalle leggi e dai contratti, che possano ridurre al minimo gli impatti occupazionali e sociali in occasione di eventuali progetti che presentino ricadute in tal senso.

4. Appalti
La Società fornirà alle Organizzazioni dei Lavoratori, in occasione dell'incontro informativo annuale previsto dal CCNL, un elenco delle aziende appaltatrici operanti nella Società per lo svolgimento di opere e servizi rientranti nella disciplina della legge 1369/60 e loro prevedibile durata nonché, ove possibile, il numero degli addetti.

5. Professionalità e formazione
Nella fase di profonda evoluzione organizzativa che la Società sta mettendo in opera, contestuale alle già più volte citate turbolenze nel mercato alimentare e pastario in particolare, si inserisce la necessità di fornire al personale una serie di nuove conoscenze/competenze che permettano, oltre ad un rapido adeguamento alle mutate necessità lavorative legate alle innovazioni tecnologiche, anche di migliorare la capacità di intervento e soluzione dei problemi da parte dei lavoratori interessati contribuendo ad aumentarne la professionalità.
Le parti convengono che la messa in opera di programmi formativi, peraltro già avviata in alcune unità operative, sarà oggetto di analisi ed approfondimento da parte dei costituendi Gruppi di lavoro a livello territoriale.
La formazione rappresenta, inoltre, un importante strumento per facilitare la diffusione di linguaggi e culture comuni che permettano di aumentare il dialogo tra l'Azienda ed i lavoratori: in tale contesto si situa l'iniziativa formativa rivolta a fornire le conoscenze relative alle modalità di stesura dei documenti aziendali che saranno presi in considerazione per la determinazione del PPR. Sempre nell'ambito dei già citati Gruppi di lavoro verranno via via esaminate a livello territoriale le nuove forme organizzative messe in opera dall'Azienda anche nell'ottica di valutare congiuntamente le attività formative da prevedere e le eventuali ricadute in termini di classificazione dei lavoratori.

6. Orario di lavoro
Nell'ottica di coniugare al meglio le necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali e di flessibilità legata ad improvvisi mutamenti della situazione di mercato le parti convengono sull'opportunità di adeguare le strutture aziendali in termini di flessibilità e competitività anche attraverso l'ottimizzazione della gestione degli orari di lavoro utilizzando al meglio gli istituti delle ferie, ROL, ex festività, flessibilità, etc.
A tale scopo si stabilisce di esaminare sistematicamente, a livello territoriale, entro il mese di febbraio di ogni anno l'andamento produttivo dell'anno precedente (straordinari, assenteismo, flessibilità, residuo ferie, etc.) e il calendario delle attività produttive e delle prevedibili occasioni di utilizzo della flessibilità contrattuale di ciascuna unità organizzativa.
Nell'ottica comune di ridurre al minimo l'impatto occupazionale delle riorganizzazioni che verranno attuate e al fine di fronteggiare eventuali problemi congiunturali legati all'andamento delle vendite si concordano la possibilità di trasformare - attraverso esame presso ogni unità produttiva - i compensi previsti per le ex-festività civili (2/6 e 4/11) in corrispondenti ore di permesso e ROL e di estendere, in caso di ulteriore necessità, tale possibilità anche ad altri istituti (ad esempio le festività cadenti in domenica, lavoro supplementare e straordinario e relative maggiorazioni, maggiorazioni per flessibilità degli orari, etc.).
In materia di flessibilità contrattuale si conviene di poter prendere in esame a livello locale, per l'applicazione di detta flessibilità, periodi di 12 mesi diversi dall'anno solare, anche in considerazione delle specificità territoriali.
Resta inteso che in caso di mancato recupero completo o Parziale le ore residue saranno retribuite a regime di straordinario.
Le modalità per la comunicazione e l'effettuazione della flessibilità sono quelle previste all'art. 13 del vigente CCNL fermo restando la necessità da parte dell'Azienda di comunicare alle RSU interessate il ricorso all'istituto della flessibilità con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di effettuazione. In occasione dell'incontro informativo previsto annualmente a livello nazionale sarà presentato il calendario delle attività produttive di tutte le unità dell'Azienda.
Le parti riconfermano la volontà di mantenere e, laddove possibile, aumentare l'impiego della manodopera femminile anche rimovendo tutti gli ostacoli oggi esistenti e cogliendo nel contempo le occasioni che in tal senso si presentino a seguito dell'applicazione di nuove forme organizzative. In tale ottica, in attesa dell'adeguamento alle norme CEE in materia di lavoro notturno per il personale femminile, le parti convengono di dare applicazione alla deroga prevista per i divieti esistenti a livello legislativo, ed in particolare quanto previsto all'art. 5 co. 1 della L. 903/77, per il personale femminile che volontariamente accetti di essere addetto ad attività lavorativa su tre turni. Resta inteso che la valutazione dell'entità numerica del ricorso a tale possibilità verrà demandata al confronto da svolgersi presso ogni unità produttiva, tenendo conto delle specifiche necessità tecnico-organizzative, tra Azienda e RSU. Tale norma viene introdotta in via sperimentale ed ha valore fino al 31.12.95; entro tale data le parti verificheranno l'evoluzione della normativa in materia per adottare le decisioni conseguenti.

7. Ambiente e sicurezza
In attesa dell'entrata in vigore nell'ordinamento legislativo di quanto previsto dalle normative CEE 391/89 e seguenti, l'Azienda ribadisce il proprio forte interesse ad intervenire con piani di miglioramento dell'ambiente di lavoro con interventi tecnici, organizzativi e formativi al fine di portare in tempi rapidi ad una drastica riduzione degli indici di frequenza degli infortuni sul lavoro. In tal senso le parti convengono di confermare ed aumentare il reciproco coinvolgimento in tali problematiche anche attraverso l'utilizzo dei già nominati Gruppi di lavoro, da utilizzare come organismo di analisi e propositivo al livello di ogni unità operativa, in attesa di mettere in opera le strutture e modalità di lavoro previste nel decreto legge in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro.
Iniziative di formazione specifica, in aggiunta a quelle già poste in essere in alcuni stabilimenti, sono allo studio così come il ricorso alla collaborazione di enti di studio e ricerca specialistici da utilizzare, laddove possibile, nel rispetto ed in ottemperanza alle normative di legge vigenti ed in corso di emanazione.
L'azienda conferma inoltre la piena disponibilità a individuare specifiche attività formative da rivolgere al personale facente parte dei Gruppi di lavoro in materia di sicurezza.