Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 26 maggio 1994
Parti: Benassi e CdF/RSU/Fim-Fiom-Uilm
Settori: Metalmeccanici, Benassi S.G. in Persiceto (BO)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Informazioni e relazioni sindacali.
2) Occupazione.
3) Organizzazione del lavoro.
4) Ambiente di lavoro.
5) Inquadramento professionale.
6) Regime e distribuzione degli orari di lavoro.
7) Aumenti retributivi.

In data 26 Maggio 1994 tra la Ditta Benassi e il Consiglio Di Fabbrica/RSU della ditta stessa, assistita da Fim-Fiom-Uilm Territoriale, si conviene e stipula quanto segue:

1) Informazioni e relazioni sindacali.
L'Azienda durante gli incontri ha dato tutte le informazioni richieste dal cdf/RSU e dalle OO.SS, sulle prospettive produttive, gli investimenti, l'occupazione e sulla situazione finanziaria si impegna sugli stessi argomenti ad attivare incontri annuali entro il prima quadrimestre di ogni anno, consegnerà inoltre copia del bilancio aziendale al cdf/RSU e alle OO.SS.
L'Azienda inoltre informerà preventivamente il cdf/RSU su eventuali modifiche tecnologiche ed/o organizzative.

2) Occupazione.
L'Azienda informerà il cdf/RSU in merito alla dinamica del ripristino del turnover e della dinamica delle assunzioni in generale, in appositi incontri, anche su richiesta del cdf/RSU.

3) Organizzazione del lavoro.
L'Azienda si impegna a discutere e confrontarsi su eventuali proposte che il cdf/RSU, può avanzare in materia di ODL.

4) Ambiente di lavoro.
L'Azienda opererà per eliminare le cause di nocività, a tale scopo verranno effettuati incontri quando una delle parti re ravvisi la necessità.

6) Regime e distribuzione degli orari di lavoro.
[…]
L'Azienda in caso di utilizzo di ore straordinarie dovrà concordarle preventivamente col cdf/RSU.
L'Azienda potrà utilizzare un regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale per tutto lo stabilimento o per singoli settori.
In regime di flessibilità si potranno effettuare settimane lunghe fino ad un massimo di 44 ore, per un periodo dell'anno solare non superiore a tre mesi, previo esame congiunto col cdf/RSU.
L'Azienda si impegna a maggiorare del 18% le ore settimanali eccedenti le ore ordinarie previste dal CCNL trasformando tale maggiorazione in riduzione di orario.
All'avvio delle settimane lunghe dovranno già essere concordate col cdf/RSU e calendarizzate le settimane corte che avverranno in forma collettiva per stabilimento o settore interessato alla flessibilità.
[…]
Saranno esentati dalla flessibilità di orario i singoli lavoratori, che presentino tempestivamente all'azienda comprovate necessità di tipo famigliare.