Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1990
Validità: 01.01.1991 – 30.06.1994
Parti: Intersind, Asap e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settore: Metalmeccanici, PP.SS.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Norme generali
Premessa
Campo di applicazione del contratto
Articolazione della contrattazione collettiva
Struttura del contratto
Terminologia retributiva - Nota applicativa
Parte generale - Sezione 1
Art. 1 - Sistema di informazione
Art. 2 – Osservatorio
Art. 3 - Pari opportunità
Art. 4 - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all'assetto produttivo - Decentramento
Art. 5 - Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Art. 6 - Contrazioni temporanee dell’orario di lavoro
Art. 7 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stesso stabilimento o unità produttiva
Art. 8 - Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell'ambito di complessi aziendali
Sezione 2 (Rapporti sindacali)
Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 – Locali
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 6 - Diffusione di pubblicazioni
Art. 7 - Comitati antinfortunistici di stabilimento
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
Sezione 3 ( Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Art. 1 -Assunzione
Art. 2 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 3 - Documenti, residenza domicilio
Art. 4 - Inquadramento dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori
Art. 8 - Forme di retribuzione
Art. 9 - Forme incentivanti collettive diverse da quelle di cui all'art. 8 (Forme di retribuzione)
Art. 10 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 11 - Indennità per disagiata sede
Art. 12 - Reclami sulla retribuzione
Art. 13 - Trasferimenti
Art. 14 - Divieti
Art. 15 - Visite di inventario e di controllo
Art. 16 - Disciplina aziendali - Doveri
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e agli esami dei lavoratori studenti
Art. 19 - Diritto allo studio
Art. 20 - Mense aziendali
Art. 21 - Indennità di mensa
Art. 22 - Innovazioni tecnologiche
Art. 23 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 24 - Appalti
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Certificato di lavoro
Art. 28 - Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda
Art. 29 - Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e controversie
Art. 30 - Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche
Art. 31 - Servizio civile e volontariato
Art. 32 - Contratto a tempo determinato
Art. 33 - Lavoro a tempo parziale
Art. 34 - Orario flessibile
Art. 35 - Scaglionamento ferie collettive
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Contrattazione aziendale
Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Parte speciale - Sezione A)
Art. 1 - Assegnazione : mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. C) al trattamento di cui alla Sez. A) della presente Parte Speciale
Art. 2 - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. B) al trattamento di cui alla Sez. A) della presente Parte Speciale
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 5 – Festività
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Maggiori prestazioni dei lavoratori inquadrati nella 7a categoria
 Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 - Indennità maneggio denaro – Cauzione
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Assenze e permessi
Art. 20 - Preavviso
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Trasferte
Art. 23 - Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione orari
Sezione Quadri.
Art. 1 – Informazione
Art. 2 - Formazione
Art. 3 - Orario flessibile
Parte speciale - Sezione Quadri
Art. 4 - Responsabilità civile e/o penale
Art. 5 - Brevetti
Art. 6 - Indennità di funzione
Art. 7 - Clausola di rinvio
Sezione B)
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. C) il trattamento di cui la Sez. B) della presente Parte Speciale
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 7 - Preavviso
Art. 8 - Trattamento di fine rapporto
Art. 9 - Nome di rinvio
Art. 10 - Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione oraria
Sezione C)
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Entrata ed uscita
Art. 3 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 4 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 5 - Recuperi
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Indennità per lavori che si svolgano in condizioni di particolare disagio
Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
Art. 12 – Mensilizzazione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 – Ferie
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Violazione delle procedure di rilevazione delle presenze
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 26 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 27 - Preavviso
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
Art. 29 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Art. 30 - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Art. 31 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 32 - Trasferte
Art. 33 - Apprendistato
Art. 34 - Retribuzioni base ragguagliate a mese e determinazione della retribuzione base oraria
Allegati
Contratto nazionale 14 dicembre 1990 per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale
Verbale di accordo del 23 ottobre 1973
Norme transitorie

Costituzione delle parti
Associazione Sindacale Intersind […]; con la partecipazione di una delegazione […];
l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-Chimiche e collegate a Partecipazione Statale - Asap […], con la partecipazione di una delegazione industriale […];
e la Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim-Cisl) […]; assistita dalla Segreteria Confederale della Cisl - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;
e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom-Cgil) […]; assistita dalla Segreteria Confederale Cgil - Confederazione Generale Italiana del lavoro;
e la Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Uilm-Uil) […]; assistita dalla Segreteria Confederale della Uil-Unione Italiana del lavoro e con la collaborazione tecnica di Filippo Maria Giorgi.

Premessa
Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione che vede le aziende metalmeccaniche impegnate in rilevanti e significativi processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e sviluppo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che consenta di corrispondere alle esigenze fondamentali di entrambe le parti e di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per il conseguimento degli obiettivi comunemente individuati e delle seguenti finalità:
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva e assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà settoriali e aziendali, dei richiamati processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse ed a favorire un coerente andamento dell'occupazione;
- valorizzare, in questo quadro, il ruolo del lavoro industriale, anche attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, una appropriata considerazione delle capacità e delle professionalità dei lavoratori, uomini e donne, ed una costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro;
- consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nella direzione di relazioni industriali orientate ad un maggior grado di consenso e di partecipazione dei lavoratori agli obiettivi sopra indicati.
Sulla base di quanto precede ed in coerenza con gli indirizzi stabiliti nell'Accordo interconfederale 21 febbraio 1990 tra Intersind, Asap e Cgil-Cisl-Uil, le parti hanno concordato di operare un riordino del sistema contrattuale di categoria attraverso:
- una nuova e più appropriata articolazione della contrattazione collettiva, definendo competenze e contenuti propri del contratto nazionale e della sede aziendale, secondo criteri atti ad evitare la riproposizione delle stesse materie ai diversi livelli, nonché individuando i soggetti abilitati in rapporto alle singole fattispecie disciplinate dal presente contratto;
- un più organico e funzionale assetto delle cadenze negoziali finalizzato a conferire certezza e programmabilità ai reciproci rapporti, determinando in via strutturale i relativi ambiti temporali attraverso una effettiva vigenza quadriennale del contratto nazionale, anche allo scopo di individuare un momento intermedio di contrattazione integrativa aziendale;
- idonee procedure di regolazione delle relazioni sindacali volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, anche allo scopo di prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione della normativa contrattuale e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
A tal fine le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, le parti hanno stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le Società rappresentate dall'Associazione Sindacale Intersind e dall'Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-Chimiche e Collegate a Partecipazione Statale che svolgono attività metalmeccaniche, come appresso indicate, e per i lavoratori, da esse dipendenti, addetti a tali attività.
Le parti si danno atto che la nuova articolazione del sistema contrattuale, come definita con il presente contratto, sostituisce il Protocollo 5 luglio 1962 sul "Sistema contrattuale dell'industria metalmeccanica".
[…]

Campo di applicazione del contratto.
1) - Il presente contratto si applica:
a) – alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica destinate alla produzione lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione dei manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) - alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metal meccaniche.
2) - Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente previste nel presente contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima durata regolamentazioni di settore che costituiscono parte integrante, a tutti gli effetti, del contratto stesso.
Al fini di cui sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono interamente l'area della categoria, sono i seguenti:
A) - Settore siderurgico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f, g), si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
B) - Settore navalmeccanico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni e chiatte;
- costruzione di imbarcazioni in plastica;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) - Settore elettromeccanico ed elettronico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al montaggio di:
- macchine ed apparecchi per la generazione distribuzione, trasformazione misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta.
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche.
D) - Settore auto-aviomotoristico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture.
- autobus e filobus;
- autocarri;
- aeromobili;
- carrozzerie per autovetture, autocarri, autobus e filobus;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, autobus, filobus e aeromobili.
E) - Settore meccanica varia
A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche, funivie e autobus; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettrica;
apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;
macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
utensili per macchine operatrici; strumenti d'officina;
utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;
macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici;
macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; occhialeria; orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
- Costruzione di:
vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
strumenti musicali metallici;
oggetti in ferro battuto;
scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico.
F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
- trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- fusione di ghisa in getti;
- fabbricazione di getti in acciaio.
3) - L'appartenenza dell'azienda al settore è determinata, quando l'attività è unica, da quella effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate.
Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna attività.
Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, nell'ambito di applicazione del presente contratto, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da un'unità produttiva, normalmente coincidente con lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma l'attività accessoria la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività dell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggiore numero di lavoratori. Nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell'ambito dell'unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza;
5) qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione.

Articolazione della contrattazione collettiva
[…]
2) Competenze del livello nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.
[…]
Il contratto nazionale individua, per il livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) dell'orario di lavoro.
3) Competenze del livello aziendale
A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;
- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro;
- pari opportunità.
B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale.
[…]

Parte generale - Sezione 1
Art. 1 - Sistema di informazione
1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali e i relativi criteri di localizzazione o l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:
- l'occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda:
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte Generale, Sez. 3.
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione l'articolazione per tipologie, nonché i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;
i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere;
l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;
m) sugli accordi con le altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione;
n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in particolare le lettere d),i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
[…]
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgimenti l'intero settore le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite del caso dalle rispettive Società finanziarie, nell'ambito dello stesso Ente di gestione.
[…]

Art. 2 - Osservatorio
Allo scopo di migliorare la conoscenza degli specifici assetti contrattuali in atto nei principali Paesi industrializzati, anche in relazione alle problematiche connesse alla fase di realizzazione del mercato unico europeo, Intersind, Asap e Fim-Fiom-Uilm convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio, cui viene affidato il compito di raccogliere e confrontare dati e informazioni come in seguito specificati, concernenti i settori produttivi nei quali operano le aziende metalmeccaniche a p.s., avuto riguardo alla loro tipologia e dimensione.
L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica contrattuale.
In relazione alle predette finalità, saranno raccolti ed aggregati, in maniera sistematica, dati significativi ed aggiornati sui seguenti argomenti:
- innovazione tecnologica;
- utilizzo degli impianti;
- produttività del lavoro;
- andamento dell'occupazione;
- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- sistemi di inquadramento;
- durata della prestazione lavorativa e relativi regimi.
saranno oggetto di analisi e verifica anche le normative legali che disciplinano, nei diversi Paesi, gli argomenti in questione.
Per l'attivazione dell'Osservatorio, le parti designeranno, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, un Comitato paritetico costituito da 12 componenti, che provvederà a:
- definire il campione da prendere in considerazione con riguardo ai Paesi interessati, ai settori produttivi, alle tipologie ed alle dimensioni aziendali;
- individuare un Istituto specializzato di ricerca cui affidare le rilevazioni e che potrà utilizzare anche gli elementi conoscitivi messi a disposizione da parte di ciascuna Organizzazione stipulante;
- concordare con l'Istituto specificato il programma delle rilevazioni, il cui onere economico verrà suddiviso tra le parti stipulanti in ragione, rispettivamente, di 2/3 a carico di Intersind e Asap e di 1/3 a carico di Fim-Fiom-Uilm.
Il Comitato si riunirà semestralmente per una verifica sull'andamento dei lavori e per un esame degli eventuali problemi che dovessero sorgere nella fase esecutiva.
L'istituto incaricato dovrà fornire, a partire dal 1992, un rapporto tecnico-ricognitivo con cadenza biennale sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazione.
Il contenuto del rapporto verrà messo a disposizione di ciascuna delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati.

Art. 4 - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all'assetto produttivo - Decentramento
Fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 1, nel caso di:
a) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo,
b) modifiche all'assetto produttivo degli stabilimenti, intendendosi in tali modifiche compreso anche l'eventuale scorporo di attività proprie del ciclo produttivo esistente,
c) decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e tecnico-amministrative, aventi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro, ne sarà data dall'azienda comunicazione - successivamente alla fase di progettazione e preventivamente a quella operativa - per gli aspetti qualitativi e quantitativi, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per un esame in ordine ai riflessi anzidetti. Tale esame - salvo diversi accordi che fossero direttamente raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa; l'azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
[…]

Art. 5 - Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Per quanto riguarda la tutela del lavoro a domicilio, fermo restando il disposto della legge 18 dicembre 1973, n. 877, le aziende daranno comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali di eventuali casi di ricorso a tale particolare tipo di prestazione. Alla predetta comunicazione potrà seguire un esame tra le parti.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa che verranno stipulati con le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.
[…]

Sezione 2 (Rapporti sindacali)
Art. 7 - Comitati antinfortunistici di stabilimento
Si farà luogo all'inclusione di rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali, nei comitati antinfortunistici di stabilimento, fermi restando i compiti tecnico-consultivi di cui tali comitati sono già oggi investiti nelle aziende.
La designazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i dipendenti dello stabilimento, competerà ai Sindacati territoriali di categoria, in ragione di uno per Sindacato.
[…]

Sezione 3 ( Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Art. 1 - Assunzione
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) con esattezza la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria professionale del sistema di inquadramento unico cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
4) la Sezione della Parte Speciale che gli viene applicata;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e del soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Art. 23 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
A) - Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale – in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le Rappresentanza sindacali aziendali nonché al disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità sanitarie locali, presidii e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi.
Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato - potranno essere affidate a Istituti sanitari scelti di comune accordo tra direzione e Rappresentanze sindacali aziendali preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali, ove esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti.
Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette apparecchiature messe a disposizione dall'azienda.
L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici.
Per la scelta degli Enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista dal 2° e 3° comma del presente articolo.
In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alle Rappresentanze sindacali aziendali.
In esso verranno annotati i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alle Rappresentanze sindacali aziendali.
In esso saranno annotati i risultati statistici delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune;
i registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa; la formulazione di tale libretto verrà definita tra le Rappresentanze sindacali aziendali e la direzione.
I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978.
Le direzioni aziendali forniranno semestralmente alle Rappresentanze sindacali aziendali, per aree significative, dati complessivi relativi:
- alla frequenza, alla gravità (fino a 3 giorni, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni sul lavoro;
- all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi per malattie professionali.
Le Rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte volte al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza, nonché ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ad opera dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente.
Salve le esigenze derivanti dal segreto industriale, l'azienda darà comunicazione alle Rappresentanza sindacali aziendali e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente.
Le aziende forniranno alle RSA:
- informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano conseguenze dirette e significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base alle acquisizioni medico-scientifiche;
- informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 175/1988;
- un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti.
Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra, la diffusione e l'uso di esse sono consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 del Codice Civile.
Le aziende forniranno altresì alle Rappresentanze sindacali aziendali un'informativa generale sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti.
Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell'ambiente di lavoro.
Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si determinano localmente, con l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti.
Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento:
1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale);
2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi significativi che le proprie attività produttive possono determinare sull'ambiente esterno, forniranno informazioni su forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti Autorità in materia.
B) - Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali, potranno essere esaminati con le RSA gli aspetti ergonomici connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo con le disposizioni di legge che interverranno nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva CEE in materia.

Art. 24 - Appalti
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia. Le aziende, peraltro, non affideranno all'interno dei propri stabilimenti od altre unità lavori in appalto relativi: ad attività di trasformazione che siano esplicate nelle unità o Stabilimenti suddetti, nonché ad attività di manutenzione ordinaria, sia quelle aventi carattere continuativo sia quelle che pur avendo carattere di saltuarietà siano suscettibili di coordinamento nella programmazione consentendo nei diversi successivi interventi manutentivi un carico di lavoro costante.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
[…]
Date le particolari caratteristiche di settore, la regolamentazione suddetta non troverà applicazione nei confronti delle aziende siderurgiche e navalmeccaniche che abbiano già provveduto a disciplinare la materia con accordi aziendali.
[…]

Art. 37 - Contrattazione aziendale
Le parti confermano che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione
[…]

Parte speciale - Sezione A)
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[…]

Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Sezione C)
Art. 10 - Indennità per lavori che si svolgano in condizioni di particolare disagio
Le parti, considerata la varietà di situazioni esistenti in materia, convengono di far luogo alla costituzione di commissioni tecniche a livello di settore le quali provvedano all'accertamento e, avendo presente l'esigenza di non determinare ulteriori oneri, al coordinamento delle situazioni in atto nelle aziende per le lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio.
Nel caso in cui vengano poste in atto nuove attività, vale a dire nuovi stabilimenti o nuovi reparti di lavorazione, e che insorgano contestazioni in ordine alle condizioni di particolare disagio in cui ivi si svolgono le lavorazioni, le contestazioni stesse saranno portate all'esame di una commissione tecnica di settore per un accertamento e la conseguente formulazione di suggerimenti relativi.
[…]

Art. 11- Regolamentazione del lavoro a cottimo
[…]
Norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo
Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo la linea a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti e nelle quali la quantità di produzione giornaliera e i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla "cadenza" cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione alla successiva.
Si considerano linee a flusso continuo le linee di produzione di serie, costituite da un insieme di posti di lavoro su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica secondo una successione prestabilita, e in ciascuno dei quali la quantità e il tipo di produzione giornalieri richiesti, individuali e di squadra, sono sempre costanti e non modificabili dall'attività del lavoratore.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro richiesto è fisso pur potendo variare da un posto all'altro, a seconda dell'operazione tecnologica da compiere; il prodotto si sposta lungo la linea con possibilità di formare depositi tra un posto e l'altro.
Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena o a flusso continuo) ed alle caratteristiche tecnico-orgamzzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentano per bisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi;
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di un'indennità particolare.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata agli stessi fini e con le procedure previste al 5° comma e seguenti del presente articolo.
In caso di aziende che introducano per la prima volta il sistema di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, alla prevista comunicazione seguirà, a richiesta, un esame congiunto.
Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale del sistema in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno degli elementi di cui al 5° comma delle presenti norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo sia stato modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni.
La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena o a flusso continuo è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato.
Nelle linee a catena o a flusso continuo le variazioni di cadenza che lascino inalterato il tempo globale assegnato non determinano variazioni retributive anche se implicano variazioni del livello medio di saturazione nei limiti previsti.
Per quanto concerne le controversie, ivi comprese quelle relative alle variazioni di ritmo, di cadenza e di saturazione, si seguirà la procedura prevista al 31° comma e seguenti del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento alle norme particolari previste per le linee a catena e a flusso continuo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si danno atto che, in relazione alla situazione esistente tra le aziende rappresentate dall'Intersind e dall'Asap, sistemi di lavorazione tipicamente a catena o a flusso continuo - ai quali sono applicabili le presenti norme - ricorrono
per le caratteristiche peculiari proprie di tali sistemi solo in aziende dei settori auto-aviomotoristico ed elettromeccanico ed elettronico.
Qualora anche in altri settori dovessero essere introdotti tali caratteristici sistemi di lavorazione le parti si incontreranno per accertarne la rispondenza ai fini dell'applicabilità delle presenti norme.
[…]

Art. 17 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sui lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell'art. 19 (Trattamento in caso di malattia) della presente Sezione.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto, oltre che all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro, al seguente trattamento:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti:
una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;
una indennità pari a metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
b) per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti :
una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
una indennità pari a metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni:
una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
una indennità pari a metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 31 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
[…]
9) In riferimento all'art. 17 (Indumenti di lavoro) della presente Sezione, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[…]

Allegati
Contratto nazionale 14 dicembre 1990 per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale

[…]
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad Incentivo
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.
[…]