Categoria: 1994
Visite: 4590

Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 18 marzo 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Distercoop e OO.SS
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Distercoop Faenza
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Relazioni Industriali
Orario di lavoro
Mensa
Vestiario
Corsi di formazione
Ambiente di lavoro e sicurezza
Aumenti salariali
Vigenza e Durata

Il giorno 18 (diciotto) marzo 1994 (millenovecentonovantaquattro), si sono incontrati presso la sede della Distercoop scrl di Faenza, le delegazioni della Direzione aziendale e del Sindacato che hanno convenuto quanto segue:

Relazioni Industriali
L'azienda fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali all'inizio di ogni anno: informazioni sullo sviluppo del settore anche alla luce delle nuove normative comunitarie sulla distillazione e la riforma dell'O.C.M. vitivinicolo;
- informazioni su nuovi prodotti e conseguenti nuove tecnologie a modifica di quelle esistenti;
- eventuali acquisizioni o decentramenti di produzione;
- programmi di investimento ed eventuali diversificazioni produttive;
- formazione ed addestramento professionale;
- organizzazione del lavoro;
- organici aziendali e stagionalità occupazionali;
- informazione sui bilanci annuali dell'azienda e relative controllate.
Tali informazioni che formeranno oggetto di confronto tra 1e parti, rivestono carattere di riservatezza e non potranno essere trasmesse all'esterno senza uno specifico pronunciamento della Direzione aziendale.

Orario di lavoro
Le parti concordano sulla programmazione per i lavoratori giornalieri di 39 ore settimanali, con l'utilizzo di 1 (una) ora alla settimana usufruendo del monte ore di riduzione d'orario contrattuale.
Qualora le settimane di riduzione siano inferiori alle 52 annuali, il prelievo dal monte ore sarà per ciascuna settimana con prestazione a 39 ore.
Le parti concordano che questa organizzazione dell'orario non intaccherà la norma che vede l'orario di lavoro settimanale fissato a 40 ore, pertanto nella eventualità di prestazioni straordinarie la 40 ora verrà retribuita normalmente.
Le parti concordano altresì che per quanto riguarda l'orario dei lavoratori turnisti, l'organizzazione degli stessi rimane confermata con le modalità attuali.
Per quanto riguarda gli impiegati, le parti concordano dopo una sperimentazione effettuata nel secondo semestre '93, di confermare una riduzione di 4 (quattro) ore al mese da attuarsi in accordo con i rispettivi capi ufficio, garantendo la funzionalità degli stessi.

Mensa
Le parti concordano che il servizio mensa deve essere assicurato ai 1avoratori che ne usufruiscono nel mezzogiorno.
[…]

Vestiario
Le parti concordano di integrare 1a fornitura attuale ad ogni dipendente con la consegna di ulteriori:
n. 2 felpe
n. 2 camicie
n. 2 pantaloni
Per i reparti dove si eseguono lavorazioni speciali, verranno concordati ulteriori indumenti in accordo tra il CdF e la Direzione tecnica, qualora se ne ravvisasse la necessità.
Ad ulteriore conferma che l'Azienda intende dotare il personale dell'abbigliamento predisposto, le parti concordano che qualora non venisse rispettato l'obbligo di indossare gli indumenti aziendali da parte dei dipendente durante l'orario di lavoro, la Direzione tecnica segnalerà quei lavoratori inadempienti e verranno applicate le misure disciplinari previste dall'art. 52 del vigente CCNL.

Corsi di formazione
Le parti concordano di fare partecipare un gruppo di lavoratori da individuare, ad un corso di pronto soccorso in caso di incidente all'interno dell'azienda, le modalità verranno concordate tra il CdF e la Direzione tecnica che dovrà prevedere: con chi farli, con quali tempi e con quali tempi di aggiornamento.
I corsi dovranno prevedere lezioni di addestramento antincendio e di preparazione ed intervento in caso di eventuali incidenti industriali, con prove per ridurre al minimo le probabilità del rischio (Legge Seveso D.P.R. 175).
I costi saranno a carico dell'azienda.

Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti concordano di demandare ad incontri tra il CdF e la Direzione Tecnica la risoluzione di eventuali problematiche che si presenteranno di volta in volta.
Le parti confermano la validità delle visite mediche in quei reparti dove sono già in essere, riconfermandone la periodicità attuale.
Le parti nel riconfermare la validità del confronto istituito con i lavoratori dei singoli reparti sul problema della sicurezza ed organizzazione del lavoro, convengono di estendere le informazioni sulle sostanze impiegate nelle lavorazioni ad eventuali problemi legati ai rischi connessi all'ambiente sia interno che esterno (Legge Seveso D.P.R. 175).