Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 11 febbraio 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: O.M. Corazza e CdF /Fim/Uilm/Fiom
Settori: Metalmeccanici, O.M. Corazza Bologna
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Informazioni / Relazioni industriali
Politiche industriali
Occupazione
Formazione professionale
Orario di lavoro
Malattia / Infortunio non professionale
Ambiente di lavoro
Regolamentazione per il personale in trasferta
A) Indennità giornaliera: (01.01.1994)
B) Indennità varie
Regolamentazione part time
Trattamento economico aziendale
Decorrenza e durata
Previdenza integrativa
Quota contratto
Meccanismo di consolidamento
Allegati

Verbale di accordo aziendale

Oggi 11 Febbraio 1994, fra la ditta Officine Meccaniche Natalino Corazza spa […] e i lavoratori della stessa rappresentati dal Cdf ed assistiti da […] Fim, […] Uilm e […] Fiom, è stato raggiunto il seguente accordo aziendale:

Informazioni / Relazioni industriali
Nell'ambito delle procedure di informazione attinenti l'area delle relazioni industriali e sindacali, le parti convengono di effettuare, almeno una volta per anno, un apposito incontro nel corso del quale la Direzione aziendale illustrerà alla Rappresentanza Sindacale Aziendale ed alle Organizzazioni Sindacali territoriali il consuntivo, relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno corrente, sui seguenti argomenti:
a) situazione produttiva e di mercato, con particolare riferimento allo sviluppo ed al consolidamento di nuove fasce di mercato;
b) situazione finanziaria;
c) investimenti e loro destinazione (per processo e/o per prodotto);
d) stato dell'occupazione aziendale; per questa specifica voce i dati relativi faranno riferimento, in particolare, a:
- occupazione femminile,
- assunzione di forza lavoro giovanile,
- andamento del turn-over;
e) ambiente di lavoro/sicurezza/ecologia;
f) caratteristiche generali del decentramento produttivo e sue tipologie.
La riunione nel corso della quale saranno fornite le notizie di cui sopra sarà tenuta, normalmente, nel mese di febbraio di ciascun anno.
Per l'anno corrente le parti si danno atto che le informazioni in questione sono state rese dalla Direzione aziendale secondo lo schema dell'allegato n. 1.
Per le eventuali modifiche legate all'innovazione tecnologica ed organizzativa, aventi significativa rilevanza su professionalità, condizioni di lavoro e livelli occupazionali, la Direzione Aziendale comunicherà preventivamente a RSA e OO.SS. il proprio progetto, allo scopo di consentire sull'argomento un apposito confronto, la cui durata non eccederà di norma le due settimane e durante il quale le parti non procederanno ad iniziative unilaterali.
Restano ovviamente non modificati tutti i maggiori termini previsti dalle varie norme per l'espletamento delle procedure di consultazione sindacale, così come viene ribadito il criterio della riservatezza sulle informazioni in questione.

Politiche industriali
La Direzione Aziendale conferma la volontà della società di mantenere e sviluppare l'insediamento industriale Corazza, cercando le soluzioni più idonee al consolidamento e alla crescita delle quote di mercato oggi detenute.
L'attuale struttura dell'organico, necessitando delle adeguate sostituzioni a fronte del personale che ha recentemente lasciato l'Azienda, dovrà assestarsi in misura da consentire un corretto utilizzo delle risorse umane.
A tal fine si individua come strategica la funzione "Ufficio Tecnico" sulla quale l'Azienda è orientata ad effettuare i necessari investimenti, in risorse e tecnologie.
Entro il mese di settembre 1994 le parti si incontreranno per esaminare le proposte di investimento e di individuazione delle linee strategiche che la società intenderà effettuare per il periodo futuro.
Per quanto qui non richiamato, si intende mantenere in essere le esperienze già indicate con l'accordo aziendale 02.05.1988 in materia di Occupazione e di organizzazione del lavoro.

Occupazione
Fatto salvo quanto già disciplinato nel Capitolo "Informazioni / Relazioni Industriali", la Direzione Aziendale porterà a conoscenza della Rappresentanza Sindacale Aziendale i propri fabbisogni di personale, sia per quanto riguarda il ricorso ad assunzioni dall'esterno, sia per quanto concerne gli sviluppi professionali del personale già occupato.
Stante la particolare situazione dell'attuale mercato del lavoro cui può fare riferimento l'Azienda, le parti convengono sulla opportunità di privilegiare, laddove ne sussistano i requisiti, la ricollocazione di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità o di personale in CIGS.
Lo strumento dei Contratti di Formazione / Lavoro, attualmente in fase di profonda ristrutturazione legislativa, verrà utilizzato prioritariamente per l'acquisizione di lavoratori senza precedenti esperienze professionali.
A tale proposito, fatta salva la conversione in legge delle norme urgenti che disciplinano l'istituto, la Direzione Aziendale effettuerà una verifica con le RSA nella seconda metà del progetto di formazione, allo scopo di valutare l'attitudine del giovane alla realtà nella quale è inserito.

Formazione professionale
Premesso che il raggiungimento di elevati standard qualitativi del prodotto Corazza è un obiettivo strategico della massima rilevanza, le parti convengono che una adeguata formazione ed un adeguato aggiornamento professionale siano strumenti idonei per consentire il raggiungimento di tale obiettivo.
Nel corso dell'incontro annuale di cui al Capitolo "Informazioni / Relazioni Industriali" o, comunque, al manifestarsi di tale opportunità, la Direzione Aziendale fornirà informazioni sulle esigenze esistenti in materia, specificando il numero dei lavoratori che intende coinvolgere ed i profili professionali che ne scaturiranno.
La formazione e l'aggiornamento periodico potranno essere effettuati sia all'interno dello stabilimento, affiancando ai lavoratori coinvolti appositi collaboratori con funzioni di "Formatore", sia utilizzando apposite strutture esterne, che diano ampia prova di qualità e serietà professionale.
Le aree nelle quali volta per volta verranno effettuati i corsi in questione saranno prioritariamente verificate fra Direzione e RSA.
Verrà istituito, a livello aziendale, un sistema che consenta ai lavoratori interessati la consultazione e l'aggiornamento dei dati tecnici di progettazione e di produzione, ciò allo scopo anche di permettere il mantenimento della "memoria storica" da parte del personale che si avvicenda nelle aree di produzione.
Per il 1994 le parti si incontreranno entro il mese di settembre per definire i programmi di lavoro.

Orario di lavoro
Ferie collettive: il periodo di fruizione delle ferie collettive (3 settimane consecutive) potrà essere richiesto dai singoli lavoratori all'interno di un arco di tempo compreso fra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana del mese di settembre di ciascun anno.
L'orario di lavoro flessibile, nella misura di 15 minuti viene esteso a tutti i dipendenti con fruizione dalle ore 8.00 alle 8.15 o dalle 16.45 alle 17.00 (il venerdì dalle 15.45 alle 16.00).
Il recupero sarà effettuato nella medesima giornata con le seguenti modalità: 12.00 - 12.15, 12.45 - 13.00.
In caso di necessità di variazioni temporanee dell'orario di lavoro, a fronte di particolari esigenze di produzione, si conviene di adottare schemi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale, che prevedano:
- compensazione semestrale in maniera da lasciare invariato il normale orario all'interno dell'anno;
- numero massimo di ore da compensare non eccedente le 5 per settimana;
- maggiorazione economica per le ore eccedenti il normale orario contrattuale, pari al 15% delle retribuzioni prese a base di calcolo.
Il ricorso a tale regime di orario, con riferimento alle quantità ed alle modalità di effettuazione, verrà concordato preventivamente tra DA e CdF entro i 10 giorni precedenti.

Ambiente di lavoro
Laddove la Rappresentanza Sindacale Aziendale vorrà individuare al suo interno una figura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (c.d. "Delegato alla Sicurezza"), la Direzione Aziendale ne riconoscerà la qualificazione, intendendo con ciò che sarà esso il soggetto al quale verrà fatto principale riferimento per la trattazione delle tematiche ambientali.
Resta comunque inteso che Direzione Aziendale, RSA e Delegato alla Sicurezza si adegueranno immediatamente alle disposizioni che in materia potranno scaturire a seguito del prossimo recepimento nella legislazione nazionale delle Direttive Comunitarie (89/391, ecc.).
Nell'ipotesi in cui un lavoratore, a causa delle sue condizioni di salute non più compatibili con un determinato processo produttivo, venga allontanato temporaneamente dal posto di lavoro su segnalazione del medico aziendale (ex art. 8, Decreto Legislativo n. 277/1991) la Direzione Aziendale provvederà per quanto possibile ad inserirlo in un altro posto di lavoro nell'ambito dello stabilimento.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorso, a cura del lavoratore stesso, avverso il parere del medico aziendale.

Regolamentazione per il personale in trasferta
Al personale inviato in trasferta a svolgere la propria attività viene riconosciuto il seguente trattamento:

B) Indennità varie:
[…]
Normativa:
[…]
- In caso di trasferte in zone interessate da particolari eventi morbosi l'Azienda effettuerà, su richiesta degli interessati, i necessari protocolli diagnostici, fatti salvi i casi di obbligatorietà previsti (vaccinazioni, ecc.).
- Compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, l'utilizzo del personale in trasferta avverrà mediante rotazione fra il personale tecnico di montaggio.
- Verranno istituiti, laddove si individueranno le esigenze, appostiti corsi di formazione per il personale trasfertista.
Riposo compensativo retribuito (01.01.94):
- al decorrere di almeno 30 giorni continuativi di trasferta saranno riconosciuti al personale n. 2 giorni di riposo retribuito, da fruire immediatamente al rientro dalla trasferta.
Riposo compensativo retribuito (01.01.95):
- al decorrere di almeno 25 giorni continuativi di trasferta saranno riconosciuti al personale n. 2 giorni di riposo retribuito, da fruire immediatamente al rientro dalla trasferta.

Regolamentazione part time
Premesso che l'istituto di lavoro a tempo parziale è autonomamente regolato per legge, le parti convengono che l'utilizzo del part time verrà concesso in misura tale da non superare complessivamente il 5% della forza lavoro occupata.
[…]