Categoria: 1994
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Tipologia: Contratto Collettivo Aziendale
Data firma: 17 marzo 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Robuschi/Unione Parmense degli Industriali e CdF/Fiom-Cgil/Fim-Cisl/Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Robuschi Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Dichiarazione a verbale
1) Sistema informativo
2) Occupazione/professionalità
3) Lavoro a tempo parziale
4) Ambiente di lavoro
5) Premio di produttività ad obiettivi
6) Indennità di turno
7) Norma finale
8) Decorrenza e durata
Nuovo Conto economico "europeo"

Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro

Addì, 17 marzo 1994, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali tra la Ditta Robuschi & C. spa […], assistito […] dall'Ufficio Sindacale dell'Unione Parmense degli Industriali […] e le maestranze dipendenti rappresentate dal CdF […], assistiti dalla Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil […], si stipula e conviene il seguente Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro.

Le Parti, come sopra costituite,
- ritengono che le relazioni industriali dovranno ispirarsi a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle reciproche prerogative, di sistematicità di rapporti sui temi di comune interesse e di ricerca del superamento delle occasioni di conflitto;
- considerano inoltre la necessità di rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramento di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti, di incrementi di produttività e di redditività, condizioni essenziali per la competitività dell'azienda e indispensabili per confrontarsi con la concorrenza interna ed internazionale in vista della complessiva globalizzazione dei mercati;
- dichiarano che il presente accordo è coerente con l'accordo realizzato tra Governo, Confindustria ed Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl e Uil in data 23.7.1993.

Dichiarazione a verbale
L'Azienda ribadisce, a tale proposito, di attribuire grande importanza alla tempestività con cui il Governo varerà i provvedimenti legislativi sul regime contributivo- previdenziale degli istituti oggetto della contrattazione Aziendale.
Dopo ampia ed approfondita discussione convengono quanto segue:

1) Sistema informativo
In relazione a quanto in premessa l'Azienda dichiara la propria disponibilità a fornire entro il primo quadrimestre di ogni anno informazioni globali riguardanti:
- le prospettive produttive
- l'andamento dei mercati
- programmi di investimento
- processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro.
Nel corso dei successivi quadrimestri verranno forniti aggiornamenti sui temi di cui sopra.
Inoltre, entro il 1° semestre verrà fornita - in apposito incontro - illustrazione del bilancio.
In presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione e in caso di inserimento di rilevanti innovazioni tecnologiche che comportino riflessi sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori e sulle condizioni ambientali, l'Azienda, fermi restando i necessari e doverosi obblighi di riservatezza e segretezza conseguenti all'estrema delicatezza degli argomenti trattati, darà preventiva informazione degli interventi da attuare.
Su dette problematiche il CdF e le OO.SS. potranno illustrare il proprio motivato parere e presentare eventuali proposte per il raggiungimento, ove possibile, di comuni convergenze.

2) Occupazione/professionalità
L'Azienda riconferma il ruolo strategico delle attività connesse allo studio e progettazione di macchine ed impianti caratterizzati da elevato know how così come la loro realizzazione attraverso le proprie officine specializzate.
In relazione a ciò l'Azienda pone tra i propri obiettivi strategici il potenziamento ed il miglioramento dei suddetti settori in modo da preservare e sempre più valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze che costituiscono fattore principale di Affermazione sui mercati nazionale ed internazionale.
Peraltro, al fine di rispondere sollecitamente alle richieste di un mercato sempre più frenetico ed esigente e con l'intento di rendere quanto più flessibile la produzione - senza compromettere il mantenimento del know how dell'Azienda - si conviene sull'opportunità di proseguire - fermo restando il rispetto dell'obbligo di informative previste dal CCAL 6.2.1981 - nella scelta di affidare ad aziende specializzate l'esecuzione delle attività considerate non strategiche.
Le Parti, nel mentre riconoscono che l'arricchimento permanente del fattore umano, gli stimoli per l'aggiornamento, l'interesse e la responsabilità del risultato del lavoro costituiscono premessa indispensabile per un equilibrato sviluppo dell'attività dell'Azienda, convengono sull'opportunità di istituire una Commissione tecnica paritetica, regolarmente retribuita - composta da 6 membri, tutti dipendenti dell'azienda, di cui 3 designati dall'Azienda e 3 dal CdF - avente lo scopo di esaminare e suggerire soluzioni idonee ad un corretto sviluppo professionale di tutti i dipendenti in relazione all'evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione del lavoro, della ricerca e del processo produttivo aziendale.
L'Azienda e il CdF valuteranno le soluzioni proposte dalla Commissione al fine di accertarne la fattibilità sia in relazione alle esigenze tecnico organizzative che alla compatibilità economica.
Sulla scorta delle suddette valutazioni l'Azienda annualmente attiverà i relativi programmi di formazione professionale.
Annualmente sarà consegnato al CdF l'elenco di tutti i dipendenti con il relativo inquadramento contrattuale.

4) Ambiente di lavoro
Le Parti riconoscono l'efficacia degli interventi migliorativi effettuati negli ultimi anni per migliorare il microclima aziendale.
Parimenti riconoscono la validità del sistema di relazioni in essere consistente nella puntuale informazione degli interventi da attuare nonché nell'illustrazione degli studi approntati direttamente dall'Azienda o da esperti da essa incaricati, nell'ottica di quanto previsto dal DL 277 del 18.8.1991 e dal Manuale sulla Sicurezza sul Lavoro, in dotazione a tutti i dipendenti.
Nel riconfermare tale metodologia, l'Azienda dichiara essere suo obiettivo il costante miglioramento dell'ambiente di lavoro.

7) Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai precedenti accordi in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.