Categoria: 1994
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Tipologia: Accordo Aziendale
Data firma: 14 giugno 1994
Validità: 14.06.1994 - 31.12.1997
Parti: Tagliavini e CdF/Fiom-Cgil/Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Tagliavini Noceto (PR)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1) Informazioni
2) Ambiente di lavoro
3) Orario di lavoro
4) Occupazione
5) Previdenza integrativa
6) Erogazione salariale
7) Mensa
8) Quota contratto
9) Norma finale
10) Decorrenza e durata
Allegato

Addì, 14 giugno 1994, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali tra la Ditta Tagliavini spa […], e le maestranze dipendenti, rappresentate dal CdF […], assistiti da […] Fiom - Cgil e da […] Uilm Uil dopo ampia e approfondita discussione si conviene quanto segue:

1) Informazioni
Di norma, entro il primo quadrimestre, su richiesta del CdF/RSU, l'azienda fornirà allo stesso informazioni globali previsionali riguardanti:
- le prospettive produttive;
- le situazioni di mercato nazionali ed estere;
- i programmi di investimenti che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti, ampliamenti di quelli esistenti, eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie (CED, CAD, CAM).

2) Ambiente di lavoro
L'azienda conferma la propria disponibilità al mantenimento della convenzione in essere con l'USL n. 5 per le visite mediche obbligatorie preventive e periodiche e si conferma altresì disponibile a mantenere il proprio impegno finalizzato al continuo miglioramento dell'ambiente di lavoro.
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, l'azienda si dichiara disponibile ad incontrarsi con il CdF/RSU allo scopo di esaminare eventuali problemi connessi all'ambiente di lavoro, in armonia con quanto al riguardo previsto dalle vigenti norme di legge.

3) Orario di lavoro
L'azienda dichiara la propria disponibilità ad esaminare con il CdF/RSU le modalità di fruizione della riduzione dell'orario di lavoro annuo prevista dall'art. 5, Disc. gen. sez. 3, del vigente CCNL per l'industria metalmeccanica, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, nonché con situazioni oggettive esistenti all'interno dell'azienda.
Azienda e CdF/RSU si incontreranno nel primo quadrimestre di ogni anno allo scopo di stabilire il calendario ferie. Nell'ambito di tale incontro, potranno essere esaminate - di volta in volta - eventuali modalità di utilizzo del 2 giugno e 4 novembre.

9) Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai precedenti Accordi in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.