Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 giugno 2014, n. 24602 - Omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei committenti


 



Fatto





Il Tribunale di Oristano - sezione distaccata di M.- con sentenza del 17 febbraio 2011 assolveva G.A. e B.G., con la formula il fatto non sussiste, da più reati concernenti violazioni antinfortunistiche e dal delitto di lesioni colpose, aggravate, ai danni di P.M.

I predetti erano stati tratti a giudizio nella qualità di proprietari - committenti di lavori, affidati alla ditta di D. di manutenzione straordinaria consistenti in demolizioni e rifacimenti di solai nel cantiere di Via (...) nel comune di Tresnuraghes, ed, in particolare, per non avere essi designato il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, omissione che aveva determinato l'evento lesivo contestato.

La persona offesa, sentita in dibattimento, riferiva di aver ricevuto l'incarico dal D.A. presente nel cantiere, di rimuovere alcune pietre, nell'attendere a tale incombenza subiva lo schiacciamento delle dita di una mano per la caduta di una pietra.

II Tribunale, poiché il P.M. aveva sostenuto di non avere avuto contatti con i proprietari e committenti delle opere, assolveva gli odierni ricorrenti ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p. per insufficienza della prova in ordine alla circostanza che essi rivestissero la qualità di datori di lavoro.

All'esito del giudizio di appello, proposto dalla parti civile ai soli effetti civili, la Corte di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il G A ed il B G responsabili del delitto di lesioni colpose condannandoli al risarcimento dei danni in favore della parte civile P.M.

Propongono ricorso per cassazione entrambi denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 590, 2 e 3 comma cod. pen.. In sostanza, premesso che la Corte del merito individua profili di responsabilità a carico dei ricorrenti in riferimento alla posizione di garanzia dovuta alla qualità di proprietari-committenti dei lavori, si evidenzia che tutti gli elementi di prova, utilizzati dal giudice del gravame, per sostenere la colpevolezza degli imputati sono, in realtà (tutti di natura equivoca e non potevano consentire una lettura unidirezionale. In particolare, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione la si rileva laddove nega rilevanza alla posizione del comproprietario D.A. attribuendogli una posizione estranea ai fatti e così riconducendo, arbitrariamente, il ruolo del genitore nella vicenda a dipendente dell'impresa "E." senza alcuna indagine circa l'esistenza del rapporto di lavoro al momento del fatto.



Diritto





I motivi posti a base del ricorso sono infondati e ne determinano il rigetto.

La Corte del merito è pervenuta all'affermazione della responsabilità, ai soli effetti civili, dei ricorrenti in ordine al delitto di lesioni colpose, partendo dal fatto incontestato, già evidenziato dal giudice di primo grado, che, nel cantiere ove si è verificato l'infortunio, non era stata adottata alcuna misura di prevenzione, e che il B.G. ed il G.A. fossero i committenti dei lavori, sulla base di elementi di prova certi (testimonianze, documentazione).

E, dunque, con congruenza argomentativa i giudici di appello hanno innanzitutto affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la morte dell'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche, condividendo su quest'ultimo punto l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'inosservanza delle prescritte cautele, descritte nella parte narrativa.

Con specifico riferimento alle censure dei ricorrenti, ritiene il Collegio che la rivisitazione della sentenza di primo grado, in senso peggiorativo, ha riguardato, non tanto una diversa valutazione della prova circa la qualità di committenti delle opere di ristrutturazione da parte dei ricorrenti, quanto la questione di diritto secondo cui i committenti delle opere rispondono della violazione delle norme relative alle misure di sicurezza sul lavoro, ancorché non rivestano la qualità di datori di lavoro. Per altro, si evidenzia anche, da parte dei giudici dell'appello, la contraddittorietà della sentenza di primo grado tra motivazione e dispositivo, poiché l'assoluzione nel dispositivo è stata pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", pur essendosi verificato l'infortunio, mentre nella motivazione si ritiene che la responsabilità sia da addebitare ad altri.

Non si può non condividere l'assunto in diritto della sentenza impugnata che, puntualmente, fa riferimento ad uniforme giurisprudenza di questa Corte (V. sez. IV sentenza n. 3563/2012 rv. 252672), secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un'opera edile, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore), anche dal committente qualora si verifichi in concreto l'incidenza della sua condotta nella causazione dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo.

Conferente è il richiamo in sentenza al principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro - in virtù della previsione di cui all’art. 6, comma secondo, D.Lgs. n. 494 del 1996, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 528 del 1999 - il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l’adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente "formali" ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che le verifiche di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 496 del 1996 hanno carattere formale, affermando che la mancata esecuzione dell’analisi dei rischi e l’omessa previsione di misure di sicurezza per l’esecuzione dei lavori incidono sulla posizione del committente in relazione sia alla scelta dei tecnici incaricati della redazione del piano, sia agli obblighi allo stesso imposti di accertare che detti tecnici si fossero adeguatamente fatti carico dei temi della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute del lavoratore).

Nel caso che ci occupa i ricorrenti nella qualità ad essi contestata, in violazione dell'art. 3 comma 3, 20 D.Lgs 494/1996 hanno omesso di designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con la conseguenza che è da ritenersi senz'altro corretta la ritenuta configurabilità della responsabilità anche a loro carico, poiché, nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte distrettuale, l’evento è collegato casualmente anche alla loro colposa omissione e avendo consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, quale l' esecuzione nel cantiere opere di demolizione e di rifacimenti di solai, senza l'apprestamento degli idonei presidi di sicurezza.

Va, inoltre, ricordato che il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4, 29 aprile 2008, n. 22622, Barzagli ed altro, non massimata sul punto).

Si tratta, come si vede, di una normativa molto rigorosa, che dimostra con chiarezza l'intendimento di assicurare ai massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente "estensione" dei soggetti onerati della relativa "posizione di garanzia" nella materia prevenzionale allorquando l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche prescritte risulti la conseguenza del rilevato omesso coordinamento.

Che i due ricorrenti, al di là della omissione contestata, fossero a conoscenza della situazione di precaria sicurezza nel cantiere la Corte distrettuale lo evidenzia facendo riferimento alla circostanza che essi erano i proprietari dell'edificio che doveva essere ristrutturato, che avevano interesse a ristrutturarlo e che erano pure i committenti dei lavori, poiché venivano eseguiti nel loro interesse ed a loro spese, avendo già attivato a loro nome l'autorizzazione edilizia ed il POS e che avevano autorizzato l'inizio delle opere senza il rispetto di alcuna disposizione in materia di sicurezza.

Alla luce di quanto motivato nell'impugnata sentenza la censura dei ricorrenti si prospetta come mera valutazione del fatto, nonché come apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito, per quanto argomentato, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.