Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 giugno 2014, n. 13340 - Esposizione ad amianto


 

Fatto




1. - Con sentenza depositata in data 28 aprile 2009, la Corte d'appello di Lecce, in accoglimento del gravame proposto da A.S. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi, riconosceva il diritto dell'appellante alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, a seguito dell'esposizione all'amianto quale dipendente di società del gruppo M/M/H/M nello stabilimento Petrolchimico di Brindisi, per il periodo compreso tra il 4 luglio 1962 e il 28 febbraio 1986.

1.2. - La Corte territoriale premetteva che, dal solo atto di indirizzo del 7 marzo 2001 adottato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (cosiddetto protocollo Guerrini) e rivolto all’INAIL, ed in cui si esprimono criteri generali e astratti cui l’Istituto deve uniformarsi nel rilasciare le apposite certificazioni, non può trarsi la prova dell’esposizione qualificata, dovendosi in concreto accertare le mansioni svolte dai singoli lavoratori, i reparti di produzione cui sono stati addetti, la continuità e regolarità dell'attività lavorativa, le aziende interessate dal protocollo:

1.3. - Aggiungeva che l’INAIL deve verificare l'esistenza di tutte queste condizioni, avendo un potere meramente ricognitivo, che può essere disatteso giudizialmente, così come il mancato rilascio di certificazione da parte dell'Istituto non è di ostacolo all'accertamento giudiziale.

1.4. - Tanto premesso, riteneva che i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado avevano confermato l'esistenza di tutte le condizioni previste dal cosiddetto Protocollo Guerrini affinché l’Inail rilasciasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici previdenziali in oggetto.

2. - Contro la sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS sulla base di due motivi.

Lo S. si costituisce depositando controricorso, illustrato da memoria.



Diritto




1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179, dell’art. 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004 e dell'art. 2697 del codice civile (in relazione all’art. 360, n 3 c.p.c.).

1.1. - Precisamente, censura la sentenza nella parte in cui la Corte, pur in difetto della certificazione dell’Inail, ha ritenuto provata l'esposizione all'amianto del ricorrente per il solo fatto che le mansioni da questi svolte corrispondevano a quelle contemplate dall'atto di indirizzo ministeriale, senza tuttavia che fosse stata offerta la prova della ricorrenza di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto azionato, e in modo specifico del superamento della soglia minima di esposizione individuale all'amianto.

1.2. - Aggiunge che anche il decreto ministeriale del 17 dicembre 2004, in attuazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, all'art. 3 prevede che l’INAIL certifichi la sussistenza e la durata dell’esposizione all'amianto all'esito di una complessa procedura, che si snoda attraverso l'acquisizione di tutte le notizie e dei documenti ritenuti utili, l'esperimento di sopralluoghi e incontri tecnici, nonché attraverso l'esame dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelle della letteratura scientifica, di informazioni tecniche nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

1.3. - Ritiene pertanto che, alla luce di questi dati normativi, non sia sufficiente la verifica della mera coincidenza tra le mansioni espletate dall'assicurato e quelle utilizzate nell'atto di indirizzo, ma occorra l'accertamento di dati di maggiore complessità e approfondimento, non acquisiti dalla corte territoriale.

Il motivo si conclude con un quesito di diritto.

2. - Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360, n. 5 c.p.c.), con riferimento all'esposizione all'asbesto da parte del lavoratore in concentrazioni superiori alla soglia minima di cui agli artt. 24 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e 2 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

3.1 motivi, che si esaminano congiuntamente stante la loro connessione logica, sono infondati.

3.1. - Il ricorso è ammissibile, in considerazione della specificità di entrambi i motivi di ricorso, come sopra illustrati: in particolare, è preciso il richiamo agli atti di indirizzo ministeriale, di cui il ricorrente espone il contenuto in modo compiuto e pertinente, mentre per quanto riguarda il vizio di insufficiente motivazione, il ricorso si conclude con il necessario momento di sintesi, in cui vi è la chiara enunciazione del fatto controverso nonché delle ragioni della sua decisività.

3.2. - La questione sottoposta all'esame è già stata affrontata in controversie di analogo contenuto da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass., 26 marzo 2013, n. 7501; Cass., 6 giugno 2012, n. 9157; Cass., 28 novembre 2011, n. 25040), che è pervenuta ad una soluzione coerente con la qualificazione giuridica di atti non autoritativi degli atti di indirizzo e delle certificazioni dell'INAIL in materia di esposizione all'amianto, così come da insegnamento delle Sezioni Unite della Corte (con la sentenza del 24 settembre 2010, n. 20164).

3.3. - Si è invero ricordato che la legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, stabilisce che "le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'lNAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni".

3.4. - Si è poi ribadito che gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova dell'esposizione qualificata, esprimendo criteri di tipo generale e astratto, che devono essere utilizzati dall'lNAIL ai fini dell'accertamento in concreto della misura e della durata della esposizione e del rilascio della relativa certificazione.

Ma si è aggiunto anche che, non costituendo le certificazioni INAIL provvedimenti autoritativi, il diritto al beneficio può comunque essere provato in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova (cfr., ex multis, Cass., 2 agosto 2010, n. 17977; Cass., 27 aprile 2007, n. 10037), ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., 13 febbraio 2007, n. 3095).

3.5. - Alla luce di questi principi, appare corretto il ragionamento del giudice del merito il quale ha valutato l’atto di indirizzo ministeriale - contenente l'accertamento che presso un determinato impianto produttivo sia stata superata l'esposizione qualificata per gli operai con determinate qualifiche e addetti a determinate mansioni - unitamente all'accertamento in fatto della circostanza specifica che il lavoratore ha espletato per un periodo ultradecennale le mansioni descritte nel protocollo: è così pervenuto alla conclusione che, nel caso di specie, risulta integrata la prova presuntiva riguardo all'esposizione ultradecennale all'amianto, necessaria per il conseguimento del beneficio contributivo.

3.6. - Per contro, emerge un difetto di allegazione e prova da parte dell’Inps di ragioni ostative circa la valenza degli elementi indiziari gravi forniti dall'atto di indirizzo ministeriale, che deve ritenersi redatto sulla base di adeguate conoscenze e pertinenti massime di esperienza circa le condizioni di lavoro prese in considerazione, e dall'accertamento in giudizio compiuto circa la specifica posizione individuale.

3.7. - In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, all’esito della valutazione della prova testimoniale espletata nel giudizio, sussistenti tutte le condizioni previste dall'atto ministeriale perché l’INAIL rilasciasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici in oggetto ("continuità e regolarità di svolgimento di mansioni proprie di capo operaio e poi di assistente tecnico responsabile del coordinamento e del controllo del personale addetto operativamente ad effettuare pulizia all'interno di tratturi"), considerato altresì che l'atto di indirizzo Guerrini prevede il riconoscimento dei benefici previdenziali ai capi squadra e agli assistenti tecnici, che, come il resistente, abbiano avuto un ruolo operativo all'interno del gruppo di manutenzione degli impianti di produzione del petrolchimico brindisino.

3.8. - Queste conclusioni appaiono sorrette da un ragionamento logico e giuridicamente corretto e, pertanto, non meritano le censure rivolte dall'Inps.

4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato G. Sante Assennato, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.



P.Q.M.




rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge, e distrae in favore dell'avvocato G. Sante Assennato, anticipatario.