Tipologia: CCNL
Data firma: 29 luglio 1990
Validità: 01.07.1990 – 30.11.1993
Parti: Asap e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settore: Chimici, Fibre, Ricerca, Coke
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte prima: I - Rapporti sindacali, II - Diritti sindacali
I - Rapporti sindacali
Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale
Art. 2 - Relazioni industriali
Art. 3 - Organizzazione del lavoro - Gruppi funzionali integrati - Formazione professionale
Art. 4 - Comitato congiunto sulla previdenza integrativa
Art. 5 - Fondo di solidarietà
Art. 6 - Mercato del lavoro
Art. 7 - Pari opportunità femminili
Art. 8 - Intesa su Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
II - Diritti sindacali
Art. 9 - Strutture sindacali di fabbrica
Art. 10 - Istituti di Patronato
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Art. 13 - Contributi sindacali
Art. 14 - Comunicazioni sindacali
Art. 15 - Diritto d'assemblea e locali
Parte seconda: I - Inserimento del lavoratore nell'azienda, II - Classificazioni, III - Trattamento economico, IV - Durata del lavoro, V - Trasferimenti e trasferte, VI - Sospensione del rapporto di lavoro, VII - Estinzione del rapporto di lavoro
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda
Art. 16 – Assunzione
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Durata del rapporto di Lavoro
Art. 19 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell'Azienda
Art. 20 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 21 - Abiti da lavoro
Art. 22 - Visita personale di controllo
Art. 23 - Igiene, Sicurezza e Ambiente
Art. 24 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 25 - Contratti di formazione-lavoro
Art. 26 - Lavoratori studenti
Art. 27 - Diritto allo studio
II - Classificazioni
Art. 28 - Classificazione del personale
- Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Art. 29 - Normative particolari per i Quadri
Art. 30 - Passaggio di mansioni
III - Trattamento economico
Art. 31 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
Art. 32 - Determinazione della quota oraria e giornaliera
Art. 33 - Minimi retributivi
Art. 34 - Trattamenti economici specifici per i lavoratori dell'area 5
Art. 35 - Indennità di contingenza
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Contrattazione salariale aziendale
Art. 38 - Forme incentivanti di retribuzione
Art. 39 - Indennità per disagiata sede
Art. 40 - Contestazioni sulla retribuzione
IV - Durata del lavoro
Art. 41 - Orario di lavoro
Art. 42 - Lavoro a tempo parziale
 Art. 43 - Interruzione del lavoro a causa di forza maggiore e riduzione dell'orario
Art. 44 - Chiamate fuori orario
Art. 45 - Giorni festivi
Art. 46 - Lavoro supplementare - straordinario - notturno - festivo
Art. 47 - Maggiorazioni per lavoro in turno
Art. 48 – Ferie
V - Trasferimenti e trasferte
Art. 49 - Trasferimenti
Art. 50 - Trasferte
Art. 51 - Lavoro all'estero
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
Art. 53 - Denuncia di infortunio e malattia professionale
Art. 54 - Conservazione del posto durante l'assenza per malattia o infortunio
Art. 55 - Trattamento economico durante l'assenza per malattia o infortunio
At. 56 - Congedo matrimoniale
Art. 57 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 58 - Servizio militare
Art. 59 – Permessi
Art. 60 - Aspettativa
VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 62 - Trattamento di fine rapporto
Art. 63 - Certificato di lavoro
Parte terza: I - Disciplina nell'azienda, II - Procedure per controversie di lavoro
I - Disciplina nell'azienda
Art. 64 - Doveri del lavoratore
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari
Art. 65 - Disciplina aziendale
Art. 67 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
Art. 68 - Licenziamento
II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 69 - Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 70 - Reclamo sull'applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 71 - Impegni derivanti dall'applicazione delle procedure
Parte quarta: Disposizioni finali
Disposizioni finali
Art. 72 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 73 - Durata del contratto
Allegati
Allegato 1 Accordo integrativo
Allegato 2 Accordo sulla determinazione degli organici
Allegato n. 31a, Allegato n. 31b
Allegato 4 Trattamenti economici specifici per i lavoratori dell'area 5
Allegato 5 Accordo fondo prestiti case – Fida
Allegato 6 Dichiarazione congiunta sulle mense
Allegato 7 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato 8 Declaratorie e profili per settori
Allegato 9 Salute, sicurezza e ambiente
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L'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e collegate a Partecipazione Statale - Asap -[…], con la partecipazione di una delegazione industriale […]
e la Filcea-Cgil […], congiuntamente ai membri del C.d.D. con l'assistenza della Segreteria Confederale della Cgil […]; la Flerica-Cisl […] congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e assistiti dal Segretario Generale della Cisl[…] e dal Segretario Confederale […]; la Uilcid-Uil […] assistiti da[l] […] Segretario Generale Uil; con la partecipazione di una delegazione composta dalle Strutture regionali, provinciali e territoriali dei suddetti sindacati di categoria e dai Consigli di Fabbrica dei settori interessati;
é stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali nelle Aziende a partecipazione statale del settore Chimico rappresentate dall'Asap.

Parte prima: I - Rapporti sindacali, II - Diritti sindacali
I - Rapporti sindacali

Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale
Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori delle Aziende associate all'Asap che operano nel campo della Chimica e più specificamente nei settori Chimico, Fibre, Ricerca, Coke.
Le modalità ed i tempi di applicazione per i lavoratori di Aziende acquisite saranno definiti fra le parti.

Art. 2 - Relazioni industriali
[…]
2 Conseguentemente, al fine di realizzare preventivamente il più alto grado di consenso possibile sulle specifiche linee di politica industriale, le parti intendono improntare i reciproci rapporti sulla base dei seguenti presupposti:
- le Aziende riconoscono l'opportunità di coinvolgere concretamente il sindacato nelle scelte strategiche e nelle conseguenti azioni di intervento;
- il sindacato condivide, per parte sua, gli obiettivi dell'efficienza e redditività dell'impresa.
3 Gli obiettivi convenuti saranno perseguiti attraverso un sistema che prevede fasi di consultazione e valutazione congiunta, fasi informative e procedure di conciliazione.
Resta inteso che il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo o limitativo del normale confronto sindacale nelle varie sedi e livelli.
Consultazione e valutazione congiunta; informazione
4 L'Asap, le Aziende capo-settore e le Osl istituiscono Comitati intersindacali ai seguenti livelli:
- nazionale
- regionale e/o comprensoriale (per quelle aree per le quali le parti lo ritengano opportuno in relazione alla presenza in loco di Aziende diverse con problemi strategici interconnessi)
- di grande insediamento.
5 La composizione di tali Comitati sarà la seguente:
- Comitato nazionale: una delegazione composta dalle segreterie nazionali di ciascuna Organizzazione di categoria, e una delegazione composta dai massimi livelli di rappresentanza delle Aziende e dell'Asap.
- Comitato regionale e/o comprensoriale: una delegazione, fino ad un massimo di tre membri per organizzazione, composta da segretari di categoria e, se ritenuto opportuno, confederali ed una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle Aziende e dell'Asap.
- Comitato di grande insediamento: una delegazione composta da un massimo di 9 membri comprensiva di rappresentanti della struttura sindacale e del Consiglio di Fabbrica, e una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle Aziende e dell'Asap.
6 Compiti e funzioni dei Comitati saranno i seguenti:
- Comitato nazionale:
[…]
confrontarsi circa le prospettive ed i programmi di sviluppo, di ricerca e di innovazione tecnologica di portata strategica e funzionali alla competitività aziendale, valutando anche le conseguenze sulla professionalità e sulla Odl;
confrontarsi sui progetti attuativi delle suddette linee strategiche nonché sulle relative implicazioni gestionali con particolare riferimento al Mezzogiorno nell'intento di individuare azioni e comportamenti idonei a realizzare i progetti medesimi;
[…]
affrontare i temi dell'ecologia e della tutela ambientale anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi, modalità e livelli;
attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all'ambito di diretta disponibilità delle parti.
- Inoltre il Comitato nazionale potrà acquisire elementi conoscitivi in ordine:
all'entità dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
al grado di utilizzazione dei contratti di formazione part-time e a termine;
alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
all'andamento annuale delle retribuzioni di fatto con riferimento ai vari istituti retributivi, secondo criteri da definire di comune accordo tra le parti, del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste alla legislazione sociale, anche al fine di una valutazione della compatibilità internazionale;
[…]
- Comitato regionale comprensoriale o di grande insediamento:
confrontarsi sulle ricadute nel territorio delle strategie esaminate dal Comitato nazionale, sulle possibili attività di reindustrializzazione nei punti di maggior crisi e sull'impatto ecologico-ambientale delle singole realtà produttive;
attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano
interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro, laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi e modalità;
confrontarsi sui programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica valutandone anche le conseguenze sull'Odl e sulla professionalità;
esaminare e discutere le specifiche esigenze di formazione professionale ed i relativi progetti e programmi;
attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all'ambito di diretta disponibilità delle parti;
acquisire elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
acquisire elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione part-time e a termine;
[…]
acquisire elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti; acquisire elementi conoscitivi in ordine alle eventuali problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps.
7 A livello di Segreterie regionali o comprensoriali di categoria, qualora non sia costituito il Comitato regionale o comprensoriale, nonché a livello di rappresentanze sindacali aziendali per ogni Direzione o Stabilimento, le Aziende forniranno annualmente informazioni relative a:
programmi e realizzazioni degli investimenti;
programmi e realizzazioni delle ristrutturazioni;
programmi produttivi e di vendita e loro aggiornamenti anche ai fini della determinazione dei calendari lavorativi annuali;
struttura quantitativa e qualitativa della forza-lavoro;
modifiche significative dell'Odl e/o delle tecnologie e loro conseguenze sull'occupazione.
caratteristiche e volume delle eventuali attività conferite a terzi;
programmi applicativi di Ricerca e Sviluppo;
programmi di formazione professionale e di formazione-lavoro;
[…]
Le predette informazioni saranno corredate dai necessari dati quantitativi.
8 Nelle unità produttive che realizzano presenze plurisocietarie, eventuali problemi di interesse generale derivanti dalla oggettiva situazione di compresenza relativamente all'utilizzazione dei servizi logistici e/o infrastrutturali saranno oggetto di esame congiunto fra le Società capo-settore ed i Cdf interessati, eventualmente assistiti dalle strutture territoriali.
Analoga disponibilità viene assicurata, per quanto di competenza, riguardo ad insediamenti industriali nei quali esista la compresenza di Società esterne al polo chimico pubblico.
9 Per quanto concerne Eniricerche - tenuto conto delle sue specificità, del ruolo intersettoriale ad essa assegnato per la ricerca scientifica e lo sviluppo della ricerca nell'ambito del Gruppo Eni, nonché del ruolo strategico innovativo che deve avere la ricerca stessa per le applicazioni e lo sviluppo industriale - le informative ed i confronti sulla programmazione delle attività di Ricerca e Sviluppo svolte da questo organismo saranno gestiti a livello di uno specifico Comitato nazionale di categoria e confederale, di norma convocato annualmente, Con riferimento a tali incontri l'Azienda fornirà i necessari dati informativi, fatti salvi eventuali specifici vincoli di riservatezza.
A livello di ciascuna delle sue sedi operative, inoltre, Eniricerche fornirà annualmente alle Rappresentanze sindacali aziendali opportune informazioni sullo stato dei programmi di Ricerca e Sviluppo affidati, per la realizzazione, alle strutture organizzative di tali sedi.
10 Nel caso in cui vengano presi in esame iniziative e progetti coperti da riservatezza, le parti restano impegnate a comportamenti improntati a buona fede e correttezza.
[…]

Art. 3 - Organizzazione del lavoro - Gruppi funzionali integrati - Formazione professionale
[…]
Gruppi funzionali integrati
A livello aziendale, tra la Direzione ed il Cdf, potranno essere sperimentalmente costituiti Gruppi funzionali integrati, composti dai lavoratori appartenenti ad aree omogenee di produzione e/o di servizi, nell'intento di favorire un approccio multidisciplinare ai problemi operativi col fine di operare, nell'attuale contesto tecnico-organizzativo, per il miglioramento della produttività, dell'efficienza, della qualità dei prodotti e del lavoro, della sicurezza, dell'igiene del lavoro, dell'affidabilità degli impianti, anche attraverso l'interrelazione verticale-orizzontale delle conoscenze e delle esperienze professionali.
Le parti si danno atto che i Gruppi sono impegnati in attività propositive di ordine tecnico-operativo e che eventuali problematiche di natura sindacale saranno di competenza del Cdf.
L'attività dei Gruppi funzionali integrati si realizzerà secondo metodologie di lavoro predefinite e tali da favorire la partecipazione ai Gruppi.
L'Azienda garantirà ai Gruppi le informazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, restando impegnati i partecipanti all'obbligo della riservatezza.
La partecipazione ai Gruppi è volontaria e comporta la disponibilità a socializzare conoscenze ed esperienze di lavoro per risolvere i problemi di interesse dei partecipanti, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal livello e qualifica.
L'Asap e le Aziende verificheranno periodicamente con la Fulc, a livello nazionale, i risultati ottenuti nelle sperimentazioni attuate.
[…]

Art. 8 - Intesa su Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
[…]
4 Per quanto riguarda più specificatamente le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti, nonché alla bonifica e al risanamento degli stessi, le Aziende contratteranno con i Cdf il loro svolgimento con personale aziendale.
[…]
7 Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa, che verranno stipulati con le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro, nonché le modalità di controllo da parte delle Aziende appaltanti, del rispetto delle suddette norme.
[…]
9 Le Aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento al suo interno delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l'igiene, l'ambiente e la sicurezza del lavoro.
[…]

II - Diritti sindacali
Art. 9 - Strutture sindacali di fabbrica
1 L'Asap e le Aziende da essa rappresentate, al fine di una migliore strumentazione del sistema di relazioni industriali, nel pieno rispetto del principio dell'autonomia sindacale in tutta la sua portata operativa, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di affidare la rappresentanza sindacale a livello di stabilimento ai Consigli di fabbrica e si impegnano a facilitare ad essi l'assolvimento degli specifici compiti operativi.
2 Nell'ambito del Consiglio di fabbrica è costituito un Comitato esecutivo. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio di fabbrica verrà stabilito per ogni Stabilimento funzionalmente alla struttura organizzativa dello Stabilimento stesso, in occasione dell'accordo applicativo a livello locale.
3 Il Consiglio di fabbrica, oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale del 18.4.1986, è l'organo sindacale di rappresentanza unitaria a livello di unità produttiva e assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori in fabbrica. Più in particolare i singoli delegati assistiti dal Comitato esecutivo, possono intervenire in prima istanza nei confronti dei rappresentanti della Direzione aziendale per specifici problemi del reparto; è invece compito del Consiglio di fabbrica, eventualmente assistito dai sindacati provinciali, affrontare le vertenze in seconda istanza o quelle che si riferiscono ai problemi generali dello Stabilimento.
[…]

Parte seconda:
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda

Art. 21 - Abiti da lavoro
1 L'Azienda fornisce in uso gratuito ogni anno un abito da lavoro (tuta, vestaglia, camice, ecc.) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e che pertanto gli stessi sono tenuti ad indossare.
2 Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.), l'Azienda è inoltre tenuta a fornire una tantum, all'atto dell'assunzione, una seconda tuta.
3 Ogni 12 mesi viene rinnovata una tuta da lavoro. Qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di tale termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo é tenuto a risarcire l'Azienda del relativo danno.
4 Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l'abito da lavoro tenendo presente la necessità di assicurarne l'efficacia agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
5 Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
6 Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l'Azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
7 Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
8 Ove le esigenze lo impongano, l'Azienda può esigere che i lavoratori indossino, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, abiti di lavoro, divise o abiti speciali. in tal caso, l'Azienda fornisce in uso gratuito gli indumenti richiesti.
9 L'Azienda deve inoltre dotare i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle norme vigenti sull'igiene e la sicurezza del lavoro (3, All. 10). Il lavoratore é responsabile della buona conservazione di questi mezzi.
10 Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo e il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale.

Art. 22 - Visita personale di controllo
Il lavoratore può essere sottoposto a visita personale di controllo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le relative modalità formeranno oggetto di accordo tra le parti.

Art. 23 - Igiene, Sicurezza e Ambiente
1 Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali gli agenti chimici e fisici superino i limiti convenuti e riportati nell'allegato 9 «Salute, Sicurezza
ed Ambiente» che costituisce parte integrante del presente contratto. Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti con leggi nazionali, essi verranno assunti contrattualmente. In caso di emanazione di direttive comunitarie, le relative implicazioni in materia saranno oggetto di specifico confronto tra le parti.
2 Verranno effettuate sistematiche indagini sull'ambiente di lavoro, volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'allegato 9 «Salute, Sicurezza e Ambiente».
3 Il Cdf è competente, per parte dei lavoratori, a trattare i problemi del l'ambiente di lavoro a livello di fabbrica.
4 Il Consiglio di Fabbrica di ogni stabilimento potrà individuare tra i suoi membri gli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti
- da 6 a 9 oltre 1.000 dipendenti
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Le Aziende attueranno la formazione dei componenti la Commissione seguendo le linee che perverranno dal livello nazionale.
Per tale formazione si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
5 Le Aziende provvederanno, attraverso servizi di prevenzione, medicina, sicurezza ed ecologia, alla sorveglianza dei fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall'Art. 21 della legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi e secondo gli standards di servizio fissati dai piani sanitari regionali, nel rispetto delle competenze delle Usl.
6 Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate particolari situazioni di rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici mirati all'area di rischio individuata.
7 Le decisioni riguardanti le azioni per ricondurre le situazioni di rischio entro i limiti di soglia prestabiliti anche mediante provvedimenti di carattere personale, volti a ridurre l'esposizione a rischio ed i suoi eventuali riflessi, vengono prese dopo esame e discussione congiunta tra Direzione aziendale e Cdf.
8 In relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, con specifico riferimento alle questioni di carattere ecologico, le Aziende si impegnano a fornire adeguata informativa al Cdf, secondo quanto previsto dall'allegato 9 «Salute, Sicurezza e Ambiente».
Qualora le competenti istituzioni, in aree o settori particolarmente critici, intendano promuovere progetti di indagine d'impatto ambientale ed eventuali successive iniziative di risanamento, le Aziende e l'Asap verificheranno con le Osl agli opportuni livelli le modalità per una loro collaborazione nonché per rendere disponibili, su richiesta delle stesse istituzioni, supporti e contributi tramite proprie competenze tecniche specialistiche.
9 Ai fini di una efficace opera di prevenzione dei rischi di tutela della salute dei lavoratori, verranno utilizzati strumenti informativi relativi ai dati ambientali e biostatistici, al rischio lavorativo, alle sostanze chimiche utilizzate ed alla affidabilità degli impianti.
L'articolazione e le modalità di utilizzo di tali strumenti sono definiti nell'allegato 9 «Salute, Sicurezza e Ambiente».
10 L'azienda è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi necessari per la difesa dagli specifici agenti di rischio.
11 I lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni aziendali per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Durante il lavoro, essi debbono servirsi dei mezzi protettivi prescritti e curarne la buona conservazione.
12 I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e Cdf.
13 Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
14 Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
15 Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle Autorità competenti.
16 Cfd sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle Aziende.

Art. 24 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si fa rinvio alle norme di legge (4, All. 10).
[…]

V - Trasferimenti e trasferte
Art. 51 – Lavoro all’estero
[…]
1) Tutela sindacale
[…]
b) L'esame, con rappresentanze di lavoratori italiani nelle unità aziendali locali all'estero, dei problemi emergenti in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro, logistica e distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Denuncia di infortunio e malattia professionale
1 Per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso in caso di infortunio e malattia professionali, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge (11, All. 10).
2 L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3 Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi l'Azienda per i provvedimenti del caso.
[…]
6 I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortuni di altri devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.
[…]

Art. 57 - Tutela delle lavoratrici madri
1 Per il trattamento delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge (14, All. 10).
2 All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, l'Azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici addette a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni.
[…]

Parte terza:
I - Disciplina nell'azienda

Art. 67 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
1 Incorre nei provvedimenti della multa, dell'ammonizione scritta o della sospensione il lavoratore che:
a) senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda non occasionalmente l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, senza l'autorizzazione del superiore diretto o senza giusto motivo;
c) esegue con negligenza il lavoro affidatogli;
d) contravviene al divieto di fumare in aree pericolose, espressamente indicato con apposito cartello;
[…]
f) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda;
g) non avverte subito i superiori diretti di eventuali anomalie che possano compromettere la produzione e/o gli impianti;
[…]
i) non osserva e non fa osservare scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza del lavoro;
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del presente contratto e del regolamento interno, o commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla correttezza del comportamento o all'igiene del lavoro.
2 La multa va applicata per le mancanze di minor rilievo (punti b-c-e-f); l'ammonizione scritta per i casi di recidiva delle infrazioni sanzionate con multa; la sospensione per i casi di maggior rilievo (punti a-d-g-h-i-l) e per i casi di recidiva delle infrazioni sanzionate da ammonizione scritta.
[…]

Art. 68 - Licenziamento
Il lavoratore, ai sensi delle leggi 15.7.1988, n. 604 e 20.5.1970, n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
[…]
c) recidiva nella mancanza di cui al punto d) dell' Art. 66 (divieto di fumare);
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'Azienda;
[…]
h) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'Art. 66 (danni non gravi e sperpero non rilevante al materiale dell'Azienda);
[…]
l) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 66;
m) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
n) asportazione di materiale dall'interno dell'Azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]

Allegati
Allegato 9 Salute, sicurezza e ambiente
Parte I
A) Consultazione e valutazione congiunta
A1) A livello di unità produttiva
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle Rsa ai sensi dell'Art. 9 della legge n. 300 e della legge n. 833 vengono attribuiti al Cdf i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'Art. 9 della legge n. 300 del 20.3.1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'Art. 27;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'Art. 20, ultimo comma della legge n. 833 ai servizi di Igiene ambientale e Medicina del lavoro delle Usl o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere, in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto, a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengano individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medico-scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri con l'Azienda potrà partecipare con la Commissione ambiente, una rappresentanza dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il Cdf, medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il Cdf soluzioni alternative.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà con il Cdf la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto il controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro. Le Aziende porteranno a conoscenza dei Cdf i seguenti elementi sui quali il Cdf potrà offrire il suo contributo di proposte:
- informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (Dpr n. 175188), di valutazione di impatto ambientale (Dpcm 10.8.88), di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni tramite scheda da definire a livello nazionale, tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'Art. 21 della legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
A2) A livello nazionale
a) A livello nazionale, l'Asap, le Aziende del settore, le Osl costituiscono un gruppo di lavoro avente lo scopo di:
- fornire supporto tecnico e di analisi alle tematiche ecologiche e di tutela ambientale di competenza del Comitato nazionale previsto all'articolo «Relazioni industriali» del CCNL;
- costituire ed aggiornare un archivio delle leggi, dei regolamenti e delle proposte legislative italiane ed estere in tema di sicurezza, protezione ambientale, salute ed igiene del lavoro, garantendone la diffusione con i mezzi più opportuni;
- promuovere studi sui rischi più gravi e diffusi emersi nei luoghi di lavoro, suggerendo azioni per il sistematico controllo per le situazioni di rilevanza particolarmente grave per ambito territoriale e per livello di rischio, al fine anche di proporre iniziative di possibili interventi;
- acquisire i risultati della normativa attuativa della direttiva CEE n. 85/337 e valutarne modalità e problematiche applicative, con riferimento alle procedure che interessino i nuovi impianti;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva CEE n. 188 del 12.5.1986 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro;
- esaminare le problematiche concernenti il lavoro ai videoterminali alla luce anche della direttiva CEE n. 270 del 29.5.1990;
- individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese.
b) Per circostanziate situazioni di rischio, derivanti da fattori per i quali non sia previsto un TLV della ACGIH, il gruppo di lavoro si incontrerà a livello nazionale al fine di concordare eventuali integrazioni sulla base delle proposte di limiti - di dimostrata applicabilità - avanzate da enti scientifici nazionali o internazionali, positivamente ed inequivocabilmente convalidate dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
c) Al gruppo tecnico Asap - Aziende - Fulc è inoltre attribuito il compito di raccogliere documentazione ed avanzare proposte per l'eventuale aggiornamento della lista delle sostanze cancerogene e mutagene nonché per la fissazione dei relativi valori limite tenuto conto:
- della diffusione e gravità del rischio nelle Aziende del settore;
- delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio a livello ufficiale e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria;
- della valutazione degli enti di ricerca scientifica e di normazione specifica di indiscussa autorità e competenza (IARC, Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti chimici della CEE, Commissione consultiva tossicologica nazionale, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA), tenuto conto della loro dimostrata applicabilità;
- delle priorità indicate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale dell'Istituto superiore di sanità.
B) Informazioni
B1) Salute
a) Annualmente le Aziende informeranno i Cdf sull'entità globale delle spese previste per ogni stabilimento in relazione ai programmi di bonifiche degli impianti per il miglioramento dell'igiene ambientale e/o della sicurezza.
In particolare, i Cdf verranno informati sul tipo e sulle modalità di attuazione dei principali interventi previsti per il miglioramento dell'igiene ambientale.
Le Aziende forniranno ai Cdf l'elenco dei lavori di bonifica effettuati ed i relativi importi.
b) In occasione della costruzione di nuovi impianti, le Aziende informeranno i Cdf sulle caratteristiche degli stessi e sulle conseguenti misure predisposte in materia di igiene ambientale.
c) Le Aziende si impegnano a comunicare ai Cdf su loro richiesta le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche quali risultano dall'acquisizione scientifica esistente.
Per le impurezze di reazione la informazione si riferirà a quelle di cui è nota l'esistenza; per quanto attiene ai laboratori, la comunicazione verterà sulle sostanze di uso corrente.
Dovrà comunque essere salvaguardata la riservatezza delle informazioni.
d) In occasione dell'introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l'opportunità dell'informazione preventiva ai Cdf, l'Azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico-mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute.
B2) Sicurezza
a) Annualmente le Aziende informeranno i Cdf sull'entità globale delle spese previste per ogni stabilimento in relazione ai programmi di bonifiche degli impianti per il miglioramento della sicurezza e/o dell'igiene ambientale. In particolare, i Cdf verranno informati sul tipo e le modalità di attuazione dei principali interventi previsti per il miglioramento della sicurezza.
Le Aziende forniranno ai Cdf l'elenco dei lavori di bonifica effettuati e i relativi importi.
b) In occasione della costruzione di nuovi impianti, le Aziende informeranno i Cdf sulle caratteristiche degli stessi e sulle conseguenti misure predisposte in materia di sicurezza.
c) L'Azienda, riconoscendosi che in generale gli interventi di manutenzione devono contribuire anche a garantire il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza e delle condizioni ambientali, dichiara che verranno sviluppate linee di intervento tendenti ad intensificare sistemi di manutenzione preventiva, predittiva e migliorativa oltre ad applicare sistemi di controllo e di ispezione che consentano una migliore individuazione degli interventi da effettuare.
Ciò avverrà nel quadro di una politica di sviluppo organizzativo dell'attività di manutenzione sorretta da adeguati interventi di addestramento e formazione del personale e dallo studio di innovazioni di metodi e tecniche.
B3) Ambiente
L'Asap e le Aziende si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica sia con riferimento alle singole componenti dell'ecosistema (aria, acqua, suolo), sia per la riduzione complessiva dei possibili effetti di impatto ambientale dell'attività industriale secondo quanto previsto dalla normativa CEE 85/337. In particolare:
a) Le Aziende e l'Asap forniranno alle Osl, nell'ambito dei Comitati previsti, ai vari livelli, all'Art. 2 del CCNL, informazioni sugli adempimenti di legge relativi alle singole realtà produttive, che abbiano significativo impatto ambientale sul territorio. Ai suddetti livelli verranno eventualmente definite specifiche iniziative congiunte per predisporre - nelle realtà produttive interessate - idonea documentazione da fornire in proposito alle competenti istituzioni.
b) Le Aziende e l'Asap forniranno alle Osl, quale componente sociale del territorio, a richiesta dei Cdf e a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali in fabbrica, i dati relativi agli effluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alla quantità e qualità degli scarichi finali di stabilimento.
Verranno parimenti fornite informazioni relative allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, come da Dpr 915/82 e relative norme applicative.
c) Per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazione ceduti a terzi, le Aziende si impegnano a dare a questi le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi.
d) Le Aziende forniranno alle Osl, su richiesta del Cdf, le informazioni relative alla strumentazione di sicurezza e di pronto intervento adottate per le sostanze trasportate.
Parte II
C) Salute
C1) Valori limite
a) I valori limite di soglia per le sostanze chimiche e per gli agenti fisici negli ambienti di lavoro adottati dal CCNL per il settore Chimico Eni sono riportati nella parte 111 del presente documento, Punti E e F.
b) I valori limite di soglia di cui sopra verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati di volta in volta dalla ACGIH.
c) Qualora uno degli enti di cui al punto A.2 c) della Parte l del presente documento, definisca una sostanza come cancerogena o sospetta di cancerogenicità, le parti convengono di incontrarsi a livello aziendale per valutare quali siano le misure di prevenzione da predisporre affinché i lavoratori siano protetti dal rischio, tenuto anche conto delle esperienze tecnico-preventive finora realizzate in Italia ed all'estero.
C2) Controlli igienico-ambientali e sanitari
a) Per la verifica del rispetto sui luoghi di lavoro dei valori limite di soglia, le Aziende predisporranno appositi controlli - attraverso una idonea strumentazione tecnica - di quei fattori ambientali che possano dare origine a nocività.
b) In particolare, le Aziende si dichiarano disponibili ad esaminare con i Cdf la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
c) Per quanto concerne le indagini ambientali di rischio e gli accertamenti medici specifici per il personale interessato, le parti convengono di far riferimento alle seguenti modalità:
- le parti si accorderanno, stabilimento per stabilimento, sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle conclusioni derivanti dai rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria risoluzione dei problemi relativi;
- per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in Azienda in stretta collaborazione con il Cdf e specificatamente con i delegati delle unità interessate alle indagini, con metodologie, localizzazione e frequenze degli interventi preventivamente concordati;
- le parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per la particolare complessità dell'indagine, potranno inoltre concordare il ricorso alle strutture del Servizio sanitario nazionale e ad enti o istituti specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all'intervento ed ai suoi risultati; in tal caso, le parti interessate hanno il diritto di far seguire la commessa e le indagini in ogni loro fase da propri tecnici e specialisti;
- le Aziende assumeranno l'onere relativo alle indagini ambientali ed alle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi ed i termini concordati fra le parti.
C3) Strumenti informativi
Gli strumenti informativi e di memorizzazione concernenti la protezione della salute sul luogo di lavoro sono così articolati:
a) Il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche, riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera.
b) Il registro dei dati biostatistici, relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo. L'insieme dei registri di tutti i reparti sarà tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda.
Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni.
Il registro dei dati biostatistici dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera.
Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione del Cdf e dei lavoratori.
c) La cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, da realizzare per ogni lavoratore, sarà tenuta ed aggiornata dall'Azienda e dovrà essere idonea ad ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo.
Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
- i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed agli infortuni non professionali. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo riguardante il personale femminile comprende tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati saranno aggiornati e fatti registrare dalla lavoratrice stessa che potrà avvalersi della assistenza, per tali aggiornamenti dei servizi delle Usl e dei consultori;
- in sezioni staccabili, i dati e le variabili che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività, cioè: reparto, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell'esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno al lavoro in turno.
Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro.
d) Scheda delle sostanze chimiche utilizzate
Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale o di fabbrica, ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio lavorativo.
e) Scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva, da definire a livello nazionale entro il mese di dicembre 1991 per le attività comprese nel campo di applicazione del Dpr n. 175/88.
La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
D) Sicurezza
D1) Misure preventive di sicurezza e controlli sanitari
In applicazione delle norme di legge vigenti e ad integrazione di quanto già disposto dall'Art. 23 del CCNL Chimici Eni, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, vengono seguite le procedure appresso indicate.
a) L'Azienda - ogni qualvolta lo ritenga necessario o in base a quanto previsto dalle normative sui controlli obbligatori di legge in quanto applicabili - fa effettuare dalle proprie strutture mediche di fabbrica visite preventive in relazione ai rischi specifici per la salute e/o l'integrità fisica dei lavoratori addetti ad una determinata mansione. Tali visite sono comprensive dell'accertamento della eventuale inidoneità specifica dei lavoratori stessi alla suddetta mansione.
b) L'Azienda fa controllare la idoneità fisica del lavoratore ai sensi dell'Art. 5 della legge 300/70, servendosi all'uopo delle competenti strutture delle Usl o comunque di strutture specialistiche pubbliche. Tali controlli inoltre vengono effettuati ogni qualvolta il lavoratore interessato li richiede.
c) L'Azienda - nell'adempiere all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi individuali - provvede a scegliere tra i vari mezzi protettivi comunque idonei, quelli che risultano di volta in volta più adatti agli specifici rischi lavorativi. Le modalità concernenti la scelta, l'uso, il rinnovo, il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro, nonché dei mezzi personali di protezione, formeranno oggetto di accordo in sede aziendale.
I mezzi protettivi di uso personale e gli indumenti speciali di lavoro (come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc.) sono a cura dell'Azienda; vengono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza.
d) L'Azienda è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dai reparti stessi in locale adatto.
e) L'Azienda è tenuta a curare che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
f) L'Azienda, ove motivi di legge o di igiene lo esigano, è tenuta a provvedere all'istituzione di bagni a doccia, perché i lavoratori possano usufruirne.
g) L'Azienda può sottoporre a controllo sanitario periodico il lavoratore addetto a lavorazioni di sostanze nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge col consenso dello stesso e previa informazione al Consiglio di Fabbrica.
h) L'Azienda predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia dell'Art. 52, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze, causa di malattia professionale, per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo a controlli sanitari preventivi e periodici.
i) L'Azienda ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione dal punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari.
l) L'Azienda dovrà attivarsi affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese, che siano presenti nel proprio stabilimento, ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare. I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'Azienda committente comunicherà. Nel caso di attività che presentino rischio di incidente rilevante ai sensi del Dpr n. 175/88, il datore di lavoro - oltre a provvedere alla individuazione dei rischi, all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, all'informazione - deve definire le procedure e le norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in applicazione alle leggi vigenti, gli verranno impartite dall'Azienda per la sicurezza e la tutela della sua salute.
In particolare egli è tenuto ad utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature , gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi, ivi compresi quelli protettivi forniti dall'Azienda in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione.
D2) Strumenti informativi
Quale strumento informativo e di memorizzazione concernente la sicurezza sul luogo di lavoro - anche ai fini di un corretto rapporto tra sicurezza della fabbrica e sicurezza dell'ambiente esterno - le parti individuano la «scheda di affidabilità impianti». Le parti acquisiranno i risultati della norma attuativa della direttiva CEE 82/501 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante (Art. 5) impegnandosi sin d'ora a verificarne i criteri applicativi al fine della conseguente costituzione di apposite schede.
Tali schede saranno comprensive della descrizione delle caratteristiche di impianto.
Parte III
E) TLV per contaminanti chimici e polveri [...]