Tipologia: CCNL
Data firma: 3 agosto 1990
Validità: 01.08.1990 – 31.12.1993
Parti: UP, Fnic e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilpem, Cisnal Petrolieri
Settori: Chimici, Petrolifero*
Fonte: CNEL
*Nota: Le Aziende impegnate all'applicazione del presente contratto di lavoro sono: Castrol, Ilco, Roloil, Rondine, Siro, Viscolube, Aziende industriali aderenti all'Asso-GPL e altre Aziende che già applicavano l'Accordo 24-7-1984

Sommario:

 Parte I
A) Relazioni industriali
B) Ambiente
C) Contrattazione articolata
D) Appalti
1) Informazione
2) Distribuzione
3) Manutenzione
E) Contratti di formazione-lavoro, contratti a termine, part-time, formazione professionale
F) Pari opportunità e azioni positive
G) Sicurezza impianti
H) Rapporti sindacali
I) Diritto di sciopero
L) Assistenza legale
M) Politiche sociali e previdenziali
Parte II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Rapporto di lavoro
Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Orari particolari
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Giorni festivi
Art. 10 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
Art. 11 - Sospensioni di lavoro
Art. 12 - Recuperi
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Retribuzione - Terminologia usata nel presente Contratto
Art. 15 - Minimi Tabellari
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 19 - Lavoro a cottimo
Art. 20 - Premio di Produzione
Art. 21 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Art. 22 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
Art. 23 - Indennità di trasporto
Art. 24 - Indennità di reperibilità
Art. 25 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Art. 26 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
Art. 27 - Trasferte
Art. 28 - Trasferimenti
Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale
Art. 30 - Infortuni e malattie professionali
Art. 31 - Trattamento economico in relazione agli artt. 29 e 30
Art. 32 - Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile sostitutivo
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Permessi non retribuiti e aspettative
Parte V Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
Art. 37 - Disciplina dei licenziamenti
 Parte VI Disciplina aziendale e controversie
Art. 38 - Schede di valutazione
Art. 39 - Regolamento interno
Art. 40 - Patto di non concorrenza
Art. 41 - Norme disciplinari
I. Disciplina aziendale
II. Provvedimenti disciplinari
III. Ammonizione e sospensione
IV. Licenziamento per motivi disciplinari
Art. 42 - Controversie individuali e plurime
Art. 43 - Contestazioni sulla retribuzione
Parte VII Istituti di carattere sindacale
Art. 44 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 45 - Affissioni
Art. 46 - Patronati
Art. 47 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 48 - Assemblea
Art. 49 - Locali
Art. 50 - Aspettative per cariche sindacali Cariche pubbliche
Art. 51 - Permessi per cariche sindacali
Parte VIII Disposizioni particolari
Art. 52 – Quadri
Art. 53 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 54 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 55 - Diritto allo studio
Art. 56 - Ambiente di lavoro
Art. 57 - Abiti da lavoro
Art. 58 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 59 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
Art. 60 - Casse di previdenza
Art. 61 - Cessione e trasformazione dell'azienda
Art. 62 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Parte IX Disposizioni finali
Art. 63 - Abrogazione del precedente Contratto Condizioni di miglior favore
Art. 64 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A Norme particolari per le aziende di cui alla nota in calce alla costituzione delle parti
Parte I
D) Appalti
Parte II
Art. 2 - Periodo di prova
Parte III
Art. 4 - Classificazione del Personale
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 15 - Minimi tabellari
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 20 - Premio di produzione
Parte V Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 35 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Allegato B Lettera della segreteria nazionale Cisnal petrolieri per la sicurezza degli impianti
Allegato C Lettera dell'unione petrolifera sul trattamento per malattia o infortunio extra professionale
Allegati vari :
Libreria Leggi Decreti e Accordi Interconfederali

Unione Petrolifera […]; la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica […] (1), con la partecipazione di una delegazione industriale […]; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […]
La Filcea-Cgil […], con la partecipazione di una delegazione delle varie sedi, con l'intervento della Segretari Confederale della Cgil […]; La Flerica-Cisl […], con la partecipazione del Segretari Generale […], del Segretario Generale Aggiunto […] e dai Segretari Nazionali […] e da una delegazione di strutture e delegati […]. La Uilpem (Unione Italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri) […] e con la partecipazione del Comitato di Negoziazione […]
(1) Le Aziende impegnate all'applicazione del presente contratto di lavoro sono: Castrol, Ilco, Rolo l, Rondine, Siro, Viscolube, Aziende industriali aderenti all'Asso-GPL e altre Aziende che già applicavano l'Accordo 24-7-1984

Unione Petrolifera rappresentata dal Presidente […]; La Federazione Nazionale dell'Industria Chimica […], coadiuvato dal Vice-Presidente per i Rapporti Sindacali […] ed assistito dal Direttore Generale […] e dal Direttore dei Rapporti Sindacali […] (1), con la partecipazione di una delegazione industriale […]; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […]
e
il Sindacato Nazionale Cisnal Petrolieri […]; con la partecipazione dei componenti la Giunta Nazionale della Federazione Cisnal Chimici […]; coadiuvato da un comitato di negoziazione composto dai dirigenti delle RSA e dai Segretari Provinciali di Categoria; con l'assistenza del Vice Segretario generale della Cisnal [...], e del Segretario Generale della Cisnal […].
É stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale (1) che disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende che eserciscono l'industria
di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse, comunque, la ricerca, la estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e i lavoratori da esse dipendenti, nonché tra le aziende di produzione di oli lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di G.P.L. e i lavoratori da esse dipendenti.
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con la dizione «o la distribuzione di prodotti petroliferi» hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura ed organizzazione delle aziende industriali del settore.
Le parti dichiarano che sono da considerarsi comunque escluse dalla dizione predetta:
- le aziende che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti) anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a permanente sorveglianza doganale) ma non titolari di depositi costieri;
- i chioschi, i distributori stradali e le stazioni di servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette all'applicazione del contratto stesso.
(1) Le Aziende impegnate all'applicazione del presente contratto di lavoro sono: Castrol, Ilco, Roloil, Rondine, Siro, Viscolube, Aziende industriali aderenti all'Asso-GPL e altre Aziende che già applicavano l'Accordo 24-7-1984.

Parte I
A) Relazioni industriali
1) U.P., Federchimica e OO.SS. firmatarie del CCNL, rilevato che in coerenza con il piano energetico nazionale è assegnato al petrolio anche in prospettiva il ruolo di principale fonte energetica del Paese e che pertanto all'industria petrolifera deve essere riconosciuto il compito di concorrere alla copertura del fabbisogno energetico del Paese, riconoscono che l'Assolvimento di tale ruolo strategico comporta per le competenti Autorità la realizzazione di un quadro normativo che superi ritardi e penalizzazioni del settore rispetto all'Europa.
Ciò tanto più in vista della unificazione dei mercati europei prevista per la fine del `92 ed in considerazione, particolarmente, degli impegni che l'industria petrolifera dovrà affrontare per realizzare nuovi prodotti adeguati alle esigenze di tutela ambientale.
Le parti confermano pertanto l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto sistematico sui problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, pur nella situazione di maggiore concorrenza che si aprirà con la nuova dimensione europea.
Tale modello di relazioni industriali richiama un rinnovato ruolo delle Associazioni imprenditoriali e del sindacato sui temi della programmazione e della gestione della politica energetica dell'intero settore, prevedendo anche momenti di possibile coinvolgimento della azienda di Stato.
Dentro questo quadro, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità di imprenditori e organizzazioni sindacali dei lavoratori, i firmatari del CCNL convengono di costituire a livello nazionale un Comitato paritetico, convocabile su richiesta di una delle parti, che esamini i problemi connessi alla realizzazione del quadro normativo richiamato, allo scopo di pervenire a definire, per quanto possibile, posizioni comuni anche nei confronti delle competenti Autorità in materia di politica energetica del Paese.
Tale organismo esaminerà inoltre, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le problematiche generali del settore allo scopo, possibilmente, di individuare e concordare preventivamente orientamenti ed indirizzi circa le occasioni di sviluppo e le condizioni per favorirle nonché i punti di debolezza e le loro possibilità di superamento, quale contributo al controllo e riorganizzazione dell'intero ciclo produttivo, al governo dei processi di ristrutturazione, nonché delle problematiche relative al decentramento produttivo e terziarizzazione.
Il Comitato paritetico dovrà esaminare anche specifiche problematiche di comparti omogenei del settore (raffinazione, distribuzione e logistica, G.P.L., ecc.) nonché tematiche territoriali che per la loro importanza assumano rilevanza nazionale.
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti sull’occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, prevedendo le necessarie articolazioni territoriali.
L'esame di tali questioni sarà effettuato da un'apposita sezione del Comitato, come specificato al successivo punto "Ambiente";
- la tematica del decentramento produttivo e della terziarizzazione con l'obiettivo di contemperare, nell'ambito di una economicità di gestione, l'esigenza di flessibilità organizzativa ed operativa delle imprese con il loro specifico ruolo, nell'ambito dell'intero ciclo di un settore strategico quale quello petrolifero.
[…]
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto fra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
[…]
Il Comitato si riunirà entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL per concordare le sue modalità di funzionamento.
2) A livello di azienda: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con le OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto unitamente alle strutture territoriali ed ad una rappresentanza delle diverse unità produttive per esaminare, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) prospettive di sviluppo dell'attività dell'Azienda, le implicazioni sugli investimenti e sugli aspetti industriali ed organizzativi che ne derivano;
b) i dati consuntivi dell'occupazione ed il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione a processi di riorganizzazione e riconversione industriale;
c) problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sicurezza;
[…]
h) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
i) iniziative relative ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
l) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari.
3) A livello di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza: annualmente o su richiesta di una delle parti le aziende si incontreranno con la RSA assistita dalla O.S. territorialmente competente per esaminare, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui sopra, i seguenti punti:
a) i programmi di attuazione dei nuovi investimenti e le relative realizzazioni;
b) i dati consuntivi dell'occupazione e il prevedibile andamento della stessa, anche in relazione al punto precedente;
c) problematiche occupazionali connesse ad esigenze di ristrutturazione o di razionalizzazione tecnico produttiva;
d) gli effetti delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche organizzative e degli investimenti sulla occupazione, sull'ambiente e sicurezza;
[…]
h) gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
i) iniziative relative ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
l) iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari.
Nota
Per le Aziende che, per la loro limitata presenza sul territorio nazionale e per la loro ridotta dimensione occupazionale, non rivestano significatività e particolare importanza, i dati del livello aziendale saranno esaminati globalmente in occasione dell'incontro annuale di settore.
Analogamente si procederà per le Aziende industriali aderenti all'Asso GPL.

B) Ambiente
La mutata sensibilità collettiva verso il problema ambientale ha riportato al centro dell'attenzione generale gli aspetti relativi ai rapporti tra industria petrolifera e ambiente.
Pertanto, come previsto nel precedente punto "relazioni industriali", viene costituita nell'ambito del Comitato Paritetico Nazionale, una apposita sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza.
- La sezione potrà individuare elementi da fornire per il tramite delle Parti stipulanti alle rispettive Confederazioni Generali.
- La sezione si riunirà almeno due volte l'anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
- La sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza: individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza, anche con riferimento alla qualità dei prodotti (es. benzina ecologica, gasoli e oli combustibili BTZ) e alla sicurezza degli impianti.
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore;
d) esaminare le problematiche locali connesse con eventuali programmi di risanamento, di bonifiche, delocalizzazioni o chiusure, che assumano particolare rilevanza;
e) sulla base delle acquisizioni tecnico-scientifiche e delle normative anche di provenienza comunitaria, esaminare nuove norme di protezione e prevenzione verso le eventuali, nuove patologie da videoterminali, per i lavoratori, comprese le lavoratrici in gravidanza, addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione delle problematiche, questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
f) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
g) individuare proposte e suggerimenti per migliorare la formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese.

C) Contrattazione articolata
Nel riconoscere l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme, le parti si danno atto che rientra negli obiettivi comuni la promozione ed il rispetto di un assetto organico della contrattazione per una coerente articolazione dell'iniziativa sindacale ai vari livelli:
nazionale, aziendale, di unità produttiva. Assetto che eviti interferenze o sovrapposizioni, definendo chiaramente gli ambiti delle rispettive competenze e favorendo un organico coordinamento.
Particolare rilievo assume in questo quadro la contrattazione integrativa aziendale sia per le definizioni ad essa direttamente delegate dal contratto nazionale, sia per la gestione del contratto nei suoi molteplici aspetti, dalla verifica del puntuale e corretto adempimento della normativa contrattuale nelle varie utilità produttive, alla ricerca di soluzioni concordate nell'ambito degli indirizzi tracciati dal contratto.
Fermo restando quanto sopra definito, le parti, nel riconoscere alla funzione imprenditoriale l'autonoma definizione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive e nel riaffermare il diritto del Sindacato di intervenire per controllarne gli effetti sulla forza lavoro, si danno atto che la migliore combinazione dei fattori produttivi e di organizzazione del lavoro deve realizzare da un lato maggiore efficienza e produttività, elementi assunti anche come strumenti per la difesa attiva dell'occupazione, e dall'altro la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza.
Con questi obiettivi si intende anche perseguire il controllo degli effetti dei processi di ristrutturazione sulla forza lavoro.
[…]

D) Appalti (1)
1) Informazione
In occasione degli incontri annuali a livello di azienda o di significativa unità produttiva di cui al punto A) della presente Parte prima, saranno forniti i dati complessivi sulle diverse attività svolte in appalto e relative al ciclo operativo, compreso il numero dei lavoratori che hanno prestato la loro opera in tali attività.[...]
2) Distribuzione
a) In considerazione delle speciali caratteristiche e modalità operative proprie della distribuzione dei carburanti (benzina e gasolio) e tenuto conto dei chiarimenti intervenuti in proposito tra le parti, detta distribuzione ai punti di vendita e alle stazioni di servizio, nonché negli aeroporti dallo stoccaggio agli aerei, sarà in via di massima esercitata direttamente dalle Aziende.
Le Aziende petrolifere che attualmente concedono in appalto tale servizio dovranno limitare la concessione ad una quota non superiore al 50% della entità del prodotto trasportato.
L'impegno di cui sopra verrà realizzato aziendalmente con il seguente criterio: il totale del prodotto trasportato verrà calcolato assumendo convenzionalmente come valore di riferimento la capacità complessiva del parco automezzi di proprietà funzionanti ed effettivamente utilizzati ed in appalto, adibiti alla distribuzione dei carburanti all'intera rete nazionale.
A tal fine ciascuna Azienda fornirà alle OO.SS. dati specifici relativamente:
- al parco automezzi sia proprio che di privati;
- al numero dei lavoratori kilolitristi dipendenti articolati per unità produttiva.
Ciò anche al fine di controllare e programmare la realizzazione degli obiettivi concordati nei commi precedenti.[...]
3) Manutenzione
Le Aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti di raffineria.
Provvederanno inoltre in proprio alla manutenzione ordinaria degli impianti dei depositi purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continua ed ininterrotta del personale di manutenzione per settori di attività.[...]
(1) Per le Aziende industriali aderenti all'Asso GPL vedi ...

G) Sicurezza impianti
Per quanto riguarda il tema della sicurezza degli impianti e del loro assetto durante gli scioperi, le parti, allo scopo di dare attuazione alle norme della legge 146/1990 e tenuto anche conto delle positive intese già raggiunte al riguardo in talune realtà aziendali sulla scorta delle indicazioni contenute nella lettera delle 00.55. del 6.3.81 (All. B), concordano che i problemi concernenti l'incolumità delle persone, le condizioni di sicurezza e l'integrità degli impianti a ciclo continuo siano definiti attraverso accordi da realizzare a livello locale tra RSA e direzioni aziendali.
[…]

Parte III Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno
[…]
Chiarimenti a verbale
1) In relazione alle imprescindibili esigenze di sicurezza connesse con le particolari caratteristiche degli impianti, le parti si danno atto che il lavoratore del turno smontante per lasciare il posto di lavoro deve avere la sostituzione del lavoratore del turno montante e pertanto costituisce preciso impegno della Azienda provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione suddetta.
[…]

Art. 21 - Indennità per lavoro in turni continui e avvicendati
Ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui e avvicendati sia diurni che notturni verrà corrisposta una maggiorazione unica del 17 % sulla retribuzione mensile di fatto.
[…]

Art. 22 - Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
In relazione alle particolari caratteristiche del lavoro svolto sui campi di aviazione al personale addetto al rifornimento di aeromobili con decorrenza 1.1.1987 sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro come sopra svolto una speciale indennità di Lire 2.000.
[…]

Art. 25 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Qualora le speciali condizioni in cui vengono ad essere svolte ricerche petrolifere richiedano la corresponsione di particolari indennità, queste saranno determinate in sede aziendale nell'ambito del contrattazione articolata di cui alla Parte I.
[…]

Parte IV Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Infortuni e malattie professionali
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124, e relative norme regolamentari ed integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 41 - Norme disciplinari
[…]
III. Ammonizione e sospensione
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
a) non osservi l'orario di lavoro o non adempia alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi le cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti;
[…]
IV. Licenziamento per motivi disciplinari
Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
1) assenze ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
[…]
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente Parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nella presente Parte IV;
4) contravvenzione al divieto di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
[…]
É in facoltà dell'azienda disporre la sospensione cautelare del lavoratore fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare.
L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.
[…]

Parte VIII Disposizioni particolari
Art. 56 - Ambiente di lavoro
La concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose non dovrà superare i limiti massimi (M.A.C.) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Si precisa che dette tabelle - che verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati - vengono richiamate per quelle parti che siano applicabili alle attività per le quali il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro viene stipulato e con riguardo alle attuali condizioni e caratteristiche delle attività medesime.
Nel caso in cui le competenti Autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame fra le parti stipulanti il presente Contratto.
L'azienda adotterà le misure atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'Azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti e ne darà preventiva informazione alla RSA
In attuazione del disposto dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i lavoratori, mediante la RSA, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Fermo restando che la RSA è la titolare esclusiva dei rapporti con la Direzione aziendale, la stessa RSA in ogni stabilimento per individuare tra i suoi membri gli incaricati ad esaminare in sede tecnica con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero da 1 a 3.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione Ambiente saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Sulla base degli indirizzi che perverranno dal livello nazionale Commissione, d'intesa con la RSA, potrà concordare con la Direzione aziendale programmi di formazione e aggiornamento professionale analizzati all'ambiente ed alla sicurezza anche mediante l'utilizzo dalle 150 ore di cui all'articolo 55 del presente CCNL.
La RSA avvalendosi della Commissione Ambiente:
a) controlla lo stato di applicazione delle norme di legge o contrattuali vigenti in materia;
b) presenta alla direzione proposte per miglioramenti della predetta situazione applicativa;
c) concorda con la Direzione dell'unità aziendale la scelta di istituti specializzati qualora risulti necessario avvalersi dell'opera degli stessi per particolari indagini ed accertamenti sulle condizioni ambientali lavoro.
Gli oneri relativi alle indagini nell'ambito dei casi, modi e termini concordati, sono a carico dell'Azienda.
Gli istituti specializzati che potranno essere chiamati ad effettuare mediante loro medici o esperti qualificati, indagini ed accertamenti dovranno essere scelti fra enti specializzati di diritto pubblico.
I medici ed i tecnici predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conosce nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
d) controlla l'applicazione concreta delle misure che l'Azienda introduce sulla base di accordi o impegni precedentemente intercorsi;
e) presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e delle formazione dei lavoratori in materia di prevenzione di infortuni e delle malattie professionali e specifiche, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'art. 55\;
f) controlla il costante aggiornamento di:
- il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda.
In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità;
le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
- il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune;
il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione della Commissione Ambiente e dei lavoratori;
- il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché dati specifici relativi al personale femminile.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Agli effetti dei controlli periodici ai lavoratori trasfertisti sarà messa a disposizione una copia del libretto personale.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
- scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva da definire a livello nazionale entro il 31/12/90 per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR 175/88.
La scheda dovrà essere compilata entro il primo semestre del 1991 e dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo. La scheda riporterà le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.
Le parti hanno la piena libertà di acquisizione e di valutazioni merito ai risultati delle indagini ambientali.
Le aziende porteranno a conoscenza della RSA :
- i programmi di investimenti concernenti il miglioramento l'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni tempestive in merito agli elementi conosciutivi forniti alle Amministrazioni Pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (DPR 175/88), di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10/8/88), di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e emissioni;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSA soluzioni alternative.
Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo procedure previste dal presente Contratto, vengano individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta la situazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato l'area di rischio individuata, nonché l'effettuazione di analisi volta a mantenere sotto controllo gli eventuali agenti di rischio nel posto di lavoro.
Per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportino un utilizzo continuativo del videoterminale le parti ricercheranno idonee soluzioni atte ad assicurare:
- corretta postura ergonomica;
- effettuazione di visite specialistiche, mirate e periodiche a carico aziendale;
- utilizzo dei mezzi protettivi eventualmente necessari, indicati da organi competenti.
Nota a verbale le RSA sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.

Art. 57 - Abiti da lavoro
Per quanto riguarda gli abiti da lavoro, alle maestranze che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno «una tantum» una seconda tuta all'atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l'azienda fornirà mezzi detersivi idonei e sufficienti e assicurerà la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Qualora l'azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise provvederà alla relativa fornitura.
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.
Inoltre, agli impiegati tecnici di raffineria, stabilimento, cantiere, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l'esercizio delle loro attribuzioni ed a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene dal lavoro.

Art. 58 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

Art. 59 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti - Riposi intermedi
In relazione alle norme di legge sulla tutela del lavoro delle donne dei fanciulli e degli adolescenti, la durata del riposo intermedio viene stabilita in un'ora (in mezz'ora, nel caso di lavoro a turno), quando l'orario di lavoro sia superiore alle 8 ore.
[…]

Allegati
Allegato A Norme particolari per le aziende di cui alla nota in calce alla costituzione delle parti
Parte I
D) Appalti
Le Aziende industriali aderenti all'Asso-GPL non concederanno appalto lavorazioni relative a cicli di produzione intendendosi come tali le lavorazioni comprese tra l'attacco e il distacco delle bombole da catena, incluse queste due fasi.
Le aziende non concederanno altresì in appalto operazioni di collaudo delle bombole all'interno dell'azienda. La verifica dell'attuazione della presente intesa sarà fatta in sede aziendale.
Restano peraltro salvi fino alla loro scadenza gli appalti in corso stipulati prima della firma del presente accordo.[…]

Allegato B Lettera della segreteria nazionale Cisnal petrolieri per la sicurezza degli impianti
«La Cisnal Petrolieri in merito al problema dell'assetto degli impianti di raffineria, durante l'esercizio del diritto di sciopero, riconferma, nell'ambito della propria autonomia, gli impegni contrattuali tesi ad assicurare, nel comune interesse, un congiunto esame dei problemi connessi alla incolumità delle persone, le condizioni di sicurezza e l'integrità degli impianti a ciclo continuo.
Su tali argomenti la Segreteria Nazionale e le RSA hanno aperto un dibattito teso a realizzare comportamenti omogenei.
In questa logica la Cisnal Petrolieri è disponibile a che siano adottate soluzioni tecniche capaci di realizzare gli impegni sopra espressi attraverso accordi da realizzare a livello locale tra RSA e Direzioni aziendali sui seguenti problemi:
- squadre di sicurezza che dovranno essere limitate alle mansioni strettamente necessarie anche in funzione dell'assetto impianti concordato;
- tempi di preavviso;
- assetto degli impianti di particolare complessità tecnologica, sofisticazione del processo produttivo, di delicatezza delle strutture che comunque non potrà essere gestito come mezzo per garantire quote di produzione durante l'effettuazione delle azioni di sciopero.
La Cisnal Petrolieri si impegna entro il corrente anno ad aprire un confronto con le controparti sia per verificare le esperienze svolte a livello aziendale, sia per proporre gli orientamenti e le decisioni scaturite dal dibattito con i lavoratori.
Roma, 6 marzo 1981».