Tipologia: CCNL
Data firma: 5 dicembre 2012
Validità: 01.01.2013-nuovo CCNL
Parti: Aris e Cisl-Fp, Uil-Fpl e Ugl-Sanità
Settori: Servizi, Sanità Assistenza, Aris
Fonte: studiocostantino.it

Sommario
:

Titolo I  Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Disposizioni generali
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Obiettivi e strumenti
Art. 7 - Contrattazione decentrata
Art. 8 - Diritto all'informazione
Art. 9 - Pari opportunità
Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Titolo III Costituzione del rapporto
Art. 11 - Assunzione
Art. 12 - Documenti di assunzione
Art. 13 - Visite mediche
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 16 - Cumulo delle mansioni
Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Titolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Lavoro notturno
Art. 20 - Banca delle ore
Art. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Somministrazione di lavoro
Art. 24 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato
Art. 25 - Telelavoro
1. Definizione
2. Prestazione lavorativa
3. Postazione di lavoro
4. Collegamenti telefonici
5. Arredi
6. Orario
7. Comunicazione, informazione
8. Riunioni e convocazioni aziendali
9. Diritti sindacali
10. Controlli a distanza
11. Sicurezza
12. Riservatezza
Art. 26 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Art. 27 - Riposo settimanale
Art. 28 - Festività
Art. 29 - Ferie
Art. 30 - Permessi straordinari
1) Permessi retribuiti:
2) Permessi non retribuiti
3) Congedi per i genitori
4) Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
5) Servizio militare o sostitutivo civile
Art. 31 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 32 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Art. 33 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Art. 34 - ECM (Educazione continua in medicina)
Art. 35 - Diritto allo studio
Art. 36 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 37 - Comportamento in servizio
Art. 38 - Ritardi e assenze
Art. 39 - Permessi - Recuperi
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 41 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Art. 42 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Art. 43 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Titolo VII Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 44 - Il sistema di classificazione del personale
Art. 45 - Norma generale d'inquadramento
Art. 46 - Norma di qualificazione e progressione professionale
Art. 47 - Passaggio di posizione o di categoria
Art. 48 - Retribuzione
Art. 49 - Inquadramento del personale e sistema di classificazione
Art. 50 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione
Art. 51 - Retribuzione individuale di anzianità ad personam
Art. 52 - Paga giornaliera e oraria
Art. 53 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 54 - Pronta disponibilità
Art. 55 - Indennità
Art. 56 - Superminimo.
Art. 57 - Premio di incentivazione
Art. 58 - Tredicesima mensilità
Art. 59 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 60 - Vitto e alloggio
Art. 61 - Trasferte e Missioni
Art. 62 - Abiti di servizio
Art. 63 - Attività sociali, culturali, ricreative
Titolo VIII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 64 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Art. 65 - Preavviso
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto
Art. 67 - Previdenza complementare
Art. 68 - Indennità in caso di decesso
Art. 69 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 70 - Rappresentanze sindacali
Art. 71 - Assemblea
Art. 72 - Permessi per cariche sindacali
Art. 73 - Aspettativa sindacale
Art. 74 - Contributi sindacali
Titolo X Procedure per la conciliazione e per l’arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 75 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale
Dichiarazione congiunta

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione

Il giorno 5 dicembre 2012, presso la sede nazionale Aris di Roma, Aris […], Cisl Fp [...], Uil Fpl […], hanno sottoscritto il CCNL che regola il rapporto del personale dipendente operante in:
- area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento);
- istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea;
- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti);
- centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).
Le parti concordano di incontrarsi entro 15 giorni da oggi per definire tutte le problematiche in merito all’applicazione del presente CCNL, alla luce delle diversificate situazioni regionali del settore della riabilitazione. 
Il giorno 5 dicembre 2012, presso la sede nazionale Aris di Roma, Aris […], Ugl Sanità […], hanno sottoscritto il CCNL che regola il rapporto del personale dipendente operante in:
- area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento);
- istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea;
- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti);
- centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

Titolo I  Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente operante in:
- area riabilitativa extraospedaliera (estensiva e di mantenimento);
- istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lungodegenza post acuta, ove siano presenti in prevalenza attività extraospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali di cui ai seguenti alinea;
- riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti),
- centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).
In caso di contestazioni circa l’applicabilità del presente accordo, anche in relazione alle specificità locali, le organizzazioni sindacali firmatarie possono richiedere che venga effettuato un esame congiunto tra le parti in sede regionale.
L’esame congiunto deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012, decorso il quale - in mancanza di accordo - la singola struttura è libera di procedere all’applicazione del presente CCNL.
Al fine di tutelare e valorizzare le specificità territoriali si concorda che a livello decentrato potranno essere sottoscritti specifici accordi di prima applicazione del presente CCNL con le OO.SS. firmatarie, volti ad armonizzare le precedenti fonti contrattuali con i riferimenti del presente CCNL.

Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle rispettive responsabilità delle aziende e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale dei dipendenti con l’interesse delle aziende ad incrementare e mantenere elevata la propria produttività assieme all’efficacia, all’efficienza e alla accettabilità dei servizi erogati agli utenti.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione decentrata integrativa, che si svolge a livello regionale e di singola struttura produttiva, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) informazione;
d) interpretazione autentica di cui al terzo comma dell’articolo 3.

Art. 7 - Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello regionale e aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell’area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
A livello regionale, le parti potranno definire:
a) il controllo e monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
b) la definizione di linee di indirizzo per l’implementazione della contrattazione decentrata aziendale collegata all’eventuale reperimento di risorse non afferenti alla copertura delle prestazioni sanitarie;
c) le linee di indirizzo sugli ulteriori criteri come esemplificati al comma 3 del successivo art. 46; questa specifica intesa dovrà essere definita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL;
d) l’inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente CCNL, e delle relative declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del nuovo modello di classificazione;
e) la promozione, l’attivazione e lo sviluppo dell’E.C.M. (Educazione continua in medicina) nonché l’esame delle particolari esigenze formative in ambito regionale;
f) l’attuazione degli adempimenti inerenti le attività sociali, culturali e ricreative di cui all’art. 63;
g) la regolamentazione del telelavoro ai sensi dell’art. 25.
Sempre a livello regionale, o provinciale ove non esiste il livello regionale, le parti si incontreranno per discutere l’andamento dei processi di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni, occupazionali e di ristrutturazione del settore, coinvolgendo anche gli Enti istituzionali e Territoriali.
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
a) l’accordo che, secondo i principi di cui al Patto tra Governo e Parti Sociali del 15 aprile 2009 può prevedere l’erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo innovazioni sull’organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro, in riferimento alla Legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive integrazioni e modificazioni;
b) l’accordo che, secondo quanto previsto all’art. 46, valuta la sussistenza delle condizioni per definire incrementi economici all’interno della stessa categoria, per il riconoscimento di specifiche professionalità;
c) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto previsto dall’accordo di cui all’art. 43;
d) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
e) l’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
f) le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l’articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui all’art. 5;
- l’orario di lavoro per le parti di cui all’art. 18;
- il regolamento della banca delle ore di cui all’art. 20;
- i criteri e le tipologie dei rapporti di lavoro part-time di cui all’art. 21;
- la regolamentazione dell’istituto dell’assegnazione e del trasferimento di cui all’art. 26;
- la programmazione dell’epoca e della durata dei turni di ferie del personale di cui all’art. 29;
- i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM, di cui agli artt. 33 e 34;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio di cui all’art. 35;
- i criteri generali per l’utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti di cui all’art. 53;
- la verifica dell’utilizzo dell’istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario effettuate con l’istituto di cui all’art. 54;
g) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti con disabilità
h) ogni altra materia espressamente rinviata.
Il contratto decentrato integrativo, come quello nazionale, conserva la sua validità sino alla sottoscrizione del successivo.

Art. 8 - Diritto all'informazione
Le parti condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali. In questo senso, particolare importanza rivestono l’esame delle problematiche proprie del settore e l’individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell’ambito nazionale e territoriale e fermo restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS., si impegnano per l’acquisizione di elementi di conoscenza comune. Le sedi di informazione sono:
1) Livello nazionale:
annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS.:
- le prospettive e l’andamento del settore;
- l’andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l’andamento dell’occupazione femminile;
elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro;
2) Livello regionale:
semestralmente, in appositi incontri regionali, ciascuna Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS:
- l’andamento del settore con particolare attenzione all’aspetto occupazionale ed eventuali situazioni di crisi;
- l’eventuale necessità di promozione di iniziative nei confronti degli enti preposti ad attivare e/o potenziare corsi di ECM, di riqualificazione aggiornamento o qualificazione professionale per le realtà di cui al presente CCNL;
- ove richiesto, tempestive informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti con il SSN delle strutture;
3) Livello aziendale:
ferme restando le competenze proprie delle Amministrazioni, queste forniscono alle OO.SS., ove richiesto e nei limiti previsti dalla DLgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni:
- informazioni riguardanti il personale (anche con riferimento ai lavoratori distaccati);
- informazioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazione quali-quantitativa sull’andamento dell’utilizzo dei rapporti di lavoro atipici.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione decentrata, l’informazione è preventiva.

Art. 9 - Pari opportunità
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna struttura, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest’ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il Fondo sociale europeo e quello regionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art. 70, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n. 92/131/CEE.

Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati Paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti:
- raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
- affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.

Art. 12 - Documenti di assunzione
All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
[…]

Art. 13 - Visite mediche
L’Amministrazione potrà accertare l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal D.lgs 81/2008. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l’articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

Art. 15 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Il lavoratore ha diritto all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell’art. 13 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economico/retributiva del dipendente medesimo.
Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.
[…]

Art. 17 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all’espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall’ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l’inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Art. 18 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 70, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalieri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 70; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di cui all’art. 70.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all’art. 53. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Le Strutture potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma dell’art. 53 del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le parti convengono che i turni di lavoro saranno stabiliti in base ad una ciclicità che tenga in considerazione l’organizzazione della struttura e le preminenti esigenze di continuità assistenziale, nonché, per quanto possibile, la necessità per il dipendente di coniugare i tempi di lavoro con le esigenze familiari;
Nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e nell’ottica di agevolare per quanto possibile l’organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere oggetto di valutazione periodica trimestrale, così da consentire anche l’eventuale rotazione degli operatori fuori turno.
Eventuali modifiche della programmazione dei turni, saranno disposte dalla Struttura avendo cura - ove possibile - di comunicarle con congruo anticipo ai dipendenti interessati;
Allo stesso modo, il singolo dipendente è tenuto ad avanzare richieste di eventuali modifiche della programmazione (es. ferie, permessi, cambi turno, l. 104/92, ecc..) con debito anticipo, nel rispetto delle norme aziendali vigenti e dei principi di diligenza, di buone fede e correttezza, al fine di garantire una corretta pianificazione della copertura del servizio;
In linea di massima, le modifiche alla programmazione dei turni con carattere di urgenza saranno operate rispettando per quanto possibile il criterio di congrua distribuzione dell’orario di servizio tra i lavoratori della struttura, tenendo in considerazione anche eventuali disponibilità rappresentate dai lavoratori;
La programmazione dei turni, in ogni caso, sarà operata considerando preminente il mantenimento di adeguati livelli assistenziali, in attuazione dei requisiti di accreditamento regionale.

Art. 19 - Lavoro notturno
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del DLgs 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale. Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore.

Art. 20 - Banca delle ore
La banca delle ore si costituisce con l’accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo.
Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo due ore e, quando saranno richieste a copertura dell’intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retribuite, su specifica richiesta del dipendente, entro il mese successivo. Ulteriori articolazioni dell’istituto e la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, come previsto nell’articolo 7 lettera f).

Art. 22 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell’ambito di applicazione del presente contratto in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative.
[…] L’assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
[…]
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi delle vigenti normative.
A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all’art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall’Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.)
Si precisa che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.

Art. 23 - Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all’interno delle strutture per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente.
Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così ovviandosi anche a negativi vuoti di organico.
Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dall’inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

Art. 24 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tempo de-terminato (così come considerati all’ultimo comma dell’art. 23) non potranno superare complessivamente la percentuale massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di lavoro nell’ambito della suddetta percentuale del 40%.

Art. 25 - Telelavoro
1. Definizione

Il telelavoro, consiste nell’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.

2. Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
e) applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

3. Postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa.
La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro. L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.

5. Arredi
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.

6. Orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell’arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.

7. Comunicazione, informazione
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali. Sarà altresì garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.

8. Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico-organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro di cui al punto 6.

9. Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge in azienda tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.

11. Sicurezza
Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (DLgs n. 81/2008) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza dell’Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 del DLgs n. 81/2008 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

12. Riservatezza
A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

Art. 26 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Il trasferimento del personale in presidi, servizi, uffici della Struttura diversi dalla sede di assegnazione sarà utilizzato dalla Direzione della struttura stessa in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all’art. 70, nel rispetto dell’art. 13 della Legge n. 300/70.
L’assegnazione, invece, del personale nell’ambito dei servizi, uffici, presidi della Struttura cui originariamente è stato assegnato il dipendente rientra nel potere organizzatorio della stessa struttura e non soggetto ai vincoli di cui al comma precedente.

Art. 27 - Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione dell’indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 29 - Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare.
[…]
Un ulteriore periodo di 15 giorni viene riconosciuto al personale avente diritto ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

Art. 30 - Permessi straordinari
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:

3) Congedi per i genitori
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel DLgs 26 marzo 2001, n. 151.
[…]
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall’art. 34, comma 1, del DLgs n. 151/2001.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post parto ed il periodo ante parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del DLgs n. 151/2001. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall’art. 40 del DLgs n. 151/2001. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre. Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, le assenze per malattie del bambino di cui all’art. 47 del DLgs n. 151/2001.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell’ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei precedenti punti dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno sette giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.

Art. 31 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
d) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
e) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Art. 32 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
d) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
e) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari

[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art. 38, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
l. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m. violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…]
o. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
p. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;
[…]
E. introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della struttura;
N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura;
O. per atti di libidine commessi all’interno della struttura.
È in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. […]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.

Titolo VI Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
Art. 42 - Assicurazioni ed infortuni sul lavoro

L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.

Art. 43 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono regolamentate dal D.lgs n. 81/2008.
Per l’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si procede come segue, fatte salve le nomine del rappresentante di sicurezza già effettuate alla data di sottoscrizione del presente Accordo:
a) Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti; possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’unità produttiva.
b) Il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza di cui all’art. 47 comma 7 del D.lgs n. 81/2008 è il seguente:
• un rappresentante nelle strutture sino a 200 dipendenti;
• tre rappresentanti nelle strutture da 201 a 1000 dipendenti;
• sei rappresentanti in tutte le altre strutture.
c) Alla rappresentanza per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del d.lgs n. 81/2008, permessi retribuiti pari a:
• 40 ore annue per le strutture con un rappresentante;
• 120 ore annue complessive per le strutture da 201 a 1000 dipendenti;
• 240 ore annue complessive per le strutture con oltre 1000 dipendenti,
• fermo restando, per le lettere b) e c) l’utilizzo di un minimo pro capite di 20 ore annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dal citato art. 50, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
d) La durata dell’incarico è di 3 anni.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i lavoratori (o il lavoratore) che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
e) La modalità di svolgimento delle elezioni e la individuazione della Commissione elettorale saranno concordate tra le Rappresentanze sindacali costituite in azienda e il datore di lavoro, in modo da consentire l’espletamento del voto al maggior numero possibile di lavoratori.
f) Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta art. 50 del d.lgs n. 81/2008, le parti concordano le seguenti indicazioni.
Accesso ai luoghi di lavoro
• Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
• Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Modalità di consultazione
• Laddove il D.lgs 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
• Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
• Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
• Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
Informazioni e documentazione aziendale
• Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle art. 50 lettera e) del d.lgs n. 81/2008.
• Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui alla lettera b) dell’art. 50 del d.lgs n. 81/2008, custodito presso la struttura.
• Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
• Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti la struttura per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
• Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
g) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista art. 50 lettera g) del d.lgs n. 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’art. 4.
La pianificazione della formazione è affidata agli organismi paritetici regionali. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione regionale può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento alle specificità individuate.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
In applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 81/2008, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Titolo VII Classificazione del personale e trattamento economico
Art. 50 - Istituzione Commissione paritetica per la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione

Al fine di valutare i risultati dell’applicazione dell’attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una commissione paritetica. A tale commissione è rinviata anche la valutazione dell’introduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della Salute.

Art. 53 - Lavoro supplementare e straordinario
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All’inizio di ogni anno i criteri generali per l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art. 70 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 70 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo. Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art. 28 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.

Art. 54 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 70.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del di-pendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all’art. 28 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell’interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Art. 60 - Vitto e alloggio
[…]
È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio.
Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro.

Art. 62 - Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell’Amministrazione, comprese quelle della manutenzione ordinaria.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tempi di vestizione e consegne
Con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all’interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuali di cui al d.lgs. 81/08, i tempi di vestizione e svestizione non potranno complessivamente superare i 14 minuti, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi. Quanto sopra non riguarda l’ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Le modalità di applicazione di quanto previsto ai due comma precedenti saranno concordate in sede di contrattazione decentrata, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, al fine di consentire alle strutture di varare un’adeguata riorganizzazione dei turni e delle attività.

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 70 - Rappresentanze sindacali

Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (in mancanza, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 19 della legge 300/70) e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Fermo restando il vincolo della parità dei costi per le strutture, il numero dei componenti della RSU sarà così determinato:

3 componenti: da 16 fino a 100 dipendenti
4 “ da 101 “ 150
5 “ da 151 “ 200
6 “ da 201 “ 250
7 “ da 251 “ 300
8 “ da 301 “ 350
9 “ da 351 “ 400
10 “ da 401 “ 450
11 “ da 451 “ 500
12 “ da 501 “ 750
13 “ da 751 “ 1.000
14 “ da 1.001 “ 1.500
15 “ da 1.500 in poi

Dal computo sopra indicato è esclusa l’area negoziale medica.
In sede aziendale saranno definite le modalità di costituzione e funzionamento e la disciplina delle elezioni delle RSU.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dall’Amministrazione.

Art. 71 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della Legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle rappresentanze aziendali e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all’art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’assistito.
Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori.
Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero.
I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.

Titolo X Procedure per la conciliazione e per l’arbitrato nelle controversie di lavoro
Art. 75 - Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale

Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo del lavoratore stabilito dalla legge, da accordi e dai contratti collettivi compreso il presente, l’Organizzazione sindacale regionale o provinciale a cui il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, potrà chiedere un incontro ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
Entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta si svolgerà la procedura nella sede stabilita di comune accordo; ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro a cui le parti aderiscono o a cui abbiano conferito il mandato, per la procedura di conciliazione. Si applicano per il deposito del processo verbale di avvenuta conciliazione le disposizioni di cui all’art. 411, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile.