Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 13 dicembre 1990
Validità: 01.01.1991 – 31.08.1994
Parti: Assolampade e Cisnal Chimici
Settori: Chimici, Lampade elettriche, cinescopi ecc.
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo CCNL 17.03.1987

Sommario:
    Articolo 1 e Allegato n. 1
    Sicurezza - Ambiente di lavoro
    Classificazione del personale
    Commissione paritetica
    Art. 13 - Orario di lavoro
    Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
    Art. 79 – Ferie
    Malattia
    Permessi non retribuiti
    Art. 25 - Premio di produzione
    Decorrenza e durata


L'articolo 1 e l'allegato n. 1 sono sostituiti da quanto segue:
Relazioni industriali: sistema informativo e di osservazione nazionale sull'andamento del settore
Le parti stipulanti il CCNL lampade elettriche, cinescopi ecc. e la Fulc - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade, cinescopi ecc.) e delle peculiarità del settore, nell'intento di facilitarne lo sviluppo ed accrescerne la competitività internazionale - convengono - anche con riferimento agli accordi interconfederali vigenti - di favorire un maggiore e nuovo sviluppo di relazioni industriali.
A tale scopo convengono di prevedere incontri a livello nazionale sulle tematiche settoriali di comune interesse.
A tale riguardo l'Associazione e la Fulc procederanno ad incontri periodici per esaminare, con gli opportuni approfondimenti, le seguenti tematiche generali del settore:
a - l'andamento del mercato nazionale ed internazionale;
b - le prospettive produttive del settore, con le sue articolazioni e le prevedibili conseguenze sui livelli occupazionali;
c - l'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie e/o significative ristrutturazioni industriali che richiedano interventi di formazione e riqualificazione professionale; la consistenza strutturale del settore, per quanto concerne il numero degli addetti distinti per sesso e per classi di età;
[…]
e - eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps;
f - la dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della competitività internazionale;
g - le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti.
h - le tematiche della sicurezza ambientale, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti;
Il momento di incontro a livello nazionale si coordina e si completa attraverso un sistema informativo a livello aziendale, che si configura come segue:
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate da una sola unità produttiva con più di 250 unità,
forniranno ai C.d.f., e, tramite le associazioni imprenditoriali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, informazioni sui seguenti argomenti:
a) i dati previsionali di investimenti e, relative localizzazioni per nuovi
insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento,
ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti e ricerca accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo stato o dalle regioni specificandone le leggi di riferimento;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile e giovanile;
e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali modifiche del sistema produttivo o investano in modo determinante le
tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione;
f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di quelle fino ad allora adottate e che abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
In apertura degli incontri, la direzione dell'unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'articolo 623 c.p.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 250, le associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza ai C.d.f., le notizie di cui al precedente punto d).
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti al comma 5, lettere e) e f), potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.

Sicurezza - Ambiente di lavoro
Oltre quanto già inserito all'art. 1 "Relazioni industriali ...." punto h, sostituire l'ottavo comma dell'art. 40 con il comma seguente:
Per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente articolo, il C.d.f. potrà designare nel proprio ambito, rappresentanti in numero non superiore a 3 nelle unità produttive fino a 1000 e a 6 nelle unità produttive con oltre 1000 dipendenti. Tali componenti il C.d.F., i cui nominativi saranno previamente comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale, potranno essere destinatari delle attività formative del personale programmate dall'azienda in materia di ambiente e sicurezza. A favore di tali componenti ci sarà altresì il riconoscimento della retribuzione di fatto quando impegnati in discussioni con l'azienda in orario di lavoro.

Commissione paritetica
Premesso che l'attuale struttura dell'inquadramento così come prevista dall'articolo 10 del CCNL 17.3.1987 continuerà ad operare - salvo le variazioni di seguito indicate - per tutta la durata del presente contratto, le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica il cui compito sarà di procedere - attraverso l'analisi della situazione in essere al momento con riferimento alla realtà tecnologica ed organizzativa - verso l'individuazione di nuove norme in tema di inquadramento dei lavoratori.
Nello svolgimento dei propri lavori - che inizieranno il 1 settembre 1992
- la Commissione valuterà in via prioritaria i problemi attinenti ad un nuovo sistema classificatorio articolata in aree professionali e relative descrizioni, con la distribuzione dei lavoratori negli specifici livelli di inquadramento.

Premesso che l'attuale struttura dell'inquadramento così come prevista dall'articolo 10 del CCNL 17.3.1987 continuerà ad operare - salvo le variazioni di seguito indicate - per tutta la durata del presente contratto, le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica il cui compito sarà di procedere - attraverso l'analisi della situazione in essere al momento con riferimento alla realtà tecnologica ed organizzativa - verso l'individuazione di nuove norme in tema di inquadramento dei lavoratori.Nello svolgimento dei propri lavori - che inizieranno il 1 settembre 1992- la Commissione valuterà in via prioritaria i problemi attinenti ad un nuovo sistema classificatorio articolata in aree professionali e relative descrizioni, con la distribuzione dei lavoratori negli specifici livelli di inquadramento.