Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 27 maggio 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2016
Parti: State Street Bank e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, State Street Bank
Fonte: fabi.it

Sommario
:

Premessa
Parte I - Assetti Contrattuali
1.1 Ambito di applicazione
1.2 Decorrenza e durata
1.3 Regime di prorogatio e procedura di rinnovo
1.4 Coordinamento con normative e fonti precedenti
Parte II - Materie demandate dall’art. 28 del CCNL 19/01/2012
2.1 Premio aziendale
2.2 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie
2.2.1 Concorso alle maggiori spese sostenute
2.2.2 Formazione
2.2.3 Eventi criminosi
2.2.4 Permessi retribuiti per gli RLS
2.2.5 Regolamento per l’elezione degli RLS
2.2.6 Durata in carica degli RLS
2.2.7 Cessazione dall’incarico di RLS
2.3 Assistenza sanitaria
2.4 Previdenza complementare
2.5 Inquadramento del personale, percorsi professionali, promozioni
Parte III - Altre materie
3.1 Premi fedeltà
3.2 Ticketpasto
3.3 Trasferimenti e mobilità interna
3.4 Sistema incentivante e sistema di valutazione
3.5 Part-time, maternità e paternità, aspettativa
3.5.1 Part-time
3.5.2 Maternità, paternità
3.5.3 Aspettativa per giustificati motivi
3.5.4 Aspettativa per malattia
3.6 Permessi retribuiti e non retribuiti
3.6.1 Permessi retribuiti
3.6.2 Permessi non retribuiti per adempimento cure familiari
3.7 Provvidenze per motivi di studio
3.8 Orario lavorativo, pausa pranzo e flessibilità
3.9 Turni, reperibilità, intervento, prestazioni nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali, calendario target
3.9.1 Turni
3.9.2 Reperibilità
3.9.3 Interventi
3.9.4 Prestazioni in giornate non feriali, calendario target
3.9.5 Prestazioni in giornate semifestive e prefestive
3.10 Provvidenze per familiari portatori di handicap
3.11 Anticipazione sul TFR
3.12 Mobilità nelle aree urbane e mobility manager
Appendici
Appendice 1 Condizioni agevolate
Appendice 2 Assistenza sanitaria Sanint
Appendice 3 Assicurazione infortuni professionali e extraprofessionali
Appendice 4 Accordi art. 4 legge 300/70
Allegato A Verbale di accordo sindacale ex art. 4, comma 2, Stat. Lav. sull’uso del personal computer, di internet e della posta elettronica
Allegato B Accordo sindacale ai sensi dell’art. 4, comma 2, statuto dei lavoratori
Appendice 6 Agibilità sindacali
Allegato A) Verbale di accordo security services - 11 marzo 2010

Contratto Integrativo Aziendale 2014 - 2015 - 2016 per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti di State Street Bank spa

La presenta premessa costituisce parte integrante del CIA, il quale preserva la validità di tutti gli accordi precedentemente firmati anche non esplicitamente riportati nel presente documento

Premessa
In data 27/05/2014, presso la Sede di Milano di State Street Bank spa, in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano, si sono incontrati: […] State Street Bank spa (di seguito Banca) […], le rappresentanze Sindacali (di seguito OOSS): […] la Fabi […], la Fiba/Cisl […], la Fisac/Cgil […], (la Banca e le OOSS congiuntamente, in seguito, le Parti)
Le Parti si danno atto che il presente Contratto Integrativo Aziendale (d’ora in avanti CIA) si inserisce nel solco tracciato dal precedente CIA sottoscritto tra le Parti il 16 febbraio 2011 ed è quindi frutto di un iter negoziale volto ad assicurare un trattamento omogeneo ai dipendenti della Banca anche a seguito dell’intervenuto ingresso nella realtà aziendale degli ex dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo spa addetti al ramo d’azienda Securities Services di Intesa Sanpaolo spa trasferito alla Banca con accordo 11 marzo 2010 e decorrenza 17 maggio 2010 (di seguito gli ex dipendenti ISP) e anche a seguito dell’intervenuto ingresso dei dipendenti assunti tramite acquisizione dei rami d’azienda State Street GMBH, Morgan Stanley Bank International Limited, Milan Branch ed Ersel Asset Management spa.
Sia le norme contenute nel presente CIA che le norme ulteriori applicabili ai dipendenti di State Street Bank spa in base ad accordi previgenti o anche successivi alla data di entrata in vigore del presente CIA resteranno valide ed applicabili anche nel caso in cui ci siano operazioni societarie che cambino l’assetto dell’attuale spa.
Nel caso si verificassero operazioni societarie, la Banca si impegna ad informare le OOSS nel minor tempo possibile, in particolare nel caso in cui fosse necessario stipulare accordi specifici per il mantenimento degli accordi previgenti, compreso il presente.
Tutte le materie non regolamentate dal presente contratto di 2° livello restano regolate dalla legge e dall’attuale CCNL del 19/01/2012 e successivi rinnovi.
Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che tutti gli importi monetari indicati nel presente CIA si intendono al lordo delle opportune e dovute ritenute fiscali e previdenziali, salvo quanto diversamente ed espressamente specificato.
Tutti i permessi e benefits concessi alle coppie eterosessuali sono parimenti estesi alle coppie omosessuali secondo i criteri riportati nel corpo del documento.

Parte I - Assetti Contrattuali
1.1 Ambito di applicazione

Il presente CIA si applica, salvo diversa espressa previsione, ai quadri direttivi ed al personale appartenente alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente dalla Banca.

Parte II - Materie demandate dall’art. 28 del CCNL 19/01/2012
2.2 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro e tutela delle condizioni igienico sanitarie

Fermo restando quanto previsto dalle normative di legge in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, concordemente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti nella singola Unità Produttiva.
Viene istituita conformemente alle previsioni di legge la figura del Rappresentante per i Lavoratori alla Sicurezza (di seguito RLS), individuata nel numero di tre RLS tra Torino e Milano complessivamente, di cui almeno uno su ogni singola unità produttiva.
L’individuazione dovrà avvenire tramite elezione da effettuarsi secondo il regolamento elettorale che garantirà la partecipazione democratica di tutti i lavoratori.
L'Azienda riconosce agli RLS la facoltà di accedere a tutti gli uffici, comprese le aree protette, previo solo riconoscimento tramite il badge aziendale individuale se necessario.
L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza di tutti i colleghi interessati ogni norma interna di servizio inerente alla sicurezza.
Su richiesta delle OOSS, saranno previsti incontri tra l’Azienda e i Rappresentanti Sindacali Aziendali con l’obiettivo di analizzare e verificare il rispetto della normativa di riferimento alla presenza degli RLS.

2.2.1 Concorso alle maggiori spese sostenute
L’Azienda concorre alle maggiori spese sostenute dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in occasione della fruizione delle 50 ore annue di permesso inerenti all’espletamento del mandato, della formazione dello stesso qualora avvenga in sito differente rispetto alla sede aziendale, degli incontri e/o visite effettuate presso sedi di autorità competenti ai sensi della legislazione vigente qualora necessari e in qualunque altro caso necessario all’espletamento effettivo delle attribuzioni previste dalla legge secondo quanto in appresso specificato:
in caso di accesso presso diversa unità organizzativa tra Milano e Torino, rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, con utilizzo dei mezzi pubblici; sarà consentito anche l’uso di treni ad alta velocità in seconda classe, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale del lavoratore RLS;
in caso di necessità di pernottamento, che l’Azienda deve autorizzare preventivamente, sono utilizzate, ove esistenti, le convenzioni alberghiere stipulate dalla medesima e le spese sostenute per la consumazione della cena vengono rimborsate, dietro presentazione del relativo giustificativo, sino alla concorrenza di euro 30,00.

2.2.2 Formazione
L’Azienda continuerà a dare corso nei confronti degli RLS agli interventi formativi previsti dall’art. 8 degli Accordi siglati il 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate; in sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro 6 mesi dalla proclamazione degli eletti.
I corsi avranno durata, per il primo anno, almeno di tre giorni lavorativi.
Vengono istituiti, inoltre, corsi di formazione ed addestramento rivolti a tutto il personale con le seguenti caratteristiche:
• specialistici per gli addetti dell'Ufficio Sicurezza;
• sensibilizzazione al tema della sicurezza nell'ambito dei corsi previsti contrattualmente;
• formazione specifica per i neo-assunti;
aggiornamento in caso di spostamento di sede e in tutti gli altri casi di modifica logistica o quando ritenuto opportuno in sede di incontro tra le Parti previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

2.2.3 Eventi criminosi
La Banca si impegna ad informare un rappresentante sindacale aziendale dell’unità produttiva, per ogni sigla firmataria del presente CIA ogni qualvolta dovesse verificarsi un evento criminoso o comunque pericoloso ai fini della sicurezza personale degli addetti; qualora vi siano conseguenze lesive per l’incolumità del personale stesso, l’informazione, da effettuarsi anche per le vie “brevi”, dovrà essere tempestiva.

2.2.4 Permessi retribuiti per gli RLS
I permessi di cui all’art. 6 dell’Accordo nazionale 12/3/1997 eventualmente non fruiti nell’anno di competenza possono essere differiti, a richiesta del RLS, fino al 1° quadrimestre dell’anno successivo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Azienda consente l’intervento anche con tempi di preavviso più abbreviati rispetto a quelli previsti dall’Accordo 12/3/1997.
L’Azienda fornirà agli RLS gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni previste dall’articolo 5, 2° comma degli Accordi 12 marzo 1997 (facoltà di affissione di comunicati in albo accessibile a tutti i lavoratori, possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le Rappresentanze Sindacali Aziendali).

2.2.5 Regolamento per l’elezione degli RLS
Si applicano in materia le previsioni legislative pro tempore vigenti. Ove necessario in assenza di norme di legge, le Parti si impegnano ad accordarsi in modo da garantire il corretto svolgimento delle elezioni in argomento.

2.2.6 Durata in carica degli RLS
Gli RLS dureranno in carica quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

2.2.7 Cessazione dall’incarico di RLS
Nel caso in cui, durante il quadriennio, un RLS dovesse cessare dall’incarico per qualunque motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti nell’ambito territoriale di riferimento.
In assenza di sostituti si procederà ad una nuova elezione.

Parte III - Altre materie
3.2 Ticketpasto

[…]
La pausa pranzo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale e/o misto che superi le 4 ore giornaliere sarà fissata alla fine dell’orario di lavoro individualmente determinato dal relativo contratto.
Il personale in allattamento e quello titolato alla fruizione della riduzione di orario ex legge 104/92 avrà diritto all'intero importo del ticket pasto, alle condizioni di cui al precedente capoverso.

3.3 Trasferimenti e mobilità interna
Nel caso di trasferimenti tra le distinte piazze di Torino e Milano, gli stessi avverranno su base volontaria e verrà garantito al Personale il mantenimento di una mansione equivalente in caso di riallocazione dell’attività prestata al momento della riallocazione medesima.
Fermo restando quanto già in vigore, per quanto riguarda missioni e mobilità interna le Parti si danno atto che è necessaria una modifica dei meccanismi attualmente operanti e si impegnano ad aprire un tavolo di confronto in materia.

3.5 Part-time, maternità e paternità, aspettativa
3.5.1 Part-time

La Banca conferma che non vi sono posizioni di lavoro escluse dalla possibilità di accesso al contratto a tempo parziale e conferma il proprio impegno a valutare con immediatezza caso per caso le richieste di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzate dal personale in conformità al CCNL.
Restano fermi i contratti di lavoro part-time già in essere alla data di entrata in vigore del CIA sia quelli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato cui si applicano le disposizioni ivi contenute.
In parziale deroga migliorativa rispetto alle disposizioni contrattualmente vigenti, il numero dei rapporti a part-time esistenti all’interno della Banca non può essere superiore al 25% del totale del personale dipendente in servizio, intendendosi per tale quello risultante dal libro Unico del Lavoro (LUL) per quanto concernente il vecchio cd libro matricola.
La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere avanzata per periodi massimi di:
• 5 anni in via ordinaria, rinnovabili per periodi massimi di cinque anni in numero illimitato;
• 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi reiterabili, in presenza di cause urgenti e temporanee, quali, ad esempio, gravi motivi familiari e/o personali del dipendente, da valutarsi caso per caso.
Alla scadenza del termine, il lavoratore a tempo parziale che tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, rimarrà assegnato alla stessa unità produttiva fermi i limiti di cui all’art. 2103 del Codice Civile, dal CCNL tempo per tempo vigente, dal presente CIA e successive integrazioni e modifiche e fatta salva la possibilità che allo scadere del periodo di contratto di lavoro a tempo parziale al lavoratore possa essere richiesto un cambiamento di attività in ragione di esigenze di servizio e/o di richieste personali motivate.
Costituiscono criteri di precedenza nell’accoglimento per le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale le seguenti circostanze in ordine decrescente di priorità:
a- assistenza a figli di età da 0 e fino a 3 anni, ad anziani, disabili, malati cronici cui il lavoratore presti assistenza, su presentazione di idonea documentazione attestante lo status del soggetto destinatario dell’assistenza stessa;
b- assistenza a figli di età da 3 e fino 13 anni, gravi motivi di salute dei richiedenti su presentazione di idonea documentazione attestante lo stato di salute;
c- motivi di studio od altri gravi e significativi motivi personali dei richiedenti.
La Banca conviene con le OOSS firmatarie che, di norma, la distribuzione dell’orario settimanale avverrà nell'arco dei cinque giorni lavorativi con una collocazione mattutina (orizzontale), o su vari giorni della settimana (verticale) oppure in forma mista a seconda delle ragioni organizzative e in ogni caso concordate con il lavoratore.
Eventuali diverse esigenze di orario richieste dal personale verranno di volta in volta valutate tra dipendente e Manager.

3.5.2 Maternità, paternità
Nel corso del periodo di gravidanza le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche o convenzionate con le medesime per un ammontare massimo di 5 ore retribuite da fruirsi entro la durata del corso stesso, dietro presentazione di documentazione attestante l’effettiva partecipazione a detti corsi. In caso entrambi i genitori siano dipendenti della Banca, il permesso sarà concesso alla sola madre.
Ferme le previsioni di legge che regolano i cd congedi parentali, alla lavoratrice madre viene concesso, su richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita aggiuntiva di 3 mesi da fruirsi in via continuativa fino al compimento del 3° anno di età del figlio. In caso di parto gemellare detto periodo di aspettativa non retribuita è raddoppiato. Al genitore viene, inoltre, concesso su richiesta un periodo di aspettativa non retribuita aggiuntiva di 3 mesi fino al compimento del 3° anno di età del figlio.
[…]

3.5.4 Aspettativa per malattia
Decorso il periodo di comporto contrattualmente previsto tempo per tempo e l’eventuale periodo di aspettativa post comporto di 12 mesi concesso dalla Banca, fatte salve disposizioni migliorative di legge e di contratto tempo per tempo vigenti, il personale in ragione di malattie irreversibili e/o di particolare gravità o che non risulti in grado di riprendere servizio, potrà fruire, a richiesta da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza di detta aspettativa, di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 8 mesi. La Banca informerà del prossimo termine dell’aspettativa, tramite lettera raccomandata AR il dipendente, almeno venti giorni prima della fine dell’aspettativa.

3.8 Orario lavorativo, pausa pranzo e flessibilità
L’orario di servizio è da intendersi dalle 08:30 alle 17:00.
Viene garantita la seguente flessibilità di orario, previo accordo con il proprio responsabile, al fine di garantire la continuità del servizio:
60 minuti relativamente all’orario di ingresso 08:30 - 09:30
In deroga all’orario standard, i dipendenti possono fissare una pausa pranzo di durata differente da quella fissata dal CCNL (minimo 30 minuti, massimo 75 minuti), di conseguenza anticipando o posticipando l’orario di uscita, previo accordo con il proprio responsabile.
Restano invariate le attuali personalizzazioni di orario.

3.9 Turni, reperibilità, intervento, prestazioni nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali, calendario target
Fatte salve eventuali disposizioni migliorative del CCNL tempo per tempo vigente si applicano, per tutta la materia qui trattata, le seguenti disposizioni.

3.9.1 Turni
Le Parti condividono la necessità di esaminare congiuntamente la tematica dell’introduzione di turni in determinate aree operative, vista la tipologia di lavoro e le specificità aziendali.
Con l’obiettivo di accrescere le professionalità e compatibilmente con le esigenze aziendali, viene fornita la possibilità al personale, anche proveniente da altri settori, che ne faccia esplicita richiesta, di essere inserito nelle aree oggetto di turnazione.
Nel caso di introduzione di turni, saranno applicate le indennità previste dal CCNL tempo per tempo vigente alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

3.9.2 Reperibilità
Al personale in reperibilità per interventi operativi verranno corrisposte le seguenti indennità:
• euro 44 per ogni giornata di reperibilità feriale.
• euro 50 per ogni giornata di reperibilità festiva.

3.9.3 Interventi
Per l’effettuazione di interventi necessari per la risoluzione di una specifica indisponibilità funzionale, al personale che effettuerà l’intervento presso l’unità di appartenenza saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
• Aree Professionali
- rimborso forfettario pari a euro 8,00 delle spese di trasporto;
- compenso per lavoro straordinario con un minimo di euro 18,42;
- se l’intervento avviene durante l’orario della pausa pranzo, corresponsione del buono pasto.
• Quadri direttivi
- rimborso forfettario pari a euro 8,00 delle spese di trasporto;
- compenso fisso pari a euro 60,00 a titolo di indennità di intervento, indipendentemente dal numero di interventi prestati nella giornata e dalla durata degli stessi;
- se l’intervento avviene durante l’orario della pausa pranzo corresponsione del buono pasto.
Al personale che effettuerà l’intervento da una sede diversa da quella aziendale tramite collegamento da computer/telefono saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
• Aree Professionali
- compenso per lavoro straordinario nel rispetto del CCNL e delle procedure aziendali vigenti in materia.
• Quadri direttivi
- compenso fisso pari a euro 50 onnicomprensivi a titolo di indennità di intervento, indipendentemente dal numero di interventi prestati nella giornata e dalla durata degli stessi.
Resta inteso che per interventi prestati per almeno due ore tra le ore 22.00 e le ore 06.00, l’inizio dell’attività nella giornata successiva, in quanto lavorativa, sarà posticipato per una durata pari a quella dell’intervento per tutto il personale coinvolto, indipendentemente dall’inquadramento.

3.9.4 Prestazioni in giornate non feriali, calendario target
Tenuto conto della specificità aziendale, le Parti concordano che devono essere garantiti i servizi operativi adeguati alla gestione di una giornata target.
I trattamenti relativi alle prestazioni rese nelle giornate in via ordinaria non lavorative di sabato, domenica e nelle festività e semi festività infrasettimanali, saranno disciplinati come segue:
• Aree Professionali
- compenso per lavoro straordinario (con le maggiorazioni previste dal CCNL tempo per tempo vigente);
- riposo compensativo pari alla durata della prestazione effettuata rapportata ad ora da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
- rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata;
- buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.
• Quadri Direttivi
- riposo compensativo da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
- indennità giornaliera di euro 95 indipendentemente dal numero di ore di servizio effettivamente prestate;
- rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata;
- buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.

3.9.5 Prestazioni in giornate semifestive e prefestive
• Aree Professionali
- compenso per lavoro straordinario (con le maggiorazioni previste dal CCNL tempo per tempo vigente);
- riposo compensativo pari alla durata della prestazione effettuata rapportata ad ora da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
- rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata;
- buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.
• Quadri Direttivi
- riposo compensativo da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
- indennità giornaliera di euro 80,00 indipendentemente dal numero di ore di servizio effettivamente prestate, purché le ore lavorative pomeridiane effettivamente prestate siano superiori a 3 nella singola giornata;
- rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata;
- buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.