Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 16 marzo 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Althea e CdF/Flai-Cgil, Fat-Cisl, Uila Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Althea Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Informazioni
2. Orario di lavoro
3. Asili nido e scuole materne
4. Cure termali
5. Visite mediche
6. Ambiente di lavoro
7. Fondo previdenza
8. Quota contratto
9. Inquadramento
10. "Una tantum"
11. Lavoro notturno
12. Norma finale
13. Decorrenza e durata
Verbale di accordo
Verbale di accordo

Addì, 16 marzo 1995, presso la sede della Ditta Althea spa, tra la ditta Althea spa […] e le maestranze dipendenti, rappresentate dal Consiglio di Fabbrica […], assistiti dalla Flai-Cgil […], dalla Fat-Cisl […] e dalla Uila Uil [...], dopo ampia ed approfondita discussione si conviene quanto segue:

1. Informazioni
Di norma, ogni semestre, su richiesta delle strutture sindacali aziendali, l'Azienda fornirà alle stesse informazioni globali previsionali riguardanti le prospettive produttive, le situazioni di mercato nazionali ed estere, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti, ampliamenti di quelli esistenti, eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro
e delle tecnologie.
Situazione attuale:
L'azienda ha ottenuto e sta negoziando importanti contratti sia sul mercato nazionale che europeo, che comportano un aumento delle attività aziendali con positivi riflessi anche sull'occupazione.
In relazione a ciò l'azienda ha assunto n. 4 posizioni operaie a tempo determinato, n. 2 posizioni operaie a tempo indeterminato e n. 3 posizioni impiegatizie a tempo determinato.

2. Orario di lavoro
In relazione all'aumento dell'attività produttiva, le Parti concordano di incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno al fine di calendarizzare il periodo di ferie e R.O.L.
Entro tale scadenza le Parti si incontreranno, in relazione ai programmi produttivi, per concordare turni di lavoro (terzo turno), flessibilità, straordinari, ferie, R.O.L. ecc.
Per quanto riguarda l'anno 1995 le Parti hanno concordato quanto segue:
a - n. 10 sabati lavorativi articolati su due turni;
b - n. 10 settimane articolate su tre turni (dal lunedì mattina ore 5 al sabato mattina ore 6) da effettuarsi: n. quattro settimane in aprile-maggio 1995 e n. sei settimane in giugno-luglio-agosto 1995. Per quanto riguarda l'orario notturno (terzo turno) le Parti si incontreranno nel mese di settembre 1995 al fine di esaminare l'eventuale possibilità di stabilire il terzo turno in modo strutturale in relazione alle esigenze produttive;
c - chiusura collettiva il giorno 24 aprile 1995;
d - n.2 settimane di chiusura collettiva dal 7 al 18 agosto 1995 con la possibilità per i singoli lavoratori di effettuare una terza settimana in testa o in coda al periodo suindicato, secondo le modalità presenti in azienda;
e - chiusura collettiva dal 27 al 29 dicembre 1995.
Le Parti si incontreranno in azienda durante l'anno al fine di completare i residui periodi di ferie, R.O.L. da fruirsi entro l'anno stesso.

5. Visite mediche
Verranno concessi permessi retribuiti ai dipendenti per l'effettuazione di visite specialistiche previa autorizzazione dell'USL.

6. Ambiente di lavoro
L'azienda si uniformerà alle direttive di legge in materia di salute e sicurezza previste dal D.L. 277 del 15/08/1991.

11. Lavoro notturno
[…]
In occasione della prestazione notturna ai dipendenti verrà fornito un cestino adeguato al pasto diurno.
Ai lavoratori che presteranno la loro attività lavorativa antecedente l'orario delle ore 6, al di fuori del terzo turno notturno, percepiranno la somma lorda di lire 2.000, in aggiunta alla maggiorazione prevista dal vigente CCNL per ogni ora prestata.

12. Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai precedenti accordi in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.

Verbale di accordo
Addì, 16 marzo 1995, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, tra la ditta Althea spa […] assistiti dal[…]l'Ufficio Sindacale dell'Unione Parmense degli Industriali e le OO.SS. di categoria […] Flai-Cgil, […] Fat-Cisl e […] Uila-Uil.
In relazione alle esigenze produttive straordinarie originate da nuovi contratti e nuovi prodotti prevalentemente destinati al mercato estero, le Parti convengono in applicazione dell'art. 23 punto 1 della legge 28/02/1987 n. 56 ed aggiunta della normativa al riguardo prevista dall'art.4 del vigente CCNL di settore quanto segue:
L'azienda potrà assumere a far tempo dal 20 marzo 1995 fino al 31/12/1995 numero 10 posizioni operaie/impiegate con contratto a tempo determinato.
Previa verifica con le OO.SS. e in relazione al protrarsi delle esigenze produttive straordinarie, fin da ora si prevede la possibilità di prorogare in tutto o in parte i contratti di cui sopra.
L'azienda anche in considerazione delle richieste in tal senso avanzate dalle OO.SS. si impegna a verificare prima della scadenza dei singoli contratti la eventuale possibilità della trasformazione degli stessi a tempo indeterminato.
Letto, approvato e sottoscritto.

Verbale di accordo
Addì, 16 marzo 1995, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, tra la ditta Althea spa […] assistiti dal[…]l'Ufficio Sindacale dell'Unione Parmense degli Industriali e le OO.SS. di categoria […] Flai-Cgil, […] Fat-Cisl e […] Uila-Uil.
Dopo ampia e approfondita discussione, in relazione alle caratteristiche tecnico-produttive e organizzative dell'azienda si è convenuto e stipulato quanto segue:
in armonia con quanto previsto dall'art.5 della legge 09/12/1977 n. 903, viene riconosciuta la necessità di adibire a lavoro notturno tutte le lavoratrici interessate alle produzioni dal 01/04/1995 al 31/08/1995.
Letto, approvato e sottoscritto.