Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1990
Validità: 01.09.1990 – 31.08.1993
Parti: Unionchimica e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Farmaceutica, articoli dattilografici, materiali dielettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I - Investimenti, occupazione e mercato del lavoro
A) Osservatorio nazionale di settore
B) Informazione
C) Mobilità
D) Appalti e decentramento produttivo
E) Personale inviato a prestare lavoro all'estero
F) Occupazione giovanile
G) Handicappati
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato
Capitolo III - Organizzazione del lavoro classificazione del personale
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Contratti di formazione lavoro
Art. 7 - Tirocinio
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Contratto a tempo parziale
Art. 10 - Cumulo di mansioni
Art. 11 - Passaggio di mansioni
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 14 - Riposo settimanale - giorni festivi
Art. 15 - Festività soppresse (riposi sostitutivi)
Art. 16 - Ferie
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 17 - Elementi della retribuzione
Art. 18 - Minimi contrattuali
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Scatti di anzianità
Art. 21 - Premio di produzione
Art. 22 - Lavoro a cottimo
Art. 23 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 24 – Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Tredicesima mensilità
Art. 26 - Trattamento economico per la festività di Pasqua
Art. 27 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 28 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 29 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 2) dell'art. 5
Art. 30 - Reclami sulla retribuzione
Art. 31 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 32 - Trasferta
Art. 33 - Trasferimento
Art. 34 - Passaggi di qualifica
Capitolo VI - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 35 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 36 -Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 37 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 38 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 39 - Permessi
Art. 40 - Aspettativa
Art. 41 - Assenze
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Art. 43 - Servizio militare
Art. 44 - Malattia e infortunio
Art. 45 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 46 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
 Capitolo VIII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 47 - Ambiente di lavoro
Art. 48 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 49 - Normative particolari per i quadri
Art. 50 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (L.190/85)
Art. 51 - Diritto allo studio
Art. 52 - Abiti da lavoro
Art. 53 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 54 - Reclami e controversie
Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 55 - Rapporti in azienda
Art. 56 - Inizio e fine lavoro
Art. 57 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 58 - Visite di inventario e di controllo
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari
Art. 60 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 61 - Licenziamento per mancanze
Capitolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 62 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto
Art. 64 - Restituzione documenti di lavoro - certificato di lavoro
Art. 65 - Indennità in caso di morte
Art. 66 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 67 - Consiglio di fabbrica
Art. 68 - Assemblee
Art. 69 - Permessi per cariche sindacali
Art. 70 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 71 – Affissioni
Art. 72 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 73 - Fondo di solidarietà
Art. 74 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 75 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 76 - Condizioni di miglior favore
Art. 77 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Disciplina dell'apprendistato
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13 TLV valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro per il 1989/90

Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica, Materie Plastiche, Gomma e Prodotti Affini «Unionchimica» […];
con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria «Confapi» […];
e la Filcea-Cgil nazionale […] assistiti dai membri del Direttivo nazionale e dalla Cgil confederale […];
la Flerica-Cisl […] congiuntamente al Comitato Esecutivo nazionale e assistiti dal Segretario generale della Cisl […] e dal Segretario confederale […];
la Uilcid-Uil […] congiuntamente ai membri della Direzione nazionale assistiti da[l][…] Segretario generale Uil;
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende associate all'Unionchimica nei seguenti settori: chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali dielettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia.


Capitolo I - Investimenti, occupazione e mercato del lavoro
A) Osservatorio nazionale di settore
Tra l'Unionchimica e la Fulc si conviene di procedere ad un approfondimento del reciproco rapporto informativo con le modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo primario delle parti di consentire l'armonioso sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria chimica, anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei settori nei quali si articola, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Su tale presupposto, pertanto, tra l'Unionchimica e la Fulc viene istituito un osservatorio nazionale della piccola e media industria chimica articolato per settori e ai livelli territoriali concordemente individuati tra le parti costituenti l'osservatorio. In tale caso i dati sottoelencati verranno forniti per gli specifici settori e livelli.
Gli argomenti convenuti saranno oggetto di discussione attraverso uri sistema che prevede fasi di consultazione e di verifica congiunta dei dati.
Il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo del normale sistema informativo nelle varie sedi e livelli.
In tale osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Fulc di procedere a verifiche per i livelli nazionali, settoriali e territoriali concordati relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale;
- previsioni degli investimenti in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando
particolare attenzione alle dinamiche del lavoro femminile e giovanile) con riferimento alle raccomandazioni CEE 1984 (pari opportunità) nonché all'accordo interconfederale Confapi - Cgil, Cisl, Uil del 16-11-88 sui contratti di formazione lavoro, tempo determinato e part-time, sulla base dei dati di settore forniti dall'Ente bilaterale nazionale nonché alla legge 44/86;
- sviluppo di professionalità anche legate alla ODL emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene: i problemi della formazione professionale dei giovani, il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- previsioni e informazione di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti
ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla legge 46/82, nei dati formativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
- Problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale dell'industria chimica;
- riflessi ecologici dell'insediamento industriale chimico.
Unionchimica e Fulc:
- affronteranno le tematiche riguardanti la emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esamineranno la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle Istituzioni preposte;
- esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo
di interesse per il settore chimico che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi e amministrativi;
- individueranno proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- formuleranno suggerimenti e proposte all'Ente bilaterale costituito ai sensi dell' Accordo Interconfederale 16/11/88 sul tema della formazione relativa all'ambiente e alla sicurezza.
Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle A.L. (Regioni, Provincie, ecc.);
- esamineranno le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva CEE n. 86/188 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro.
L'Unionchimica e la Fulc, rispetto alle verifiche effettuate nell'ambito dell'osservatorio, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti delle Amministrazioni e/o degli enti pubblici al fine di ricercare dati ulteriori ovvero anche in via propositiva per l'attuazione di modificazioni normative e interventi di supporto che consentano un armonioso sviluppo alla piccola e media industria chimica nel suo complesso e/o nei settori nei quali si articola.
L'osservatorio potrà, in via transitoria o permanente, articolarsi in sezioni che abbiano il compito di approfondire tematiche specifiche ritenute di comune interesse quali quelle del Mezzogiorno.
In particolare durante la vigenza del presente contratto una apposita sezione vaglierà i seguenti temi:
- struttura del salario; oneri diretti, indiretti e differiti;
- nuove forme di rapporto di lavoro anche non subordinato;
- opportunità di modifica dell'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute e problematiche dell' interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento.
Le verifiche emerse nell'ambito dell'osservatorio saranno alla base delle relazioni industriali tra le parti.

B) Informazione
1) A livello nazionale, di norma almeno una volta l'anno, in appositi incontri, l'Unionchimica fornirà alla Fulc nazionale un quadro di riferimento sugli indirizzi economico-produttivi dei settori sottoindicati, anche allo scopo di contribuire alla realizzazione della programmazione, nonché informazioni complessive relative alle attività industriali rappresentate su:
a) prospettive produttive;
b) previsioni degli investimenti;
[…]
Nel corso dell'incontro le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su: occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali ecologiche esprimendo le proprie autonome valutazioni.
[…]
4) Per i gruppi industriali - intendendosi per un gruppo un complesso industriale avente più stabilimenti, facenti capo ad un unico centro decisionale ed avente complessivamente più di 250 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall' Unionchimica, porterà a conoscenza della Fulc e dei C.d.F.:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramenti delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
- gli interventi formativi inerenti: l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
[…]
5) Gli stabilimenti associati con più di 250 dipendenti, annualmente in apposito incontro, porteranno a conoscenza della Fulc e del C.d.F.:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali,
consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
[…]
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 250, le informazioni relative agli ultimi due alinea del presente punto 5) verranno fornite annualmente per iscritto alla Fulc territoriale tramite l'associazione imprenditoriale di pari livello.
[…]

D) Appalti e decentramento produttivo
[…]
3) Manutenzione
Le aziende del settore daranno informazioni sulla programmazione della manutenzione degli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento.
Per ogni singola attività manutentiva degli impianti di produzione, la quale presenti una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento nonché abbia continuità ed intervento ad orario pieno e costanza nel tempo, le aziende concorderanno con i Consigli di Fabbrica le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente anche con l'impiego di personale dipendente dalle imprese stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
[…]
6) Tutela lavoratori ditte appaltatrici
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro e, per quanto di loro competenza, delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.1970, n. 300, le aziende appaltanti agevoleranno la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
[…]

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
[…]

Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Le parti concordano di sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro anche in relazione a mutamenti delle tecnologie che abbiano le seguenti finalità:
a) miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori;
e) rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno adottate, compatibilmente con le caratteristiche specifiche, opportune iniziative per i lavoratori interessati alla nuova organizzazione del lavoro finalizzate a:
- ricomposizione ed arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro, senza pregiudizio delle strutture fiduciarie dell'azienda.
In coerenza a quanto detto al punto precedente, la sperimentazione favorirà una distribuzione del lavoro che agevoli la rotazione su diversi posti di lavoro, anche a diverso contenuto professionale, compatibilmente con la disposizione dei mezzi produttivi e con la preparazione professionale acquisita anche usufruendo di opportune iniziative di formazione.
Per l'attuazione della presente norma, le parti firmatarie entro sei mesi dalla firma del presente contratto, andranno ad individuare aree ed aziende nelle quali siano in corso iniziative e mutamenti tecnologici che giustifichino esigenze di sperimentazione; ciò non esclude, pur tenendo conto delle realtà dimensionali rappresentate, che possano verificarsi altre iniziative, a livello aziendale e con caratteristiche analoghe nel qual caso, oltre ai criteri da osservarsi che sono quelli previsti dalla presente norma, le parti firmatarie le inseriranno nel novero delle identificazioni attuate nella propria sede.
I criteri e le modalità di attuazione delle sperimentazioni dovranno partire da un esame tra la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica in merito a:
- aree di sperimentazione, durata e verifiche;
- distribuzione degli orari;
- organici;
- riflessi sull'ambiente di lavoro;
- riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda fermo restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
Le parti, a fine sperimentazione, provvederanno a livello aziendale all'eventuale adeguamento professionale dei lavoratori interessati sulla base delle declaratorie contrattuali e che sia conseguente alla eventuale conferma dell'esperimento.
[…]

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 44 - Malattia e infortunio
A) Assenza dal lavoro
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al primo superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
B) Conservazione del posto durante l'assenza
In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non sia causata da eventi colposi imputabili al lavoratore, l'azienda
garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto sino ad un massimo di:
a) mesi 10 fino a 6 anni di anzianità;
b) mesi 12 oltre 6 anni di anzianità.
[…]
Nel caso di interruzione del servizio per infortunio sul lavoro o malattia professionale, la conservazione del posto è garantita fino alla completa guarigione clinica, ma non può comunque essere superiore a 30 mesi.
[…]
É diritto dell'azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli istituti assicurativi sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.
[…]

Art.45 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
A) Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All’atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita al sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro
Art.47 - Ambiente di lavoro
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicate nelle tabelle stesse. Nel caso in cui da parte delle competenti autorità italiane e della CEE vengano elaborate nuove e specifiche tabelle, le stesse verranno adottate contrattualmente.
Tali tabelle, comprensive dei valori di rumorosità, sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esso apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali al sensi dell'art. 9 della legge 20-5-70, n. 300, fanno parte dei normali compiti del Consiglio di Fabbrica anche attività inerenti l'applicazione delle norme e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e particolarmente:
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20-5-70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la esigenza, particolari indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro, da affidare alle USL per quanto di loro competenza;
- concordare con la Direzione aziendale l'effettuazione di interventi per informazione, sensibilizzazione e formazione ai lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tali interventi verranno effettuati fuori del normale orario di lavoro concordando, per le quote retributive necessarie, il prelievo dalle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dall'art. 51 lettera B);
- partecipare, per quanto di propria competenza, al costante aggiornamento dei registri di dati ambientali e biostatistici e del libretto sanitario personale e di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, sentito il parere dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio
- l'attuazione di accertamenti medici e scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, da affidare all'USL;
- presentare proposte per la informazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
L'onere delle indagini è normalmente a carico delle USL come previsto dalla legge 23-12-1978, n. 833, salvo che per eventuali particolari indagini diverse concordate per le quali l'azienda convenzionerà i costi con l'Ente di intervento.
Per l'espletamento dei compiti suindicati, il Consiglio di Fabbrica di ogni stabilimento individuerà gli incaricati di trattare con la Direzione aziendale.
Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con i membri del Consiglio di Fabbrica come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione nella misura massima di 3 unità fino a 300 dipendenti e di 6 unità oltre 300 dipendenti.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Annualmente, in riferimento al capitolo 1, lettera D3), le aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di Fabbrica i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la sicurezza e, per quanto riguarda la produzione di sostanze che possano determinare i rischi di inquinamento, degli scarichi.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da comportare la fermata totale o parziale degli stessi ed indipendentemente dalle modalità di intervento, l'azienda provvederà ad utilizzare, informandone preventivamente il Consiglio di Fabbrica, in costanza dell'intervento, i lavoratori interessati ad altre attività, produttive e non, e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare sempre con il Consiglio di Fabbrica soluzioni alternative anche mediante recuperi. É fatta salva la possibilità di interventi della legge 20-5-1975, n. 164, laddove ciò sia giustificato e alle condizioni dalla stessa previste.
Annualmente per le unità produttive con più di 300 addetti le Aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, al C.d.F., gli obiettivi in termine di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'Azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle Parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e C.d.F.
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra si intende assolto facendo convergere informazioni a livello territoriale nell'ambito della gestione del rapporto informativo di cui al capitolo I, lettera B n. 2 del presente contratto onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e la sicurezza.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e C.d.F.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento de livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
I C.d.F. sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle Aziende.
In caso di innovazioni produttive che comportino l'esposizione dei lavoratori a nuovi agenti di rischio, l'azienda si atterrà alle acquisizioni scientifiche (tecnico-medico) esistenti e ne darà preventiva informazione al Consiglio di Fabbrica.
Laddove condizioni ambientali lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il Consiglio di Fabbrica la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continue, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
Per i lavoratori la cui mansione principale consista nell' utilizzo di videoterminali, che comporti l'uso continuativo degli stessi, le Aziende ricercheranno idonee soluzioni atte ad assicurare:
- una adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- una visita oculistica nell'ambito del S.S.N.;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari a norma di legge.
In attuazione dei disposti della legge 23.12.1978, n. 833, l'azienda provvederà a comunicare al Consiglio di Fabbrica l'elenco delle sostanze tossiche presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, così come desunte da studi qualificati di tecnici ed istituti specializzati per quanto a conoscenza dell'azienda. L'azienda procederà ad opportuni aggiornamenti.
Oltre a quelli tenuti dalle USL (libretti sanitari personali e di rischio), sono strumenti informativi i registri dei dati ambientali ed i registri dei dati biostatistici, da redarsi con i criteri previsti dalla legge 23.12.78, n. 833. Gli stessi verranno tenuti congiuntamente dall'azienda e dal Consiglio di Fabbrica e saranno a disposizione, tramite quest'ultimo, dei lavoratori.
Per quanto di competenza delle USL e dei consultori, le informazioni contenute nei predetti registri potranno essere utilizzate dagli stessi e dietro espressa richiesta delle lavoratrici per la compilazione da parte delle USL e dei consultori di una eventuale scheda di maternità sul libretto sanitario di rischio contenente dati sulla salute riproduttiva delle interessate, sulle visite, sugli esami clinico-ginecologici.
Per gli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento, l'azienda provvederà a portare a conoscenza del Consiglio di Fabbrica la scheda dell'impianto concernente, sulla scorta di dati informativi definiti a livello nazionale, i tipi di indagine e le modalità di intervento per il mantenimento ottimale di regime produttivo in relazione all'ambiente di lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento all'istituito servizio sanitario nazionale. I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del costituito servizio sanitario nazionale e delle Regioni, per quanto di competenza, circa la tutela della salute dei lavoratori.
Il personale delle USL, i medici ed i tecnici, nonché i membri del Consiglio di Fabbrica, o quanti altri ne venissero a conoscenza, sono vincolati al segreto sulle tecnologie di produzione, nonché sulle sostanze e formule utilizzate per la realizzazione dei prodotti, di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Norma transitoria
Finché non saranno definite le intese territoriali e/o aziendali per la realizzazione dell'articolo di cui sopra, resteranno in vigore aziendalmente le disposizioni di cui alla presente norma transitoria, riguardanti le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, limitatamente ai casi in atto alla data del 31 dicembre 1979 e ai valori qui di seguito indicati, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 3).
L'importo in cifra delle indennità previste dalla presente norma transitoria al momento del venire meno delle condizioni richieste per il loro riconoscimento, sarà conservato "ad personam", a ciascun lavoratore interessato, nella misura media effettivamente percepita nell'arco delle ore retribuite dell'ultimo anno. Tale importo sarà conguagliabile con eventuali emolumenti comunque denominati - non generalizzati all'intera categoria contrattuale cui appartiene la mansione svolta - che gli interessati vengano a percepire nei posti di lavoro che ricoprono o vadano a ricoprire.
1) Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si conferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria chimica e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.
2) Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
A) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità allorché, nonostante la adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche;
B) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado od sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni e persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
C) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con la assegnazione effettuata, agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanza delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità seguenti sono da corrispondere a partire dall' 1-1-1980 ai lavoratori addetti a lavorazioni già beneficiarie di analoghi trattamenti alla data del 31-12-1979 che vengono assorbiti fino a conguaglio:

Gruppo A L. 270 orarie
Gruppo B L. 160 orarie
Gruppo C L. 115 orarie

3) Per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
4) Gli operai addetti alle lavorazioni in cui si producono o si manipolano esplosivi e gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni di cui trattasi, vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
A) addetti a lavorazioni esplosive di massima e constatata pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: produzione e manipolazione di miscele innescanti, nitrazione e stabilizzazione nitroglicerina, produzione fulminato di mercurio, impasto o petrinaggio dinamite;
B) addetti a lavorazioni esplosive di media pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: nitrazione e stabilizzazione tritolo, pentrite, T4, produzione polveri nere, produzione gallette e successiva laminazione e trafile di polveri senza fumo, lavorazione dinamite successiva al petrinaggio, fabbricazione cariche compresse alla pressa idraulica;
C) addetti a lavorazioni esplosive che presentano un basso grado di pericolosità sia per la qualità che per la quantità dei prodotti trattati. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: caricamento cartucce e proiettili da guerra, nitrazione cotone e cellulosa, imballo polveri finite, manipolazione esplosivi in quantitativi modesti e suddivisi.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali la assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità seguenti sono da corrispondere a partire dall' 1-1-1980 ai lavoratori addetti a lavorazioni già beneficiarie di analoghi trattamenti alla data del 31-12-1979 che vengono assorbiti fino a conguaglio:

Gruppo A L. 270 orarie
Gruppo B L. 160 orarie
Gruppo C L. 115 orarie

5) Le indennità di cui al punti 2) e 4) verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo punto 10).
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
6) Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali la indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.
7) Le indennità di cui al punti 2) e 4) devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
8) L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
9) Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme, le parti e le Organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
10) In relazione al precedente punto 5), è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità - Agli effetti di tali istituti la indennità competente secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell' 8% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente od a periodi più lunghi od a fine anno.
d) TFR - Per il lavoratore normalmente addetto alle lavorazioni di cui ai precedenti punti, la relativa indennità sarà calcolata nel TFR ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del gruppo A di cui al punto 2), i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il gruppo A durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
11) Per i lavoratori ausiliari di cui al punto 7) (operanti saltuaria niente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto punto.
Norma transitoria particolare per il settore margarina
Rientrano nel gruppo A di cui al punto 2) della norma transitoria al presente articolo le lavorazioni svolte da: personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio; conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista).
Rientrano nel gruppo B le lavorazioni svolte da: preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti; addetti al laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata funzionalità di gas all'esterno.
Rientrano nel gruppo C le lavorazioni svolte da: addetti alla formazione di miscele per mangime particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione; addetti a filtri presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva; conduttori di impianti di raffinazione che, per il normale esercizio dell'impianto, siano costretti a trattenersi continuativamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°; addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattori) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente all'aperto.
Norma transitoria particolare per il settore concia
Rientrano nel gruppo A di cui al punto 2) della norma transitoria al presente articolo le seguenti lavorazioni: applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.
Rientrano nel gruppo B le seguenti lavorazioni: riduzioni del bicromato in estratto conciante: sgrassatura delle pelli con solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone) e loro soluzioni contenenti almeno il 30% di tali solventi, spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistono impianti efficienti di aspirazione; applicazione a mano di paste e soluzioni contenenti più del 3% di formalina; estrazione di gas irritante (anidride solforosa); estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti; preparazione di paste o soluzioni occorrenti per la depilazione con manipolazione di solfuro d'arsenio o solfuro in polvere quando non esistono efficienti impianti di aspirazione.
Rientrano nel gruppo C le seguenti lavorazioni: spruzzatura di fissatori con formalina; estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno nella concia al cromo a due bagni; spruzzatura di colori basici di anilina; travasatura a manipolazione di colori basici in polvere; spaccatura del solfuro di sodio e preparazione relative soluzioni concentrate; lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi); lavori che comportino l'uso della maschera; smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico-igieniche efficienti), ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40°).

Art. 48 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, col consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 47, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possano riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura dell'azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano le lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto;
4) dà informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all’interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
5) dà informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Capitolo IX - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 49 - Normative particolari per i quadri
[…]
Infine, ai lavoratori suindicati, si conviene di riconoscere interventi formativi e di aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali quale supporto delle responsabilità loro affidate.
[…]

Art. 52 - Abiti da lavoro
A tutti i lavoratori di cui al Gruppo 4) dell' art. 5 le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessita di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti ecc., o nocive, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanza ad elevata temperatura, come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che perle mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno già appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio o dai lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. 5 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).
Chiarimento a verbale per il settore coibentazione
Il rinnovo degli abiti da lavoro dovrà avvenire ogni 6 mesi.
Nota: a titolo indicativo per il settore concia rientrano nel trattamento di cui al 3° comma del presente articolo i seguenti lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 5:
- addetti ai bottali concia al cromo ed al vegetale;
- addetti ai bottali di tintura al cromo;
- addetti all'estrazione delle pelli da calcinai;
- addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
- addetti alla salatura delle pelli grezze;
- addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
- addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.

Art. 53 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, con quanto in appresso specificato.
Lavoro notturno personale femminile
Le aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale, potranno concordare con i Consigli di Fabbrica interessati e il sindacato territoriale, in attuazione della deroga prevista al comma 2 art. 5 della legge 903/77, la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale femminile nel lavoro notturno. In tale evenienza verranno concordati con i Consigli di Fabbrica le unità necessarie e i criteri del loro utilizzo. Copia dell'accordo verrà depositata congiuntamente dalle parti all'Ispettorato Provinciale del Lavoro ai sensi e per gli effetti del richiamato disposto di legge.
Lavorazioni particolarmente pesanti
In attuazione della deroga prevista al comma 4, art. 1 della legge 903/77, su iniziativa di una delle parti a livello aziendale o a livello territoriale per realtà omogenee, si concorderà, verificata la irremovibilità delle condizioni organizzative, la individuazione di lavorazioni ritenute particolarmente pesanti e per le quali le aziende non potranno adibire né assumere personale femminile. Copia dell'accordo raggiunto verrà depositata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. e portato a conoscenza degli uffici periferici interessati.
[…]

Art. 60 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
[…]
e) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
i) che non rispetti le norme antinfortunistiche;
l) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione e va applicata per le mancanze di minore rilievo. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 3 giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Capitolo X - Norme disciplinari
Art. 61 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
e) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichi gli stessi pregiudizi;
[…]
m) grave inosservanza delle norme antinfortunistiche che possa pregiudicare la propria o altrui incolumità nonché danni agli impianti e materiali;
n) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f), h) e i) dell'articolo precedente.
Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more della procedura di contestazione, provvederà alla sospensione cautelativa del lavoratore interessato.
Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il provvedimento di licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna retribuzione per l'intero periodo di sospensione cautelativa.
[…]

Capitolo XII - Istituti di carattere sindacale
Art. 67 - Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la
rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
[…]
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva, potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
[…]

Allegato 4
Art. 5
Classificazione del personale profilo particolare per il settore cosmetico
V area parametro G
Profilo:
Impiegato responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro.