Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 17 marzo 1995
Parti: Brevini Rduttori e RSU/Fim-Fiom-Uilm
Settori: Metalmeccanici, Brevini Riduttori Reggio Emilia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1. Orario di lavoro
2. Occupazione
3. Ambiente
4. Mensa

Addì 17 marzo 1995, tra la Brevini Riduttori spa con sede in Reggio Emilia […], e la RSU della sopracitata azienda […], assistita dalle Federazioni Sindacali Provinciali di categoria Fim-Fiom-Uilm […]

Premesso
- che nell'ambito delle procedure informative previste dagli accordi aziendali, la Direzione Aziendale ha provveduto ad informare le RSU e le OO.SS. circa:
- le prospettive e le necessità produttive derivanti dall'attuale momento positivo dei mercati;
- la scelta e i programmi di investimento e di sviluppo che l'Azienda intende realizzare nei prossimi 12/18 mesi che assommano a circa 7,5 miliardi e che riguarderanno lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti, l'aggiornamento e il potenziamento delle tecnologie presenti nelle aree di montaggio e delle lavorazioni meccaniche, il miglioramento ed il completamento delle attrezzature di fabbrica dedicate in senso generale al prodotto Brevini;
- che dai programmi aziendali emerge con evidenza la necessità di incrementare l'utilizzo degli impianti, allo stato, in particolare per il reparto macchine utensili con l'inserimento del 3° turno di lavoro giornaliero (notturno) a cui faranno riscontro benefici di natura occupazionale.
Tutto quanto premesso le parti sono pervenute alla definizione del presente accordo che riassume e comprende tutti gli aspetti trattati nei precedenti incontri.

1. Orario di lavoro
Al fine di conseguire un consono utilizzo degli impianti mantenendo un'adeguata flessibilità nella produzione si conviene che l'attività lavorativa possa svolgersi, a seconda delle esigenze produttive, su tre turni giornalieri avvicendati o su due turni giornalieri avvicendati.
Il triplo turno si articolerà - fermo restando che a tutti gli effetti di legge l'orario di lavoro rimane quello previsto dal CCNL di settore - attraverso il seguente orario di lavoro distribuito su 5 giorni per ogni settimana:
1° turno: dalle 06,00 a11e 13,00
2° turno: dalle 13,00 alle 20,00
3° turno: dalle 20,00 alle 02,30
L'orario individuale del personale a triplo turno, calcolato su di una media riferita a 3 settimane, sarà pertanto di 34 ore e 10 minuti a fronte di 40 ore settimanali di retribuzione.
La riduzione d'orario così definita sarà retribuita facendo ricorso:
- alle 72 ore di ROL previste dal protocollo sottoscritto il 01.09.1983 o dalle note aggiuntive al suddetto protocollo, clausole contenute in calce all'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza del CCNL 07.04.1994;
- alla pausa retribuita prevista dal comma 8 dall'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza del CCNL in vigore.
Detta riduzione d'orario comporterà pertanto la rinuncia di ogni singolo lavoratore interessato a beneficiare degli istituti contrattuali così come sono stati sopracitati, indipendentemente dalle assenze che a qualsiasi titolo potrebbero verificarsi in corso d'anno.
Per quanto attiene l'attuale riduzione d'orario, per la parte eccedente quella ottenuta utilizzando le 72 ore di ROL e le pause previste ex comma 8 art. 5 del CCNL, si fa riferimento al punto 3 del protocollo 0l.09.1983 in calce all'art. 5, Disciplina Generale, Sezione Terza dell'attuale CCNL.
1 doppio turno si articolerà attraverso il seguente orario di lavoro:
1° turno: dalle 06,00 alle 13,00
2° turno: dalle 13,00 alle 20,00
L'orario individuale del personale a doppio turno sarà pertanto di 35 ore a fronte di 40 ore settimanali di retribuzione.
La riduzione d'orario così definita sarà retribuita facendo ricorso:
- a 52 ore di ROL tra quelle previste dal protocollo sottoscritto il 01.09.1983 e dalle note aggiuntive al suddetto protocollo, clausole contenute in calce all'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza dal CCNL 07.04.1994;
- alla pausa retribuita prevista dal comma 8 dell'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza del CCNL in vigore.
Detta riduzione d'orario comporterà pertanto la rinuncia di ogni singolo lavoratore interessato a beneficiare degli istituti contrattuali così come sono stati sopracitati (52 ore), indipendentemente dalle assenze che a qualsiasi titolo potrebbero verificarsi in corso d'anno.
Per quanto attiene l'attuale riduzione d'orario, per la parte eccedente quella ottenuta utilizzando le 52 ore di ROL e le pause previste ex comma 8 art. 5 del CCNL, si fa riferimento al punto 3 del protocollo 01.09.1983 in calce all'art. 5, Disciplina Generale, sezione Terza dell'attuale CCNL.
In caso di ricorso al triplo turno o al doppio turno in forma discontinua, l'assorbimento delle 72 e delle 52 ore di ROL avverrà, secondo parametri di proporzionalità settimanale, al superamento delle 2 settimane consecutive di turno, così come non si interromperà l'assorbimento e non si darà corso ad alcun riaccredito delle ore di ROL qualora il turno venisse sospeso per periodi inferiori alle 2 settimane consecutive.
Per l'anno 1995, in considerazione della non prevedibilità circa la data di avvio del triplo turno e constatato che la ROL residua dei doppi turnisti (20 ore) è già stata indicativamente destinata ad uno specifico uso nel periodo estivo, si conviene che una quantità di ore equivalente alle ore di ROL destinate alla realizzazione dell'orario ridotto concordato per il triplo Torno - corrispondenti a 20 ore annue o una minor quantità rapportata alla durata del triplo turno nell'anno - potrà essere assorbita dai residui istituti contrattuali come le ferie e le ex festività.
L'Azienda fornirà trimestralmente i dati relativi al personale interessato al 3 turno.
L'Azienda informerò, con 15 giorni di preavviso, le RSU circa la necessità di ricorrere al triplo turno e su quali postazioni di lavoro.
L'immissione nel triplo turno verrà comunicata ai lavoratori direttamente interessati con 10 giorni di preavviso.
Trascorsi 6 mesi dall'andata a regime del triplo turno le parti si incontreranno per un esame della situazione, e in particolare sulla dislocazione degli orari di lavoro a triplo turno, fermo restando le quantità di orario individuali e l'utilizzo degli impianti.
Di fronte anche alla non prevedibilità dell'impatto sull'organizzazione del lavoro e sulla necessità di avere quote di lavoratori adeguatamente formati e flessibili per un più efficace utilizzo degli impianti, le Partii convengono l'eventuale attivazione dei momenti di incontro previsti ai punti 2 e 2.1 dell'accordo aziendale 30.06.1993.

2. Occupazione
I programmi di sviluppo dell'Azienda a fronte dei quali è stato concordato l'introduzione del triplo turno rendono possibile incrementi occupazionali programmabili, per il 1995 nella misura di 20 unità lavorative (15 operai e 5 impiegati).
Per il 1996 se si confermeranno le attuali buone situazioni di mercato si possono ipotizzare stime di incremento occupazionale nella misura dell'8-10% del personale diretto di produzione.
Gli incrementi occupazionali programmati per il 1995 e stimati per il 1996 saranno attivati ricercando lavoratori/lavoratrici in possesso delle cognizioni professionali e/o dei requisiti attitudinali rispondenti ai bisogni aziendali e verranno concretizzati attraverso gli strumenti e le forme assuntive più idonei per la realizzazione dell'obiettivo di un reale consolidamento occupazionale.

3. Ambiente
La Direzione Aziendale e le RSU si incontreranno nel mese di marzo 1995 per esaminare ed analizzare i problemi ambientali che risultino presenti individuando eventualmente come strumento di riferimento il verbale del 20.3.96 redatto dalla USL e ricercando entro il mese di aprile 1995 soluzioni concrete e compatibili alle problematiche.
Inoltre la Direzione Aziendale si impegna a fornire alle RSU una informazione preventiva finalizzata ad un confronto sulle eventuali modifiche all'ambiente di lavoro conseguenti agli investimenti prospettati.

4. Mensa
Per il personale del terzo turno (notturno) viene previsto un servizio di mensa con un pasto precotto e preconfezionato.