ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra

L'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore n. 6, P.IVA 00968951004, nella persona del legale rappresentante Prof. Massimo De Felice

e

la CUP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, C.F.: 97279190157, con sede legale in Milano, presso la Clinica del Lavoro "Luigi Devoto", Via San Barnaba 8, nella persona del delegato dell'ufficio di Presidenza ing. Giancarlo Bianchi
definite le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

L'INAIL:
- In base al quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione e sostegno alla progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi della responsabilità sociale delle imprese;
- persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia ed in particolare della formazione di figure professionali specialistiche e del costante aggiornamento professionale con particolare riguardo all'approfondimento del complesso di conoscenze tecniche adeguate alle specifiche esigenze provenienti dal mondo del lavoro;
- punta, per lo sviluppo della propria funzione, ad interazioni e sinergie con gli altri attori istituzionali, con le Parti sociali e con le Associazioni tecnico-scientifiche con finalità ed impegni concreti sui temi di interesse, per valorizzare ruoli, esperienze, ai diversi livelli espressi, ai fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare nei riguardi di settori ed aree individuate come critiche e/o emergenti per specificità e complessità di problematiche di tutela, salute e sicurezza dei lavoratori;

la CIIP:
- rappresenta le Associazioni tecnico-scientifiche, sociali e professionali, senza fini di lucro, che operano nei settori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, della medicina del lavoro, dell'igiene industriale, della protezione ambientale, della sicurezza del prodotto, della formazione e dell'ergonomia;
- promuove l'elaborazione e l'attuazione di corretti principi di prevenzione per la salute e la sicurezza e ne favorisce la diffusione in ogni luogo di vita, di studio e di lavoro;
- promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- fornisce supporto tecnico-scientifico per lo studio e l'emanazione della normativa di legge o tecnica, italiana e internazionale;
- favorisce l'aggiornamento e l'avanzamento scientifico e tecnico, anche tramite iniziative d'informazione e di formazione atte a favorire il progresso culturale e professionale, e valorizza le figure professionali operanti nel campo della prevenzione sul lavoro.

CONSIDERATO CHE

- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti nei rispettivi campi di azione;
- il confronto tecnico scientifico ed esperienziale e l'interazione nella individuazione di aree di intervento nelle quali valorizzare i rispettivi know-how sono elementi qualificanti della collaborazione per realizzare progetti ed iniziative "mirati", rispondenti all'obiettivo condiviso della crescita dei livelli qualitativi e specialistici della informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- è opportuno, al fine di realizzare azioni condivise più efficaci, sistematizzare le relazioni tra le Parti attraverso il presente Accordo Quadro.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti con il presente accordo intendono sviluppare la più ampia collaborazione, con particolare riguardo agli ambiti di cui al successivo art. 2, per valorizzare la rete delle interazioni tra le Istituzioni e le Associazioni di settore in termini sistematici e innovativi, soprattutto attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione.

ART. 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione e di valorizzazione dei rispettivi apporti tecnico-scientifici con riferimento, per INAIL, alle proprie articolazioni organizzative/funzionali e, per la CIIP, alla Consulta stessa:
- in occasione del Semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea (luglio-dicembre 2014), progettazione e promozione di iniziative finalizzate alla diffusione e crescita della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, anche in considerazione degli anniversari di ricorrenza della approvazione delle principali normative in materia di tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
- promozione di iniziative connesse alla celebrazione del "Workers Memorial Day", in occasione della giornata internazionale del ricordo delle vittime sul lavoro, per gli anni 2014 e 2015;
- promozione di iniziative congiunte volte alla diffusione della cultura della prevenzione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, in occasione di EXPO-2015 a Milano;
- realizzazione di studi finalizzati a promuovere metodologie, strumenti, documentazioni e approfondimenti tematici, anche interdisciplinari e/o correlati a specifici target di destinatari.

ART. 3
MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le Parti individuano le iniziative progettuali, con riferimento a ciascun ambito di collaborazione, sulla base dei criteri di selezione e di priorità di reciproco interesse, tenuto conto anche delle rispettive programmazioni e pianificazioni di obiettivi e attività di sviluppo. Le Parti si impegnano, di conseguenza, a definire concordemente specifici piani di sviluppo progettuale attraverso la costituzione del Tavolo di coordinamento operativo di cui all'art.5.
Le Parti condividono la possibilità di valutare un coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti, Organismi le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al presente Accordo.

ART. 4
OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, le infrastrutture, la rete, nonché a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi del presente Accordo, in logica di paritaria partecipazione.

ART. 5
TAVOLO DI COORDINAMENTO OPERATIVO

Le Parti costituiscono un Tavolo di Coordinamento operativo composto da tre referenti di ciascuna Parte.
Al Tavolo di coordinamento operativo vengono affidati compiti di definizione degli ambiti e dei piani di sviluppo della collaborazione, in termini di compartecipazione paritaria degli apporti di risorse professionali e organizzative.
Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali.

ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI E CONDIVISANE CON TERZI

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in ragione dell'espletamento delle attività riferite alle singole iniziative derivanti dal presente accordo.
Il trattamento dei dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso del rapporto di collaborazione tra le Parti dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 7
NATURA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata biennale con decadenza automatica alla scadenza e non è a titolo oneroso per le parti contraenti.
È consentito il recesso di ciascuna delle Parti da comunicare con lettera a.r. o con P.E.C. con un preavviso di 60 giorni.

ART. 8
REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese della Parte che intende avvalersene.

ART. 9
FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall'attuazione del presente Accordo. Le Parti convengono che, per qualunque controversia relativa all'esecuzione dello stesso, il Foro competente è quello di Roma.

Roma, 17 giugno 2014


Fonte: inail.it