Categoria: 1995
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 6 giugno 1995
Validità: 01.06.1005 - 31.12.1998
Parti: Cooperativa Cofri e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Cofri Imola
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Organico
Composizione dell'organico aziendale
Inquadramento dell'organico aziendale
Tempi e modalità di integrazione dell'organico aziendale
Informazione
Occupazione e stagionalità
Criteri per la chiamata al lavoro dell'organico aziendale
Pausa
Ristoro
Turni di lavoro
Assenza giustificata
Lavori faticosi
Periodi di assenza prolungati
Mensa aziendale
Indumenti di lavoro
Ambiente e sicurezza
Decorrenza e durata

Il giorno 6 Giugno 1995, presso la sede della Cooperativa Cofri di Imola, fra la Cooperativa Cofri […] e la Flai-Cgil del territorio imolese […], la Fisba-Cisl provinciale […], la Uila-Uil territoriale […], si è stipulato il presente accordo con validità dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1998.

Organico
La Coop Cofri per lo svolgimento della propria attività utilizza personale con rapporto a tempo determinato (avventizi agricoli) di cui una parte con rapporto annuale ed una parte con rapporto periodico legato alla campagna estiva.
Il personale con rapporto annuale costituisce "l'organico aziendale".

Composizione dell'organico aziendale
L'organico aziendale si compone di n. 53 unità complessive, e attualmente è formato da n. 41 operaie cernitrici, n. 6 carrelliste, n. 1 pesatrice, n. 2 prime donne e n. 3 campionatrici.

Tempi e modalità di integrazione dell'organico aziendale
Ogni anno nel mese di maggio si procede all'integrazione dell'organico per coprire i posti lasciati liberi da eventuali defezioni, o per necessità di potenziamento di organico.
Qualora si rendesse necessario si procederà ad una ulteriore integrazione nel mese di settembre.
[…]
Il personale inserito nell'organico aziendale per integrare il numero, acquisisce pari dignità e diritti dell'organico dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inserimento.
Il personale da inserire nell'organico aziendale per integrare il numero mancante, verrà individuato previa valutazione congiunta fra RSU e l'Azienda.

Informazione
Le parti, fermo restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, si impegnano a incontrarsi periodicamente a livello Aziendale almeno un mese prima delle principali campagne produttive corrispondenti ai "Calendari di massima dei cicli stagionali di lavorazione" per una informativa sui piani di lavorazione e per esaminare i conseguenti riflessi sui livelli di occupazione dell'organico Aziendale.
Le parti si incontreranno, periodicamente, inoltre, a livello Aziendale per esaminare i problemi dell'occupazione e del Mercato del lavoro.
A livello Aziendale inoltre le parti si incontreranno periodicamente per una verifica dell'inquadramento del personale.

Pausa
In caso di prestazione di lavoro oltre le 5 Ore continuative, i lavoratori possono usufruire dopo la Quarta Ora di 15 Minuti per il ristoro che saranno computati ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.

Ristoro
In caso di prestazione di lavoro continuativo inferiore a 5 Ore i lavoratori/trici potranno richiedere caffè o bibite, che saranno distribuite da un lavoratore/trice incaricato dell'Azienda.
Tale distribuzione potrà avvenire indicativamente nelle seguenti fasce orarie:
- Mattina dalle ore 9,30 / 10,30
- Pomeriggio dalle ore 16,30 / 17,30

Turni di lavoro
L'organizzazione, i tempi di rotazione e la gestione dei turni sarà definito in modo congiunto tra azienda e RSU e può variare a seconda delle esigenze specifiche del momento.
In linea generale il turno ruoterà a tre giorni.
In caso di carenza di lavoro i turni avranno lo scopo di una equa distribuzione delle giornate e del salario fra tutto il personale dell'organico aziendale.
Nel mese di Maggio e Ottobre di ogni anno qualora vi siano le condizioni le lavoratrici dell'organico Aziendale potranno godere di 15 gg. di assenze dal lavoro per ogni turno, senza alcuna giustificazione. Il periodo e le modalità verranno concordati tra RSU e Azienda.
Il pareggiamento delle giornate verrà effettuato appena possibile.

Assenza giustificata
La lavoratrice che per motivi personali non può essere disponibile al lavoro, qualora vi siano le condizioni, può chiedere alla collega la disponibilità a coprire il turno durante la sua assenza.
La lavoratrice che si presenta a tale sostituzione ha l'obbligo di restituire il turno alla collega nei giorni immediatamente successivi a quello in cui questa viene reinserita nel turno. Il cambio può essere chiesto 1 giorno per volta. Qualora ciò non avvenga dando luogo a controversie fra le lavoratrici dell'organico aziendale, le RSU e l'azienda sono tenute ad intervenire sospendendo ogni forma di cambio turno, sanando il conflitto e riportando l'equità e l'armonia tra le stesse lavoratrici.
Nel caso in cui non vi siano le condizioni per potersi avvalere del cambio - turno, le lavoratrici potranno usufruire di 3 permessi (usufruibili uno per volta), senza alcuna giustificazione recuperabili nei giorni successivi al rientro.
Le lavoratrici dell'organico Aziendale che nell'arco dell'anno ritirano la loro disponibilità all'Azienda anche se solo per un periodo limitato devono comunicare tale decisione per iscritto all'Azienda e per tale periodo verranno escluse dal turno.
Tali lavoratrici per il periodo di assenza non hanno diritto ad alcun recupero.

Lavori faticosi
Il responsabile dell'organizzazione del lavoro all'interno del magazzino (direttore, 1° donna o chi per essa), dovrà tener conto che i lavori sporchi o faticosi (spazzare, fare l'AIMA, fare le pedane, il pareggiamento o il rovesciamento) vanno fatti eseguire con il criterio della rotazione a tempo degli addetti, nessuno escluso.
La durata del tempo e il criterio vanno definiti in modo equo tra RSU e Azienda.
Le lavoratrici che per questioni di salute non sono in grado di eseguire i lavori sopra citati, possono essere esentate previa consegna all'Azienda della specifica certificazione medica specialistica.
Per queste lavoratrici vige l'obbligo dell'orario contrattuale.
La certificazione medica va rinnovata ogni anno prima dell'inizio della campagna estiva.

Periodi di assenza prolungati
Il recupero di giornate verrà effettuato per il personale che con certificazione medica dimostri l'impossibilità a prestare servizio. Il recupero previo accordo tra RSU e chiamaturno, inizia quando tutto il personale dell'organico ha maturato le 102 giornate.
Il recupero verrà effettuato nella misura di 7 gg. per tutti i componenti dell'organico Aziendale e potrà eccedere tale limite solo nel caso vi sia la necessità del raggiungimento delle 102 gg., ovviamente il tutto dipenderà dalla disponibilità di giornate lavorabili.

Mensa aziendale
L'Azienda si impegna a mettere a disposizione dei lavoratori, il servizio mensa, consistente in una minestra calda.

Indumenti di lavoro
Carrelliste
L'azienda si impegnerà a fornire, al gruppo delle lavoratrici carrelliste, indumenti da usarsi quali mezzi di protezione personali dagli sbalzi di temperatura dovuti alla entrata-uscita dalle celle frigorifere.
Gli indumenti: giubbotti, pantaloni e guanti saranno acquistati previo esame con le RSU.
Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge in materia di tutela della salute dei lavoratori/trici.
Cernitrici
L'azienda si impegna a corrispondere n. 1 indumento di lavoro annuo e un giubbotto protettivo.
In caso di particolare usura, l'azienda provvederà alla sostituzione.

Ambiente e sicurezza
Le parti convengono che la materia riguardante l'ambiente e la sicurezza sono motivo di attenzione e responsabilità dell'azienda, nonché luogo elettivo e prioritario di comuni momenti di reciproca partecipazione e di coinvolgimento.
In tale ottica ed alla luce del recente recepimento della direttiva 89/931/Cee del 12 giugno 1989, introdotta dal decreto legislativo del 16 settembre 1994, n. 626 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante attività lavorativa, l'azienda si dichiara pronta ad una rigorosa e completa attuazione di tutte le nuove norme in materia ed in particolare ad instaurare una fattiva collaborazione con la costituenda figura del "Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza".
A tale figura va dato il riconoscimento dettato dal D.Lgs. nelle relative norme di tutela e agibilità per l'espletamento delle proprie Funzioni; fermo restando il diritto di tutti i rappresentanti sindacali ad intervenire sulla materia antinfortunistica, in presenza di pericolosità imminente o potenziale.
Un corretto e fattivo rapporto tra i Preposti aziendali ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, basato su momenti di informazione e verifica, consentirà infatti alle parti di esaminare ben individuate aree per proporre, tra l'altro, anche interventi programmati di natura formativa sulla sicurezza sia per le RSU che per i lavoratori.
Attraverso la sensibilizzazione della consapevolezza delle maestranze intorno alle aree in oggetto di specifica attenzione, si potrà così incrementare ulteriormente il livello di sicurezza dell'ambiente di lavoro.