Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 1990
Validità: 01.07.1990 – 30.11.1993
Parti: Intersind e Filcea-Cgil, Uilcid-Uil, Flerica-Cisl, Cisnal Chimici, Failc-Fail, Fialc-Cisal
Settore: Chimici, Chimico-farmaceutico
Fonte: CNEL

Sommario:

 Regolamentazione
Capitolo I
Premessa
Parte I Investimenti e occupazione
Parte II Appalti e decentramento produttivo
Parte III Mobilità
Parte IV
Parte V Part-time
Parte VI Previdenza integrativa
Parte VII
Parte VIII
Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato
Capitolo III Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni
- Dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
- Dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di formazione
Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 7 - Orario di lavoro
- Dichiarazione delle Parti stipulanti
Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 10 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 11 - Ferie
Capitolo V Trattamento economico
Art. 12 - Elementi della retribuzione
Art. 13 - Minimi contrattuali
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Scatti di anzianità
Art. 16 - Premio di produzione
Art. 17 - Lavoro a cottimo
Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - 13a mensilità
Art. 21 - Trattamento economico per la Pasqua
Art. 22 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 23 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 24 - Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'articolo 4
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27 - Trasferta
Art. 28 - Trasferimento
Art. 29 - Passaggi di qualifica
Capitolo VI Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 30 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 31 - Operatori di vendita
Art. 32 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 34 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 35 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Aspettativa
 Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Congedo matrimoniale
Art. 40 - Servizio militare
Art. 41 - Diritto allo studio
Art. 42 - Malattia e infortunio
Art. 43 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 44 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Capitolo VIII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 45 - Ambiente di lavoro
Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 47 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Nota: Norme per le lavorazioni nocive e pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 48 - Rapporti in azienda
Art. 49 - Inizio e fine del lavoro
Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 51 - Regolamento interno
Art. 52 - Provvedimenti disciplinari
Art. 53 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 54 - Licenziamento per mancanze
Capitolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 55 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
Art. 57 - Previdenza
Art. 58 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 59 - Indennità in caso di morte
Art. 60 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 61 - Consiglio di Fabbrica
Art. 62 - Commissioni Interne e Delegato d'Impresa
Art. 63 - Assemblee
Art. 64 - Permessi per cariche sindacali
Art. 65 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 66 - Affissione
Art. 67 - Diritti sindacali degli operatori di vendita
Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 69 - Fondo di solidarietà
Art. 70 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Capitolo XII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 71 - Reclami e controversie
Art. 72 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 73 - Condizioni di miglior favore
Art. 74 - Piccole aziende
Art. 75 - Decorrenza e durata
Appendice
Protocollo di intesa Intersind-Fulc 20 luglio 1990
Intesa sulla costituzione dell'Osservatorio Nazionale
Allegati
Allegato 1 Norme particolari per le aziende che applicavano il CCNL 17.4.1976 Per gli addetti all'industria della saponeria, della detergenza e dei prodotti di igiene
Allegato 2 Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro per il 1989-90
Allegato 3 Accordo Intersind-Fulc 12 gennaio 1984
Allegato 4 Contratto a termine accordo Intersind-Fulc 14 marzo 1989
Leggi - Decreti - Accordi

Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione in rappresentanza delle Aziende […]
e la Filcea-Cgil […] con l'assistenza della SegreteriaConfederale della Cgil […]. la Uilcid-Uil […] congiuntamente ai membri della Direzione Nazionale e assistiti da[l] […]Segretario Generale Uil, la Flerica-Cisl […] congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e assistiti dal Segretario Generale della Cisl […] e dal Segretario Confederale […]
Alla presenza di una delegazione dei Consigli di Fabbrica delle aziende del settore, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Aziende chimiche e chimico-farmaceutiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
[…]
Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione in rappresentanza delle Aziende […]
e la Federazione Nazionale Cisnal Chimici, […]con la partecipazione delle Segreterie regionali e provinciali e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali del settore, con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Cisnal […] e del Segretario Generale della Cisnal […]. (*)
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Aziende chimiche e chimico-farmaceutiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
(*) Ogniqualvolta negli articoli del presente contratto viene richiamata la Fulc, per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal si intende richiamata ciascuna delle suddette Organizzazioni.
Inoltre, eccezion fatta per l'art. 62, ogniqualvolta viene richiamato il C.di F. per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal si intende richiamata la RSA.
[…]
Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione in rappresentanza delle Aziende […]
e
la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc Confail […] con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […] (*)
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Aziende chimiche e chimico-farmaceutiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
(*) Ogniqualvolta negli articoli del presente contratto viene richiamata la Fulc, per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal si intende richiamata ciascuna delle suddette Organizzazioni.
Inoltre, eccezion fatta per l'art. 62, ogniqualvolta viene richiamato il C.di F. per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal si intende richiamata la RSA.
[…]
Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione in rappresentanza delle Aziende[…]
e la Federazione Italiana Autonomi Lavoratori Chimici Fialc/Cisal […] con la partecipazione di una delegazione di Dirigenti Nazionali e Provinciali […] con l'assistenza della Confederazione […]. (*)
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le Aziende chimiche e chimico-farmaceutiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
(*) Ogniqualvolta negli articoli del presente contratto viene richiamata la Fulc, per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal si intende richiamata ciascuna delle suddette Organizzazioni.
Inoltre, eccezion fatta per l'art. 62, ogniqualvolta viene richiamato il C.di F. per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal si intende richiamata la RSA.


Capitolo I
Investimenti e occupazione
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) livello settoriale
[…]
annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna associazione imprenditoriale, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale e settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
[…]
2) livello territoriale
Regioni e aree integrate
A livello di regioni e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende, da identificare in incontri nazionali - annualmente le associazioni industriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei sindacati dei lavoratori in appositi incontri:
[…]
- la natura delle attività produttive conferite a terzi;
[…]
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale
[…]
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps;
- elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale
[…]
Province o comprensori
A livello provinciale o comprensoriale annualmente, le associazioni industriali in appositi incontri porteranno a conoscenza del sindacato dei lavoratori:
[…]
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell'area industriale della categoria;
[…]
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
[…]
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
3) livello aziendale
Gruppi industriali
Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria chimica, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste alla parte III del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
[…]
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicaps.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Stabilimenti con oltre 300 dipendenti
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di trecento dipendenti, le associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della FULC assistita dal consiglio di fabbrica:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicaps;
[…]
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.
Stabilimenti con un numero di addetti da 100 a 300
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 300, verranno fornite annualmente per iscritto alla Fulc e al consiglio di fabbrica tramite l'associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti, alla distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età, al numero dei contratti di formazione, part-time ed a termine.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni, le province e i comprensori con scarsa concentrazione di stabilimenti della stessa categoria, le associazioni individueranno consensualmente aree interregionali, interprovinciali e intercomprensoriali.

Appalti e decentramento produttivo
1. - Le aziende informeranno periodicamente i Consigli di Fabbrica:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18/12/1973 n. 877);
[…]
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
[…]
4. - Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro e clausole che consentano di controllarne il rispetto.
5. - Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla Legge 20.5.1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
[…]
7. - Le norme di cui alla presente Parte II non si applicano nei confronti delle Aziende che occupano non più di 60 lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 4 del presente Contratto.
[…]

Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 42 - Malattia e infortunio
A) Assenza dal lavoro
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
É diritto dell'azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate sia per conto degli Istituti assicuratori sia per conto proprio, quando le erogazioni stesse non sono dovute per inadempienza del lavoratore.
[…]

Art. 43 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alle lavoratrici, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da esse percepite ai sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VIII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 45 - Ambiente di lavoro
1) Il Consiglio di Fabbrica di ogni stabilimento potrà individuare tra i suoi membri gli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti
- da 6 a 9 oltre 1.000 dipendenti.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione Ambiente saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Le Aziende attueranno la formazione dei componenti la Commissione seguendo le linee che perverranno dal livello nazionale.
Per tale formazione si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
2) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 9 della Legge 300 e della Legge 833 vengono attribuiti al C.d.F. i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza:
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della Legge n. 300 del 20.5.1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 41;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della Legge n. 833 ai servizi di Igiene Ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri con l'Azienda potranno partecipare, con la Commissione Ambiente di cui sopra, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il C.d.F.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il C.d.F. soluzioni alternative.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà con il C.d.F. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto il controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
3) Le Aziende porteranno a conoscenza dei C.d.F. i seguenti elementi sui quali il C.d.F. potrà offrire il suo contributo di proposte:
- informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni Pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (DPR 175/88), di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10/8/88), di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabili-mento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni tramite scheda da definire a livello nazionale tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medicoscientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
4) Annualmente per le unità produttive con più di 300 addetti le Aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, al C.d.F., gli obiettivi in termine di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte del l'Azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle Parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra Direzione aziendale e C.d.F..
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra si intende assolto facendo convergere informazioni a livello territoriale nell'ambito della gestione del rapporto informativo di cui alla parte I, punto 2) del CCNL, onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e la sicurezza.
5) I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e C.d.F..
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
I C.d.F. sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle Aziende.
Nota a verbale
Per le Organizzazioni Sindacali Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal il 1° comma del punto 1) è sostituito dal seguente:
"Le Rappresentanze sindacali aziendali di ogni stabilimento potranno individuare per ciascuna Organizzazione sindacale le RSA incaricate a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- 1 per gli stabilimenti fino a 200 dipendenti;
- da 1 a 2 per gli stabilimenti con oltre 200 e fino a 1000 dipendenti;
- da 2 a 3 per gli stabilimenti con oltre 1000 dipendenti."
Inoltre, tutte le volte che vengono citati il Consiglio di Fabbrica e la Commissione Ambiente si intendono richiamate le RSA.

Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'Azienda e dei lavoratori.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governemental Industria Hygienist's (TLV) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse. Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione alle modifiche ad esse apportate.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti, esse saranno assunte contrattualmente. In ogni unità produttiva sono previsti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda.
In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione della Commissione Ambiente e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante. In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Agli effetti dei controlli periodici ai lavoratori trasfertisti sarà messa a disposizione una copia del libretto personale.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva da definire a livello nazionale entro il 30/11/90 per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR 175/88. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
e) scheda di sicurezza per le sostanze pericolose (1) impiegate nel ciclo produttivo contenente, oltre alle notizie previste nell'Accordo del 3/11/83 (*), informazioni ecotossicologiche (degradabilità, persistenza, bioaccumulabilità nei diversi comparti ambientali e altri indicatori eventualmente utili).
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
Inoltre, il datore di lavoro
- può sottoporre a controllo sanitario periodico il lavoratore addetto a lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge col consenso dello stesso e previa informazione al Consiglio di Fabbrica;
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia dell'art. 42, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo a controlli sanitari preventivi e periodici;
- deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi in locali adatti;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
- dovrà attivarsi affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'Azienda committente comunicherà.
Nel caso di attività che presentino rischio di incidente rilevante ai sensi del DPR 175/88, il datore di lavoro, oltre a provvedere all'individuazione dei rischi, all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, all'informazione, deve definire le procedure e le norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in applicazione alle leggi vigenti, gli verranno impartite dall'azienda per la sicurezza e la tutela della sua salute.
In particolare egli è tenuto ad utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi, ivi compresi quelli protettivi forniti dall'Azienda in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione.
L'Azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le Aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
Abiti da lavoro
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4 dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusioni metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette situazioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4 o a quelli di cui al Gruppo 3) dell'art. 4 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).
Norme Transitorie
Le disposizioni del CCNL 27.11.1966 riportate in Nota riguardanti "le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose" resteranno in vigore fino a quando non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo, con l'intesa che per i lavoratori addetti alle lavorazioni in cui si producono o manipolano esplosivi si darà luogo al cumulo dell'indennità di nocività e di pericolosità. In tal senso si intende modificato il secondo comma dell'art. 18 parte comune - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 novembre 1966.
Per i lavoratori che al momento dell'abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27.11.1966 sotto riportate, l'ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.
(1)Per sostanze pericolose si intendono quelle rientranti nelle categorie di pericolosità di cui alla Legge 29.5.1974 n. 256 come modificata con D.P.R. 24.11.1981 n. 927.
(*) Cfr. per l'Intersind l'Accordo 12 gennaio 1984.

Art. 47 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano altresì di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Nota: Norme per le lavorazioni nocive e pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Art. 14 - Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare e ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che gli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria chimica, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.
Art. 15 - Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:

1° Gruppo L. 270 orarie
2° Gruppo L. 160 orarie
3° Gruppo L. 115 orarie

Art. 16 - Per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Art. 17 - Gli operai addetti alle lavorazioni in cui si producono o si manipolano esplosivi e gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni di cui trattasi, vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
1) addetti a lavorazioni esplosive di massima e constatata pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni:
produzione e manipolazione di miscele innescanti, nitrazione e stabilizzazione nitroglicerina, produzione fulminato di mercurio, impasto o petrinaggio dinamite;
2) addetti a lavorazioni esclusive di media pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare ad esempio, le seguenti lavorazioni: nitrazione e stabilizzazione tritolo, pentrite, T.4, produzione polveri nere, produzione gallette e successiva laminazione e trafile di polveri senza fumo, lavorazione dinamite successiva al petrinaggio, fabbricazione cariche compresse alla pressa idraulica;
3) addetti a lavorazioni esplosive che presentano un basso grado di pericolosità sia per la qualità che per la quantità dei prodotti trattati. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: caricamento cartucce e proiettili da guerra, nitrazione cotone e cellulosa, imballo polveri finite, manipolazione esplosivi in quantitativi modesti e suddivisi.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
L'indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:

1° Gruppo L. 270 orarie
2° Gruppo L. 160 orarie
3° Gruppo L. 115 orarie

Art. 18 - Le indennità di cui agli articoli 15 e 17 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 23.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 19 - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le Parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.
Art. 20 - Le indennità di cui agli articoli 15 e 17 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
Art. 21 - L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le Parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle Parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
Art. 22 - Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, le Parti e le Organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 23 - In relazione al precedente art. 18, è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità Agli effetti di tali istituti l'indennità competente secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sull'indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente od a periodi più lunghi od a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del primo gruppo di cui all'art. 15, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il 1° gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Art. 24 - Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 20 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
[…]

Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 53 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
[…]

Art. 54 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) furto o danneggiamento volontari di materiale dell'azienda;
[…]
g) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
[…]
m) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f) dell'articolo precedente.
[…]

Capitolo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 62 - Commissioni Interne e Delegato d'Impresa
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18.4.1966 inerenti il delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
[…]

Capitolo XII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 74 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 20 lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 4 si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitano l'onere di qualche istituto contrattuale.
[…]

Appendice
Protocollo di intesa Intersind-Fulc 20 luglio 1990
Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e allo scopo di individuare congiuntamente alla Filcea-Cgil, alla Flerica-Cisl e alla Uilcid-Uil (Fulc) scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali riguardanti il settore chimico, anche al fine di orientare l'azione dei propri rappresentati, l'Intersind costituirà gli opportuni raccordi con le altre Organizzazioni imprenditoriali costituenti l'Osservatorio nazionale, per fornire i propri contributi di proposta utili alla elaborazione degli indirizzi che le parti intendono perseguire, con riferimento alle tematiche relative all'ambiente e alla sicurezza, così come individuate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1986.
Inoltre, per i gruppi con oltre 1.000 dipendenti e per le unità produttive con oltre 500 dipendenti, per il loro carattere significativo, l'Intersind e la Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl e la Uilcid-Uil (Fulc) convengono che, compatibilmente con il sistema di relazioni industriali in atto, potranno attivarsi esami congiunti che, partendo dagli indirizzi della politica industriale delle imprese e dalle informazioni sulle previsioni di investimento e sulla loro finalizzazione, riguardino:
- l'entità globale dei finanziamenti agevolati;
- le spese e le principali finalizzazioni della ricerca;
- le prospettive produttive in relazione al mercato;
- le rilevanti problematiche occupazionali e in particolare quelle connesse ad esigenze di ristrutturazione produttiva;
- gli effetti delle innovazioni tecnologiche sulla organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sull'ambiente;
[…]
- gli interventi formativi inerenti all'attività svolta dai lavoratori, alla loro eventuale riqualificazione nonché all'ambiente e sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse alla prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- iniziative formative connesse all'inserimento dei lavoratori extracomunitari;
[…]

Intesa sulla costituzione dell'Osservatorio Nazionale
A) Osservatorio nazionale
Le Parti per la realizzazione degli obiettivi previsti nella "Premessa" al capitolo I del Contratto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare l'azione dei propri rappresentati, convengono alla luce delle esperienze realizzate, la costituzione di un "Osservatorio Nazionale".
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore chimico, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento anche attraverso riconversioni, alternative industriali e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di confronto congiunto delle Parti:

1) a livello settoriale
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali e intersettoriali nonché sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, i necessari interventi legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo della stessa;
[…]
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli Accordi interconfederali e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- l'entità dei lavoratori del settore con "contratto estero", i comparti merceologici particolarmente interessati e le relative fasce di lavoratori.
Ciò anche al fine di verificare lo stato di applicazione della L. 3.10.1987 n. 398 nonché al fine di esaminare la problematica e i suoi possibili sviluppi normativi.

2) a livello territoriale
Per aree regionali e per aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende - da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio nazionale:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- I necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
[…]
Per aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio Nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende:
- le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
[…]
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture imprenditoriali territoriali e con i Sindacati dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra stabilito le Parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.

B) Gruppi e unità produttive
Per i Gruppi industriali con oltre 1.000 dipendenti e per le unità produttive con oltre 500 dipendenti, per il loro carattere significativo, all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno attivarsi esami congiunti che, partendo dagli indirizzi della politica industriale delle imprese e dalle informazioni sulle previsioni di investimento, e sulla loro finalizzazione, riguardino:
- l'entità globale dei finanziamenti agevolati
- le spese e le principali finalizzazioni della ricerca
- le prospettive produttive in relazione al mercato
- rilevanti problematiche occupazionali e in particolare quelle connesse ad esigenze di ristrutturazione produttiva
- gli effetti delle innovazioni tecnologiche sull'organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sull'ambiente e sicurezza
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età
- l'andamento e le problematiche dell'occupazione femminile
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione
- il numero dei contratti part-time e a termine
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicaps
- iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici.
Gli esami congiunti specifici ritenuti necessari saranno compiuti con modalità definite da ciascuna parte con le rispettive Organizzazioni territoriali.

C) Sezione ambiente e sicurezza
É costituita, nell'ambito dell'Osservatorio (per i settori che hanno formalizzato questo momento di confronto), un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza formata da delegazioni delle Parti che previa informazione reciproca - potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire eventuali approfondimenti specifici di carattere settoriale.
- La Sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle Parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni Generali.
- A fronte di rilevanti problematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza verranno promossi collegamenti, tra la sezione dell'Osservatorio e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali territoriali, che garantiscano il reciproco coinvolgimento.
- La Sezione si riunirà normalmente 4 volte nell'anno o quando richiesto da una delle Parti a fronte di specifiche esigenze.
- La Sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico,
- problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti conseguenze per i comparti stessi;
- problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
d) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
e) individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti le Commissioni ambiente operanti nelle imprese;
f) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
g) esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali;
h) esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla Legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
i) esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva CEE n. 188 del 12/5/1986 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro.
l) esaminare le problematiche concernenti il lavoro ai videoterminali alla luce anche della direttiva CEE n. 270 del 29/5/1990.
[…]

Allegati
Accordo Intersind-Fulc 12 gennaio 1984
L'Intersind e la Fulc, consapevoli dell'importanza e della rilevanza che il problema della sicurezza della salute dei lavoratori ha in un corretto sistema di relazioni industriali come quello che caratterizza il settore chimico, hanno inteso definire a livello nazionale, con il presente accordo, così come stabilito dall'art. 46 del vigente contratto collettivo, il contenuto e le modalità di compilazione della "Scheda di sicurezza", con la quale saranno fornite dalle Aziende informazioni sulle caratteristiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo.
Al riguardo le parti concordano sulla opportunità che le Aziende adottino con i criteri di priorità e le gradualità previste nelle modalità di compilazione, un modello di "Scheda di sicurezza" che, anche dal punto di vista formale, sia quanto più possibile conforme a quello individuato a livello nazionale (ferme restando però eventuali soluzioni formalmente diverse già esistenti nelle Aziende) ed hanno altresì espresso l'auspicio che gli Enti pubblici istituzionalmente preposti ad operare su analoga materia considerino, per quanto di loro competenza, il lavoro svolto dalle Parti nazionali come un contributo adeguato alla soluzione delle questioni di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
L'Intersind e la Fulc hanno inoltre convenuto sulla necessità che la intera problematica sia gestita congiuntamente dalle partì nazionali anche nei suoi aspetti applicativi nonché sull'esigenza di far luogo a verifiche finalizzate all'individuazione del grado di applicazione, delle eventuali difficoltà riscontrate e dei cambiamenti e/o perfezionamenti che si ritenesse opportuno apportare a quanto oggi definito.

SCHEDA DI SICUREZZA

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA:

Nome chimico, Nomenclatura Chemical Abstract. Numero di registro CAS, Formula bruta, peso molecolare, Formula di struttura, Nomi commerciali e sinonimi, Codice e utilizzazione aziendale

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Stato fisico, Colore, Odore, Solubilità in acqua, Solubilità nei principali solventi organici, Densità, Peso specifico dei vapori (relativo all'aria), Punto di fusione, Punto di ebollizione, Punto di infiammabilità, Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume), Temperatura di autoaccensione, Tensione di vapore, Reazioni pericolose

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA:

Simbolo (i) di pericolo; Indicazione (i) di pericolo; Frasi di rischio; Consigli di prudenza

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

Vie di penetrazione; (Ingestione, Inalazione, Contatto); Tossicità acuta; Tossicità cronica; Corrosività/Potere irritante; Potere sensibilizzante; Mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi

CONTROLLI SANITARI DI LEGGE

LIMITI DI ESPOSIZIONE

CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO

NORME PER IL TRASPORTO

CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE

INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA:

Primo soccorso in caso di contatto con gli occhi, contatto con la cute, ingestione, inalazione; Perdite o spandimenti; Incendio

NOTE E AGGIORNAMENTI

MODALITÁ DI COMPILAZIONE

1. Nella Tabella allegata sono elencate, tra le molteplici caratteristiche delle sostanze chimiche, quelle ritenute più utili a fornire, nella maggior parte dei casi, informazioni operative per la gestione dell'igiene e della sicurezza della produzione, manipolazione ed utilizzazione delle sostanze chimiche pericolose.
In attuazione del disposto della lettera d) dell'art. 42 del CCNL le informazioni su tali caratteristiche di priorità per le diverse sostanze, a richiesta dei Consigli di Fabbrica, verranno fornite, secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate od utilizzate, delle modalità di produzione, manipolazione od utilizzazione, etc. su apposite schede nelle quali saranno riportati i dati ragionevolmente noti alla data di compilazione; tali dati dovranno essere rivisti e aggiornati o meglio precisati col progredire delle conoscenze ed esperienze.
2. Nelle schede relative a singole sostanze alcune delle informazioni come sopra richieste potranno risultare non pertinenti, ad esempio in relazione allo stato fisico o alle proprietà chimico-fisiche della sostanza, altre non necessarie, ad esempio in relazione alle modalità di produzione, manipolazione o utilizzazione delle stesse.
Alcune informazioni potranno, invece, risultare non immediatamente reperibili od anche non esistenti.
In tutti questi casi in corrispondenza delle richieste di informazione i compilatori dovranno specificare, ad esempio, "non pertinente", "non necessario in quanto..."dato che potrà esser fornito non appena ,"dato non reperito nella letteratura consultata".
Le informazioni necessarie mancanti saranno fornite secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate od utilizzate, delle modalità di produzione, manipolazione od utilizzazione, etc.
3. Per quanto concerne i singoli capitoli occorrerà, in particolare, tener presente quanto segue:
- l'indicazione del nome chimico, della nomenclatura e del numero CAS, delle formule brute e di struttura dovranno essere fornite per le sostanze classificate e/o etichettate come pericolose; negli altri casi sarà sufficiente indicare la famiglia o il gruppo chimico al quale la sostanza appartiene;
- per le caratteristiche chimico-fisiche indicare i metodi o le condizioni di prova nelle quali sono state determinate;
- nel paragrafo "classificazione ed etichettatura" precisare se si tratta di classificazione ed etichettatura stabilita per legge (Direttiva 67/548/CEE e successivi aggiornamenti e DM 21.5.1981 e successivi aggiornamenti) o provvisoria (ex art. 12 del DPR 927/81) o se, in base alle norme vigenti (Legge 256/1974 e successive modifiche) la sostanza non è da considerare pericolosa;
- nella compilazione del capitolo "informazioni tossicologiche" dovranno essere privilegiati gli aspetti di maggior rilievo per la protezione della salute dei lavoratori; sotto la voce "tossicità acuta" riportare le informazioni relative alle dosi alle quali si manifestano gli effetti tossici e la descrizione di tali effetti: sotto la voce "tossicità cronica" vanno riportati gli effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate compresi quelli a carico degli apparati riproduttori e della fertilità; sotto la voce "cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi" vanno riportate le valutazioni di organismi internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza quali IARC, Comitato scientifico CEE, OSHA, ACGIH, Commissione "mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi" italiana;
- nel paragrafo "limiti di esposizione" dovranno essere riportati i valori stabiliti nelle tabelle ACGIH in vigore alla data di compilazione nonché le modifiche proposte riportate nelle stesse tabelle; ove per la sostanza non esista un limite fissato dalla ACGIH potranno essere indicati altri limiti di provata applicabilità definiti a livello nazionale in applicazione di quanto previsto nel CCNL;
- tra le informazioni per la sicurezza dell'immagazzinamento indicare le reazioni che possono verificarsi per azioni di altre sostanze (ad es. con acqua, acidi, metalli, etc.) e portare a forte sviluppo di energia o di prodotti pericolosi, nonché i pericoli derivanti dall'attacco di certi materiali ed in particolare di quelli di imballaggio;
- nel paragrafo "norme per il trasporto" è sufficiente riportare le classificazioni attribuite al prodotto dalle speciali normative nazionali (Regolamenti C.S., FS e Marina Mercantile) ed internazionali (RID/ADR, IMDG Code e ICAO/IATA);
- nel paragrafo "criteri per la manipolazione" saranno fornite indicazioni sulle misure ed i comportamenti da adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia dalla sicurezza ed igiene del lavoro; nello stesso paragrafo dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da utilizzare in relazione alle caratteristiche della sostanza;
- nel paragrafo "primo soccorso" indicare i provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di personale non medico;
- tra le informazioni per i casi di "perdite o spandimenti", oltre agli interventi raccomandati, ove occorra, specificare anche quelli da evitare;
- nel paragrafo "interventi in caso di incendio", oltre a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli interventi da evitare ed indicare gli eventuali prodotti che possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o irritanti.
[…]