Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 27 marzo 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Cromital srl RSU/Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Cromital Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Informazioni
2. Inquadramento
3. Part-time
4. Ferie - Rol
5. Ambiente di lavoro
6. Orario di lavoro
7. Quota contratto per i lavoratori non iscritti
8. Pagamento stipendi
9. "Una tantum"
10. Premio aziendale consolidato
11. Norma finale
12. Decorrenza e durata

Addì, 27 marzo 1995, presso la sede della Ditta Cromital srl, tra la ditta Cromital srl […] e le maestranze dipendenti, rappresentate dalle RSU […] assistiti dalla Fiom-Cgil […], dopo ampia ed approfondita discussione si conviene quanto segue:

1. Informazioni
Di norma, nel mese di giugno, su richiesta delle RSU, l'Azienda fornirà allo stesso informazioni globali previsionali riguardanti le prospettive produttive, le situazioni di mercato nazionali, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti, ampliamenti di quelli esistenti, eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie.

3. Part-time
Riguardo alle richieste di eventuale orario a part-time da parte dei dipendenti, Azienda e RSU si incontreranno per esaminare, in relazione alle esigenze tecnico-produttive tale richiesta.

4. Ferie - Rol
Le Parti si incontreranno entro il 31 marzo di ogni anno al fine di calendarizzare il periodo di ferie e ROL. Per quanto concerne l'anno 1995 si concorda quanto segue:
a) chiusura collettiva, con utilizzo delle ferie, dal 7 al 26 agosto 1995 con la possibilità, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, per i singoli lavoratori di effettuare una quarta settimana in testa o in coda al periodo suindicato, secondo le modalità in uso in azienda;
b) 40 ore di ROL individuali entro e non oltre il 31.12.1995 (anche in ore);
c) chiusura prima settimana del gennaio 1996, con utilizzo del periodo ROL restanti;
d) le rimanenti giornate di ferie e di PIR verranno usufruite a richiesta dei singoli entro e non oltre il 30.4.1996. Se ciò non fosse possibile verranno retribuiti entro il 30.4.1996.

5. Ambiente di lavoro
L'Azienda si uniformerà alle direttive di legge in materia di salute e sicurezza previste dal D.L[gs]. 277 del 15.8.1991 e dalla legge [d.lgs.] 626/94.

6. Orario di lavoro
A far tempo dal 3.4.1995 il nuovo orario di lavoro aziendale sarà il seguente:
il 50% del personale in forza in rotazione settimanale:
lavoratori turno A lavoratori turno B
lunedì 8-12/13,30-16,30 lunedì 8-12/13,30-17,30
martedì " " martedì " "
mercoledì " " mercoledì " "
giovedì " " giovedì " "
venerdì 8-12/13,30-17,30 venerdì " "
Sabato. Vedi nota 1.
Due dipendenti del turno B effettueranno l'orario di lavoro settimanale dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 18; ulteriori due dipendenti effettueranno l'orario di lavoro settimanale dalle 7 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30.
Nota 1. Nella giornata del sabato metà personale in forza effettuerà l'orario di lavoro dalle 7,30 alle 11,30 e la restante metà dalle 8,30 alle 12.30. (lavoratori turno A).
Per quanto riguarda i nominativi da inserire nei turni di cui sopra l'Azienda comunicherà ai dipendenti l'elenco nella giornata del venerdì.