Categoria: 1995
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 10 aprile 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Fertilcoop/Lega Provinciale Cooperative e delegati sindacali/Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Fertilcoop Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Pari opportunità
Art. 3 - Mobilità all'interno dell'azienda
Art. 4 - Mercato del lavoro - Livelli occupazionali - Convenzioni
Art. 5 - Condizioni e ambiente di lavoro
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori
Art. 7 - Indennità di alta professionalità
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Permessi straordinari
Art. 11 - Retribuzione
Art. 12 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 13 - Scatti di anzianità
Art. 14 - Integrazione malattia ed infortunio
Art. 15 - Cassa integrazione salari
Art. 16 - Premio latte qualità
Art. 17 - Assicurazione contro i rischi
Art. 18 - Decorrenza e durata

Il giorno 10/4/95 presso la sede aziendale della "Fertilcoop" situata in Modena Via Pedroni n° 56; tra il Consiglio di Amministrazione […], assistiti dal […] Lega Provinciale Cooperative e i delegati sindacali […] assistiti dalle organizzazioni Sindacali Flai - Cgil Fisba - Cisl Uila - Uil […], è stato stipulato il presente Accordo Integrativo Aziendale di lavoro per i soci lavoratori della Coop "Fertilcoop":

Premessa
Le parti affermano che i lavoratori soci della Cooperativa debbono mantenere od acquisire trattamenti economici e normativi omogenei al CCNL e al CIPL vigente mantenendo ferma l'esigenza di assicurare comunque all'impresa cooperativa una corretta gestione economica finanziaria.
Pertanto le parti intendono confermare l'applicazione del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Cooperative Agricole e loro consorzi, nonché del CIPL sottoscritto in data 25/7/94.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Al fine di migliorare il dialogo in azienda sugli obiettivi e le strategie aziendali si conviene di istituire un confronto periodico tra Direzione Aziendale e i delegati sindacali sull'andamento dei settori, budget preventivo e consuntivo.

Art. 3 - Mobilità all'interno dell'azienda
I lavoratori appartenenti all'organico devono essere disponibili ad ogni tipo di attività loro richiesta ed in ogni località della cooperativa.
[…]
Per la particolare natura del settore agronomico il riferimento per l'inizio dell'attività lavorativa coincide con il luogo dove prende avvio la catena di produzione, all'interno dell'area.
I lavoratori ed i delegati sindacali saranno informati preventivamente dei programmi e degli spostamenti.
[…]
La Fertilcoop si impegna, in accordo con i delegati sindacali, a verificare il possibile utilizzo di aziende di ristorazione collettiva nei diversi centri aziendali.
Trasferte
[…]

Art. 5 - Condizioni e ambiente di lavoro
La Fertilcoop, si impegna a pagare il costo dell'intervento USL o altre strutture specializzate inerenti le visite mediche preventive e mirate ai lavoratori e soci e per l'indagine ambientale.
Il lavoratore che sarà chiamato ad effettuare la visita medica durante l'orario di lavoro, sarà regolarmente retribuito.
I lavoratori dovranno dare comunicazione di dette visite alla Fertilcoop il più presto possibile.
La Fertilcoop si impegna inoltre, a fornire a tutti i lavoratori i mezzi protettivi idonei alla mansione svolta.
Alle lavoratrici sub concesso un permesso all'anno di 4 ore retribuite (se occupate) per potersi sottoporre ad esami e visite di carattere citologico e/o mammografia.
Inoltre sarà cura della Fertilcoop, qualora, si verifichino cause che potenzialmente possano arrecare danno alla salute dei lavoratori, prendere tutte le misure necessarie nell'ambito delle possibilità esistenti, onde rimuovere ed eliminare le stesse cause.
Al fine di evitare eventuali conseguenze nocive alla salute dei lavoratori, si conviene qualora le esigenze lo permettano, di utilizzare la rotazione nelle attività nocive.
Quanto sopra dovrà essere di volta in volta concordato con i delegati sindacali. Per i lavori nocivi si applica quanto previsto dal CIPL.
Visto il Decreto Legislativo n. 626/94 la Cooperativa è impegnata alla sua completa osservanza.
Per quanto riguarda la figura del delegato alla sicurezza per la sua attività si farà riferimento al monte ore previsto per i delegati sindacali; qualora ciò non bastasse le parti a livello aziendale si incontreranno per definire eventuali ore suppletiva, fermo restando comunque quanto sarà definito dal CCNL.

Art. 8 - Orario di lavoro
Nel rispetto dell'art. 12 del CIPL del 25/07/94 su orario di lavoro e flessibilità, si conviene di definire a livello aziendale per settore i regimi d'orario.
Le ore eccedenti l'orario contrattuale saranno recuperate con periodi di riposi compensativi, concordando con i delegati sindacali e i lavoratori interessati le modalità e i tempi di recupero fermo restando le maggiorazioni per il lavoro straordinario qualora si superi l'orario contrattuale.
Onde premettere ad ogni settore una organizzazione del lavoro confacente con le esigenze produttive, tra la direzione aziendale e i delegati sindacali si potranno concordare diverse forme di orario ferme restando le 39 ore settimanali.
L'orario di lavoro definito nei singoli settori sarà affisso in ogni luogo di lavoro.
In particolare nel settore florovivaistico, considerate le specificità connesse con la vendita al pubblico si adotteranno schemi di orario che possano comprendere anche i sabati e le domeniche, fermo restando il riposo settimanale, in altro giorno della settimana, in modo da realizzare l'orario sopra indicato e fermo restando le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e straordinario qualora si realizzino.