Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 14 giugno 1995
Validità: 01.06.1995 - 31.05.1998
Parti: Granarolo-Felsinea e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Granarolo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1. Politiche industriali
2. Relazioni Industriali
3. Organizzazione del lavoro
4. Occupazione/Rientri dalla CIGS
5. Salario Variabile
6. Quadri
7. Previdenza Integrativa
8. Orario di lavoro e flessibilità
• Orario di lavoro
• Flessibilità
• Contratti a tempo determinato
9. Ambiente e sicurezza
10. Pari opportunità
11. Decorrenza e durata
Norma finale
Allegati
Allegato A)
Allegato B) Piano di ricollocazione per personale in CIGS
Allegato C) Situazione attuale Quadri

Addì, 14/06/1995, tra la società Granarolo-Felsinea spa - via Cadriano 27/2 […], e la Fat-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […], con la partecipazione del coordinamento sindacale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e delle strutture sindacali territoriali

Premesso che:
- Granarolo-Felsinea è la Società del Gruppo Cerpl operativa nel mercato, società che il Gruppo controlla come pure altre Società che progressivamente verranno assorbite da Granarolo-Felsinea spa;
- dal 1989 il Gruppo ha subito profondi mutamenti organizzativi interni e ha dovuto affrontare le radicali evoluzioni economiche e di mercato che hanno condizionato pesantemente le scelte strategiche aziendali;
- i cambiamenti esterni in atto hanno indotto il Gruppo a perseguire obiettivi di razionalizzazione, di contenimento dei costi e di flessibilità al fine di rispondere ad un mercato sempre più competitivo ed agguerrito;
- uno scenario esterno contraddistinto da continui processi di cambiamento rende estremamente difficoltosa qualsiasi programmazione che vada oltre il biennio;
hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Politiche industriali
Granarolo-Felsinea spa (vedi allegato A) persegue l'obiettivo di diventare azienda leader nel settore del fresco e ricerca una politica di sviluppo che si esplica in:
- consolidamento dei mercati storici;
- acquisizione e sviluppo di nuovi mercati, perseguendo tutte le opportunità ivi comprese eventuali alleanze con altre centrali cooperative e/o con privati;
- sviluppo delle quote di mercato del fresco e dei prodotti freschissimi;
- sviluppo dei volumi dei prodotti UHT in conto lavoro.
In coerenza con quanto sopra esplicitato, sul piano degli investimenti, prioritariamente si prevede quanto segue:
- realizzazione del progetto nuova latteria a Bologna con il potenziamento delle linee produttive e con una razionalizzazione delle attività di magazzino;
- investimento nel caseificio con una nuova linea di produzione per i caseari freschissimi e un miglioramento del lay-out complessivo dell'unità produttiva.

2. Relazioni Industriali
Coerentemente con quanto esplicitato in premessa e in armonia con l'accordo del 23 Luglio 1993, le parti hanno individuato un sistema di relazioni che contribuisca a realizzare momenti di maggiore consapevolezza e partecipazione di tutte le Risorse Umane al miglioramento del livello di efficienza, di qualità e di organizzazione del lavoro e che tenga conto dei mutati assetti societari.
Al fine di sviluppare ulteriormente un sistema di rapporti non conflittuali e orientati alla soluzione dei problemi, le parti convengono sull'opportunità di confermare la sede di confronto del Comitato Bilaterale, attivato in via sperimentale nell'89, con il compito di approfondire preventivamente in termini non negoziali le scelte di tipo strategico e le loro ricadute in termini di organizzazione e ambiente di lavoro, occupazione, professionalità ed esigenze formative.
Il Comitato sarà costituito da un numero massimo di 6 rappresentanti per parte, dipendenti dell'Azienda, che potranno farsi assistere da esperti esterni di comune gradimento e che saranno vincolati dal segreto industriale.
Le ore di attività del Comitato saranno considerate permessi retribuiti e saranno a carico di Granarolo-Felsinea le spese per la produzione di materiale di documentazione e per eventuali esperti esterni.
Vengono inoltre definiti i soggetti, le competenze e le materie del sistema di relazioni a livello negoziale.

3. Organizzazione del lavoro
Le parti, preso atto della volontà di rendere l'attuale organizzazione del lavoro più coerente ed omogenea rispetto alle modificate condizioni strutturali produttive e distributive, concordano sull'opportunità di introdurre alcune modifiche rispetto all'organizzazione del lavoro di alcuni settori aziendali:
a) filiali al fine di creare maggiore integrazione e razionalità nell'organizzazione interna a queste realtà, si ritiene necessario andare verso un superamento delle attuali rigide distribuzioni di compiti attraverso l'identificazione della figura di "Addetto alle attività di filiale" il cui compito si individua nell'espletamento di una serie di attività finalizzate al servizio al cliente.
Ovviamente saranno salvaguardate le peculiarità dei singoli (professionalità), non nell'ottica di creare situazioni privilegiate, ma per realizzare sempre una maggiore efficacia;
b) distribuzione: l'Azienda intende perseguire nella direzione dell'abbattimento dei costi per riuscire a rispondere adeguatamente alle mutate condizioni competitive del mercato, orientamento già intrapreso con l'accordo del 05/01/95 col quale si è concordato il processo di terziarizzazione della rete di vendita.
Coerentemente con lo sviluppo delle grandi superfici di vendita si proseguirà nello sviluppo ulteriore della distribuzione primaria che tende a sostituirsi, per questi punti vendita, alla secondaria; per quanto riguarda quest'ultima l'Azienda proseguirà nel progetto di attivazione dei transit-point.
c) aree integrate: nel ribadire l'importanza strategica di un'organizzazione del lavoro che si pone l'obiettivo di creare le condizioni strutturali per una crescita professionale dei lavoratori, per una loro maggiore partecipazione oltre che migliorare l'efficienza e la qualità produttiva dell'Azienda, le parti richiamano quanto concordato nel precedente integrativo a questo proposito.
La prima sperimentazione pratica di tale forma organizzativa partirà presso lo Stabilimento di produzione del latte fresco di Bologna entro l'Estate del 1995 previo incontro di presentazione dettagliata del progetto affidato alla Società di Consulenza Cubo.
Le parti si incontreranno per una prima verifica della sperimentazione della nuova organizzazione, dopo sei mesi, allo scopo di ampliare la diffusione delle Aree di Lavoro Integrate in altri reparti produttivi.

8. Orario di lavoro e flessibilità
Le parti convengono sulla necessità di definire, a livello di singola unità lavorativa e in condizioni di normalità, calendari annui entro il primo trimestre di ogni anno nell'ambito dei quali prevedere, in linea di massima, la collocazione delle ferie, del godimento dei Rol, e dei possibili periodi di utilizzo della flessibilità, dovendosi comunque ipotizzare nell'attuale turbolenza di mercato una maggiore congiunturalità che porterà all'utilizzo più diffuso di diverse forme di flessibilità rispetto a quanto previsto ai trend tradizionali.

Orario di lavoro
Per filiali/depositi commerciali, magazzino centrale e servizi ad essi collegati (manutenzione, laboratori, sala macchine dei Sistemi Informativi Aziendali) nonché per il personale impiegatizio della Sede si conferma la distribuzione d'orario attualmente in essere.
Per i reparti produttivi si concorda la seguente distribuzione oraria:
reparto pastorizzato di Rimini: si confermano le modalità organizzative e di distribuzione dell'orario di lavoro attualmente in essere e legate alle problematiche di stagionalità;
reparto pastorizzato di Bologna: le 40 ore settimanalmente retribuite, si traducono in 37.30 ore effettivamente lavorate (con 30' di pausa al giorno) distribuite su 6 giorni con un giorno di riposo a scorrimento;
reparto paste filate, ricotta: le 40 ore settimanalmente retribuite, si traducono in 37.30 ore effettivamente lavorate (con 30' di pausa al giorno) e distribuite su 5 giorni dal Lunedì al Venerdì;
reparto molli, confezionamento, mascarpone ricevimento, laboratorio del caseificio: in relazione agli investimenti in fase di realizzazione ed all'obiettivo di cogliere tutte le opportunità di mercato per i prodotti freschi e freschissimi, si concorda una strutturazione dell'orario settimanale di lavoro dal Lunedì al Sabato compreso.
In rapporto a tutto ciò, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, l'Azienda provvederà ad informare le strutture sindacali locali delle modalità operative che più efficacemente rispondano, temporaneamente e/o strutturalmente, ai bisogni dell'Azienda.
L'informazione dovrà essere preventiva di almeno due settimane rispetto alla data di attivazione di modalità diverse da quelle in essere.
Resta comunque definito che qualora l'orario di lavoro venga strutturato su 6 giorni settimanali, con orario di lavoro effettivo di 6.10' giornaliero(e 30' al giorno di pausa retribuita per il pasto per un totale di 6.40' ore giornaliere pari a 40 ore settimanali), l'Azienda riconoscerà per ogni ora effettivamente lavorata una maggiorazione pari al 3% a titolo di "Indennità turno freschissimi".
Nell'ipotesi di attività su 6 giorni con riposo a scorrimento settimanale, restano confermati i trattamenti in essere (7.30' effettivamente lavorate e 30' di pausa retribuita per un totale di 8 ore retribuite giornaliere pari a 40 ore settimanali).

Flessibilità
Le Parti convengono relativamente alla necessità di ampliare gli strumenti di flessibilità utilizzabili nelle aree interessate da investimenti specifici e nelle aree produttive caratterizzate da andamenti sinusoidali nel corso dell'anno, dove accanto ad incrementi produttivi esistano periodi di netta flessione che richiedano fermi di produzione.
Entro il primo trimestre di ogni anno (relativamente al 95 si ritiene già assolto) l`Azienda informerà preventivamente le RSU sui programmi annuali di massima degli andamenti produttivi previsti e delle conseguenti e presumibili esigenze di flessibilità.
Per l'effettivo esercizio della flessibilità, l'Azienda provvederà a darne comunicazione alle RSU con un preavviso non inferiore ai 7 giorni di calendario rispetto alla data di effettivo utilizzo(es. entro il Venerdì per il Sabato della settimana successiva).
Tenuto conto che le parti concordano, nel rispetto del monte ore di cui al CCNL, che la flessibilità possa essere utilizzata sia in senso positivo che in senso negativo, l'Azienda si impegna affinché la situazione alla fine di ogni anno fra le ore di flessibilità positiva e negativa siano compensate (es. 56 ore positive a fronte di 56 ore negative).
In ogni caso entro il mese di Settembre di ogni anno l'Azienda incontrerà le RSU locali per verificare la situazione residuale in essere e, nel caso ci sia un delta di flessibilità negativa saranno concordate le modalità di gestione più opportune; nel caso invece il delta sia di flessibilità positiva, l'Azienda prevedrà un piano di smaltimento di dette ore attivando, se necessario, contratti a tempo determinato per far fronte alle eventuali necessità produttive.
Le Parti convengono che la gestione della flessibilità sia annuale e dovrà esaurirsi entro il 31/12 senza alcun rinvio ad anni successivi.
L'utilizzo delle ore di flessibilità, sia positiva che negativa, dovrà essere mantenuto a livello collettivo di reparto e/o linea di produzione; l'effettiva prestazione a compensazione di flessibilità negativa potrà avvenire parzialmente e/o totalmente anche in reparto e/o linea di produzione diverso da quello di appartenenza.
In occasione della verifica di Settembre le Parti, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del reparto potranno decidere modalità di godimento delle ore di flessibilità sulla base di programmi individuali.
[…]
L'Azienda ribadisce la necessità di ampliare il monte ore, di cui al vigente art. 23 del CCNL, e ciò in relazione alle strategie commerciali ed ai possibili sviluppi produttivi.
Le Organizzazioni Sindacali, nel prendere atto della posizione dell'Azienda, confermano di principio la disponibilità a verificare le esigenze aziendali.
Pertanto le Parti concordano fin d'ora che entro il 31/10/1995 in apposito incontro, procederanno ad una verifica congiunta che, tenendo presente sia il consuntivo dell'anno '95 che le ipotesi di sviluppo futuro prenda in considerazione ampliamenti del monte-ore di flessibilità.
In tale occasione le Parti definiranno oltre che l'eventuale monte ore, la relativa decorrenza ed i trattamenti economici relativi.

Contratti a tempo determinato
Le Parti, ai sensi della Legge 56 del 28/02/1987 ed in relazione all'art. 13 del CCNL del 01/08/1991, concordano sull'opportunità di ampliare i criteri per l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- attivazione di progetti innovativi a termine che richiedano figure medio alte di tipo specialistico per le quali non vi sia continuità di loro impiego all'interno dell'Azienda;
- necessità di acquisire know-how specifico, al fine di introdurre nuove metodologie di lavoro o procedure in genere;
- per far fronte a necessità di carattere produttivo e/o per integrare gli strumenti di intervento in caso di residui di flessibilità positiva nella seconda parte dell'anno. In considerazione di tale ampliamento di criteri si conviene sull'opportunità di mantenere la quota percentuale di contratti prevista dal CCNL, intendendosi tale quota applicata al numero totale dei dipendenti.

9. Ambiente e sicurezza
Relativamente ai temi dell'ambiente, della salute e della sicurezza le Parti si dichiarano interessate a prevedere forme di attività partecipata allo scopo di formulare proposte organiche di coinvolgimento reciproco quali:
- individuazione delle situazioni di rischio potenziale di ambienti, macchine, rumori, ecc.
- individuazione di possibili soluzioni.
Nell'ambito di quanto prevede il D.L.gs 626/94, nelle unità produttive, l'Azienda riconoscerà al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ore di permesso retribuito (per la cui quantificazione si fa riferimento agli accordi nazionali di attivazione degli RLS) onde esercitare la Sua funzione.
Fermo restando quanto disposto dal citato D.L.gs 626/94, in particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'esercizio del proprio ruolo ed in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione vigilerà su tutti gli aspetti che possono provocare rischi potenziali e sarà consultato in merito ad eventuali mezzi di protezione da adottare, nuovi impianti, ristrutturazione e su fattori di nocività presenti in Azienda.
L'Azienda procederà, in accordo con le OO.SS. alla formazione dell'RLS e le ore utilizzate per la formazione e quelle per gli incontri aziendali eventuali non saranno detratte dalle ore di permesso.
L'Azienda si impegna inoltre ad informare e formare il personale sui rischi specifici della propria attività produttiva con:
- rapporto con i servizi di Medicina del Lavoro
- produzione di materiali di informazione
- formazione preventiva nei confronti dei nuovi assunti.