Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 25 gennaio 1995
Validità: 01.01.1994 - 30.04.1998
Parti: Progeo e OO.SS.
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Progeo Reggio Emilia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Relazioni Sindacali
Struttura dei Comitati di Progetto
Struttura Contrattuale
Diritti Sindacali
Investimenti
Accordi e Normative Particolari
Delegato alla Sicurezza
Classificazione/Inquadramento
Salario Aziendale per Obiettivi
Una Tantum
Decorrenza e durata

Il giorno 25 Gennaio '95 - presso la sede Progeo di Reggio Emilia - tra la delegazione aziendale […] e la delegazione dei lavoratori, assistita dai rappresentanti sindacali provinciali […], si è raggiunto il seguente accordo:

Premesso
Il contesto settoriale in cui si colloca Progeo è caratterizzato dal perdurare di elementi di instabilità del settore zootecnico, evidenziati da un forte ridimensionamento delle produzioni lattiero-casearie con un abbattimento del patrimonio bovino che produce ripercussioni negative nel settore mangimistico. A questo quadro va aggiunto il problema complessivo posto dal processo di unificazione che evidenzia da un lato potenzialità, dall'altro forti problematiche organizzativo-gestionali dovute alle tipologie fortemente diversificate delle aziende agricole nelle aree in cui Progeo interviene.

Relazioni Sindacali
L'accordo quadro raggiunto dalle parti sociali nel Luglio '93 ci pone in una cornice inedita, dove il salario legato ad obiettivi di efficacia ed efficienza, si innesta sulla ricerca da parte dei soggetti contrattuali di attuare politiche strategico-aziendali, determinate dalle parti, nel rispetto delle reciproche autonomie, attraverso un sistema di relazioni sindacali basate sul massimo coinvolgimento attivo e partecipativo dei lavoratori con gli strumenti di seguito indicati:
A) Istituzione di un Comitato di Progetto a livello aziendale, che in appositi incontri esamini e affronti in via preventiva, fin dalla fase istruttoria, le opzioni strategiche produttive di Progeo, inerenti gli aspetti di natura economica finanziaria, gli investimenti previsti, l'evoluzione quanti-qualitativa dell'occupazione, le scelte di politica commerciale, la ricerca di prodotto e di processo.
B) Comitati di Progetto a livello di settore/stabilimento/area. Compito dei Comitati è quello che in appositi incontri esaminino e affrontino in tempi predeterminati e in via preventiva fin dalla fase istruttoria, i riflessi che le scelte al punto A) comportano nei diversi stabilimenti e/o settori aziendali.
C) Attivazione di una prassi di confronto nei vari reparti tra l'Azienda e i lavoratori, sui problemi inerenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente nonché al miglioramento dell'efficienza quanti-qualitativa del reparto/area.
D) Istituzione di un sistema di informazione riguardante le micro problematiche utilizzando anche la rete informatica aziendale.
In particolare i Comitati di Progetto che avranno scopo conoscitivo e consultativo dovranno verificare;
1) I problemi che motivano l'ipotesi d'intervento dell'Azienda e gli obiettivi che con esso si perseguono.
2) L'analisi degli effetti che l'ipotesi d'intervento aziendale (anche in base a studi di fattibilità documentati) produce sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro, sull'ambiente, sulla professionalità e sulla formazione.

Struttura dei Comitati di Progetto
- Sono composti da un minimo di tre membri per ognuna delle parti, potranno avvalersi di un esperto esterno e/o personale tecnico dipendente.
- Le informazioni devono essere le più ampie e comprensibili possibile, consegnate ai membri del Comitato, le informazioni sono ad uso strettamente riservato non possono uscire dalla sede aziendale.
- Gli eventuali esperti esterni espressi da ambo le parti devono essere preferibilmente individuati nell'ambito del movimento cooperativo e/o delle strutture politico-sindacali dei lavoratori.
- Esaurito il proprio compito conoscitivo, esperito l'esame sulle singole ipotesi di intervento, il Comitato potrà sciogliersi e ricostituirsi su altre ipotesi anche con membri diversi.
- Il Comitato dovrà chiudere, da un punto di vista operativo, l'esame di ogni ipotesi di intervento entro 30 giorni dall'inizio del confronto.

Struttura Contrattuale
In conformità ai contenuti dell'accordo del 23 Luglio, le parti concordano sulla seguente struttura contrattuale quale secondo livello, integrativo a quello del CCNL, che stante la struttura e dimensione dell'azienda è così articolato:
1) Livello generale interdivisionale Azienda Progeo
Il livello generale di Progeo affronta elementi specifici così articolati:
a) Gestione prima parte prevista dai CCNL sui sistemi di informazione preventiva di confronto sulle scelte strategiche aziendali interdivisionali.
b) Si confronta sugli assetti organizzativi e gestionali dell'insieme aziendale.
c) Definisce regole, strumenti e Metodologie nella struttura delle relazioni sindacali.
d) Affronta e definisce le politiche occupazionali, della formazione, dell'inquadramento e dei regimi degli orari.
e) Definisce un quadro di norme sulla tutela generale.
f) Definisce i criteri e i valori generali sugli integrativi salariali da valersi in tutti i segmenti aziendali e nella realtà delle divisioni.
La titolarità di questo livello contrattuale è assegnato alla Direzionale Aziendale di Progeo e all'Esecutivo del coordinamento sindacale di Progeo.
2) Livello Divisionale
Il livello di divisione/area o stabilimento opererà all'interno del quadro di riferimento definito a livello complessivo di azienda, per cogliere al meglio specificità tecnico-produttive e gestionali e nell'organizzazione del lavoro, sui seguenti punti:
a) Confronto sulle strategie specifiche della divisione e/o di stabilimento e/o di area.
b) Calendari specifici di lavoro, sui regimi degli orari e i criteri di gestione delle flessibilità e dei calendari delle ferie.
c) A questo livello è demandato il compito della gestione sui problemi inerenti l'ambiente e la sicurezza del lavoro.
d) Definisce programmi specifici e articolati formativi professionali, dei lavoratori, la politica degli organici, nello stabilimento/area e l'organizzazione del lavoro.
e) Nell'ambito dei criteri salariali generali individuati a livello complessivo, a questo livello è demandata l'applicazione sui meccanismi particolari di gestione e verifica per l'applicazione del salario legato ad obiettivi.
La titolarità di questo livello contrattuale spetta, alla Direzione Aziendale di Progeo e per il sindacato, ai delegati eletti nella RSU di divisione, stabilimento, area.

Diritti Sindacali
Al fine di rendere praticabile un sistema di relazioni sindacali più partecipativo, anche in riferimento a quanto previsto dal protocollo Lega Nazionale e Organizzazioni Sindacali del 5/4/90, nonché dall'Accordo Interconfederale del 23/7/93, le parti concordano di utilizzare, una volta esaurito il monte ore a disposizione per i permessi sindacali della RSU, le ore di assemblea residue e non utilizzate.
Ciò anche in relazione alla nuova struttura contrattuale concordata.

Investimenti
L'Azienda si impegna all'inizio di ogni esercizio economico-finanziario, e se necessario anche con maggiore frequenza, ad informare e a confrontarsi con la RSU, o con il livello contrattuale di riferimento, sui programmi di investimento e i conseguenti effetti che questi hanno sull'organizzazione del lavoro.

Accordi e Normative Particolari
Le parti si impegnano ad elaborare, attraverso una Commissione paritetica, entro sei mesi dalla firma del presente accordo, un testo unico degli accordi aziendali preesistenti, di divisione, di area o di stabilimento, con l'intento di omogeneizzare le normative ed eventuali regolamenti aziendali, con la volontà di salvaguardare i diritti dei lavoratori e lo stesso livello dei costi aziendali.

Delegato alla Sicurezza
L'Azienda si impegna a riconoscere, in relazione all'imminente recepimento della direttiva CEE 391/89, il Delegato alla Sicurezza, fatto salvo il necessario adeguamento alla normativa definitiva.
Al fine di consentire il buon espletamento della propria funzione, il delegato avrà a disposizione un monte ore di permessi sindacali, ricavato dalle ore di assemblea residue e non utilizzate.