Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 14 giugno 1995
Parti: Sem e RSA/Flai/Fat/Uila
Settori: Agroindustriale, Sem Fanano (MO)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1) Organizzazione aziendale
2) Orario di lavoro
3) Sviluppo ed investimenti
4) Occupazione
5) Qualità
6) Commercializzazione del prodotto
7) Ambiente di lavoro e sicurezza
8) Dotazione di materiale
9) Trattamento economico-verifica finale
A1 Organizzazione lavoro 1995
A2 Orario di lavoro

Oggi, 14/06/1995, presso lo stabilimento produttivo Rifugio Capanna Tassoni in Ospitale di Fanano (Modena), tra la Direzione della Sem srl (Sorgenti Emiliane Monte Cimone) […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali assistite da rappresentanti delle segreterie Locali e Provinciali […] della Flai, Fat, Uila, si conviene quanto segue:
In riferimento a quanto sopra si puntualizza e si premette in fatto ed in diritto quanto segue:

1) Organizzazione aziendale
L'Azienda si impegna a definire ruoli, gerarchie e mansioni dei lavoratori, dove e quando si presenti detta necessità, in conseguenza di nuove necessità legate all'andamento del mercato ed al carico di produzione che verrà conseguito.
Si allega l'organizzazione del lavoro nel prospetto A1.

2) Orario di lavoro
L'Azienda si impegna a definire un orario-calendario semestrale di lavoro programmabile sulla base delle reali necessità di produzione, di mercato e, soprattutto, che si presti a migliorare il servizio alla clientela adeguandolo alle necessità di saturazione degli impianti produttivi.
Resta fatta salva la possibilità, per l'Azienda, di modificare tale orario, previa informazione a1 CDF, sulla base di reali e modificate esigenze produttive e di mercato non prevedibili a causa scioperi, festività infrasettimanali, villeggianti estivi superiori alla media, manifestazioni varie (sportive, politiche, culturali) capaci di assembrare una moltitudine di persone non preventivabili ad inizio.
L'orario, che per maggior comodità e visione è presentato nell'allegato A2, sarà soggetto a verifica decorsi 4 mesi dalla firma del presente accordo.

3) Sviluppo ed investimenti
Per quanto concerne i parametri del punto 3) le scelte saranno operate sulla base delle convenienze economiche dei periodi Operativi avuto riguardo all'andamento del mercato.
L'intento primario è comunque quello di migliorare l'esistente attraverso azioni di miglioramento della produttività, recuperando in competenza, qualità e minor costo e contenimento degli alti scarti di lavorazione.

7) Ambiente di lavoro e sicurezza
Al fine di migliorare e diffondere ulteriormente la cultura della sicurezza in Azienda, le Parti concordano di adeguarsi alle direttive CEE, recepite da apposito D.Legis.vo nello specifico alla direttiva 391/89 con relativa istituzione di un Rappresentante per la Sicurezza.

8) Dotazione di materiale
L'Azienda si impegna a fornire annualmente, con cadenze semestrali, il materiale idoneo a far fronte alla fasi lavorative sotto il profilo dell'efficienza e della sicurezza (si cita a titolo esemplificativo ma non esaustivo scarpe gommate, guanti, tuta, tappi insonorizzanti ecc.).
Il materiale in dotazione non potrà essere portato fuori dalla fabbrica e dovrà essere necessariamente usato per evitare, il più possibile, danni alle persone.
La mancata applicazione del sopra citato comma 2 del punto 8) potrà essere causa di eventuali contestazioni disciplinari.