Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 11 gennaio 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Unibom e CdF/Fat-Flai-Uila
Settori: Agroindustriale, Unibon Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
Organizzazione del lavoro
Salario aziendale
Allegato salario aziendale per obbiettivi 1994
Allegato salario aziendale per obiettivi 95-96-97
Generi in natura
Mensa
Anticipazione trattamento fine rapporto
Permessi parentali
Lavoro part-time
1) Periodo di prova
2) Orario di lavoro
3) Trattamento economico
4) Aumenti periodici di anzianità
5) Malattia, infortunio, maternità
6) Indennità disagio
7) Indumenti di lavoro
8) Diritti sindacali
9) Permessi per visite citologiche d'urgenza-cure termali-permessi parentali
10) Normativa generale
Salute e ambiente
Indennità disagi
Indennità diverse
• Indennità insacco salame e mortadella
• Indennità disponibilità personale addetto al reparto prosciutti cotti
• Indennità per il personale con orario di lavoro distribuito su 6 gg.
Disposizioni generali
Decorrenza e durata

Il giorno 11 gennaio 1995, presso la sede di Unibon, Via Gherbella n.320 – Modena - si è proceduto alla stesura definitiva dell'integrativo aziendale di Unibon Modena e Reggio E. scaduto il 31.12.1993 e rinnovato in data 8.8.1994, tra Unibon [...] e C.d.F. aziendali di Modena e Reggio E. […] assistiti da: Fat-Flai-Uila di Modena-Reggio E. […]

Premessa
Le parti, stipulando il presente integrativo aziendale, concordano sulla coerenza dei contenuti con quanto previsto dall'accordo sulla politica dei redditi sottoscritto tra le parti sociali ed il Governo del 23.7.1993 e dal successivo accordo del 7.2.1994 tra Centrali Cooperative ed Organizzazioni Sindacali relativo alla contrattazione integrativa per il settore delle aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari regolamentate dal CCNL del 8.8.1991.
Concordano altresì che la gestione dell'integrativo, per il periodo di vigenza, salvaguardi la caratteristica di coerenza con i contenuti degli accordi sopra richiamati.

Organizzazione del lavoro
Al fine di realizzare il coinvolgimento dei lavoratori nel miglioramento della organizzazione del lavoro, della qualità del servizio ed in relazione anche a quanto stabilito al capitolo "salario per obiettivi", le parti concordano di attivare due comitati bilaterali per l'area logistica di MO e per il reparto produzione prosciutti cotti di RE.
Detti comitati avranno lo Scopo di sviluppare analisi, individuare problemi e proporre alle parti obbiettivi di miglioramento dell'attività.
Essi saranno composti da un massimo di 6 (3+3) membri ed al fine di agevolarne l'attività verrà assicurata ai medesimi la necessaria informazione, nonché una formazione metodologica adeguata la cui strutturazione sarà concordata fra le parti.
I comitati opereranno di norma durante l'orario di lavoro o fuori orario di lavoro, nel qual caso l'azienda corrisponderà la normale retribuzione.
La data di attivazione, i tempi di operatività dei gruppi verranno stabiliti entro il 31.12.94.
Le parti convengono che nell'arco di vigenza del presente accordo potranno essere attivati comitati su altre aree dell'azienda.

Lavoro part-time
5) Malattia, infortunio, maternità

Al lavoratore verranno applicate le normative contrattuali e di legge stabilite per il personale a regime di orario normale, il trattamento economico integrativo a carico dell'azienda verrà corrisposto in misura proporzionale all'orario di lavoro concordato.

6) Indennità disagio
Le indennità istituite a tale titolo dal CCNL e da normative aziendali verranno ridotte in misura proporzionale all'orario di lavoro concordato.

7) Indumenti di lavoro
Gli indumenti di lavoro verranno corrisposti con le modalità e nella misura stabilita dagli accordi aziendali per i lavoratori a regime di orario normale.

8) Diritti sindacali
Agli effetti del riconoscimento dei diritti sindacali stabiliti dalla legge n. 300 del 20.5.70, dal CCNL e dagli accordi aziendali, il personale con rapporto di lavoro P.T. è equiparato al personale a regime di orario di lavoro normale.

10) Normativa generale
Gli istituti economici e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi aziendali applicati al personale a regime di orario normale, non previsti specificatamente nel presente accordo, sono applicabili al personale con rapporto di lavoro P.T., in quanto compatibili con la natura di detto rapporto, proporzionalmente al minor orario concordato.
[…]

Salute e ambiente
Premesso che
-l'obbiettivo della sicurezza in azienda è di massima importanza per il lavoratore e per l'azienda stessa;
- un comportamento orientato alla sicurezza si ottiene più efficacemente se si crea in azienda una cultura della sicurezza, che si acquisisce con la partecipazione diretta dei preposti e dei lavoratori alla individuazione dei rischi, delle soluzioni e dei comportamenti da adottare;
Le parti concordano
- in applicazione del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626;
- in attesa di specifica regolamentazione da definirsi in sede di contrattazione collettiva nazionale;
- in attesa della successiva normativa complementare prevista dal decreto stesso;
- al fine di consentire un immediato riconoscimento del "rappresentante per la sicurezza" e dell'espletamento delle funzioni ad esso demandate dal D.Lgs.n. 626;
quanto segue:
a) i rappresentanti per la sicurezza, da nominarsi con le modalità previste dal D.Lgs.n. 626, saranno eletti in misura di:
- n. 1 per lo stabilimento di Reggio Emilia;
- n. 3 per lo stabilimento di Modena;
b) essi godranno, per lo svolgimento del loro incarico, di permessi retribuiti in misura di n. 40 ore annue per rappresentante;
c) il programma di formazione dei rappresentanti verrà definito tenendo conto degli orientamenti stabiliti dagli appositi organismi paritetici territoriali all'uopo costituiti. La formazione avverrà durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei rappresentanti;
d) i rappresentanti per la sicurezza, per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs.n. 626, avranno diritto all'accesso, alla documentazione ed alle informazioni previste dal D.Lgs.n. 626;
e) l'utilizzo dei permessi previsti dalla lett. b) dovrà essere comunicato preventivamente almeno 24 ore prima, salvo i casi di consultazione tempestiva previsti dal1'art. 19 del D.Lgs.n. 626) al responsabile di reparto o ufficio.
Le parti, nel convenire che i contenuti delle lett. a, b, c, d, e, del presente accordo sono demandati dal D.Lgs.n. 626 alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, concordano che gli stessi saranno adeguati a quanto verrà definito in sede di rinnovo del CCNL di categoria, salvo condizioni di miglior favore.

Indennità disagi
Espurgo-pulizia fogne, depuratore, area cortiliva:
Si conviene che i lavoratori interessati a dette attività siano dotati dell'abbigliamento e dei mezzi necessari a salvaguardare la sicurezza dei medesimi.
In particolare il personale che entra nelle fogne dovrà essere dotato di stivali anti-taglio, tuta protettiva, imbragatura completa di corda di ritegno, maschera di respirazione (quando gli ambienti risultino saturi di gas), apparecchio di illuminazione. Dovrà inoltre, per il periodo di permanenza all'interno delle fogne, essere assistito dall'esterno.
Si conviene inoltre che al personale addetto prevalentemente alla attività di pulizia-spurgo fogne, raccolta grasso e pulizia depuratore, svuotamento scarti lavorazione e pulizia cortiliva (attualmente n. 2 addetti presso lo stabilimento di Modena, n.1 addetto presso lo stabilimento di Reggio E.), in sostituzione delle indennità attualmente corrisposte a tale titolo, venga corrisposta una indennità mensile di L. 60.000= per 12 mensilità.
Detta indennità verrà corrisposta a far data dal 1.1.95 e cesserà di essere corrisposta nel caso in cui il lavoratore venga assegnato ad altra attività.

Disposizioni generali
Le parti concordano che le materie non ancora definite
- sistema delle relazioni industriali;
- sistema retributivo dei Q.I.;
- sistema di classificazione del personale;
- struttura dell'orario di lavoro;
ed in corso di analisi e definizione in sede di comitati bilaterali, costituiranno specifici allegati al presente integrativo.